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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1045/19 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Soverato, via Monfalcone 13, presso lo studio dell'avv. Domenico Calderoni che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellante
E in persona del curatore e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, viale degli Angioni 4, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Punturiero che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Appellata
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Conclusioni:
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, preliminarmente Parte_1 sospendere l'esecutività della sentenza n. 463 del 6.3.2019, emessa nella causa distinta con RGAC 100091/12 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'estinzione del giudizio e compensato le spese, per le motivazioni di cui in narrativa;
nel merito, previa revisione della decisione di estinzione del processo di opposizione e riconoscimento della tempestività della riassunzione, rinviare il processo innanzi al Tribunale civile di Catanzaro, perché provveda ad assumere la decisione di merito, ovvero, in subordine, provvedere autonomamente ad annullare il decreto ingiuntivo n. 174/2011, R.G. 512/11 del 22.11.11, notificato il 05.01.2012, emesso dal Tribunale di Catanzaro, sez. dist. di CP_2 per l'importo di €.52.244,31, e dichiarare che nessuna somma è dovuta ad alcun titolo
[...] dall'appellante alla Curatela Con vittoria di spese per entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1 adita, contariis reiectis, ritenuta, invece, la narrativa de presente atto ed alla stregua delle emergenze processuali tutte, cosi statuire: Rigettare l'appello in quanto totalmente infondato in fatto e diritto, confermando in toto la sentenza n. 436/19 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi che l'adita Corte dovesse ritenere di superare la declaratoria di estinzione pronunciata dal Tribunale con la sentenza oggi appellata, dichiarare l'infondatezza dell'avverso gravame e, conseguentemente, rigettarlo in ogni sua parte. Accogliere, in ogni caso, tutte le difese, eccezioni e domande formulate negli atti di primo grado, sia a firma dell'odierno procuratore che quelle del precedente difensore avv. Vaiti, ed accogliere le conclusioni che qui si hanno tutte per richiamate e che di seguito, per maggiore precisione, si trascrivono: Respingere l'opposizione proposta dal poiché Parte_1 infondata in fatto e diritto, anche riguardo alla inopponibilità alla Curatela della mancanza di DURC regolare, e confermare, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto, attribuendo allo stesso provvedimento (D.l. n. 174/2011) efficacia esecutiva. Prendere ogni altro e consequenziale provvedimento di legge, col favore
-in ogni caso- delle spese del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 174/2011 -R.G. 512/2011- del 22.11.2011 notificato il 05.01.2012, emesso dal Tribunale di Catanzaro, sezione distaccata di
Chiaravalle C.le, in favore della per l'importo complessivo di euro Controparte_1
52.244,31.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
1. L'illegittimità della richiesta per mancato invio del documento unico di regolarità contabile (D.U.R.C.)
In particolare deduceva che il mancato invio del nei rapporti contrattuali fra CP_3 fornitori di servizi e pubbliche amministrazioni costituisce motivo fondante ed
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assorbente per rendere illegittima qualsiasi richiesta di pagamento, ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici di cui al D.lgs 136/2006 art. 38 co- 1 lett. i
2. L'indeterminatezza ed unilateralità della richiesta.
In merito deduceva che la modalità di richiesta di pagamento della era Controparte_1 assolutamente arbitraria e non sorretta da alcun provvedimento scritto e che le fatture non risultassero sorrette da estratto autentico delle scritture contabili.
Tanto evidenziato concludeva chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 100091/2012 avanti al Tribunale di Catanzaro, sezione distaccata di Castrovillari.
Con comparsa del 05.06.2012 si costituiva in giudizio la contestando le Controparte_1 avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'istruttoria i svolgeva attraverso acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed esame testimoniale (udienza del 01.06.2015, esame del teste ). Testimone_1
All'udienza del 18.09.2017, il tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della Controparte_1
Con ricorso in riassunzione del 09.10.2017 il riassumeva il Parte_1 processo interrotto.
Con comparsa del 14.04.2018 si costituiva in giudizio la Curatela del fallimento della chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale la declatoria di estinzione Controparte_1 del giudizio ai sensi degli artt. 43 L.F. e 305 c.p.c.; nel merito, insistendo nelle conclusioni già oggetto della originaria comparsa di costituzione della Controparte_1
Con sentenza n. 436/2019, resa in data 06.03.2019, il Tribunale di Catanzaro, sezione distaccata di Castrovillari: 1) dichiarava l'estinzione del giudizio;
2) compensava le spese di lite.
In sintesi il Tribunale, evidenziava: che in data 29.03.2017 il Curatore fallimentare a mezzo pec comunicava dell'intervenuto fallimento della società opponente, chiedendo il pagamento di alcune fatture al che, successivamente, in data Parte_1
04.04.2017 l'amministrazione comunale, tramite proprio legale di fiducia, contestava il dovuto e comunicava al Curatore la pendenza del presente giudizio , esplicitando l'intenzione di riassumerla;
che, pertanto, parte opponente ha avuto idonea conoscenza dell'avvenuto fallimento in data 04.04.2017, allorquando il legale di fiducia del Comune, ha assunto piena consapevolezza dell'avvenuto fallimento e, conseguentemente, da questo evento decorre il termine utile per la riassunzione del giudizio;
che, in definitiva, doveva considerarsi intempestiva la proposizione del ricorso in riassunzione depositato in data 09.10.2017, non essendo il processo stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'avvenuta interruzione di diritto, con conseguente estinzione del giudizio.
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§ 2. Il giudizio di secondo grado
Avverso questa sentenza, con atto di citazione in appello ritualmente notificato il ha proposto appello affidato ad un unico articolato motivo di Parte_1 gravame con cui, in sintesi, ha dedotto la illegittimità della dichiarazione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, rassegnando le richieste riportate in epigrafe.
Con atto depositato in data 20.09.2019 si è costituita in giudizio la Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
All'udienza del 24.09.2019 (celebratasi innanzi alla Terza Sezione di questa Corte), la
Corte rinviava per la l'acquisizione del fascicolo del primo grado.
Alla successiva udienza del 12.11.2019 la Corte riservava la decisione sulla istanza di inibitoria.
Con ordinanza del 18.11.2019, a scioglimento della riserva, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava per il prosieguo all'udienza dell'8.11.2022.
All'esito dell'udienza dell'8.11.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, per esigenze di ufficio, all'udienza del 25.06.2024.
All'esito dell'udienza del 25.06.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, per esigenze di ufficio, all'udienza del 25.06.2024.
Con provvedimento del 25.06.2024 il Presidente di Sezione rinviava fuori udienza la trattazione della causa.
Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla Seconda Sezione
Civile e la trattazione del giudizio veniva differita all'udienza del 12.03.2025.
All'udienza del 12.03.2025 -sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.- sulle note scritte delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti costituite depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Il motivo di appello proposto dal è fondato e deve essere Parte_1 accolto.
Erroneamente il tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite “in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia
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portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario” (cfr. Cass. SU
12154/2021).
Nel corpo della articolata motivazione della sentenza è esplicitamente chiarito che il dies
a quo del termine di legge per la riassunzione del giudizio, debba essere individuato nell'emissione della dichiarazione da parte del giudice dell'interruzione del processo e che in tal modo, il parametro della conoscenza del fallimento quale causa interruttiva ai sensi dell'art.43 I.f. si salda, simmetricamente per curatore e parte che non ne sia colpita, proprio al processo inciso dall'interruzione stessa, derivando dalla pronuncia dichiarativa del giudice l'identica certezza del nesso tra l'evento e i suoi effetti, per scongiurare i quali il soggetto interessato dovrà attivare un equivalente strumento antagonistico, la prosecuzione o la riassunzione.
Ed allora, a fronte di tale principio ermeneutico, posto che il processo è stato dichiarato interrotto dal tribunale all'udienza del 18.09.2017, assolutamente tempestiva è da ritenersi la riassunzione effettuata con ricorso depositato in data 09.10.2017.
La sentenza impugnata va, pertanto, sotto tale profilo annullata.
3.2. Conseguenza dell'annullamento per l'erronea dichiarazione di estinzione del giudizio
è la valutazione nel merito della controversia.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 354 c.p.c. -nella formulazione applicabile ratione temporis- la possibilità del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice “nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo” è limitata alle sole ipotesi in cui tale estinzione sia stata pronunciata “a norma e nelle forme dell'art. 308 c.p.c.”.
Nel caso in esame ciò non è avvenuto (e, quindi, si verte al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 308 c.p.c.) avendo il tribunale dichiarato l'estinzione del processo con sentenza “dopo che i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa”.
Tale interpretazione trova l'avallo della costante giurisprudenza di legittimità che ha più volte chiarito che “La rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ., ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, né è estensibile a fattispecie simili o analoghe, essendo essa limitata all'ipotesi di riforma della sentenza con cui il tribunale, in base all'art.308, secondo comma, cod. proc. civ., abbia respinto il reclamo al collegio, proposto contro l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l'estinzione del processo, cui va equiparato il caso in cui il giudice monocratico di primo grado ossia dichiarato l'estinzione del giudizio negli stessi modi;
ne consegue che quando, il tribunale, in composizione collegiale o monocratica, ha bensì dichiarato l'estinzione ma ai sensi dell'art.307, ultimo comma, cod. proc. civ., cioè con sentenza resa dopo
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che la causa era stata rimessa per la decisione ex art.189 cod. proc. civ., il giudice d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia” (cfr.
Cass. 14343 del 2008; si veda conformi 23997 del 2019; 40831 del 2021).
Occorre, pertanto, procedere all'esame nel merito dei profili di censura articolati dall'odierno appellante nell'atto introduttivo della opposizione a decreto ingiuntivo.
3.3. Infondate sono le censure articolate dal al punto 1. dell'atto Parte_1 di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, relative all'irregolarità della posizione contributiva della società opposta per violazione dell'art. 38 co. 1 lett. i del d.lgs. n.
163/2006.
In merito occorre precisare quanto segue.
In base a quanto prospettato da parte opponente, è emerso che in “vari anni” (e sicuramente negli anni 2010 e 2011) la non era in regola con la Controparte_1 certificazione relativa al D.U.C.R. (cfr. allegati nr. 3 e 4 del fascicolo di primo grado di parte odierna appellante).
Come noto, il D.U.R.C. è il documento unico di regolarità contributiva e serve a certificare che un'impresa sia in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e
Casse Edili.
Il certificato unico attesta, quindi, che l'impresa abbia versato regolarmente tutti i contributi dovuti agli enti di previdenza, di assistenza e di assicurazione.
L'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali è stata annoverata dal legislatore italiano tra le cause di esclusione, ostative alla partecipazione alle gare pubbliche e, conseguentemente, la regolarità contributiva è stata ascritta, a norma dell'art. 38, comma 1 lett. i) del codice degli appalti, tra i requisiti soggettivi necessari per poter accedere alle “procedure di affidamento delle concessione e degli appalti”.
Non vi è dubbio, a fronte del chiaro tenore della norma, che la regolarità contributiva sia un requisito indispensabile, non solo per la stipulazione del contratto di appalto, bensì per la stessa partecipazione alla gara, con la conseguenza che l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda.
La regolarità contributiva costituisce, però, un concetto più ampio rispetto a quello cristallizzato nell'art. 38, comma 1 del citato Codice degli appalti posto che la suddetta lett. i) non si limita a richiedere la mera regolarità contributiva ma fa riferimento a
“violazioni gravi” e “definitivamente accertate”.
Fatte tali precisazioni, e rilevato che nel caso di specie si verte in ipotesi di mera irregolarità (e non, quindi, di grave violazione, nei termini sopra detti), occorre richiamare quanto disposto dall'art. 4 co. 2 D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (recante Regolamento di
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esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ai sensi del quale
“nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.
Sulla base di quanto esposto dalla circolare INPS n. 54 del 13.04.2012, quindi, il D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, tra le novità di più rilevante interesse ai fini della disciplina in tema di D.u.r.c., all'art. 4 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.
L'intervento sostitutivo opera nell'ambito dei contratti pubblici ed è attivabile, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in presenza di D.u.r.c. irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto. La norma dispone che, ricorrendo tale fattispecie, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel
D.u.r.c. che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell'esecutore che a quella del subappaltatore.
Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili. Al riguardo, il legislatore ha precisato che il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze segnalate con il D.u.r.c. è disposto a cura dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del citato D.P.R. e quindi dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori. L'obiettivo della norma, attraverso la soddisfazione della pretesa creditoria degli Enti nei cui confronti l'operatore economico ha maturato un'esposizione debitoria, è quello di concorrere al recupero della regolarità contributiva del medesimo. In tal modo, al verificarsi di tale condizione, si determina la possibilità per la stazione appaltante di liberare il pagamento dei crediti che successivamente all'intervento diventeranno esigibili nei confronti della stessa o di altre stazioni appaltanti.
La stazione appaltante, in tale ambito, effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente. Conseguentemente, il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps. Il procedimento definito
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dall'art.4 in trattazione comporta, come detto, la sua attivazione da parte della stazione appaltante ogni volta che, a seguito di una richiesta di relativa alla liquidazione di CP_3 corrispettivi dovuti all'operatore economico parte del contratto pubblico, il documento segnali una irregolarità. In forza di quanto detto, allora, nel caso di specie, avendo avuto il D.u.r.c. relativo a più anni (sicuramente quanto agli anni 2010 e 2011) esito negativo, il ente pubblico appaltante, avrebbe dovuto corrispondere direttamente agli enti Pt_1 impositori le somme dovute in pagamento alla società opposta, esecutrice dell'appalto pubblico di servizi.
Da tali considerazioni consegue il rigetto del motivo di opposizione.
3.4. Passando a valutare l'ulteriore profilo, in premessa, giova osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione –che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti– avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Orbene, quanto alla prova del credito, è certamente vero che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale -sebbene idonea ad ottenere la emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del soggetto nei cui confronti la fattura è stata emessa- nel successivo giudizio di opposizione non è di per sé sola idonea e sufficiente a costituire prova in favore dell'emittente.
Tuttavia, la fattura costituisce valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Dunque, nel caso di specie, parte opponente – al di là della generica contestazione riferita alla efficacia probatoria delle fatture– non contesta in modo specifico il rapporto intercorrente con l'opposto, né di aver ricevuto nella sua interezza il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti oggetto del contratto di appalto (a ben vedere, infatti, la contestazione è limitata, esplicitamente, alle fatture 362 del 31.12.2010 e 415 del
31.12.2008).
Invero, dall'esame della documentazione in atti è stato possibile ricostruire il rapporto tra le odierne parti in causa nei termini seguenti.
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Con ordinanza commissariale n. 1413 del 30.04.2001, emanata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, avente ad oggetto
“settore rifiuti – raccolta differenziata ATO 4 - sub ambito Soverato. Approvazione
Piano Economico Finanziario della società mista , veniva statuito che Controparte_1
(visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.09.1997, con il quale veniva dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio–economico–ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, ed essendo stata assegnata al Commissario Delegato la competenza per l'attuazione degli interventi relativi alla raccolta differenziata, tramite anche la costituzione di società miste pubblico/privato, a maggioranza pubblica, cui partecipavano i Comuni dell'ambito, a seguito di gara per la selezione dei soggetti privati idonei ad acquisire la partecipazione azionaria minoritaria delle predette società miste), si approvava il piano economico finanziario operativo per la gestione diretta del servizio di raccolta differenziata redatto dalla società mista a capitale prevalentemente pubblico. Controparte_1
A seguito di ciò, dunque, in data 18 gennaio 2003, veniva stipulato, tra le parti in causa del presente giudizio, il contratto per la gestione della raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, avente ad oggetto i seguenti servizi: raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e trasporto degli stessi a centri di recupero.
Al punto 3) veniva pattuito che “il costo del servizio di raccolta differenziata, viene fissato in euro 0,19 (lire 265) per ogni Kg d i rifiuto accolto”, mentre al punto 9) era previsto che “il contratto ha durata pari ad anni 9 (nove) a decorrere dalla data di stipulazione”
(cfr. contratto depositato in atti).
In data 27 febbraio 2003, veniva stipulato, tra le parti in causa del presente giudizio, un secondo contratto avente ad oggetto i seguenti servizi: raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e trasporto degli stessi ad impianto di smaltimento;
spazzamento stradale e lavaggio cassonetti, estirpazione delle erbacce dai bordi stradali;
pulizia settimanale ed in occasione di festività religiose e civili del cimitero comunale;
manutenzione ordinaria delle aree adibite a verde pubblico e delle aree di pertinenza degli immobili comunali.
Al punto 3) veniva pattuito che “il costo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani raccolti in modo indifferenziato, viene fissato in lire 240 per ogni Kg di rifiuto accolto”.
Al punto 5) veniva pattuito che “il costo per lo spazzamento delle strade viene fissato come pari ad annui euro 15.000,00”.
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Al punto 6) veniva pattuito che “il costo per l'espletamento dei servizi” di pulizia del cimitero e manutenzione ordinaria delle aree comunali e del verde pubblico “viene fissato come pari ad annui euro 5.000,00”
Al punto 14) era previsto che “il contratto ha durata pari ad anni 9 (nove) a decorrere dall'1 aprile 2003” (cfr. contratto depositato in atti).
A fronte di tale documentata ricostruzione e così riscontrati gli elementi costitutivi del credito vantato, parte opponente ha solo genericamente disconosciuto il valore probatorio delle fatture allegate a sostegno della pretesa monitoria, adducendo contestazioni specifiche solo con riferimento alle fatture nr. 362 e 415 (di cui si dirà infra)
e senza allegare dati documentali oggettivi da cui inferire la prova di una contestazione di esecuzione del servizio in corso di validità dei contratti citati o di contestazione delle fatture emesse (vi è prodotta in atti da parte opponente una contestazione alla nota
989/2011 della che, tuttavia, non è stata prodotta e di cui, pertanto, Controparte_1 non si può apprezzare il contenuto anche ai fini della valutazione della contestazione mossa dal . Parte_1
I crediti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto devono, pertanto, ritenersi provati e relativi a somme dovute, con conseguente conferma dello stesso, seppur occorre procedere ad una parziale rideterminazione dell'importo alla luce delle contestazioni specifiche mosse dall'opponente quanto alle fatture nr. 362 e 415 e della prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado.
Secondo la unanime giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (da ultimo Cass. 23/05/2011
n. 11290; Cass. 15/03/2010 n.6205; Cass.19/04/2007 n.9351).
Orbene, nel caso di specie, si rileva che parte opponente ha espresso una contestazione quanto alle suddette fatture ed alla raccolta rifiuti nel mese di febbraio 2011, eccependo la mancata erogazione del servizio, e che tale contestazione è stata in parte provata.
In merito si osserva:
- quanto alla fattura nr. 415 del 31.12.2008, avente ad oggetto “interessi moratori al
31.12.2007”, non vi è nessun elemento ulteriore, oltre la fattura stessa, che comprovi la dovutezza di tale credito e pertanto la relativa somma (14.799,08) deve essere decurtata da quanto dovuto;
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- quanto alla fattura 362 del 31.12.2010 e, in particolare, all'importo richiesto per
“mantenimento e cura verde pubblico da feb a dic 2010”, dalla escussione del teste
–responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di è emerso Testimone_1 Parte_1 che “tali lavori non sono mai stati eseguiti dalla ditta ”, ragion per cui -non CP_1 essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità e credibilità del teste e della non veridicità di quanto dichiarato, di cui non è emerso nessun fumus in atti- la relativa somma riportata in fattura (6.095,84) deve essere decurtata da quanto dovuto e dal conseguente importo fatturato;
- quanto alla fattura n. 28 del 28.02.2011, dalla dichiarazione del citato teste è emerso che
“nel febbraio 2011 non è stata effettuata raccolta dei rifiuti”, per cui anche la relativa somma (2.681,25) deve essere decurtata da quanto dovuto.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'importo dovuto oggetto del decreto ingiuntivo opposto deve essere rideterminato in euro 29.452,50.
Ne consegue, quindi, il parziale accoglimento della opposizione.
4. Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado, atteso il parziale accoglimento della opposizione e la conseguente rideterminazione della somma dovuta, possono essere compensate per 1/2 e, per la restante metà poste a carico del
(soccombente di fatto) e si liquidano come in dispositivo, in Parte_1 considerazione del valore della causa (pari ad euro 52.244,31) e in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla scarsa complessità della causa ed al contenuto delle difese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 463 del 6.3.2019 Parte_1 del Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo dovuto dal in favore della Curatela del fallimento Parte_1 della in ragione del decreto ingiuntivo opposto in euro 29.452,50; Controparte_1
- condanna il a rifondere alla Curatela del fallimento della Parte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio che, compensate per Controparte_1 metà, vengono liquidate per la restante metà in € 3.526,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna il a rifondere alla Curatela del fallimento della Parte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio che, compensate Controparte_1
11 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
per metà, vengono liquidate per la restante metà in € 2.498,50 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1045/19 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Soverato, via Monfalcone 13, presso lo studio dell'avv. Domenico Calderoni che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellante
E in persona del curatore e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, viale degli Angioni 4, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Punturiero che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Appellata
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Conclusioni:
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, preliminarmente Parte_1 sospendere l'esecutività della sentenza n. 463 del 6.3.2019, emessa nella causa distinta con RGAC 100091/12 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'estinzione del giudizio e compensato le spese, per le motivazioni di cui in narrativa;
nel merito, previa revisione della decisione di estinzione del processo di opposizione e riconoscimento della tempestività della riassunzione, rinviare il processo innanzi al Tribunale civile di Catanzaro, perché provveda ad assumere la decisione di merito, ovvero, in subordine, provvedere autonomamente ad annullare il decreto ingiuntivo n. 174/2011, R.G. 512/11 del 22.11.11, notificato il 05.01.2012, emesso dal Tribunale di Catanzaro, sez. dist. di CP_2 per l'importo di €.52.244,31, e dichiarare che nessuna somma è dovuta ad alcun titolo
[...] dall'appellante alla Curatela Con vittoria di spese per entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1 adita, contariis reiectis, ritenuta, invece, la narrativa de presente atto ed alla stregua delle emergenze processuali tutte, cosi statuire: Rigettare l'appello in quanto totalmente infondato in fatto e diritto, confermando in toto la sentenza n. 436/19 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi che l'adita Corte dovesse ritenere di superare la declaratoria di estinzione pronunciata dal Tribunale con la sentenza oggi appellata, dichiarare l'infondatezza dell'avverso gravame e, conseguentemente, rigettarlo in ogni sua parte. Accogliere, in ogni caso, tutte le difese, eccezioni e domande formulate negli atti di primo grado, sia a firma dell'odierno procuratore che quelle del precedente difensore avv. Vaiti, ed accogliere le conclusioni che qui si hanno tutte per richiamate e che di seguito, per maggiore precisione, si trascrivono: Respingere l'opposizione proposta dal poiché Parte_1 infondata in fatto e diritto, anche riguardo alla inopponibilità alla Curatela della mancanza di DURC regolare, e confermare, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto, attribuendo allo stesso provvedimento (D.l. n. 174/2011) efficacia esecutiva. Prendere ogni altro e consequenziale provvedimento di legge, col favore
-in ogni caso- delle spese del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 174/2011 -R.G. 512/2011- del 22.11.2011 notificato il 05.01.2012, emesso dal Tribunale di Catanzaro, sezione distaccata di
Chiaravalle C.le, in favore della per l'importo complessivo di euro Controparte_1
52.244,31.
A sostegno dell'opposizione deduceva:
1. L'illegittimità della richiesta per mancato invio del documento unico di regolarità contabile (D.U.R.C.)
In particolare deduceva che il mancato invio del nei rapporti contrattuali fra CP_3 fornitori di servizi e pubbliche amministrazioni costituisce motivo fondante ed
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assorbente per rendere illegittima qualsiasi richiesta di pagamento, ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici di cui al D.lgs 136/2006 art. 38 co- 1 lett. i
2. L'indeterminatezza ed unilateralità della richiesta.
In merito deduceva che la modalità di richiesta di pagamento della era Controparte_1 assolutamente arbitraria e non sorretta da alcun provvedimento scritto e che le fatture non risultassero sorrette da estratto autentico delle scritture contabili.
Tanto evidenziato concludeva chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 100091/2012 avanti al Tribunale di Catanzaro, sezione distaccata di Castrovillari.
Con comparsa del 05.06.2012 si costituiva in giudizio la contestando le Controparte_1 avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'istruttoria i svolgeva attraverso acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed esame testimoniale (udienza del 01.06.2015, esame del teste ). Testimone_1
All'udienza del 18.09.2017, il tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della Controparte_1
Con ricorso in riassunzione del 09.10.2017 il riassumeva il Parte_1 processo interrotto.
Con comparsa del 14.04.2018 si costituiva in giudizio la Curatela del fallimento della chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale la declatoria di estinzione Controparte_1 del giudizio ai sensi degli artt. 43 L.F. e 305 c.p.c.; nel merito, insistendo nelle conclusioni già oggetto della originaria comparsa di costituzione della Controparte_1
Con sentenza n. 436/2019, resa in data 06.03.2019, il Tribunale di Catanzaro, sezione distaccata di Castrovillari: 1) dichiarava l'estinzione del giudizio;
2) compensava le spese di lite.
In sintesi il Tribunale, evidenziava: che in data 29.03.2017 il Curatore fallimentare a mezzo pec comunicava dell'intervenuto fallimento della società opponente, chiedendo il pagamento di alcune fatture al che, successivamente, in data Parte_1
04.04.2017 l'amministrazione comunale, tramite proprio legale di fiducia, contestava il dovuto e comunicava al Curatore la pendenza del presente giudizio , esplicitando l'intenzione di riassumerla;
che, pertanto, parte opponente ha avuto idonea conoscenza dell'avvenuto fallimento in data 04.04.2017, allorquando il legale di fiducia del Comune, ha assunto piena consapevolezza dell'avvenuto fallimento e, conseguentemente, da questo evento decorre il termine utile per la riassunzione del giudizio;
che, in definitiva, doveva considerarsi intempestiva la proposizione del ricorso in riassunzione depositato in data 09.10.2017, non essendo il processo stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'avvenuta interruzione di diritto, con conseguente estinzione del giudizio.
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§ 2. Il giudizio di secondo grado
Avverso questa sentenza, con atto di citazione in appello ritualmente notificato il ha proposto appello affidato ad un unico articolato motivo di Parte_1 gravame con cui, in sintesi, ha dedotto la illegittimità della dichiarazione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, rassegnando le richieste riportate in epigrafe.
Con atto depositato in data 20.09.2019 si è costituita in giudizio la Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
All'udienza del 24.09.2019 (celebratasi innanzi alla Terza Sezione di questa Corte), la
Corte rinviava per la l'acquisizione del fascicolo del primo grado.
Alla successiva udienza del 12.11.2019 la Corte riservava la decisione sulla istanza di inibitoria.
Con ordinanza del 18.11.2019, a scioglimento della riserva, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava per il prosieguo all'udienza dell'8.11.2022.
All'esito dell'udienza dell'8.11.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, per esigenze di ufficio, all'udienza del 25.06.2024.
All'esito dell'udienza del 25.06.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, per esigenze di ufficio, all'udienza del 25.06.2024.
Con provvedimento del 25.06.2024 il Presidente di Sezione rinviava fuori udienza la trattazione della causa.
Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla Seconda Sezione
Civile e la trattazione del giudizio veniva differita all'udienza del 12.03.2025.
All'udienza del 12.03.2025 -sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.- sulle note scritte delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti costituite depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Il motivo di appello proposto dal è fondato e deve essere Parte_1 accolto.
Erroneamente il tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio per tardività della riassunzione.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite “in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia
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portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario” (cfr. Cass. SU
12154/2021).
Nel corpo della articolata motivazione della sentenza è esplicitamente chiarito che il dies
a quo del termine di legge per la riassunzione del giudizio, debba essere individuato nell'emissione della dichiarazione da parte del giudice dell'interruzione del processo e che in tal modo, il parametro della conoscenza del fallimento quale causa interruttiva ai sensi dell'art.43 I.f. si salda, simmetricamente per curatore e parte che non ne sia colpita, proprio al processo inciso dall'interruzione stessa, derivando dalla pronuncia dichiarativa del giudice l'identica certezza del nesso tra l'evento e i suoi effetti, per scongiurare i quali il soggetto interessato dovrà attivare un equivalente strumento antagonistico, la prosecuzione o la riassunzione.
Ed allora, a fronte di tale principio ermeneutico, posto che il processo è stato dichiarato interrotto dal tribunale all'udienza del 18.09.2017, assolutamente tempestiva è da ritenersi la riassunzione effettuata con ricorso depositato in data 09.10.2017.
La sentenza impugnata va, pertanto, sotto tale profilo annullata.
3.2. Conseguenza dell'annullamento per l'erronea dichiarazione di estinzione del giudizio
è la valutazione nel merito della controversia.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 354 c.p.c. -nella formulazione applicabile ratione temporis- la possibilità del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice “nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo” è limitata alle sole ipotesi in cui tale estinzione sia stata pronunciata “a norma e nelle forme dell'art. 308 c.p.c.”.
Nel caso in esame ciò non è avvenuto (e, quindi, si verte al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 308 c.p.c.) avendo il tribunale dichiarato l'estinzione del processo con sentenza “dopo che i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa”.
Tale interpretazione trova l'avallo della costante giurisprudenza di legittimità che ha più volte chiarito che “La rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ., ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, né è estensibile a fattispecie simili o analoghe, essendo essa limitata all'ipotesi di riforma della sentenza con cui il tribunale, in base all'art.308, secondo comma, cod. proc. civ., abbia respinto il reclamo al collegio, proposto contro l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l'estinzione del processo, cui va equiparato il caso in cui il giudice monocratico di primo grado ossia dichiarato l'estinzione del giudizio negli stessi modi;
ne consegue che quando, il tribunale, in composizione collegiale o monocratica, ha bensì dichiarato l'estinzione ma ai sensi dell'art.307, ultimo comma, cod. proc. civ., cioè con sentenza resa dopo
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che la causa era stata rimessa per la decisione ex art.189 cod. proc. civ., il giudice d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia” (cfr.
Cass. 14343 del 2008; si veda conformi 23997 del 2019; 40831 del 2021).
Occorre, pertanto, procedere all'esame nel merito dei profili di censura articolati dall'odierno appellante nell'atto introduttivo della opposizione a decreto ingiuntivo.
3.3. Infondate sono le censure articolate dal al punto 1. dell'atto Parte_1 di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, relative all'irregolarità della posizione contributiva della società opposta per violazione dell'art. 38 co. 1 lett. i del d.lgs. n.
163/2006.
In merito occorre precisare quanto segue.
In base a quanto prospettato da parte opponente, è emerso che in “vari anni” (e sicuramente negli anni 2010 e 2011) la non era in regola con la Controparte_1 certificazione relativa al D.U.C.R. (cfr. allegati nr. 3 e 4 del fascicolo di primo grado di parte odierna appellante).
Come noto, il D.U.R.C. è il documento unico di regolarità contributiva e serve a certificare che un'impresa sia in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e
Casse Edili.
Il certificato unico attesta, quindi, che l'impresa abbia versato regolarmente tutti i contributi dovuti agli enti di previdenza, di assistenza e di assicurazione.
L'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali è stata annoverata dal legislatore italiano tra le cause di esclusione, ostative alla partecipazione alle gare pubbliche e, conseguentemente, la regolarità contributiva è stata ascritta, a norma dell'art. 38, comma 1 lett. i) del codice degli appalti, tra i requisiti soggettivi necessari per poter accedere alle “procedure di affidamento delle concessione e degli appalti”.
Non vi è dubbio, a fronte del chiaro tenore della norma, che la regolarità contributiva sia un requisito indispensabile, non solo per la stipulazione del contratto di appalto, bensì per la stessa partecipazione alla gara, con la conseguenza che l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda.
La regolarità contributiva costituisce, però, un concetto più ampio rispetto a quello cristallizzato nell'art. 38, comma 1 del citato Codice degli appalti posto che la suddetta lett. i) non si limita a richiedere la mera regolarità contributiva ma fa riferimento a
“violazioni gravi” e “definitivamente accertate”.
Fatte tali precisazioni, e rilevato che nel caso di specie si verte in ipotesi di mera irregolarità (e non, quindi, di grave violazione, nei termini sopra detti), occorre richiamare quanto disposto dall'art. 4 co. 2 D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (recante Regolamento di
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esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ai sensi del quale
“nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.
Sulla base di quanto esposto dalla circolare INPS n. 54 del 13.04.2012, quindi, il D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, tra le novità di più rilevante interesse ai fini della disciplina in tema di D.u.r.c., all'art. 4 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.
L'intervento sostitutivo opera nell'ambito dei contratti pubblici ed è attivabile, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in presenza di D.u.r.c. irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto. La norma dispone che, ricorrendo tale fattispecie, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel
D.u.r.c. che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell'esecutore che a quella del subappaltatore.
Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili. Al riguardo, il legislatore ha precisato che il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze segnalate con il D.u.r.c. è disposto a cura dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del citato D.P.R. e quindi dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori. L'obiettivo della norma, attraverso la soddisfazione della pretesa creditoria degli Enti nei cui confronti l'operatore economico ha maturato un'esposizione debitoria, è quello di concorrere al recupero della regolarità contributiva del medesimo. In tal modo, al verificarsi di tale condizione, si determina la possibilità per la stazione appaltante di liberare il pagamento dei crediti che successivamente all'intervento diventeranno esigibili nei confronti della stessa o di altre stazioni appaltanti.
La stazione appaltante, in tale ambito, effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente. Conseguentemente, il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps. Il procedimento definito
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dall'art.4 in trattazione comporta, come detto, la sua attivazione da parte della stazione appaltante ogni volta che, a seguito di una richiesta di relativa alla liquidazione di CP_3 corrispettivi dovuti all'operatore economico parte del contratto pubblico, il documento segnali una irregolarità. In forza di quanto detto, allora, nel caso di specie, avendo avuto il D.u.r.c. relativo a più anni (sicuramente quanto agli anni 2010 e 2011) esito negativo, il ente pubblico appaltante, avrebbe dovuto corrispondere direttamente agli enti Pt_1 impositori le somme dovute in pagamento alla società opposta, esecutrice dell'appalto pubblico di servizi.
Da tali considerazioni consegue il rigetto del motivo di opposizione.
3.4. Passando a valutare l'ulteriore profilo, in premessa, giova osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione –che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti– avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Orbene, quanto alla prova del credito, è certamente vero che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale -sebbene idonea ad ottenere la emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del soggetto nei cui confronti la fattura è stata emessa- nel successivo giudizio di opposizione non è di per sé sola idonea e sufficiente a costituire prova in favore dell'emittente.
Tuttavia, la fattura costituisce valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Dunque, nel caso di specie, parte opponente – al di là della generica contestazione riferita alla efficacia probatoria delle fatture– non contesta in modo specifico il rapporto intercorrente con l'opposto, né di aver ricevuto nella sua interezza il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti oggetto del contratto di appalto (a ben vedere, infatti, la contestazione è limitata, esplicitamente, alle fatture 362 del 31.12.2010 e 415 del
31.12.2008).
Invero, dall'esame della documentazione in atti è stato possibile ricostruire il rapporto tra le odierne parti in causa nei termini seguenti.
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Con ordinanza commissariale n. 1413 del 30.04.2001, emanata dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, avente ad oggetto
“settore rifiuti – raccolta differenziata ATO 4 - sub ambito Soverato. Approvazione
Piano Economico Finanziario della società mista , veniva statuito che Controparte_1
(visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.09.1997, con il quale veniva dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio–economico–ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, ed essendo stata assegnata al Commissario Delegato la competenza per l'attuazione degli interventi relativi alla raccolta differenziata, tramite anche la costituzione di società miste pubblico/privato, a maggioranza pubblica, cui partecipavano i Comuni dell'ambito, a seguito di gara per la selezione dei soggetti privati idonei ad acquisire la partecipazione azionaria minoritaria delle predette società miste), si approvava il piano economico finanziario operativo per la gestione diretta del servizio di raccolta differenziata redatto dalla società mista a capitale prevalentemente pubblico. Controparte_1
A seguito di ciò, dunque, in data 18 gennaio 2003, veniva stipulato, tra le parti in causa del presente giudizio, il contratto per la gestione della raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, avente ad oggetto i seguenti servizi: raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e trasporto degli stessi a centri di recupero.
Al punto 3) veniva pattuito che “il costo del servizio di raccolta differenziata, viene fissato in euro 0,19 (lire 265) per ogni Kg d i rifiuto accolto”, mentre al punto 9) era previsto che “il contratto ha durata pari ad anni 9 (nove) a decorrere dalla data di stipulazione”
(cfr. contratto depositato in atti).
In data 27 febbraio 2003, veniva stipulato, tra le parti in causa del presente giudizio, un secondo contratto avente ad oggetto i seguenti servizi: raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e trasporto degli stessi ad impianto di smaltimento;
spazzamento stradale e lavaggio cassonetti, estirpazione delle erbacce dai bordi stradali;
pulizia settimanale ed in occasione di festività religiose e civili del cimitero comunale;
manutenzione ordinaria delle aree adibite a verde pubblico e delle aree di pertinenza degli immobili comunali.
Al punto 3) veniva pattuito che “il costo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani raccolti in modo indifferenziato, viene fissato in lire 240 per ogni Kg di rifiuto accolto”.
Al punto 5) veniva pattuito che “il costo per lo spazzamento delle strade viene fissato come pari ad annui euro 15.000,00”.
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Al punto 6) veniva pattuito che “il costo per l'espletamento dei servizi” di pulizia del cimitero e manutenzione ordinaria delle aree comunali e del verde pubblico “viene fissato come pari ad annui euro 5.000,00”
Al punto 14) era previsto che “il contratto ha durata pari ad anni 9 (nove) a decorrere dall'1 aprile 2003” (cfr. contratto depositato in atti).
A fronte di tale documentata ricostruzione e così riscontrati gli elementi costitutivi del credito vantato, parte opponente ha solo genericamente disconosciuto il valore probatorio delle fatture allegate a sostegno della pretesa monitoria, adducendo contestazioni specifiche solo con riferimento alle fatture nr. 362 e 415 (di cui si dirà infra)
e senza allegare dati documentali oggettivi da cui inferire la prova di una contestazione di esecuzione del servizio in corso di validità dei contratti citati o di contestazione delle fatture emesse (vi è prodotta in atti da parte opponente una contestazione alla nota
989/2011 della che, tuttavia, non è stata prodotta e di cui, pertanto, Controparte_1 non si può apprezzare il contenuto anche ai fini della valutazione della contestazione mossa dal . Parte_1
I crediti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto devono, pertanto, ritenersi provati e relativi a somme dovute, con conseguente conferma dello stesso, seppur occorre procedere ad una parziale rideterminazione dell'importo alla luce delle contestazioni specifiche mosse dall'opponente quanto alle fatture nr. 362 e 415 e della prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado.
Secondo la unanime giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (da ultimo Cass. 23/05/2011
n. 11290; Cass. 15/03/2010 n.6205; Cass.19/04/2007 n.9351).
Orbene, nel caso di specie, si rileva che parte opponente ha espresso una contestazione quanto alle suddette fatture ed alla raccolta rifiuti nel mese di febbraio 2011, eccependo la mancata erogazione del servizio, e che tale contestazione è stata in parte provata.
In merito si osserva:
- quanto alla fattura nr. 415 del 31.12.2008, avente ad oggetto “interessi moratori al
31.12.2007”, non vi è nessun elemento ulteriore, oltre la fattura stessa, che comprovi la dovutezza di tale credito e pertanto la relativa somma (14.799,08) deve essere decurtata da quanto dovuto;
10 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
- quanto alla fattura 362 del 31.12.2010 e, in particolare, all'importo richiesto per
“mantenimento e cura verde pubblico da feb a dic 2010”, dalla escussione del teste
–responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di è emerso Testimone_1 Parte_1 che “tali lavori non sono mai stati eseguiti dalla ditta ”, ragion per cui -non CP_1 essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità e credibilità del teste e della non veridicità di quanto dichiarato, di cui non è emerso nessun fumus in atti- la relativa somma riportata in fattura (6.095,84) deve essere decurtata da quanto dovuto e dal conseguente importo fatturato;
- quanto alla fattura n. 28 del 28.02.2011, dalla dichiarazione del citato teste è emerso che
“nel febbraio 2011 non è stata effettuata raccolta dei rifiuti”, per cui anche la relativa somma (2.681,25) deve essere decurtata da quanto dovuto.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'importo dovuto oggetto del decreto ingiuntivo opposto deve essere rideterminato in euro 29.452,50.
Ne consegue, quindi, il parziale accoglimento della opposizione.
4. Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado, atteso il parziale accoglimento della opposizione e la conseguente rideterminazione della somma dovuta, possono essere compensate per 1/2 e, per la restante metà poste a carico del
(soccombente di fatto) e si liquidano come in dispositivo, in Parte_1 considerazione del valore della causa (pari ad euro 52.244,31) e in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla scarsa complessità della causa ed al contenuto delle difese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 463 del 6.3.2019 Parte_1 del Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo dovuto dal in favore della Curatela del fallimento Parte_1 della in ragione del decreto ingiuntivo opposto in euro 29.452,50; Controparte_1
- condanna il a rifondere alla Curatela del fallimento della Parte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio che, compensate per Controparte_1 metà, vengono liquidate per la restante metà in € 3.526,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna il a rifondere alla Curatela del fallimento della Parte_1 le spese di lite del presente grado di giudizio che, compensate Controparte_1
11 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
per metà, vengono liquidate per la restante metà in € 2.498,50 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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