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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13231 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina PIGOZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5324 del 2024 promossa da:
(C.F. ) personalmente e nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro-tempore dell' TR ( C.F. ),
[...] P.IVA_1 (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, via Boezio n. 14, presso lo studio degli avv.ti Gian Luca Solari e TO CO, che li rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
nei confronti di
(C.F. ), personalmente e nella sua qualità di Controparte_2 C.F._5 legale rappresentante pro-tempore dell' Controparte_3
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma,
[...] P.IVA_2 Via Tacito n. 41, presso lo studio dell'avv. Francesco Di Ciommo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
1
Le parti all'udienza del 17/03/2025, tenutasi in modalità cartolare, precisavano le conclusioni.
Parte attrice: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - in via preliminare e cautelare sospendere ai sensi dell'art. 23 c.c. l'efficacia degli asseriti atti denominati “ Verbale di conIGlio direttivo del 31- 03-2022” nonché delle deliberazioni dell'assemblea dei soci del 18.06.2013, del 17.06.2022, e dell'8.07.2022 ( allegati n. 23,24,26 e 27 al presente atto) attribuiti all' , nonché di ogni ulteriore atto TR connesso e consequenziale seppur non conosciuto;
- Voglia inoltre questo Ill.mo Tribunale civile revocare, previa sospensione, il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. emesso in data 13.06.2023, nell'ambito del giudizio R.G. 56203/2022, Tribunale Civile di Roma, Terza sezione, Dott.ssa Flora Mazzaro, in considerazione di tutto quanto sopra esposto;
- Nel merito poi piaccia all'Ill.mo tribunale di Roma, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso in particolare, accertare e dichiarare la inesistenza del documento denominato “ Verbale di conIGlio direttivo del 31-03-2022” nonché della deliberazione dell'assemblea dei soci del 18.06.2013, del 17.06.2022, e dell'8.07.2022 ( allegati 23,24,26 e 27 al presente atto) nella loro interezza e per tale effetto annullare tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- In subordine, nella denegata ipotesi, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria o diversa istzna, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso in particolare, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'invalidità, l'inefficacia e/o l'annullamento del documento denominato “ Verbale di conIGlio direttivo del 31-03- 2022” nonché delle deliberazioni dell'assemblea dei soci del 18.06.2013, del 17.06.2022, e dell'8.07.2022 ( allegati 23,24,26 27 al presente atto) nella loro interezza, per violazione di legge e/o dello statuto in accoglimento dei motivi esposti in atti e per tale effetto annullare tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali;
- per quanto necessario Voglia altresì accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la nomina della SI.ra quale presidente Controparte_2 dell' e per 'effetto voglia dichiarare TR priva di qualunque effetto giuridico l'attribuzione del codice fiscale dell'
[...]
da parte di Agenzia delle Entrate nei confronti della TR stessa IG.ra nonché dichiarare priva di effetti giuridici la registrazione CP_2 dell' presso il Registro Unico Nazionale del TR terzo settore (RUNTS); - per l'effetto condannare la SI.ra al Controparte_2 pagamento della somma di euro 9.915,00 in favore della SI.ra Parte_1 nella sua qualità di l.r.p.t. dell' , TR relativamente alle somme di cui al conto corrente BCC di Roma, n. 27/7043, oltre al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patiti e patiendi, nella misura di € 10.000,00 o nella minore e diversa somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria;
- Condannare altresì la SI.ra alla Controparte_2 restituzione alla SI.ra nella sua qualità di l.r.p.t. dell' Parte_1 CP_1
, delle credenziali di accesso all'indirizzo PEC TR dell'associazione, dell'account Facebook dell' , del sito internet CP_1 dell' ;- In ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi CP_1
2
professionali del giudizio e del procedimento cautelare, da distrarsi in favore dei procuratori legali che si dichiarano antistatari.”
Parte convenuta: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni sopra ribadite e più diffusamente esposte nella narrativa della “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale” dell'8.04.2024, così decidere: i) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande proposte dalla Dott.ssa , dal Dott. Parte_2
, dal Dott. e dalla SI.ra quest'ultima Parte_3 Parte_4 Parte_1 personalmente e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'
[...]
– ivi compresa l'invocata misura sospensiva ai TR sensi dell'art. 23 c.c., non sussistendone i presupposti – in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché indimostrate e, per l'effetto, dichiarare la SI.ra Controparte_2 legittima Presidente e legale rappresentante dell'
[...]
, già Controparte_4 [...] ; ii) nel merito, in via riconvenzionale, dichiarare TR l'invalidità e/o l'annullamento e/o la nullità e, comunque l'inefficacia e/o la illegittimità, delle delibere assembleari assunte da parte attrice in data 5 marzo 2022 e in data 30 aprile 2022, nonché l'invalidità e/o l'annullamento e/o la nullità e, comunque l'inefficacia o la illegittimità delle successive delibere e/o la caducazione di tutti gli atti ad esse presupposti, connessi e consequenziali;
iii) nel merito, sempre in via riconvenzionale, inibire a parte attrice l'utilizzo non autorizzato dei seguenti account/gruppi/canali/pagine/profili/pannelli dell' , ordinandone la CP_1 restituzione a parte convenuta e/o la consegna a quest'ultima delle eventuali credenziali di accesso necessarie, all'uopo fissando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. e per ciascuno dei singoli account/gruppi/canali/pagine/profili/pannelli dell' , la somma di denaro dovuta da controparte per ogni violazione e/o CP_1 inosservanza successiva al futuro provvedimento, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dello stesso:
● account Instagram ID 17841401876392648, con originario nome utente
“@sapienzainmovimento”, presente al link https://instagram.com/sapienzainmovimentoe che, a seguito di operazione di
“rebranding” operata da controparte, dal 1°.08.2023 presenta nome utente
“@sapienzafutura”, presente al link https://www.instagram.com/sapienzafutura/; ● account Instagram con originario nome utente “@sapienza_cup”, presente al link https://instagram.com/sapienza_cup/ e che, a seguito di operazione di “rebranding” operata da controparte, dal 16.04.2023 presenta nome utente “@sap_cup”, presente al link https://www.instagram.com/sap_cup/; ● gruppo Facebook originariamente denominato “ (gruppo affitti e news)”, presente al link TR https://facebook.com/groups/simcasa e che, a seguito di operazione di “rebranding” operata da controparte, dall'11.09.2023 è denominato “ (gruppo Parte_5 affitti e news)”, presente al link https://www.facebook.com/groups/sapienzafuturacasa; ● account Google con indirizzo e-mail ; ● canale YouTube con nome Email_1 utente “@provuluno”, presente al link http://www.youtube.com/@provuluno; ● canale YouTube con nome utente “/@SapienzainMovimento”, presente al link http://www.youtube.com/@SapienzainMovimento; ● profilo dell'attività su Google denominata “Sapienza in Movimento”, che, a seguito di operazione di “rebranding”
3
operata da controparte, dal 7.09.2023 è denominata “ ”; ● pagina Parte_5 Linkedin denominata “Sapienza in movimento”, presente al link https://www.linkedin.com/company/sapienzainmovimento/; ● account X (Twitter) denominato “SapienzaInMovimento”, con nome utente “@SapienzaInMovim”, presente al link https://twitter.com/SapienzaInMovim/; ● account denominato CP_5
“Sapienza in Movimento”, con nome utente “@sapienzainmovimento”, presente al link https://www.tiktok.com/@sapienzainmovimento/ e che, a seguito di operazione di
“rebranding” operata da controparte, dal 1°.08.2023 è denominato “ Parte_5
”,con nome utente “@sapienzafutura”, presente al link
[...] https://www.tiktok. Email_2
● gruppi WhatsApp degli iscritti ai corsi di studio de , che dal 1°.08.2023 Parte_6 hanno subito azione di “rebranding” in;
Parte_5
● pannello di controllo di Register.it, che dal 1°.08.2023 ha subito azione di
“rebranding” in;
Parte_5 con vittoria di spese di lite e compensi professionali, come da D.M. n. 55/2014, oltre accessori di legge”.
POSIZIONI delle PARTI e FATTI di CAUSA
Con atto di citazione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio nella qualità di legale Parte_4 Controparte_2 rappresentante pro-tempore dell' Controparte_3
esponendo:
[...]
- che l' , è un'associazione operante sin TR dal 2001 all'interno dell' la quale organizza eventi Controparte_6 culturali e orientamento universitario per i giovani, nonchè svolge la funzione politica di rappresentanza degli studenti negli organi di tutte le facoltà;
- che gli odierni attori ricoprivano i seguenti ruoli: “la SI.ra è l.r.p.t. Parte_1 in qualità di Commissario straordinario, la Dott.ssa è stata la Parte_2 precedente presidente ed è attualmente socio, il Dott. ha Parte_3 precedentemente ricoperto la carica di vicepresidente ed è oggi socio, mentre il Dott.
è stato presidente dal mese di maggio 2018 al giugno 2021 ed è Parte_4 oggi socio”;
- che in data 17.04.2022, i membri del ConIGlio Direttivo venivano estromessi dalla gestione della pagina Facebook, e ciò avveniva per opera di un ex socio ed ex fornitore di servizi all'associazione, , legale rappresentante della Controparte_7
Centrica S.r.l. e della Ragione S.r.l., il quale arbitrariamente toglieva le autorizzazioni di accesso all'allora presidente ed agli altri legittimi membri Parte_2 dell'associazione, e forniva al contempo l'accesso completo al profilo social a soggetti estranei, IG.ri e oltre alla ex associata Persona_1 Persona_2 [...]
e alla IG.ra CP_8 Controparte_2
- che sul profilo Facebook dell'associazione la presentava eventi ed attività a CP_2 nome di non corrispondenti a quelle organizzati dalla reale TR associazione;
4
- che in data 04 aprile 2022 la società Ragione S.r.l., di cui il l.r. , Controparte_7 effettuava tre distinte registrazioni presso l'Ufficio Italiano Brevetto e Marchi, senza alcuna previa autorizzazione, dei marchi figurativi e verbali “Sapienza in movimento”, sicchè, veniva presentata formale opposizione all' ; CP_9
- che in data 05.09.2022 soggetti ignoti richiedevano presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate l'attribuzione a proprio nome del codice fiscale dell'associazione, e pertanto veniva presentata denuncia - querela nei confronti di ignoti presso la Procura della Repubblica di Roma (procedimento penale N.R.G. 153543/2022I);
- che la in data 25.08.2022, in occasione delle "elezioni delle rappresentanze CP_2 studentesche negli organi collegiali dell'Università, nel comitato per lo sviluppo dello sport universitario e nelle assemblee di facoltà - 7/11 novembre 2022" presentava alla Commissione Elettorale Centrale dell'università Sapienza di Roma una lista denominata “Sapienza in Movimento”, in particolare attraverso la piattaforma informatica G.E.A.;
- che l' escludeva tale lista poiché l'ammissione della stessa avrebbe implicato CP_10
“l'utilizzo del medesimo logo e denominazione della lista presentata con la lista presentata dalla presidente pro tempore dell' TR così postulando ed attuando la «tutela dell'elettorato attivo affinché non sia indotto in confusione nella fase di espressione del voto», specificando l'estraneità della IG.ra dalla compagine sociale e direttiva dell'associazione di riferimento;
Controparte_2
- che la IG.ra con ricorso al TAR Lazio, chiedeva “ordinare agli odierni CP_2 resistenti di [...] ritirare la lista presentata in nome dell per le prossime CP_1 elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche” , ed in via cautelare la sospensione, e nel merito l'annullamento, dei provvedimenti della Commissione
(CEC) con i quali era stata TR1 ammessa nel procedimento elettorale la lista denominata Movimento CP_1 presentata dalla IG.ra ; che il TAR adito, rigettava l'istanza di Parte_2 misure cautelari richieste dalla IG.ra (sent. n. 13605/2022), riconoscendo la CP_2 correttezza nell'operato degli organi dell' i quali Controparte_6 erano intervenuti a garanzia di un regolare svolgimento delle elezioni e ad effettiva tutela dell'elettorato attivo: tale sentenza veniva impugnata dalla innanzi al Pt_7
ConIGlio di Stato in data 29.10.2022;
- che, nelle more del giudizio al Tar, la riusciva a farsi attribuire senza CP_2 autorizzazione il codice fiscale dell'associazione e di seguito il connesso conto corrente bancario, estromettendo la titolare l.r. dell'associazione , ed il Parte_2 conto successivamente veniva prosciugato del suo contenuto poiché risultavano effettuati dei bonifici alle società denominate Centrica S.r.l., Solerzia S.r.l., Regia S.r.l: infatti, la BCC di Roma sosteneva che il cambio di titolarità del conto corrente era avvenuto in favore della a seguito della presentazione da parte di questa CP_2 ultima del certificato di codice fiscale emesso dall'Agenzia delle Entrate e che erano poi stati effettuati sei bonifici per un totale di euro 9.915,00;
5
- successivamente, gli odierni convenuti proponevano ricorso ex art. 700 cpc, (n.r.g. 56203/2022) dinanzi al Tribunale adito, il quale inibiva “ai IG.ri , Parte_2
e l'utilizzo non autorizzato della Parte_3 Parte_8 denominazione e del simbolo dell' , nonché di TR denominazioni e simboli analoghi, quali l'acronimo “SIM”, anche a mezzo delle pagine Instagram e del sito internet recanti denominazione riferibile all' ”. CP_1
Dalla lettura del ricorso, emergeva come fosse riuscita a farsi intestare il codice fiscale dell'associazione per poter operare sul conto corrente. Depositava infatti una serie di documenti tutti affetti da falsità materiale ed ideologica, dai quali si evinceva la ricostruzione svolta dalla SI.ra della vicenda. CP_2
In particolare: i) il 31/03/2022 si sarebbe riunito il ConIGlio Direttivo dell' anche alla presenza dei SI.ri , CP_1 Parte_2 [...]
e , e i membri si sarebbero dimessi. Il relativo verbale era Parte_3 Parte_1 un falso, perché i fatti descritti non erano mai avvenuti, e i soggetti indicati quali presidente e segretario del consesso, vale a dire i IG.ri e non Per_3 Per_4 avevano mai firmato il documento, per cui le firme erano contraffatte. Tutti gli attori, che risultavano presenti nel citato verbale, erano in realtà presenti all'assemblea straordinaria dell'associazione, con i legittimi soci. La IG.ra aveva Persona_5 in realtà già dato le dimissioni, anticipate ai soci tramite messaggio nel dicembre del 2021, e poi ufficializzate durante l'assemblea del 5/03/2022, allorquando era stata nominata la IG.ra quale Coordinatrice/ Commissario ad interim facente Parte_2 funzione del legale rappresentante;
ii) in data 17/06/2022 si sarebbe svolta l'assemblea dei soci, convocata in data 3/06/2022 dal SI. , in qualità di Commissario straordinario, nella Controparte_7 quale sarebbe stata nominata come presidente dell'associazione la SI.ra e CP_2 sarebbe stato formato un nuovo ConIGlio direttivo. In realtà, nessuna convocazione era mai giunta agli attori o ad altri associati, e i soggetti presenti a quell'assemblea erano tutte persone estranee all'associazione; iii) Inoltre, non corrispondeva al vero che il IG. all'assemblea del 18.06.2013 _7 era stato nominato Presidente del Collegio dei Probiviri, come attestato dalle dichiarazioni dei IG.ri e , che- all'epoca- erano, rispettivamente, CP_12 Pt_9 presidente dell' e presidente uscente CP_1 TR CP_1 della stessa;
dalla lettura della lista dei soci al 2020/2023, il non figurava _7 nemmeno tra gli iscritti. Tra l'altro, l'art. del regolamento in base al quale il presidente del Collegio dei Probiviri aveva attivato la procedura per l'elezione degli organi che aveva portato alla nomina della quale presidente, era stato in CP_2 realtà abrogato dall'assemblea del 30/04/2022. Sempre tale assemblea, aveva eletto il Collegio dei Probiviri, tra i quali non figurava il SI. . Pertanto, l'assemblea del _7
17.06.2022 sarebbe stata convocata da un soggetto, il IG. , che non era stato _7 eletto quale Presidente del Collegio dei Probiviri all'assemblea del 18.06.2013 e, quindi, non avrebbe potuto comunque procedere in tal senso;
6
- rispetto alla ricostruzione offerta dalla gli attori producevano settanta CP_2 dichiarazioni con le quali, i legittimi soci, precisavano: - di essere stati convocati per l'assemblea del 5/03/2022 e del 30/04/2022 (oggetto delle domande riconvenzionali di annullamento), dove era stata nominata la IG.ra dapprima quale Parte_2
Commissario ad interim e poi confermata Presidente dell'associazione insieme al ConIGlio Direttivo;
di avere ricevuto la richiesta di rinnovo del tesseramento solamente in data 16/06/2022 con avviso a firma della IG.ra ; di non avere Parte_2 ricevuto la convocazione del 3/06/2022 a firma del IG. e di non Controparte_7 avere partecipato alle assemblee del 16 e 17 giugno, nonché dell'8 luglio 2022;
- appariva perlomeno singolare, inoltre, come la convenuta affermasse di essere la Presidente e legale rappresentante dell'associazione (come da asserita nomina di cui alla delibera del 18.06.22), quando solo qualche settimana prima in una sua comunicazione, protocollata dall' il 25/05/2022, la Controparte_6 CP_2 aveva sostenuto che “ da controlli effettuati risulta che, in fase di iscrizione o di rinnovo dell'associazione denominata “ ” ( da ultimo TR presumibilmente avvenuta nel mese di marzo 2022), parte istante sarebbe stata inserita nell'organizzazione della predetta associazione senza avere mai prestato il proprio consenso”;
-il comportamento tenuto dalla convenuta e l'iter seguito per diventare Presidente, era stato tenuto nascosto ai reali organi associativi, che ne erano venuti a conoscenza solo a seguito della notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c., dove venivano depositati i verbali e tutta la documentazione relativa;
nell'ambito di detto procedimento, la CP_2 comunicava di avere iscritto l'associazione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore come < ; Controparte_3
-in esito al procedimento ex art. 700 c.p.c., veniva inibito agli attori l'utilizzo dei simboli e della denominazione . Questo aveva comportato TR che la convenuta avesse, tra l'altro, sottratto la casella di posta elettronica certificata e anche il sito internet dell'associazione ; inoltre, aveva TR rinnovato a suo nome l'iscrizione all'Albo delle associazioni studentesche;
- gli attori però preferivano non reclamare detta ordinanza ma instaurare il presente giudizio di merito;
- la delibera dell'assemblea del 17/06/2022 era affetta dal grave vizio dell'inesistenza, atteso che il verbale indicava la presenza di soggetti sconosciuti all'associazione, così come inesistenti andavano considerate le assemblee del 18/06/2013 e del 31/03/2022 perché i relativi verbali erano falsi;
-le delibere impugnate erano, comunque nulle e/o annullabili, atteso che: vi era il falso ideologico in relazione alle asserite dimissioni del ConIGlio Direttivo;
non erano stati convocati gli associati legittimamente iscritti, all'assemblea avevano partecipato solo soggetti estranei all'associazione; non era stato raggiunto il quorum deliberativo;
la procedura di convocazione dell'assemblea era avvenuta in base all'art. 16 del regolamento elettorale oramai però abrogato;
- l'associazione aveva subito danni sia di natura patrimoniale, che non patrimoniale, quali la lesione dell'immagine che aveva provocato un indubbio abbassamento del
7
livello di affidamento da parte degli studenti universitari dell'ateneo, ma anche da parte di soggetti terzi. La infatti, aveva posto in essere una serie di CP_2 comportamenti che avevano minato il rapporto di fiducia rispetto all'associazione, come ad esempio l'invio di svariate email, a mezzo di messaggistica istantanea capace di infondere forte confusione negli studenti, oppure richieste di adesione a bandi, mascherate da iscrizioni a semplici corsi gratuiti cui erano conseguiti innumerevoli lamentale da parte degli studenti ingannati, l'invio di diffide a collaboratori storici dell'associazione , anche alla redazione del Corriere della Sera;
- si chiedeva infine la revoca/sospensione dell'efficacia del provvedimento ex art. 700 c.p.c. (r.g. 56203/2022), poiché aveva danneggiato non solo la dott.ssa
[...]
, il dott. ed il dott. , ma anche Parte_2 Parte_3 Parte_4
l' che non riusciva più ad operare con TR la propria l.r.p.t. ; Parte_1
******
Si costituiva in giudizio, la quale esponeva e deduceva: Controparte_2
[...
- che l'associazione studentesca universitaria di promozione sociale CP_1
(SIM), era un ente del Terzo settore con finalità civiche, solidaristiche e di CP_1 utilità sociale, attiva nel contesto dell'università di Roma, sin dal 2001 Parte_6 ma costituita nel 2007;
- che la Presidente del ConIGlio Direttivo, odierna convenuta, veniva Controparte_2 nominata rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, quale prima degli eletti della lista denominata “Sapienza in movimento” alle elezioni studentesche del 2020;
- che l'associazione veniva iscritta con personalità̀ giuridica nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);
- che il 31.03.2022 si dimetteva il ConIGlio Direttivo, omettendo di indire contestualmente le elezioni e convocare l'assemblea per la nomina dei suoi nuovi componenti, nonché di nominare un Commissario straordinario;
- che tale incombenza, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per l'elezione degli organi sociali, spettava al Presidente del Collegio dei Probiviri, , Controparte_7 legittimamente in carica dal 18 giugno 2013, il quale convocava l'assemblea che si teneva in data 17 giugno 2022, sicché, veniva eletto il nuovo ConIGlio Direttivo e il suo Presidente, ovvero la legittimità di tale nomina dell'assemblea Controparte_2 citata veniva confermata in data 8/07/2022, allorquando, alla presenza del notaio si riuniva nuovamente l'assemblea dell'associazione al fine di Persona_6 richiedere l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- che nelle more, in data 30 aprile 2022, alcuni membri del collegio eleggevano illegittimamente in parallelo, (in quanto solo il Presidente del Collegio dei Probiviri avrebbe potuto convocare l'assemblea per il rinnovo del ConIGlio Direttivo, oltre al fatto di non essere stata preannunciata a tutti gli associati), un nuovo ConIGlio
8
Direttivo e un nuovo Presidente, deIGnando la IG.ra , quale Parte_2
Presidente e il IG. , quale vicepresidente;
Parte_3
-che tale associazione parallela utilizzava illegittimamente la denominazione e il logo dell' , ed infatti, a seguito della presentazione della lista CP_1 CP_1 da parte della legittima Presidente la Commissione Elettorale, in
[...] CP_2 data 30 agosto 2022, invitava l'odierna convenuta a modificare la denominazione e il simbolo della lista presentata sul presupposto che analogo simbolo e denominazione erano stati già utilizzati per una lista presentata da una “presidente pro tempore” dell' , ovvero, la IG.ra ; CP_1 Parte_2
- che la in data 7 settembre 2022, comunicava la definitiva esclusione della CP_1 lista presentata dal procedimento elettorale in parola, venendo illegittimamente estromessa da una tornata elettorale di assoluto rilievo;
- la convenuta deduceva, l'utilizzo illegittimo dell'account Instagram e del sito internet dell'Associazione, anche in occasione per il rinnovo delle rappresentanze studentesche presso la Sapienza per il biennio 2022/2024;
- che, a seguito di ciò, l'associazione instaurava procedimento ex art. 700 c.p.c. (nrg. 56203/2022), con la quale l'adito Tribunale inibiva “ai IG.ri , Parte_2
e l'utilizzo non autorizzato della Parte_3 Parte_8 denominazione e del simbolo dell' , nonché di TR denominazioni e simboli analoghi, quali l'acronimo “SIM”, anche a mezzo delle pagine Instagram e del sito internet recanti denominazione riferibile all' ” CP_1
- parte convenuta deduceva che contrariamente a quanto affermato da controparte, il 5 marzo 2022 non si era tenuta alcuna assemblea dei soci, ma solo un evento pubblico denominato , aperto a tutti i simpatizzanti dell'associazione che raccontavano le proprie esperienze associative, e la IG.ra non avevo Persona_5 reso le proprie dimissioni, ma non era neppure intervenuta;
il verbale quindi era palesemente falso;
la circostanza era confermata dal fatto che il verbale depositato dagli attori era differente da quello allegato dalla IG.ra alla pec inviata Parte_2 all'Agenzia delle Entrate, con la quale veniva notificata la variazione della rappresentante legale dell'associazione culturale da TR [...]
a ; tra le altre, una differenza rilevante si evidenziava Per_5 Parte_10 rispetto al ruolo della , laddove nel verbale depositato si diceva che fosse Parte_2 stata nominata, insieme al IG. , Coordinatrice dell'associazione, mentre Parte_3 nel verbale inviato all'Agenzia delle Entrate si diceva che la fosse stata Parte_2 nominata presidente. Solo successivamente, in data 20/04/2022, la Parte_2 chiedeva all'Agenzia delle Entrate di sostituire il precedente verbale trasmesso con pec del 31/03/2022che il conIGlio direttivo aveva rassegnato le dimissioni in data 31.03.2022; l'assemblea del 5/03/2022 era comunque stata convocata in data 27/02/2022, così però violando le norme statutarie, che prevedevano il preavviso di dieci giorni;
inoltre, nella convocazione non erano stati specificati gli argomenti posti all'ordine del giorno;
9
- per quel che riguarda poi le dichiarazioni dei settanta soggetti prodotte dagli attori, erano di dubbia provenienza posto che – su settanta – quindici erano stati dichiarati assenti nel verbale del 5/03/2022, mentre diciassette non erano neppure menzionati tra gli assenti o tra i presenti;
- era altresì legittima l'assemblea del 18.06.2013, in cui era stato eletto _7
, Presidente del collegio dei Probiviri: mentre le dichiarazioni allegate dagli
[...] attori erano generiche sul punto;
- che l'assemblea dei soci del 17 giugno 2022 - nella quale era stata nominata la quale Presidente- era stata regolarmente convocata, come dimostrato dalle CP_2 convocazioni trasmesse ai soggetti che in quel momento erano gli unici membri dell'associazione: ed infatti, l'elenco prodotto dagli attori per dimostrare chi fossero i soci effettivi, era in realtà datato 28/06/2022, quindi riferito ad un periodo successivo al momento di convocazione dell'assemblea del 17/06/2022;
- non era veritiera la ricostruzione degli attori, secondo i quali la convenuta e l'associata SI.ra avevano dimostrato la volontà di lasciare Parte_11
l'associazione, prendendo a pretesto la pec inviata alla in data 25/05/2022; la CP_1
SI.ra non aveva mai inteso abbandonare l'associazione, alla quale era CP_2 strettamente legata, avendo ricoperto molteplici cariche elettive nel corso degli anni, e ottenendo sempre moltissime preferenze. La locuzione senza prestare il proprio consenso>, sulla quale gli attori fondavano il loro convincimento, andava letta come volontà delle istanti di verificare se la avesse depositato documenti che Parte_2 non rispecchiavano la reale compagine associativa, e sui quali appunto la SI.ra non avrebbe prestato il consenso;
inoltre, a norma di Statuto, le dimissioni CP_2 dovevano essere presentate per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell'anno, fattispecie assai diversa dal contenuto della pec in discussione;
- rispetto alla presunta estromissione degli attori dalla gestione della pagina FACEBOOK, andava rammentato che l'amministratore della pagina era il Presidente del Collegio dei Probiviri, IG. il quale, dopo le dimissioni del ConIGlio _7
Direttivo in data 31/03/2022, aveva assunto la carica di Commissario Straordinario, e al quale spettava la gestione della pagina insieme ai subcommissari nominati, cioè le IG, e Persona_7 Pt_11
- il procedimento amministrativo era inconferente rispetto a questo giudizio;
-infine, in via riconvenzionale, chiedeva al Tribunale di dichiarare l'invalidità e/o l'annullamento delle assemblee del 5/03/2022 e del 30/04/2022 perché assunte senza il numero legale previsto.
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Con decreto del 24.04.2024 venivano dichiarate inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta, sul presupposto che possono proporsi nello stesso giudizio le domande riconvenzionali “che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”.
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Nelle more, con separato ricorso, gli attori chiedevano la sospensione delle delibere impugnate. In esito al procedimento cautelare, con ordinanza del 6/12/2024, il Tribunale sospendeva la delibera del 31/03/2022 asseritamente emessa dal ConIGlio Direttivo dell'associazione ”, la delibera del 17/06/2022 nella TR quale sarebbe stata eletta Presidente la SI.ra e quale Vicepresidente Controparte_2 la SI.ra e quella dell'8/07/2022. Controparte_8
Dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter, con ordinanza del 6/12/2024, veniva ritenuta non ammissibile la prova orale richiesta, in quanto i capitoli articolati erano in parte superflui, in parte relativi a circostanze già desumibili dalla documentazione i atti, in parte formulati in modo generico, senza univoca collocazione nel tempo e nello spazio. All'udienza del 17/03/2025, le parti precisavano le conclusioni mediante note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Thema decidendum
Gli attori hanno intrapreso la presente iniziativa giudiziaria al fine di sentire dichiarare inesistenti o, comunque, invalide, nulle e/o annullabili le delibere del ConIGlio Direttivo del 31/03/2022, nonché quelle dell'assemblea dei soci tenutasi in data 18/06/2013, 17/06/2022 e 8/07/2022. Ed infatti, secondo la ricostruzione degli attori, il verbale del ConIGlio Direttivo del 31/03/2022 sarebbe falso, perché riporta la presenza di soci invero non partecipanti alla riunione;
mentre le assemblee del 17/06/2022 e dell'8/07/2022 sarebbero invalide perché- fra l'altro- non sarebbero stati convocati i soci effettivi dell'associazione, ma persone del tutto estranee, con la conseguenza che non si era formato né il quorum costitutivo né tantomeno quello deliberativo. Chiedevano poi la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, questi ultimi da liquidarsi in via equitativa. La convenuta chiedeva il rigetto delle domande, insistendo per la correttezza e la legittimità delle delibere che l'avevano vista nominare presidente dell'associazione, perché regolarmente convocate e tenutesi secondo le norme dello statuto. Le domande riconvenzionali venivano dichiarate inammissibili attenendo a separate e successive delibere.
2) Sull'inesistenza delle delibere impugnate
Preliminarmente, giova evidenziare come -nel caso di specie- non può essere accolta la tesi sostenuta dagli attori per la quale le delibere impugnate apparterrebbero alla categoria giuridica dell'inesistenza. Invero, l'inesistenza si può predicare nel caso in cui l'evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione
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assembleare si sia realizzato non solo con modalità difformi dallo schema legale o statutario ma in modi tale da non poter permettere di riconoscere un minimo schema giuridico procedimentale per la formazione di quella determinazione volitiva (Cass. civ., sez. VI, 18/01/2023, n.1367). Tale evenienza – ossia la totale difformità e quindi non riconducibilità allo schema minimale - è stata accertata, nella affine materia societaria, ad esempio, nel caso in cui la deliberazione sia stata assunta da persone tutte estranee alla compagine societaria sicché non possa ricondursi a manifestazione di detta società (Cass. sez. I, 27/09/2021, n.2619). Invero, la tesi che la stessa delibera non potrebbe essere imputabile all'associazione, essendo state assunte da persone estranee ad essa risulta smentita per tabulas. Ed infatti, risulta come sia che fossero presenti Controparte_2 Parte_11 nell'Albo degli associati riferito al biennio 2020/2021 depositato presso l' CP_6 con attestazione di del 22/03/2021, sia per il
[...] Parte_4 biennio 2022/2023 con attestazione di del 28/06/2022 (vedasi all. Parte_2
n. 37 fascicolo ). Parte_2
Parte attrice ritiene che le stesse si siano dimesse dall'associazione, deducendo ciò dalla pec di richiesta di accesso agli atti, inviata all'Università, in cui si dice che “ parte istante (ndr: sarebbe stata inserita nell'organizzazione della Controparte_2 predetta associazione senza avere mai prestato il proprio consenso” e che quindi la richiesta di visione era finalizzata all'accertamento “dell'autenticità delle presunte firme apposte sui moduli di libera adesione” da parte delle stesse. E' evidente come tale comunicazione non possa in alcun modo rappresentare quanto richiesto dallo statuto ai fini delle dimissioni, laddove occorre manifestare in modo univoco la propria volontà direttamente all'associazione “per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell'anno”, (art. 5 Statuto, all.n .1 fascicolo ), Parte_2 rimanendo l'associato tale fino alla chiusura dell'anno. Non potendosi, quindi, considerare le SI.re e estranee CP_2 CP_8 all'associazione, le delibere contestate non possono essere considerate come prese da soggetti terzi alla compagine associativa.
3) Sulla delibera del ConIGlio Direttivo del 31/03/2022
Gli attori impugnano il verbale del ConIGlio Direttivo del 31/03/2021, dal quale risulterebbe che i componenti avrebbero rassegnato le dimissioni. Dalla lettura di detto verbale, risulterebbero presenti, quali membri del ConIGlio Direttivo, i IG.ri , , Persona_5 Parte_12 Persona_8 Per_9
e , e, quali uditori, i IG.ri
[...] Persona_10 Parte_13 Parte_14
, Parte_1 Per_11 Parte_15 Persona_12 Parte_16
e , oltre la convenuta Parte_17 Parte_2 Parte_3 [...]
I IG.ri e avrebbero firmato il verbale, quale presidente e CP_2 Parte_2 Pt_18 segretario della riunione. Secondo gli attori, il verbale sarebbe falso e i fatti descritti mai avvenuti. A supporto di dette tesi, depositano le dichiarazioni di tutti i membri del ConIGlio Direttivo e
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degli uditori presenti, ad eccezione della convenuta (all.ti nn. 29 e 30 fascicolo
), da dove si evince come i) non avessero partecipato alla riunione del Parte_2
ConIGlio Direttivo in quella data, ii) i membri del ConIGlio Direttivo si fossero già dimessi in data 5/03/2022, iii) proprio in quella giornata, avessero partecipato all'assemblea straordinaria dell'associazione, convocato a mezzo email dalla IG.ra
. Parte_2
La IG.ra , dichiarava inoltre anche di non aver sottoscritto il verbale, oltre Per_3 che ovviamente di non aver partecipato alla riunione (all. n. 31 fascicolo ). Parte_2
Sul punto, la convenuta non offre nessuna prova al riguardo in grado di contrastare le citate dichiarazioni: ad esempio, non vi è traccia della convocazione che avrebbe dovuto ricevere per presenziare nella qualità di uditrice, così come non risultano essere stati convocati nessuno dei soci che per l'appunto avrebbero potuto partecipare come uditori. Alla luce delle risultanze probatorie, effettivamente il verbale del 31/03/2022 sia da dichiararsi invalido, se non altro perché – comunque- non risultano essere stati convocati tutti gli aventi diritto e non si è raggiunto il numero legale.
4) Sulla delibera dell'assemblea del 17/06/2022
Secondo la ricostruzione della convenuta, in data 17/06/2022 si sarebbe tenuta l'assemblea della società, appositamente convocata dal Commissario Straordinario nonché presidente del Collegio dei Probiviri IG. , a seguito delle Controparte_7 dimissioni del ConIGlio Direttivo uscente, assemblea che avrebbe visto eletta all'unanimità come presidente la IG.ra CP_2
Gli attori contestano tale deliberazione, sostenendo che nessuna convocazione fosse mai pervenuta loro né ad altri associati, e allegano le dichiarazioni di settanta soci che affermano di non essere stati convocati (all. n. 33 fascicolo ). La Parte_2 convenuta sul punto allega invece gli avvisi di convocazione recapitati ai soci. Ora, gli avvisi dell'assemblea risultano essere stati comunicati, con sottoscrizione per ricevuta degli stessi, a: , Testimone_1 Persona_13 Persona_14
, CP_13 CP_14 CP_15 TR6 CP_17
Controparte_2 CP_18 CP_19 Controparte_20 [...]
CP_21 CP_22 Controparte_23 CP_24 CP_25 CP_26
Controparte_27 Controparte_28 Persona_1 CP_29 CP_30
[...] CP_31 CP_32 CP_33 Controparte_34 CP_35
, ,,
[...] Controparte_36 Controparte_37 Controparte_38 CP_39
, ,
[...] Controparte_40 CP_41 CP_42 CP_43 CP_44
, CP_45 Controparte_46 Controparte_47 CP_48 CP_49
, , ,
[...] CP_50 CP_51 Controparte_7 Controparte_52 CP_53
,
[...] CP_54 Parte_11
Proprio dal raffronto di questi nominativi con l'elenco soci depositato dalla convenuta, e presentato alla Sapienza alla data del 22/03/2021, emerge chiaramente
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come, a parte i IG.ri e tutti gli Controparte_2 Controparte_49 Parte_11 altri non risultavano iscritti all'associazione . TR
Di contro, dal controllo effettuato su un campione dei soci che hanno reso le dichiarazioni allegate dagli attori, gli stessi risultavano associati ai sensi dell'albo depositato presso l'Università in data 22/03/2021: si tratta in particolare di Per_15
[...] Persona_16 Persona_17 Persona_18 Persona_19 Per_20
, Ingrid rega,
[...] Persona_21 Persona_22 Persona_23 Per_24
, Giada Loconte,
[...] Persona_25 Persona_26 Per_27
, , ,
[...] Persona_28 Persona_29 Persona_30 Persona_31
. Persona_32
Non colgono nel segno le contestazioni mosse dalla convenuta, secondo la quale: - l'elenco soci depositato dalla controparte sarebbe riferito alla data del 28/06/2022, quindi ad un momento successivo a quello della convocazione dell'assemblea in oggetto;
-erano stati convocati solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale;
gli altri erano stati esclusi ai sensi dello Statuto perché, essendo morosi, avevano perso il diritto di partecipare all'assemblea. Con riferimento alla prima eccezione, la stessa è smentita dalla produzione documentale degli attori, che da subito hanno depositato, oltre all'elenco soci al 28/06/2022, anche l'elenco al 22/03/2021 (all. n. 37 fascicolo ), dal quale si Parte_2 evince, come detto, che le convocazioni sono state inviate a soggetti non iscritti all'associazione. Per quel che riguarda il rilievo – allegato per la prima volta in sede di comparsa conclusionale- circa il presunto mancato pagamento della quota da parte dei soci non convocati, a ben vedere è allo stesso modo priva di pregio, proprio a mente di quanto sostenuto dalla convenuta, secondo la quale, ai sensi dell'art. 4 del regolamento elettorale dell'associazione, “Entro cinque giorni dalla delibera di indizione delle elezioni, la Commissione Elettorale predispone l'elenco nominativo dei soci elettori, comprendenti i soci attivi iscritti a SIM da almeno tre mesi dalla data di indizione delle elezioni e in regola con il versamento della quota associativa”. Quindi, occorreva che la Commissione elettorale facesse i necessari controlli e, successivamente, predisponesse l'elenco dei soci aventi il diritto di voto rispetto all'assemblea chiamata a rinnovare le cariche associative. Nel caso di specie, nulla è però stato depositato in merito dalla convenuta: non vi è, dunque, nessuna possibilità di riscontrare che, effettivamente, i soci che hanno effettuato le dichiarazioni di cui sopra, non dovessero essere convocati perché, non avendo pagato la quota associativa, avrebbero perso il diritto di elettorato attivo. Quello che emerge dal materiale di causa è che per l'assemblea del 17/06/2022: i) siano stati convocati soggetti non iscritti all' ; ii) TR la convocazione non abbia raggiunto i legittimi soci, la cui appartenenza all'associazione de qua si riscontra dall'Albo depositato presso l'università alla data del 22/03/2021. Come è ben noto, la mancata convocazione costituisce vizio della delibera assunta, con la conseguenza che la delibera dell'assemblea dell'associazione in CP_1
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Movimento del 17/06/2022, con la quale veniva nominata Presidente, Controparte_2 deve essere dichiarata invalida. Da ultimo, va anche sottolineato che il IG. , che avrebbe convocato in Controparte_7 data 3/06/2022 la citata assemblea, in realtà non appare nemmeno tra gli associati di
, cosicchè non poteva essere Presidente del Collegio dei TR
Probiviri e convocare l'assemblea.
5) Sulla delibera dell'8/07/2022
Analoghe riflessioni merita la delibera del'8/07/2022, chiamata a decidere circa l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ed infatti, le persone che hanno sottoscritto il foglio di presenza sono le stesse che avevano sottoscritto la ricezione della convocazione per l'assemblea del 17.06 2022: non risultano però come associate nell'Albo depositato presso alla Parte_6 data del 22/03/2021. Non rileva la presenza del notaio, che si limita a verbalizzare quanto dichiarato dal Presidente dell'assemblea, senza scrutinare l'appartenenza dei soggetti presenti all'associazione.
6) Sulla delibera del 18/06/2013 Gli attori hanno impugnato anche la delibera del 18/06/2013, quando il IG. _7
veniva nominato presidente del Collegio dei Probiviri.
[...]
Alla luce di quanto sopra detto, però, i medesimi non sembrano avere più interesse ad una pronuncia sul punto, essendo stato dimostrato come il non fosse più _7 associato al momento della convocazione, in veste di , dell'assemblea del Per_33
17/06/2022.
7) Sul risarcimento del danno
a) danno patrimoniale. Gli attori lamentano il danno patrimoniale subito dall'associazione CP_1 per mano della convenuta, che – una volta divenuta illegittimamente
[...]
Presidente- avrebbe effettuato bonifici per un totale di euro 9.915,00, senza averne titolo e senza una valida giustificazione. Tale evenienza è confermata dalla lettera inviata alla IG.ra dalla BCC Parte_2
ROMA- Servizio Reclami e Rapporti con Autorità Giudiziarie in data 25/10/2022 ( all. n. 21 fascicolo ). Parte_2
La sul punto formula osservazioni generiche, non dimostrando la causa dei CP_2 bonifici e se effettivamente fossero pagamenti a fronte di servizi resi all'associazione. Considerato quindi – come sopra affermato- che la IG.ra non aveva la Controparte_2 legale rappresentanza dell'associazione, e attesa la mancanza di qualsiasi prova circa la causale dei versamenti, la convenuta andrà condannata a restituire all
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
, la somma di euro 9.915,00, oltre interessi legali Parte_19 dalla domanda all'effettivo soddisfo. b) danno non patrimoniale. Secondo la Corte di cassazione “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extra contrattuale, dall'art. 2056 c.c.), presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati” (Cass. n. 30487/2024). Sempre secondo i giudici di legittimità, “deve essere considerato anzitutto che ogni soggetto ( sia persona fisica, giuridica o associazione non riconosciuta) che abbia ricevuto dall'illecito un danno di qualsiasi natura ha diritto di reclamare il relativo risarcimento. Pertanto, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi conseguenza pregiudizievole- compatibile con l'assenza di fisicità del titolare- della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, alla reputazione e all'identità storica, culturale e politica dell'ente. (da ultimo sentenza n. 20345 del 14/07/2023, ex multis v. Cass. n. 20643 del 2016; n. 23401 del 2015; n. 4542 del 2012). In particolare, il danno non patrimoniale deve essere ricostruito alla luce delle due fondamentali svolte prodotte dalla giurisprudenza di legittimità dell'ultimo ventennio che hanno ampliato la protezione risarcitoria della persona, anche giuridica o ente collettivo (pubblico o privato): quella del 2003 ( Cass. nn. 8828 e 8827) che è valsa ad elevare attraverso l'art. 2059 c.c. i valori della persona a pilastro del sistema della responsabilità civile, oltre le strettoie del danno morale soggettivo di cui all'art. 185 c.; e quella operata con le sentenze gemelle di AN MA ( Sez. Unite n. 26972/26973, 26974 e 26975), con la rimodulazione binaria dei contenitori danno patrimoniale- danno non patrimoniale, attraverso cui è stato ribadito che tutte le lesioni degli interessi della persona protetti dall'ordinamento comportano quanto meno una protezione sub specie di danno non patrimoniale, inteso come danno conseguenza, da provarsi, sia pure a livello presuntivo. Deve essere pertanto ribadito che vale ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., ogni caso in cui si verifichi un'ingiusta lesione dei valori di ogni persona costituzionalmente garantiti (art. 2 Costituzione) dalla quale susseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. Ed inoltre che il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. n. 24060/2024). Nel caso in esame, la situazione che si era creata rispetto alla effettiva titolarità della rappresentanza legale della associazione, la paradossale circostanza per la quale per un periodo vi erano due entità distinte che si contendevano il ruolo di associazione culturale, ha originato oggettivamente discredito alla credibilità che l'associazione si era costruita negli anni. TR
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Si veda, in proposito, l'articolo uscito sul quotidiano online Roma Today in data 31/10/2022, che dava conto della spaccatura creatasi e della battaglia per l'egemonia dell'associazione. Anche gli studenti si erano trovati senza un punto di riferimento, come dimostrano alcuni messaggi inviati in risposta a quelli ricevuti dall'associazione gestita dalla (vedasi in proposito all. n. 11 fascicolo ). CP_2 Parte_2
Sempre rispetto agli studenti, l'associazione guidata dalla convenuta aveva inviato loro la richiesta di adesione a bandi, mascherata però dall'iscrizione a semplici corsi gratuiti, suscitando la logica reazione dei malcapitati (all.n. 49 fascicolo Caporusso).
Inoltre, la IG.ra aveva inviato comunicazioni di diffida a vari soggetti con CP_2 cui l'associazione collaborava, come e , CP_55 CP_56 sostenendo di essere la titolare “dell' unica e sola associazione di promozione sociale
” (all. n. 50 fascicolo ), con ciò mettendo a TR Parte_2 repentaglio le sinergie istituzionali dell'ente. Ecco, quindi, che il danno alla reputazione e all'immagine dell'associazione
[...]
è stato realizzato dai comportamenti della convenuta, e potrà essere CP_1 liquidato in via equitativa, data l'impossibilità oggettiva di provare l'esatto quantum>, nella misura di euro 10.000,00.
8) Conclusioni Per quanto esposto in narrativa, dovranno essere dichiarate invalide le delibere assunte dal ConIGlio Direttivo dell' in data 31/03/2012, TR
e dall'assemblea dell'associazione assunte in data 17/06/2022 e 8/07/2022. La convenuta dovrà essere condannata a restituire all' TR
in persona del legale rappresentante pro tempore SI.ra ,
[...] Parte_1 la somma di euro 9.915,00, oltre interessi legali, per i motivi esposti in narrativa, e la somma di euro 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 anche per la fase cautelare, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) In accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara l'invalidità: a) della delibera del 31/03/2022 asseritamente emessa dal ConIGlio Direttivo dell'associazione ; b) della delibera assunta dall'assemblea TR dell'associazione del 17/06/2022, nella quale sarebbe stata TR
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eletta Presidente e Vice Presidente;
c) della delibera Controparte_2 Controparte_8 assunta dall'assemblea dell' dell'8/07/2022; TR
2) Condanna la convenuta SI.ra per i motivi esposti in Controparte_2 narrativa, a rifondere all' , in persona del legale TR rappresentante pro-tempore SI.ra , la somma di euro 9.915,00, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) Condanna la convenuta SI.ra per i motivi esposti in Controparte_2 narrativa, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore all'associazione
, in persona del legale rappresentante pro-tempore SI.ra TR
, liquidato in via equitativa e quantificato nella somma di euro Parte_1
10.000,00; 4) Condanna la convenuta SI.ra alla refusione, in favore degli Controparte_2 avvocati degli attori, avv. Gian Luca Solari e avv. TO CO, che si sono dichiarati antistatari, delle spese di lite, anche per il giudizio cautelare, che si liquidano nella complessiva somma di euro 8.000,00, oltre oneri di legge.
Si comunichi.
Roma, 26.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Pigozzo
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)
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