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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 173/2024 R.G. tra rapp.to e difeso dall'avv. Lorenzo Russo Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e CP_1
Silvia Parisi
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 09.04.2025.
Con ricorso depositato il 24.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020230001172241000, notificato il 15.12.2023, recante contributi previdenziali dovuti alla gestione Commercianti per il periodo da novembre 2021 a dicembre 2022.
A sostegno della domanda, deduceva di svolgere lavoro dipendente presso la “Stella del Mare Società
Cooperativa Pesca” con contratto full time a tempo indeterminato dal 2015; di essere titolare, dal
19.11.2021, della ditta individuale denominata, dapprima, “Corinne Escursioni di De IO US
e successivamente, dal 04.10.2023, “Corinne Sea di De IO US, attività quest'ultima secondaria rispetto a quella principale svolta presso la Cooperativa, come evincibile dalle dichiarazioni dei redditi
2023 e 2022 attestanti la mancata produzione di alcun reddito da lavoratore autonomo.
Deduceva, pertanto, l'insussistenza dell'obbligo contributivo, concludendo per l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese processuali.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' evidenziando l'intervenuto Controparte_2 sgravio dell'avviso di addebito opposto, a seguito del positivo riscontro dell'attività di lavoro subordinato a tempo pieno del ricorrente nel periodo di riferimento.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Risulta dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria difensiva (cfr. all. 5) ed è comunque pacifico tra le parti l'intervenuto provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito opposto.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, sulle quali non vi è accordo, occorre considerare che il provvedimento di sgravio è intervenuto in data 17.04.2024, quindi solo dopo l'introduzione del presente giudizio (24.01.2024).
Ne consegue che parte istante si è vista costretta ad opporre l'avviso di addebito nel breve termine decadenziale normativamente previsto.
A ciò si aggiunga che, come documentalmente dimostrato dal ricorrente, lo stesso risulta essere dipendente della “Stella del Mare Società Cooperativa Pesca” con contratto full time a tempo indeterminato fin dal 2015 e che, nella qualità di titolare delle ditte “Corinne Escursioni di Parte_1
prima, e “Corinne Sea di dopo, non ha prodotto alcun reddito da
[...] Parte_1 lavoratore autonomo per gli anni 2022 e 2023, come evincibile dalle dichiarazioni dei redditi allegata al ricorso, che sarebbe stata agevolmente consultabile dall' all'atto dei dovuti accertamenti. CP_1
Le spese processuali, pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della semplicità della controversia e del CP_1 relativo epilogo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 - condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 900,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Catanzaro, li 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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