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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/10/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1703/2020
R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa AN Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale, promossa
DA
, C.F. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. rappresentati e difesi ALAvv. Claudia C.F._2
Virgadavola, giusta procura rilasciata con atto separato e allegata alla citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in
Comiso, via P. Micca, 122.
ATTORI
CONTRO
e con sede legale in Messina, Viale della Libertà, 34, CP_1 CP_2
P.IV , in persona del suo rappresentante legale pro tempore, P.IV_1
Dr. IN. , Amministratore, rappresentata e difesa, con poteri Controparte_3 disgiunti, dagli Avv.ti Giancarlo Porzio e Gaetano Alessandrello, presso il quale ultimo è altresì elettivamente domiciliata in Ragusa, alla Via Ettore
Majorana n. 16, giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato
CONVENUTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione e convenivano Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale adìto la società chiedendo Controparte_4
“ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Controparte_4
in ordine alla produzione del sinistro di cui in narrativa;
- per l'effetto,
[...] condannare la al pagamento della somma di denaro Controparte_4 per il soddisfacimento del credito derivante dai danni riportati all'auto di proprietà del Sig. a seguito del sinistro de quo, come da Parte_1 preventivo allegato, oltre spese di trasporto e fermo tecnico e rivalutazione ovvero di quell'altro maggiore o minore importo da accertarsi e liquidarsi in corso di giudizio, oltre agli interessi legali dal dì del fatto fino al suo soddisfo;
- per l'effetto, condannare la al pagamento in Controparte_4 favore degli attori al risarcimento dei danno biologico da invalidità temporanea e permanente, oltre ai danni morali subiti dagli stessi, ai danni da lucro cessante, ai danni da vacanza rovinata, come verrà accertato nel corso del giudizio - all'indennizzo di tutte le spese affrontate e documentate in giudizio, - al pagamento in favore degli attori degli interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi”.
Si costituiva la e la quale chiedeva “rigettare le CP_1 CP_2 domande degli attori come non provate e, comunque, infondate sia nell'an debeatur sia nel quantum;
- in via subordinata, con riferimento ai danni all'autovettura di cui è lite, contenere il quantum entro il limite di responsabilità di cui all'art. 423 Cod. Nav. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 4
Ciò premesso, la domanda di parte attrice appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.
Ed invero, è risultato pacificamente che, in data 22.12.2019, i Sigg. Pt_1
e si imbarcavano con la loro auto sulla nave traghetto Elio della Parte_2 società per spostarsi da Villa San Giovanni a Controparte_4
Messina. Prima che i coniugi scendessero ALauto, un cavo traversino di ormeggio si spezzava andando ad urtare l'auto, causando la frantumazione dei finestrini anteriori e posteriori, e l'investimento dei due passeggeri da parte delle schegge di vetro, nonché il danneggiamento del tetto dell'auto.
Nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla dinamica dell'incidente verificatosi, ovvero che, a seguito della rottura di uno dei cavi di ormeggio dell'imbarcazione su cui si trovavano i due coniugi, la parte del cavo spezzato avrebbe investito violentemente la loro vettura, mentre i predetti erano nell'atto di uscire dal mezzo, cagionando loro delle lesioni.
Il Comandante della nave registrava l'accaduto nel giornale nautico, ed interveniva la Capitaneria di Porto, che redigeva apposito verbale di segnalazione di sinistro. Entrambi gli attori venivano soccorsi dal personale di bordo, e successivamente erano trasportati presso il vicino nosocomio di Reggio Calabria, per ricevere le cure necessarie.
Nessun dubbio, inoltre, sembra sussistere circa la causazione dei danni sia al che alla quale conseguenza dell'incidente in oggetto, non Pt_1 Parte_2 valendo in senso contrario l'estratto del giornale nautico redatto dal Comandante della nave, prodotto in atti, nel quale si fa menzione soltanto di
, e dei danni dallo stesso subìti, e non anche di Parte_1 Parte_2
.
[...]
La concomitante presenza di quest'ultima al momento del realizzarsi dell'incidente in contestazione, e i danni dalla stessa sofferti, trovano infatti riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi, sentiti nel corso del giudizio de quo, nonché nella documentazione medica prodotta in atti, e nella CTU medica espletata nel presente procedimento, la quale ha confermato la sussistenza dei danni patiti dalla quale conseguenza del fatto lesivo Parte_2 accaduto. 5
Oggetto di contestazione è, di contro, la causa di tale rottura del cavo, ovvero se essa sia da ascrivere ad un evento meteorologico improvviso e inevitabile, consistito in improvvise e fortissime raffiche di vento, o, piuttosto, ad un'incuria e negligenza della società convenuta, la quale non avrebbe provveduto alla dovuta manutenzione di esso, e non avrebbe apprestato in via preventiva le dovute misure di protezione e di sicurezza.
Dalle risultanze rilevabili dalla svolta CTU tecnica, ad opera dell'IN. Per_1
è emerso come la causa di quanto accaduto sia da individuare non già nelle avverse condizioni meteorologiche sussistenti quel giorno - riscontrate dal consulente dalla consultazione di apposita documentazione allegata alla sua relazione, le quali non integrerebbero comunque un evento eccezionale ed imprevedibile, come di contro sostenuto dalla parte convenuta -, bensì nel difetto di sufficiente manutenzione dei cavi di ormeggio, i quali verosimilmente non si trovavano in condizioni di perfetta efficienza, ed apparivano usurati, ma soprattutto nella mancata adozione di idonei sistemi di protezione e sicurezza, cosa avvenuta soltanto all'esito del verificarsi dell'incidente, con l'apposizione di una rete metallica di protezione.
In particolare, il CTU ha dato atto del fatto che “quanto ricostruito in merito all'incidente e le conclusioni a cui si è giunti sulle dinamiche e sulle cause, discendono da un'approfondita consultazione degli atti di causa e dei documenti ufficiali acquisiti, ovviamente supportati da valutazioni di ordine tecnico – scientifico, come da mandato ricevuto, non essendo più possibile l'esame del cavo traversino tranciatosi”.
“Il tratto di cavo tranciato è piombato sul tettuccio dell'auto, e l'urto ne ha prodotto la compressione e lo schiacciamento dei montanti superiori del telaio e dei quattro finestrini laterali producendone la frantumazione e la conseguente proiezione delle schegge di vetro che in parte colpivano i due occupanti al volto. La rottura del cavo è avvenuta in un tratto di mezzeria e il troncone agganciato alla bitta di bordo è stato richiamato verso l'interno della nave dalla tensione agente. Il meccanismo instauratosi è quello del colpo di frusta o effetto frusta (“snap back”), consistente nel rilascio istantaneo dell'energia, incamerata dal cavo durante la fase di trazione, quando esso si rompe;
in particolare si ha la conversione dell'energia elastica in energia cinetica (che si traduce in un movimento repentino del tratto di cavo ormai libero con altissima velocità). La considerevole energia cinetica si è infine tradotta in energia di impatto con alta potenza distruttiva, 6
visto che la potenza è il rapporto tra energia e intervallo di tempo e si è avuto per l'appunto un valore elevato della prima esplicato in lasso brevissimo”.
Circa le cause dell'incidente de quo “è necessario distinguere tre diversi aspetti, tutti concomitanti e concause dell'incidente all'autovettura con interessamento degli occupanti, vale a dire la presenza di condizioni meteo avverse, la resistenza del cavo traversino e l'assenza di idonei sistemi di prevenzione e protezione ALincidente”.
Il Comandante della nave, nel suo rapporto, riportava la presenza di una raffica di vento di velocità pari a 45/50 nodi, equivalenti a 23,15 – 25,72 m/s.
Il consulente ha acquisito i dati relativi al vento, nel periodo 1° dicembre 2019 – 31 gennaio 2020, a cavallo della data dell'evento lesivo, presso l'apposito servizio dell'Aeronautica Militare, relativamente alle stazioni meteorologiche di Reggio Calabria e Messina, quest'ultima più prossima al luogo del sinistro.
Dai dati assunti è risultato che “alle 11:50 la stazione di Reggio Calabria ha misurato un vento di 8 nodi con raffiche fino a 19 nodi in direzione NNW, mentre quella di Messina alle 11:55 un vento di 16 nodi con raffiche fino a
35 nodi in direzione WNW;
il vento massimo rilevato dalla stazione di Messina il 22 dicembre 2019 è stato di 43 nodi, alle ore 10:30, circa 1 ora e 30 minuti prima dell'evento. Per quanto sopra si può concludere che effettivamente al momento dell'incidente tirava un vento forte, anche se probabilmente di intensità un po' inferiore a quella indicata nel rapporto dal comandante;
inoltre l'intensità del vento, valutabile in circa 35-40 nodi, rappresenta un evento abbastanza raro, tant'è che sono poche le ricorrenze di valori similari nel periodo considerato, ma non tale da potersi considerare eccezionale ed assolutamente imprevedibile”.
All'esito di calcoli precisi e analitici il CTU è giunto alla conclusione secondo cui “appare impossibile che il cavo traversino, in perfette condizioni di efficienza o comunque prossime a quelle ideali, possa essersi tranciato per effetto della trazione dovuta al vento. Se ne deduce che il cavo, specie nella sua zona intermedia, non era atto a garantire le massime prestazioni, probabilmente per effetto dell'usura dovuta ai continui utilizzi e all'azione degli agenti atmosferici e del mare”. 7
L'IN. non ha potuto, peraltro, appurare se il cavo venga sottoposto Per_1
a revisione e/o manutenzione periodica, atteso che, pur avendo fatto richiesta dei relativi registri, gli stessi non sono stati prodotti.
L'ordinanza n. 25/2010 della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Reggio Calabria, all'art. 5 comma 1 punto 13, indica espressamente, tra gli obblighi durante la sosta nel porto: “- in caso di avverse condimeteo provvedere a rinforzare gli ormeggi”.
“Non risulta agli atti che il comandante abbia provveduto a far disporre ulteriori cavi di ormeggio, ad esempio con il raddoppio dei traversini, oppure che siano stati adottati particolari espedienti per ridurre la tensione sui traversini stessi. c) Mancanza di idonei sistemi di prevenzione e protezione Ma anche se la causa più probabile dell'incidente è da individuarsi nella insufficiente resistenza del cavo traversino, ciò che ha prodotto i danni all'autovettura e ai conducenti, a parere dello scrivente, è l'assenza di idonei sistemi di protezione, probabilmente per una non corretta o incompleta valutazione dei rischi”.
“A parere dello scrivente C.T.U. nella nave traghetto in questione al momento del sinistro era presente un “difetto”, così come inteso dal Regolamento, consistente sia nella ridotta capacità di resistenza del cavo, sia in una insufficiente prevenzione dal danno ipotetico derivante dalla rottura dello stesso, utilizzato per l'ormeggio, in caso di rottura e proiezione verso l'interno della nave. In particolare, gli accorgimenti che sarebbero risultati bastevoli ad evitare il danneggiamento, entrambi di facile realizzazione sotto i profili sia tecnico che economico, consistono in un idoneo sistema di protezione del veicolo parcheggiato in prossimità del cavo traversino, ad esempio mediante rete metallica, e/o nell'inibizione della sosta nell'area contigua alla bitta di bordo. Tra l'altro tali accorgimenti possono essere considerati non necessariamente esclusivi l'uno dell'altro ma anzi complementari. A riprova di quanto appena dedotto si riporta quanto scritto a pag. 5 del rapporto di inchiesta sommaria della Guardia Costiera di Villa San Giovanni (allegato C): “Come emerge dai seguenti rilievi fotografici, la circonferenza di area attorno alle bitte, all'epoca dei fatti, era priva di un adeguato sistema di protezione. Tale sistema di protezione è stato inserito successivamente attraverso l'istallazione di apposite griglie scorrevoli”. 8
Infondata deve ritenersi l'eccezione sollevata da parte convenuta secondo cui il CTU avrebbe ricercato e fatto uso illegittimamente di documentazione non presente all'interno del fascicolo processuale.
Ed invero, “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, puo' acquisire, anche prescindendo ALattività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico – tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che e' onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Ordinanza|7 settembre 2023| n. 26144; Cass., S.U. n. 3086 del 1/2/2022, conf. anche Cass., 6-3 n. 25604 del 31/8/2022).
“La consulenza tecnica resa in primo grado e' da considerarsi assolutamente legittima e priva di qualsivoglia vizio, potendo il perito attingere aliunde notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando cio' sia necessario ad espletare compiutamente il compito affidatogli (Cass. n. 20232 del 2016).
Nel caso di specie il consulente, come dallo stesso riferito, si è limitato correttamente ad acquisire ulteriore documentazione, attinente ai dati tecnici del cavo traversino divelto nonché alle condizioni meteorologiche esistenti all'epoca dell'evento lesivo occorso, al fine di poter rispondere in maniera più approfondita ed esaustiva ai quesiti oggetto del mandato postogli, e quindi nei limiti di quanto richiestogli.
“Non avendo il sottoscritto possibilità di visionare tali cavi, né essendo presenti in atti sufficienti elementi (foto, certificazioni, ecc.) che ne comprovassero le caratteristiche costruttive e le condizioni nel momento dell'evento, per dare risposta al quesito si sono reperiti tali elementi (in particolare il Certificato della Ditta costruttrice Bexco), mediante i quali, a partire dai dati geometrici e di resistenza del cavo, è stato possibile eseguire il calcolo riportato in Relazione. Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati meteo, essendo richiesto al sottoscritto di esprimersi sul fatto che l'evento sia riconducibile alle particolari condizioni meteorologiche avverse, appare del tutto evidente che non ci si poteva esimere dal fare riferimento ai dati 9
meteo, relativi in particolare al vento, che sono stati acquisiti presso l'unica fonte ufficiale disponibile. Invero i dati meteo erano stati già in parte acquisiti agli atti (gennaio 2021) e il reperimento operato dal sottoscritto ne rappresenta solo un'estensione”.
Il C.T.U. dunque ha inteso reperire gli elementi che gli consentissero di dare compiuta e convincente risposta al quesito postogli, senza alcun apporto al procedimento di nuove prove o elementi di contesa.
Dalle risultanze istruttorie e documentali acquisite in atti, infatti, si evince chiaramente la dinamica dell'incidente in questione, ovvero l'avvenuta rottura di un cavo di ormeggio del traghetto, su si erano poco prima imbarcati i due attori, insieme alla loro vettura, al fine di compiere la tratta dal porto di Villa San Giovanni a quello di Messina, cavo che aveva investito la macchina dei suddetti, provocando la rottura dei vetri dei finestrini, con conseguenti danni, anche personali, meglio descritti in seno al loro atto costitutivo, e ulteriormente riscontrati dalle CTU svolte nel giudizio de quo.
Il consulente pertanto non ha allargato il tema d'indagine, né tanto meno ha inteso produrre delle prove ulteriori, il cui onere grava in via esclusiva sulle parti, ma si è limitato correttamente ad acquisire, come consentitogli, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale succitato, degli ulteriori elementi, aventi funzione di integrativa del materiale già in suo possesso, al fine di meglio accertare e rispondere ai quesiti giudiziali postigli;
in particolare lo stesso ha acquisito dei dati tecnici relativi al cavo traversino, non potendo visionare direttamente il cavo tranciato, né potendo visionare delle foto, in difetto di produzione al riguardo.
Allo stesso modo si è procurato degli ulteriori dati meteorologici, oltre a quelli già presenti in atti, sempre per poter assolvere in maniera più compiuta al suo mandato.
Nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla contestazione di parte convenuta riguardante l'acquisizione in forma soltanto parziale del processo verbale di inchiesta sommaria dell'Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera Villa San Giovanni, trattandosi appunto di un'indagine sommaria, e non già formale, come di contro richiesto dal codice della navigazione, ai fini del riconoscimento ad essa di un'efficacia probante presuntiva fino a prova 10
contraria, richiedendo piuttosto un'inchiesta formale la partecipazione di tutte le parti interessate, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Inoltre l'acceso ispettivo è stato effettuato a distanza di qualche settimana, e non già nell'immediato del verificarsi dell'incidente occorso, ragion per cui, come correttamente rilevato dal consulente, nelle more il cavo verosimilmente si è asciugato.
Nessun elemento in senso contrario è inoltre evincibile dal riscontrato buono stato del cavo traversino, come affermato ALUfficio Marittimo, non escludendo comunque tale circostanza la valenza dei calcoli eseguiti dal consulente, in termini di resistenza del cavo, e soprattutto costituendo oggetto del presente giudizio non già il cavo in sé, ma la parte intermedia interessata ALincidente, verosimilmente quella più usurata ALutilizzo e dagli agenti atmosferici.
Non possono dunque che condividersi le conclusioni cui è giunto l'IN.
secondo cui “L'incidente è essenzialmente consistito nella rottura di Per_1 un cavo traversino di ormeggio della nave per l'insufficiente resistenza a trazione dello stesso e nello schiacciamento che ha conseguentemente prodotto nei confronti dell'autovettura ove erano presenti gli attori ricorrenti, con conseguente frantumazione dei finestrini i cui frammenti di vetro hanno colpito gli occupanti. La rottura del cavo, seppur verificatasi in una situazione di condizioni meteo avverse, non lascia ritenere che queste ultime siano configurabili come evento eccezionale ed imprevedibile, né che possano essere considerate causa di rottura di un cavo in perfette condizioni funzionali e prestazionali. Piuttosto è parere dello scrivente che esse siamo maggiormente legate ad una carenza di resistenza del cavo stesso, probabilmente per un'alterazione delle caratteristiche prestazionali del suo tratto centrale dovuta all'azione degli agenti atmosferici nel tempo. Inoltre, si ritiene che la causa ultima dell'incidente occorso all'autovettura dei ricorrenti, e a loro stessi, è riconducibile alla mancanza di un idoneo sistema di protezione dalla proiezione del cavo traversino tranciatosi verso l'interno dell'imbarcazione, approntamento che è stato poi effettivamente messo in opera alcuni mesi dopo il verificarsi del sinistro”.
Non si ha ragione per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il CTU, le quali appaiono analitiche, puntuali e immuni da vizi logico – giuridici, e quindi si 11
condividono appieno, avendo altresì lo stesso risposto in maniera esaustiva alle osservazioni di parte convenuta, come già espresso in precedenza.
Alla luce delle considerazioni succitate la domanda attorea appare meritevole di accoglimento, essendo stato accertato il nesso causale tra l'inadeguata manutenzione del cavo traversino interessato e il difetto di apprestamento di adeguati mezzi di protezione preventiva, da una parte, e l'incidente verificatosi ai danni degli attori, ALaltra.
Sotto il profilo della configurabilità dei danni pretesamene patiti dagli attori, va certamente riconosciuto il risarcimento del danno biologico subìto da entrambi nei termini di seguito precisati.
Relativamente alla posizione di , il CTU ha riferito che “Il sig. Parte_1
mentre si trovava a bordo della propria auto su di un traghetto Pt_1 della rimaneva vittima di un infortunio provocato Controparte_4 ALimprovviso distacco di una cima di ancoraggio che colpiva l'auto mandando in frantumi il parabrezza dell'auto. Il soggetto subiva un trauma cranio facciale e numerose piccole lesioni provocate da frammenti di vetro che lo colpivano al viso”.
Il suddetto ha subìto “un trauma cranio facciale con numerose piccole ferite da corpi vetrosi e parziale ritenzione di questi. Le lesioni sono state diagnosticate in Pronto Soccorso dell'ospedale di Villa S. Giovanni e successivamente confermate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ragusa. - le percentuali di ITA e ITP: l'inabilità temporanea totale è stata di giorni due per ricovero in reparto di Otorinolaringoiatria di Ragusa per asportazione di schegge di vetro. L'inabilità temporanea parziale al 75% è stata di giorni 20, al 50% di giorni 15, al 25% di giorni 30. - postumi permanenti: si sono evidenziati modesti esiti cicatriziali, poco evidenti al volto ed al padiglione auricolare. Oltre tali esiti va tenuto conto delle abrasioni corneali, e di una piccola ferita stromale in occhio sinistro. Si valuta un danno biologico nella misura del 4% (quattro percento)”.
La sig.ra “subiva un trauma cranio facciale e numerose piccole Parte_2 lesioni provocate da frammenti di vetro che la colpivano al viso”. 12
La ha avuto diagnosticato “un trauma cranio cervicale e abrasioni al Parte_2 volto da frammenti di vetro. Le lesioni sono state accertate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Villa S. Giovanni e successivamente confermate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ragusa. - le percentuali di ITA e ITP: l'inabilità temporanea parziale al 75% è stata di giorni 10, al 50% di giorni 20. - postumi permanenti: si sono evidenziati modesti esiti relativi a dolorabilità ai movimenti estremi del rachide cervicale. Si valuta un danno biologico nella misura di 1% (uno)”.
Si legge ancora nella CTU del Dott. :” Si concorda con il ctp di parte attrice circa la riconducibilità delle lesioni alla azione della cima che si è distaccata e che con effetto fionda ha colpito l'auto del Pt_1 frantumando il vetro e causando le lesioni per cui è causa. Tale riconducibilità è da ascrivere certamente ad un difetto di manutenzione ovvero alla mancata verifica delle condizioni della cima di ormeggio da parte del personale preposto. b) Il ctp di parte attrice concorda con il calcolo della inabilità temporanea, ma valuta diversamente il danno biologico da postumi. Alla visita peritale si è evidenziato un pregiudizio estetico di entità lieve, all'interno della I° classe di Bargagna valutabile come il 3%, cui si è aggiunto un punto per la piccola lesione stromale oculare. Non sono, nella documentazione versata in atti, certificazioni psichiatriche attestanti la sussistenza di una patologia riferibile a sequele psichiche dei fatti per cui è causa. Non è quindi sostenibile la sussistenza di un danno psichico. Riguardo il deficit visivo, l'esame del visus in atti del 23/12/2019 documenta un deficit visivo bilaterale scarsamente compatibile con un danno provocato dalla lesione oculare documentata. La successiva visita oculistica del 30/12/2019 conferma la riduzione del visus all'occhio sinistro, ma questa viene riferita ad ambliopia. L'ambliopia post traumatica è prevista soltanto nei traumi cranici con lesione del IV nervo cranico (trocleare) con conseguente strabismo. Anche il denunciato deficit visivo non è sostenibile come danno conseguenza delle lesioni causate dai fatti in causa. La valutazione del danno da parte del ctp con riguardo al sig. non è condivisibile per i motivi Pt_1 appena detti. c) Viene anche contestata dal ctp dott. la valutazione Per_3 del danno biologico relativo ai postumi evidenziati a carico della sig.ra
, pur concordando circa il calcolo della temporanea. Parte_2
Anche in questo caso si fa riferimento ad un disturbo d'ansia con caduta di capelli, sebbene, come per il nessuna certificazione di interesse Pt_1 psichiatrico è presente negli atti prodotti. L'assenza di documentazione non 13
consente il riconoscimento di una sindrome ansiosa. Riguardo l'alopecia, possibile dopo uno stress, questa in generale riconosce una molteplicità di cause, ma va detto che si tratta di un disturbo transitorio della durata di qualche o, al più, alcuni mesi. La visita peritale è distante cinque anni ALeventuale elemento stressante, ferme restando le riserve per altre cause possibili dell'alopecia. Se oggi è presente alopecia, questa va ascritta, con tutta verosimiglianza, a cause diverse rispetto all'evento del dicembre
2019”.
Pienamente condivisibili appaiono le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU, Dott. , le quali sono da ritenersi Persona_4 congrue ed esaustive, per cui non si ha alcun motivo per discostarsi da esse, non essendo stati provati presunti danni psichici nei confronti degli attori, né la sussistenza di un nesso causale effettivo tra l'incidente occorso e il deficit oculare lamentato dal tenuto conto della tipologia di lesione Pt_1 dallo stesso subìta, in conseguenza dell'incidente de quo, nonché tra il fatto lesivo e l'alopece della le cui cause possono essere molteplici, Parte_2 soprattutto tenuto conto del lasso temporale intercorso tra il manifestarsi di essa e il verificarsi del fatto lesivo.
Applicando i criteri di cui agli artt. 138 e 139 C.d.A. per le lesioni micropermanenti subìte, il danno biologico nei riguardi del andrà Pt_1 calcolato nella misura di euro 4.483,66 a titolo di danno biologico permanente, e di euro 1.797,76 a titolo di danno biologico temporaneo, per un importo complessivamente dovuto di euro 6.281,42.
Nei confronti di , invece, va stimato un danno biologico Parte_2 permanente di euro 867,06, e un danno biologico temporaneo di euro 983,15, per un ammontare complessivo di euro 1.850,21.
Saranno dovuti gli interessi su tali somme devalutate sino alla data del sinistro (il 22.12.2019), e via via rivalutate, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT.
Non sono accoglibili, di contro, le ulteriori pretese risarcitorie.
In particolare, non sono state allegate delle circostanze specifiche e circoscritte, da cui potersi desumere, anche in via presuntiva, l'invocato 14
danno morale, da intendersi come patema d'animo, sofferenza interiore provata dal soggetto all'esito del sinistro.
Non provate sono rimaste altresì le ulteriori voci di danno richieste, sotto forma di danno sia dinamico-relazionale che da lucro cessante e da vacanza rovinata, non essendo stati assolti gli oneri allegativi e probatori a carico della parte interessata, la quale si è limitata a delle asserzioni alquanto vaghe e generiche.
Vanno riconosciute infine le spese mediche documentate sostenute, ritenute congrue dal CTU, nella misura di € 1.477,17 per il e di € Pt_1
349,16 per la oltre agli accessori di legge. Parte_2
Deve essere riconosciuto infine il risarcimento dei danni materiali subìti dalla vettura dell'attore nella misura quantificata dal CTU IN. Pt_1 per euro 8.380,82, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge. Per_1
Afferma il CTU nella sua relazione che “il 1° febbraio 2021 il veicolo è stato alienato;
il prezzo di vendita è stato di 5.000 €. Di conseguenza non è stato possibile procedere all'ispezione diretta dello stesso al fine di valutare i danni riportati in seguito all'evento verificatosi a bordo della nave traghetto Elio. Pertanto l'accertamento dei danni e la determinazione dei costi si è basata, oltre che sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente, sull'analisi della documentazione presente in atti, ed in particolare delle foto, del preventivo di riparazione acquisito dal proprietario e della perizia di stima effettuata ALIN. , tutti riscontrabili all'interno del fascicolo Per_5 telematico”.
“Al momento della stima effettuata dal CTP risulta una percorrenza chilometrica di 49.689 km ed un valore commerciale presunto di 10.600 €, che trova conferma da parte del sottoscritto. Al fine di valutare il valore iniziale dell'autovettura, si è reperito il listino prezzi ufficiale Peugeot del 2016, dal quale si evince che il modello in questione aveva un prezzo a nuovo di 23.900 € iva inclusa, pari a circa 19.600 € iva esclusa. Al momento dell'incidente, a 3 anni ALacquisto, aveva subito una svalutazione di circa 9.000 €, con un valore residuo del 54% di quello iniziale;
tale stima è in perfetto accordo con i dati di letteratura, che indicano nel 50%, in media, il valore residuo dopo 3 anni ALacquisto. Il 4% di valutazione in eccesso è ben giustificabile visto il buono stato di mantenimento della vettura e la 15
minore percorrenza chilometrica rispetto a quella considerata standard per le auto diesel di media cilindrata, di 20.000 km l'anno. Lo stato del veicolo, eccezion fatta per i danni dovuti all'incidente, venne giudicato ottimo ALing. nella sua perizia di stima dei danni, eseguita alcuni mesi Per_5 dopo l'evento; effettivamente dalle foto non appaiono segni evidenti di danni alla carrozzeria, ad esclusione di quelli delle parti colpite dalla fune spezzatasi. Preliminarmente, in base alla dinamica dell'incidente e alle foto riportate in atti, è possibile dedurre che i danni provocati dal violento abbattimento del cavo traversino ALalto sul tettuccio dell'autovettura, abbiano prodotto essenzialmente una compressione verticale dello stesso, con impatto che è avvenuto sul lato sinistro, in posizione anteriore immediatamente dopo il montante che separa la portiera anteriore da quella posteriore, e urto diretto trasversalmente in direzione del finestrino posteriore destro. I danni principali riguardano la carrozzeria e la struttura del telaio in prossimità del punto di impatto, ivi inclusa la frantumazione del finestrino della portiera anteriore sinistra, nonché quella del vetro della portiera posteriore destra”.
“A giudicare dalle foto gli interni non hanno subito particolari danneggiamenti, eccezion fatta per la proiezione di schegge di vetro ALesterno che si sono infisse sul volante e sparse soprattutto in prossimità della leva del cambio”.
Il CTU ha esaminato sia il preventivo di spesa effettuato dopo l'incidente ALautocarrozzeria “Cieffe Cars” di Ragusa nonché gli interventi di riparazione indicati nella perizia di stima del tecnico incaricato dal Pt_1
IN. . Per_5
“Dalla consultazione della documentazione in atti (foto) e in virtù della dinamica dell'incidente, il sottoscritto C.T.U. concorda in linea di massima con le indicazioni degli interventi come sopra sintetizzati;
da ricerche appositamente condotte, inoltre, appaiono congrui i prezzi riportati. L'unica eccezione è rappresentata ALesigenza di sostituzione di alcuni elementi interni quali il volante, il rivestimento superiore della console centrale e l'appoggiabraccio del sedile anteriore console centrale;
pur essendo stati investiti dai frammenti di vetro, tali parti non hanno subito danneggiamenti tali da richiederne l'integrale sostituzione, essendo bastevole una loro ripulitura e l'estrazione dei frammenti stessi”. 16
Con riferimento al limite massimo fissato ALart. 423 del Codice della Navigazione, ai fini della valutazione dei costi necessari per la riparazione del veicolo, “Non risulta agli atti l'effettuazione di un'esplicita dichiarazione di valore da parte del caricatore prima dell'imbarco; tra l'altro si evidenzia come di prassi tale dichiarazione non venga mai fornita. È parere dello scrivente C.T.U. che in caso di omissione di dichiarazione da parte del caricatore del valore, lo stesso assume implicitamente che quest'ultimo sia da commisurarsi al valore commerciale del bene trasportato nel momento e nel luogo del trasporto”.
“Nel caso specifico, pertanto, il caricatore, non avendo proceduto alla dichiarazione di valore dell'automobile caricata, ne ha accettato implicitamente il valore che presumibilmente aveva al momento dell'imbarco, commisurato, come già evidenziato in precedenza, in 10.600 €. Il vettore, di contro, non avendo posto obiezione all'implicita assegnazione di valore da parte del caricatore, ha anch'esso accettato tale presunzione. Essendo quindi la stima dell'entità dei costi di riparazione inferiore a detto limite, si ritiene che esso non vada tenuto in considerazione e che pertanto il risarcimento dei danni venga riconosciuto per intero”.
Nessuna osservazione alla consulenza dell' IN. è stata mossa da Per_1 alcuna delle parti interessate.
Il consulente ha quindi concluso nel senso che “I danni riportati dal veicolo hanno riguardato essenzialmente la carrozzeria e la struttura del telaio in prossimità del punto di impatto, sul lato sinistro in posizione anteriore immediatamente dopo il montante che separa la portiera anteriore da quella posteriore, e la frantumazione dei finestrini della portiera anteriore sinistra e di quella posteriore destra. A giudicare dalle foto, gli interni non hanno subito particolari danneggiamenti, eccezion fatta per la proiezione di schegge di vetro ALesterno che si sono infisse sul volante e sparse soprattutto in prossimità della leva del cambio. Il sottoscritto C.T.U. ha indicato gli interventi di riparazione dei danni e indicati i relativi prezzi. Non è stata ravvisata l'esigenza di cambio del volante, del rivestimento superiore della console centrale e dell'appoggiabraccio anteriore, ritenendo che tali parti non hanno subito danneggiamenti tali da richiederne l'integrale sostituzione, essendo bastevole una loro ripulitura e l'estrazione dei frammenti stessi. Il sottoscritto C.T.U., pertanto, ha stimato i costi necessari a far fronte ai danni subiti ALautoveicolo, valutandone l'entità in 17
complessivi 8.380,82 €, iva inclusa. Per quanto concerne l'eventuale applicabilità del limite di risarcimento stabilito ALart. 423 del Codice della Navigazione, il sottoscritto CTU, non risultando agli atti l'effettuazione di un'esplicita dichiarazione di valore da parte del caricatore prima dell'imbarco, è del parere che quest'ultimo e il vettore lo abbiano assunto implicitamente commisurato al valore commerciale del bene trasportato nel momento e nel luogo del trasporto, pari a 10.600 €. Essendo quindi la stima dell'entità dei costi di riparazione inferiore a detto limite, si ritiene che esso non vada considerato e che il risarcimento vada riconosciuto per intero”.
Non si ritiene, neanche sotto questo profilo, di discostarsi da quanto stimato dal CTU relativamente al danno materiale del mezzo dell'attore, per 8.380,82 €, iva inclusa, importo che andrà dunque liquidato in favore dello stesso, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge.
Si ritiene congruo porre le spese di lite a carico della società convenuta nella misura di tre quarti, mentre per il restante quarto esse andranno compensate tra le parti, avuto riguardo al tenore della presente decisione, essendo gli attori risultati soccombenti su alcune delle voci di danno richieste.
Le spese delle due CTU svolte ALIN. vanno poste in via definitiva a Per_1 carico della parte convenuta, in virtù del principio di soccombenza sul punto;
quelle della CTU medica, di contro, andranno poste in via definitiva a carico della convenuta nella misura di tre quarti, e della controparte per il restante quarto, avuto riguardo alle risultanze della predetta consulenza, che ha riconosciuto solo parzialmente il chiesto danno biologico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa 18
In accoglimento parziale della domanda proposta dagli attori, Parte_1
e
[...] Parte_2
Condanna la società convenuta, e al CP_1 CP_2
pagamento, a titolo di danno biologico subìto, della somma di euro 6.281,42 in favore di , e di euro 1.850,21 nei confronti di Parte_1 Parte_2
, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come in parte
[...] motiva.
Condanna la convenuta al rimborso delle spese mediche sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro € 1.477,17 in favore del Pt_1
e in euro € 349,16 nei riguardi della oltre ad interessi e Parte_2 rivalutazione come per legge.
Condanna la convenuta a rifondere al il danno materiale Pt_1 subìto dal mezzo di sua proprietà, da quantificarsi in euro 8.380,82, oltre ad accessori di legge.
Rigetta per il resto.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori nella misura di tre quarti, da determinarsi in euro
1.875,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IV
e CPA come per legge;
compensa tra le parti le spese di lite per il restante quarto. 19
Pone le spese delle CTU svolte nel giudizio de quo, in via definitiva, a carico delle parti nei termini di cui in parte motiva.
Così deciso, in Ragusa il 24 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.sa AN Scollo