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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17630 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. TO NI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10660, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano Sereni (C.F. ) e dall'Avv. Anna Romano C.F._2
(C.F.: ), presso il cui studio a Roma, in Via del Casale C.F._3
Strozzi n.31, è domiciliato;
parte ricorrente contro
Ministero , Ministero e CP_1 Controparte_2 CP_3
domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato
[...] siti a Roma, in via dei Portoghesi n.12; parti resistenti contumaci
oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. avverso il provvedimento di diniego ex art. 120 CDS per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida
(patente E4) notificato il 15/2/25 al ricorrente.
FATTO
Il sig. premetteva che, in data 15/02/2025, gli era stato notificato il Pt_1 provvedimento di diniego ex art.120 del Codice della strada relativamente all'istanza, presentata in data 31/12/2024, volta al conseguimento della patente Nu
Il ricorrente affermava di non essere tra i soggetti indicati al primo comma dell'art.120 CDS rappresentando di avere una condotta di vita regolare da molti anni, di svolgere attività lavorativa e che l'unico precedente (per reati non ostativi
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al conseguimento del titolo abilitativo di cui è causa) risaliva a molti anni fa, ovvero al 2015.
Parte ricorrente rilevava, inoltre, che non era stata effettuata alcuna effettiva valutazione della personalità e dell'attuale condizione di vita. A tale riguardo richiamava il provvedimento emesso in data 22/12/2024 dal Tribunale di
Sorveglianza di Roma con il quale il sig. era stato ammesso al beneficio Pt_1 dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Parte ricorrente evidenziava l'irragionevolezza del provvedimento impugnato per l'assenza di elementi riconducibili al comma primo dell'art. 120 CDS nonché per la mancata valutazione circa le attuali condizioni e circostanze di vita del soggetto destinatario dell'impugnato provvedimento di diniego.
Sempre il ricorrente aggiungeva che, nell'anno 2022, il Prefetto della Provincia di
Roma aveva annullato la revoca della patente di guida prot. del NumeroD_2
22/11/2016 che era stata comminata al sig. rilevando il mancato Pt_1 svolgimento di un'adeguata istruttoria preventiva. Infine, parte ricorrente Nu evidenziava che il conseguimento della patente era indispensabile al fine di continuare la propria attività lavorativa, avendo necessità di condurre un carro attrezzi con possibilità di contenere due autoveicoli. Pertanto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto oggetto del ricorso in quanto illegittimo e non motivato. In conclusione, il Sig. chiedeva di annullare ovvero Parte_1 ritenere illegittimo il diniego al conseguimento del titolo abilitativo alla guida E4 notificato in data 15/2/2025 per le suesposte ragioni, con vittoria di spese e onorari.
All'udienza del 3/11/2025, il Giudice rilevava la omessa notifica alla Avvocatura dello Stato e rinviava per l'incombente all'udienza del 15.12.2025 per la comparizione delle parti. Il ricorrente depositava l'attestazione di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'Avvocatura dello Stato, con ricevuta di avvenuta consegna in data 3/11/2025.
All'udienza del 15/12/2025, nessuno compariva per le parti resistenti e il Giudice, dato atto, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.24 e 111 della Costituzione, la presente controversia può essere risolta
2 3
sulla base dell'assorbente questione relativa all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi imposto dall'art.3 della l. n.241/1990 (cfr. ex multis,
Cass. n.41995 del 28.09.2022 e Cass civ. n.9936/2014). L'art.3 della citata legge impone l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Il difetto di motivazione sussiste tutte le volte in cui non sia dato comprendere in base a quali dati specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta e non sia, pertanto, possibile ricostruire l'iter logico - giuridico seguito dall'Autorità per giungere alla decisione contestata. Il difetto assoluto di motivazione o l'insufficienza della stessa nonché la mancata indicazione degli atti ai quali il provvedimento rinvia, nei casi di provvedimento con motivazione per relationem, determinano l'annullabilità del provvedimento per violazione di legge. Avuto riguardo a tale ultima categoria di provvedimenti, si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n.5672 del 12/08/2019, nella quale si afferma che: “Deve ritenersi legittima la motivazione per relationem di un atto amministrativo nel caso in cui siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, solo in tal modo infatti all'interessato può essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti e di chiederne la produzione in giudizio”.
Si rileva che il provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti oggetto del presente ricorso riporta la seguente motivazione
“considerato che la Prefettura di Roma all'esito delle procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del D.M. relative al Sig. , ha Parte_1 inserito nel sistema informativo del DTN, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7 dello stesso decreto, un ostativo al rilascio della patente di guida”. Tale generico richiamo non può dirsi sufficiente neppure a ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione per relationem in quanto non vengono neppure indicati gli estremi del citato Provvedimento della Prefettura di Roma, condizione minima necessaria al fine di garantire all'interessato di prenderne visione e di conoscere le ragioni del diniego.
Il ricorrente non è stato messo nelle condizioni, in relazione ai documenti depositati, di comprendere le ragioni oggettive del diniego. Appare scontato che
3 4
per “motivazione” non può certamente intendersi il mero richiamo al testo delle norme applicabili e quindi la semplice enunciazione dei criteri che in astratto dovrebbero governare l'esercizio della potestà amministrativa, ma appaiono necessari elementi aggiuntivi che valgano in qualche modo a dare conto delle circostanze effettivamente apprezzate nel caso concreto.
La legge prevede casi in cui l'esame non viene concesso;
tuttavia, la motivazione del provvedimento di rigetto non può prescindere dall'illustrazione (anche sintetica e\o con richiami ad altri atti allegati) delle cause che, nel caso concreto, abbiano precluso la effettuazione dell'esame di guida.
Il provvedimento negativo deve dare conto delle concrete ragioni per le quali la patente non è concessa. Senza poter entrare nel merito della intrinseca legittimità del provvedimento impugnato occorre accogliere il ricorso per carenza della motivazione.
Per quanto sopra esposto, il provvedimento del Ministero dei Trasporti oggetto del presente ricorso è annullato per violazione di legge ai sensi dell'art.21 octies della legge n.241/1990 e, in particolare, dell'obbligo di motivazione di cui all'art.3 della medesima legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita nel dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oggetto del presente ricorso;
b) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge.
Roma, 16.12.2025 Il Giudice
TO NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. TO NI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10660, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano Sereni (C.F. ) e dall'Avv. Anna Romano C.F._2
(C.F.: ), presso il cui studio a Roma, in Via del Casale C.F._3
Strozzi n.31, è domiciliato;
parte ricorrente contro
Ministero , Ministero e CP_1 Controparte_2 CP_3
domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato
[...] siti a Roma, in via dei Portoghesi n.12; parti resistenti contumaci
oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. avverso il provvedimento di diniego ex art. 120 CDS per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida
(patente E4) notificato il 15/2/25 al ricorrente.
FATTO
Il sig. premetteva che, in data 15/02/2025, gli era stato notificato il Pt_1 provvedimento di diniego ex art.120 del Codice della strada relativamente all'istanza, presentata in data 31/12/2024, volta al conseguimento della patente Nu
Il ricorrente affermava di non essere tra i soggetti indicati al primo comma dell'art.120 CDS rappresentando di avere una condotta di vita regolare da molti anni, di svolgere attività lavorativa e che l'unico precedente (per reati non ostativi
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al conseguimento del titolo abilitativo di cui è causa) risaliva a molti anni fa, ovvero al 2015.
Parte ricorrente rilevava, inoltre, che non era stata effettuata alcuna effettiva valutazione della personalità e dell'attuale condizione di vita. A tale riguardo richiamava il provvedimento emesso in data 22/12/2024 dal Tribunale di
Sorveglianza di Roma con il quale il sig. era stato ammesso al beneficio Pt_1 dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Parte ricorrente evidenziava l'irragionevolezza del provvedimento impugnato per l'assenza di elementi riconducibili al comma primo dell'art. 120 CDS nonché per la mancata valutazione circa le attuali condizioni e circostanze di vita del soggetto destinatario dell'impugnato provvedimento di diniego.
Sempre il ricorrente aggiungeva che, nell'anno 2022, il Prefetto della Provincia di
Roma aveva annullato la revoca della patente di guida prot. del NumeroD_2
22/11/2016 che era stata comminata al sig. rilevando il mancato Pt_1 svolgimento di un'adeguata istruttoria preventiva. Infine, parte ricorrente Nu evidenziava che il conseguimento della patente era indispensabile al fine di continuare la propria attività lavorativa, avendo necessità di condurre un carro attrezzi con possibilità di contenere due autoveicoli. Pertanto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto oggetto del ricorso in quanto illegittimo e non motivato. In conclusione, il Sig. chiedeva di annullare ovvero Parte_1 ritenere illegittimo il diniego al conseguimento del titolo abilitativo alla guida E4 notificato in data 15/2/2025 per le suesposte ragioni, con vittoria di spese e onorari.
All'udienza del 3/11/2025, il Giudice rilevava la omessa notifica alla Avvocatura dello Stato e rinviava per l'incombente all'udienza del 15.12.2025 per la comparizione delle parti. Il ricorrente depositava l'attestazione di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'Avvocatura dello Stato, con ricevuta di avvenuta consegna in data 3/11/2025.
All'udienza del 15/12/2025, nessuno compariva per le parti resistenti e il Giudice, dato atto, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.24 e 111 della Costituzione, la presente controversia può essere risolta
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sulla base dell'assorbente questione relativa all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi imposto dall'art.3 della l. n.241/1990 (cfr. ex multis,
Cass. n.41995 del 28.09.2022 e Cass civ. n.9936/2014). L'art.3 della citata legge impone l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Il difetto di motivazione sussiste tutte le volte in cui non sia dato comprendere in base a quali dati specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta e non sia, pertanto, possibile ricostruire l'iter logico - giuridico seguito dall'Autorità per giungere alla decisione contestata. Il difetto assoluto di motivazione o l'insufficienza della stessa nonché la mancata indicazione degli atti ai quali il provvedimento rinvia, nei casi di provvedimento con motivazione per relationem, determinano l'annullabilità del provvedimento per violazione di legge. Avuto riguardo a tale ultima categoria di provvedimenti, si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n.5672 del 12/08/2019, nella quale si afferma che: “Deve ritenersi legittima la motivazione per relationem di un atto amministrativo nel caso in cui siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, solo in tal modo infatti all'interessato può essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti e di chiederne la produzione in giudizio”.
Si rileva che il provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti oggetto del presente ricorso riporta la seguente motivazione
“considerato che la Prefettura di Roma all'esito delle procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del D.M. relative al Sig. , ha Parte_1 inserito nel sistema informativo del DTN, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7 dello stesso decreto, un ostativo al rilascio della patente di guida”. Tale generico richiamo non può dirsi sufficiente neppure a ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione per relationem in quanto non vengono neppure indicati gli estremi del citato Provvedimento della Prefettura di Roma, condizione minima necessaria al fine di garantire all'interessato di prenderne visione e di conoscere le ragioni del diniego.
Il ricorrente non è stato messo nelle condizioni, in relazione ai documenti depositati, di comprendere le ragioni oggettive del diniego. Appare scontato che
3 4
per “motivazione” non può certamente intendersi il mero richiamo al testo delle norme applicabili e quindi la semplice enunciazione dei criteri che in astratto dovrebbero governare l'esercizio della potestà amministrativa, ma appaiono necessari elementi aggiuntivi che valgano in qualche modo a dare conto delle circostanze effettivamente apprezzate nel caso concreto.
La legge prevede casi in cui l'esame non viene concesso;
tuttavia, la motivazione del provvedimento di rigetto non può prescindere dall'illustrazione (anche sintetica e\o con richiami ad altri atti allegati) delle cause che, nel caso concreto, abbiano precluso la effettuazione dell'esame di guida.
Il provvedimento negativo deve dare conto delle concrete ragioni per le quali la patente non è concessa. Senza poter entrare nel merito della intrinseca legittimità del provvedimento impugnato occorre accogliere il ricorso per carenza della motivazione.
Per quanto sopra esposto, il provvedimento del Ministero dei Trasporti oggetto del presente ricorso è annullato per violazione di legge ai sensi dell'art.21 octies della legge n.241/1990 e, in particolare, dell'obbligo di motivazione di cui all'art.3 della medesima legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita nel dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oggetto del presente ricorso;
b) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.200,00, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge.
Roma, 16.12.2025 Il Giudice
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