Decreto presidenziale 14 ottobre 2020
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 21/03/2025, n. 5845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5845 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05845/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07943/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7943 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Italo Sciscione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Corecom - Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio, non costituito in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimità dei seguenti atti e provvedimenti:
a) dell'atto di contestazione n. CONT. -OMISSIS-, notificato il 19 marzo 2020 alla -OMISSIS- (per brevità -OMISSIS-), a firma del Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi dell'AGCOM;
b) della comunicazione del Corecom Lazio, inviata tramite posta elettronica in data 2 aprile 2020, con la quale si invitano tutte le emittenti locali a sospendere immediatamente la messa in onda del programma -OMISSIS-;
c) di tutte le deliberazioni, gli atti di richiamo e le diffide, di data e tenore sconosciuto, con cui l'AGCOM, di concerto con i Comitati regionali (Corecom), ha stabilito di avviare procedimenti nei confronti di tutte le emittenti locali private che continuano ad ospitare il format -OMISSIS- nella propria programmazione o comunque le trasmissioni riferibili al sig. -OMISSIS- e le relative inserzioni pubblicitarie, come risulta dal comunicato stampa della stessa Autorità del 19
marzo 2020;
d) per quanto occorrer possa e nei limiti dell'interesse, della Delibera n. -OMISSIS- del 18 marzo 2020 dell'AGCOM, avente ad oggetto: «ATTO DI RICHIAMO SUL RISPETTO DEI PRINCIPI VIGENTI A TUTELA DELLA CORRETTEZZA DELL'INFORMAZIONE CON RIFERIMENTO AL TEMA “CORONAVIRUS COVID-19”»;
e) della delibera n. -OMISSIS-, adottata dall'AGCOM in data 7 aprile 2020 e notificata il successivo 10 aprile 2020, recante l'ordinanza ingiunzione nei confronti di -OMISSIS- ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 36 bis, comma 1, lett. c), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;
f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che possa comunque ledere la sfera giuridico – patrimoniale della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente:
- rappresenta di aver « realizzato un canale nazionale denominato -OMISSIS- del digitale terrestre, il quale viene messo a disposizione della-OMISSIS-in virtù di separati accordi intercorsi con -OMISSIS-» e di aver stipulato, in data 20 dicembre 2018, una scrittura privata con la-OMISSIS-- titolare del format -OMISSIS- - in qualità di partner commerciale per la copertura dei costi di messa in onda del -OMISSIS-;
- con il presente gravame agisce per il risarcimento dei danni derivanti dagli atti indicati in epigrafe ed, in particolare, dalla delibera n. -OMISSIS-, con cui AGCOM ha disposto nei confronti del servizio di media audiovisivo -OMISSIS-, operante sul Canale 61 del digitale terrestre, esercito da -OMISSIS- (di seguito -OMISSIS-), la sospensione dell’attività di diffusione dei contenuti per un periodo di 6 mesi, ai sensi dell’articolo 51, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 36 bis, comma 1, lett. c), n. 3, del predetto decreto, riscontrata nella trasmissione del programma -OMISSIS- e nelle trasmissioni riferibili al sig. -OMISSIS-;
- il giudice amministrativo chiamato a vagliare la legittimità della delibera -OMISSIS-:
1) in via cautelare, ne ha sospeso l’efficacia, riattivando in via interinale il canale televisivo in questione;
2) in fase di merito, ha confermato la sussistenza delle violazioni accertate dall’AGCOM e la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, ad eccezione del (solo) profilo relativo alla quantificazione della sanzione, riscontrando al riguardo la violazione del principio di proporzionalità;
Precisato in particolare che:
- Cons. Stato -OMISSIS- in relazione al ricorso proposto da -OMISSIS- avverso la delibera n. -OMISSIS-, ha affermato, con specifico riferimento alla domanda risarcitoria, quanto segue: “ la necessità che l’Autorità ridetermini la sanzione, e cioè la durata della sospensione, non consente allo stato di poter apprezzare l’eventuale sussistenza di un pregiudizio e la sua effettiva entità ”;
- AGCOM, a valle della predetta pronuncia, con delibera-OMISSIS-, ha rideterminato in 16 giornate la durata della sospensione della programmazione del Canale 61 del digitale terrestre esercito da -OMISSIS-;
Rilevato che la delibera-OMISSIS-, a suo tempo impugnata da -OMISSIS-, è divenuta definitiva, dato che la società -OMISSIS-, incorporante ex art. 2504 c.c. di -OMISSIS-, ha depositato nel relativo giudizio (NGR -OMISSIS-) atto di rinuncia irrevocabile alla domanda di annullamento;
Ritenuto pertanto di escludere che in capo alla ricorrente si sia potuto configurare un pregiudizio risarcibile tenuto conto che:
- l’efficacia della delibera -OMISSIS-, notificata a -OMISSIS- il 10 aprile 2020, come anticipato, è stata sospesa, nelle more del giudizio, dal decreto presidenziale del T.a.r. Lazio -OMISSIS- che ha disposto “ la riattivazione in via interinale del canale televisivo in questione ” (il decreto presidenziale è stato confermato con le ordinanze cautelari T.a.r. Lazio - Roma, -OMISSIS-e Cons. Stato. -OMISSIS-); e, per l’effetto, la sospensione della programmazione del canale 61 è durata complessivamente 10 giorni, periodo inferiore a quello poi stabilito dalla citata delibera n.-OMISSIS-;
Precisato altresì che eventuali danni derivanti dalla mancata riattivazione del canale, da parte di -OMISSIS-, a seguito dei richiamati pronunciamenti cautelari, non sono suscettibili di tutela risarcitoria in quanto non conseguenza immediata e diretta della delibera impugnata, anche tenuto conto di quanto dispone l’articolo 1227, co. 2, c.c.;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda risarcitoria, per assenza del “danno conseguenza”;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, di doverne disporre la compensazione, stante la complessità e la delicatezza della vicenda sottesa al presente contendere;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente ed il sig. -OMISSIS-
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.