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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Emma MANZIONNA - Presidente
3) Dott. ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1078/2020, avverso la sentenza n.
182/2020 emessa dal Tribunale di Foggia e pubblicata in data 23.01.2020, non notificata
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fernando Montuori presso il Parte_1
cui studio in Lucera alla via E.Toti n.30 è elettivamente domiciliata
Appellante
e
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Damato presso il cui studio in Margherita di Savoia via Garibaldi 29 è elettivamente domiciliato
Appellato
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorsole, il giorno 9.09.2012, alle ore 01.00 circa in abitato del Comune di Lucera
Esponeva l'attrice che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, unitamente ai signori e , percorreva, a piedi, il marciapiede di Viale Ferrovia, Persona_1 Parte_2
dell'abitato di Lucera, e, giunta all'altezza delle scale che conducono alla scuola media A.
Manzoni, terminava, con il piede destro, all'interno di un dislivello, presente sulla pavimentazione del marciapiede, accusando una violenta distorsione alla caviglia.
Prontamente veniva condotta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucera e in data
10.09.2012 si sottoponeva a visita specialistica ortopedica, a seguito della quale veniva disposto il ricovero con la diagnosi di “ frattura malleolo peronale dx”, e intervento chirurgico di osteonsitesi e gambaletto in acrilico;
seguivano visite specialistiche e in data
7.11.2012 intervento di rimozione dei mezzi di sintesi . Chiedeva pertanto la condanna del al risarcimento del danno nella somma di € 17.150,00 (come accertato dal proprio CP_1
CTP) o quella somma maggiore o minore accertata in giudizio, oltre le spese di lite
1.1 Si costituiva in giudizio il contestando le pretese attoree e chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
1.2 Falliti i tentati di bonario componimento ed espletata senza successo la procedura di mediaconciliazione delegata, il giudice di prime cure, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, con la sentenza n. 182/2020, pubblicata in data 23.01.2020 e non notificata, rigettava la domanda attorea, ritenendola infondata, e, per l'effetto, condannava parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
2.Avverso la suddetta sentenza la proponeva impugnazione, chiedendo Pt_1
l'ammissione delle prove istruttorie non espletate in primo grado e, in riforma della pagina 2 di 5 sentenza gravata, l'accoglimento della domanda e la condanna del al pagamento CP_1
delle spese del doppio grado del giudizio.
2.1 Il costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, vinte le spese di giudizio. CP_1
2.2 Alla udienza telematica del 20.04.2022, la Corte riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con successiva ordinanza del 7.12. 2022, disponeva la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento delle prove testimoniali richieste dalle parti, nel corso del giudizio di primo grado, con le memorie ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c., abilitandole alla prova contraria, riservandosi all'esito in ordine all'eventuale espletamento della ctu medica.
All'udienza del 18.01.2023, presenti i difensori di entrambe le parti, venivano espletate le prove orali e all'udienza telematica del 27.09.2023 la causa veniva nuovamente assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c
2.3 Con sentenza n. 10-2024 pubblicata il 25.01.2024 la Corte. pronunciandosi in via non definitiva, accoglieva - per quanto di ragione - l'appello proposto da , Parte_1
dichiarava il responsabile delle lesioni patite dalla nella misura Controparte_1 Pt_1
del 70% e della nella misura del 30% e disponeva, con separata ordinanza, Pt_1
l'espletamento di ctu medico-legale, al fine di stabilire l'entità delle lesioni patite dalla
, e rinviando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese del giudizio. Pt_1
3. Il ctu dott. ssa , all'esito della consulenza depositata telematicamente in Persona_2 data 4.07.2024, concludeva nel senso che la , all'epoca dei fatti di anni 23, a seguito Pt_1
dell'evento traumatico dovuto alla caduta, riportò una frattura del malleolo peroneale della caviglia destra, con conseguente periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni due (02), parziale al 75% di giorni venti (20 ) e parziale al 50% per giorni venti (20) ed infine parziale al
25% di ulteriori giorni venti (20) Ha ritenuto che sussistono postumi permanenti nella misura del 3,5%.
Nessuna delle parti ha sollevato obiezioni o osservazioni alla predetta ctu
4. All'udienza del 16.10.2024 la causa è stata assunta nuovamente in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 5. Avendo la Corte, con sentenza non definitiva, stabilito l'an debeatur, occorre ora procedere alla quantificazione del danno.
Sulla scorta delle conclusioni del ctu e in applicazione delle ultime Tabelle Milanesi( cfr. Cass.
n. 12408/2011), vigenti al momento della decisione, a titolo risarcitorio, alla ( di anni Pt_1
23 al momento del sinistro) spetterebbe la somma complessiva di € 8562,00 di cui 4882,00 per danno biologico permanente nella misura del 3,5 e € 3680,00 per danno biologico temporaneo (€ 230,00 per giorni 2 di inabilità temporanea assoluta, € 1725,00 per giorni 20 di inabilità temporanea relativa al 75% + € 1150,00 per giorni venti di inabilità temporanea al
50% ed € 575,00 per giorni venti di inabilità temporanea al 25% ) .
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale. Ed invero “Al riconoscimento dei danni biologici di lieve entità, corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria) anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” ( cfr.Cass civ. sent. n. 5547 dep. il 1.03.2024) E tale prova non è stata fornita in alcun modo da controparte.
In considerazione del concorso di colpa ex art.1227 c.c. della nella misura del 30% - Pt_1 come stabilito dalla Corte nella sentenza non definitiva – alla va riconosciuta a titolo Pt_1
di risarcimento del danno, in conclusione, la somma di € 5.993,4 ( € 8562 - € 2568,60), al cui pagamento va condannato il CP_1
Sulla predetta somma, già rivalutate all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi sulle somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, sino alla data della presente sentenza, nonchè gli interessi dalla sentenza al soddisfo (vedi Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
6. Considerato il concorso di colpa della , le spese di entrambi i gradi del giudizio Pt_1
vanno compensate per un terzo e per la restante quota poste a carico del e a favore CP_1 dell'Avv. Vincenzo Fernando Montuori, dichiaratosi antistatario ( spese che vengono determinate, sulla base di quanto attribuito in sentenza - criterio del decisum cfr. Cass. n.
3903/2016 - in base alle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 – valori medi). Le spese di CTU – liquidate con separato decreto – devono porsi a carico del CP_1
PQM
pagina 4 di 5 La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, vista la sentenza non definitiva pubblicata il 25.01.2024 (sentenza n.102/2024), definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 182/2020 emessa dal Tribunale di Foggia pubblicata il 23.01.2020, così dispone:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore di a titolo di risarcimento del danno, della somma di € € Parte_1
5.993,4 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, sino alla data della presente sentenza, nonchè gli interessi dalla sentenza al soddisfo;
2) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nella misura di due terzi ( a favore dell'Avv. Vincenzo Fernando Montuori, dichiaratosi antistatario), spese che liquida per l'intero:
- per il primo grado in complessivi € 5327,00 (di cui € 5077,00 per compensi professionali ed € 250,00 per spese) oltre IVA,CAP e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
- per il secondo grado in complessivi € 6164,00 (di cui € 5809,00 per compensi professionali ed € 355,00 per spese) oltre IVA,CAP e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
- compensa tra le parti il restante terzo delle spese
3) pone le spese di ctu, nella misura indicata nel separato decreto, a carico del
[...]
CP_1
Bari, 15.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Emma MANZIONNA - Presidente
3) Dott. ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1078/2020, avverso la sentenza n.
182/2020 emessa dal Tribunale di Foggia e pubblicata in data 23.01.2020, non notificata
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fernando Montuori presso il Parte_1
cui studio in Lucera alla via E.Toti n.30 è elettivamente domiciliata
Appellante
e
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 dall'avv. Giuseppe Damato presso il cui studio in Margherita di Savoia via Garibaldi 29 è elettivamente domiciliato
Appellato
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorsole, il giorno 9.09.2012, alle ore 01.00 circa in abitato del Comune di Lucera
Esponeva l'attrice che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, unitamente ai signori e , percorreva, a piedi, il marciapiede di Viale Ferrovia, Persona_1 Parte_2
dell'abitato di Lucera, e, giunta all'altezza delle scale che conducono alla scuola media A.
Manzoni, terminava, con il piede destro, all'interno di un dislivello, presente sulla pavimentazione del marciapiede, accusando una violenta distorsione alla caviglia.
Prontamente veniva condotta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lucera e in data
10.09.2012 si sottoponeva a visita specialistica ortopedica, a seguito della quale veniva disposto il ricovero con la diagnosi di “ frattura malleolo peronale dx”, e intervento chirurgico di osteonsitesi e gambaletto in acrilico;
seguivano visite specialistiche e in data
7.11.2012 intervento di rimozione dei mezzi di sintesi . Chiedeva pertanto la condanna del al risarcimento del danno nella somma di € 17.150,00 (come accertato dal proprio CP_1
CTP) o quella somma maggiore o minore accertata in giudizio, oltre le spese di lite
1.1 Si costituiva in giudizio il contestando le pretese attoree e chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
1.2 Falliti i tentati di bonario componimento ed espletata senza successo la procedura di mediaconciliazione delegata, il giudice di prime cure, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, con la sentenza n. 182/2020, pubblicata in data 23.01.2020 e non notificata, rigettava la domanda attorea, ritenendola infondata, e, per l'effetto, condannava parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
2.Avverso la suddetta sentenza la proponeva impugnazione, chiedendo Pt_1
l'ammissione delle prove istruttorie non espletate in primo grado e, in riforma della pagina 2 di 5 sentenza gravata, l'accoglimento della domanda e la condanna del al pagamento CP_1
delle spese del doppio grado del giudizio.
2.1 Il costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, vinte le spese di giudizio. CP_1
2.2 Alla udienza telematica del 20.04.2022, la Corte riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con successiva ordinanza del 7.12. 2022, disponeva la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento delle prove testimoniali richieste dalle parti, nel corso del giudizio di primo grado, con le memorie ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c., abilitandole alla prova contraria, riservandosi all'esito in ordine all'eventuale espletamento della ctu medica.
All'udienza del 18.01.2023, presenti i difensori di entrambe le parti, venivano espletate le prove orali e all'udienza telematica del 27.09.2023 la causa veniva nuovamente assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c
2.3 Con sentenza n. 10-2024 pubblicata il 25.01.2024 la Corte. pronunciandosi in via non definitiva, accoglieva - per quanto di ragione - l'appello proposto da , Parte_1
dichiarava il responsabile delle lesioni patite dalla nella misura Controparte_1 Pt_1
del 70% e della nella misura del 30% e disponeva, con separata ordinanza, Pt_1
l'espletamento di ctu medico-legale, al fine di stabilire l'entità delle lesioni patite dalla
, e rinviando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese del giudizio. Pt_1
3. Il ctu dott. ssa , all'esito della consulenza depositata telematicamente in Persona_2 data 4.07.2024, concludeva nel senso che la , all'epoca dei fatti di anni 23, a seguito Pt_1
dell'evento traumatico dovuto alla caduta, riportò una frattura del malleolo peroneale della caviglia destra, con conseguente periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni due (02), parziale al 75% di giorni venti (20 ) e parziale al 50% per giorni venti (20) ed infine parziale al
25% di ulteriori giorni venti (20) Ha ritenuto che sussistono postumi permanenti nella misura del 3,5%.
Nessuna delle parti ha sollevato obiezioni o osservazioni alla predetta ctu
4. All'udienza del 16.10.2024 la causa è stata assunta nuovamente in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 5. Avendo la Corte, con sentenza non definitiva, stabilito l'an debeatur, occorre ora procedere alla quantificazione del danno.
Sulla scorta delle conclusioni del ctu e in applicazione delle ultime Tabelle Milanesi( cfr. Cass.
n. 12408/2011), vigenti al momento della decisione, a titolo risarcitorio, alla ( di anni Pt_1
23 al momento del sinistro) spetterebbe la somma complessiva di € 8562,00 di cui 4882,00 per danno biologico permanente nella misura del 3,5 e € 3680,00 per danno biologico temporaneo (€ 230,00 per giorni 2 di inabilità temporanea assoluta, € 1725,00 per giorni 20 di inabilità temporanea relativa al 75% + € 1150,00 per giorni venti di inabilità temporanea al
50% ed € 575,00 per giorni venti di inabilità temporanea al 25% ) .
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale. Ed invero “Al riconoscimento dei danni biologici di lieve entità, corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria) anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” ( cfr.Cass civ. sent. n. 5547 dep. il 1.03.2024) E tale prova non è stata fornita in alcun modo da controparte.
In considerazione del concorso di colpa ex art.1227 c.c. della nella misura del 30% - Pt_1 come stabilito dalla Corte nella sentenza non definitiva – alla va riconosciuta a titolo Pt_1
di risarcimento del danno, in conclusione, la somma di € 5.993,4 ( € 8562 - € 2568,60), al cui pagamento va condannato il CP_1
Sulla predetta somma, già rivalutate all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi sulle somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, sino alla data della presente sentenza, nonchè gli interessi dalla sentenza al soddisfo (vedi Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
6. Considerato il concorso di colpa della , le spese di entrambi i gradi del giudizio Pt_1
vanno compensate per un terzo e per la restante quota poste a carico del e a favore CP_1 dell'Avv. Vincenzo Fernando Montuori, dichiaratosi antistatario ( spese che vengono determinate, sulla base di quanto attribuito in sentenza - criterio del decisum cfr. Cass. n.
3903/2016 - in base alle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 – valori medi). Le spese di CTU – liquidate con separato decreto – devono porsi a carico del CP_1
PQM
pagina 4 di 5 La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, vista la sentenza non definitiva pubblicata il 25.01.2024 (sentenza n.102/2024), definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 182/2020 emessa dal Tribunale di Foggia pubblicata il 23.01.2020, così dispone:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore di a titolo di risarcimento del danno, della somma di € € Parte_1
5.993,4 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, sino alla data della presente sentenza, nonchè gli interessi dalla sentenza al soddisfo;
2) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nella misura di due terzi ( a favore dell'Avv. Vincenzo Fernando Montuori, dichiaratosi antistatario), spese che liquida per l'intero:
- per il primo grado in complessivi € 5327,00 (di cui € 5077,00 per compensi professionali ed € 250,00 per spese) oltre IVA,CAP e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
- per il secondo grado in complessivi € 6164,00 (di cui € 5809,00 per compensi professionali ed € 355,00 per spese) oltre IVA,CAP e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
- compensa tra le parti il restante terzo delle spese
3) pone le spese di ctu, nella misura indicata nel separato decreto, a carico del
[...]
CP_1
Bari, 15.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
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