Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1161/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dr. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1161/2025 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARPIGNANO IRENE come da procura allegata;
E DA ato il 02/11/1985 a NOVI LIGURE (AL) Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GAGLIANO MATTIA GIUSEPPE come da procura allegata;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “1. i genitori vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il figlio minor resterà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno in maniera Persona_2 esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori congiuntamente e in via condivisa, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3. i genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento del
Per tutelare al LI , con i minori cambiamenti possibili nelle usanze ed abitudini quotidiane, Per_2 sarà consentito al minore di frequentare liberamente le famiglie di origine dei genitori;
4. il figlio minore manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione della madre Persona_2
IG.r , in Asti, Via Del Barcaiolo civ. 18; 5. il IG otrà tenere con Persona_1 Parte_1 sé il figlio come segue: - fine settimana alternati dal venerdì primo pomeriggio (indicativamente dall'uscita dalla scuola materna) sino alla domenica sera entro le ore 21 quando lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
- nella settimana in cui non terrà con sé il figlio nel week-end, il padre potrà tenere con s un giorno alla settimana, il giovedì, andando a prenderlo il mercoledì Per_2 pomeriggio (indicativamente dall'uscita dalla scuola materna), con pernottamento presso il domicilio paterno, sino al giovedì sera entro le ore 21 quando lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
quando il minore inizierà a frequentare la scuola dell'obbligo, il padre avrà diritto e vedere il figlio ogni mercoledì pomeriggio (indicativamente dall'uscita dalla scuola elementare) sino alle ore 21:00 oppure, qualora il padre si riuscirà ad organizzare anche dal martedì pomeriggio per poi cenare e pernottare ad Asti (albergo, b&b, altro) portando po a scuola Per_2 il mercoledì e riprenderlo all'uscita per stare con lui fino alle ore 20:00 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- il padre si farà carico, a proprie spese, di andare a prendere ed a riportar ad Per_2
Asti dalla madre;
- durante il periodo di congedo scolastico estivo, per i mesi di luglio e agosto, salvo diversi accordi tra i genitori, proseguirà il normale regime di affidamento;
- durante il periodo estivo ciascuno dei genitori trascorrerà con un periodo di due settimane, anche non Per_2 consecutive, salvo differente altro accordo tra le parti, concordando con l'altro genitore le temporalità entro il 30 aprile di ciascun anno;
i genitori precisano che durante le vacanze d Per_2 con un genitore sarà sospeso il diritto di visita dell'altro e che lo stesso trascorrerà il primo weekend che segue una vacanza con il genitore con il quale non l'hanno trascorsa, da cui ripartirà
l'alternanza; - le festività natalizie saranno trascorse con ciascun genitore per un periodo equivalente comunque non superiore alla settimana (così al fine di consentire che il minore non trascorra oltre 7 giorni senza vedere l'altro genitore), alternando la frequentazione un anno con l'altro, sempre salvo diversi accordi tra le parti (23 dicembre - 30 dicembre / 31 dicembre – 6 gennaio) trascorrerà la Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il 25 dicembre;
Per_2
- le vacanze pasquali e quelle di carnevale saranno trascorse con ciascun genitore per un periodo equivalente comunque non superiore alla settimana (così al fine di consentire che il bambino non trascorra oltre 7 giorni senza vedere l'altro genitore), alternando la frequentazione un anno con l'altro, sempre salvo diversi accordi tra le parti;
- il genitore che non ha il figlio con sé potrà sentire
, telefonicamente ovvero con videochiamata, quotidianamente la mattina prima di entrare Per_2 all'asilo, il pomeriggio all'uscita dall'asilo ed alla sera entro le ore 21:00, prima che il bambino vada a dormire, il tutto nel rispetto delle esigenze di vita del minore e dei suoi genitori;
- qualora il bambino fosse malato, i genitori potranno fargli visita presso l'altro genitore, anche quotidianamente;
- i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque devono sempre avvertire l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il minore;
6. il IG ha lasciato alla IG.r Parte_1 Per_1 tutto il mobilio, gli elettrodomestici ed arredamento dell'abitazione dove insieme al proprio figlio convivevano e sta già versando alla IG.r e si impegna a proseguire a versare per Persona_1 il futuro, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ST (primo aggiornamento mese dell'anno successivo rispetto all'omologa delle condizioni), entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito con bonifico bancario sul conto corrente che verrà all'uopo indicato dalla IG.r ; i genitori si faranno Per_1 carico nella misura del 50% ciascuno di quanto sostenuto a titolo di spese straordinarie in favore del figlio da individuarsi secondo il Protocollo in vigore del Tribunale di Asti che quivi si intende integralmente trascritto e richiamato;
7. la IG.ra percepirà in via esclusiva Persona_1 quanto versato dall'INPS a titolo di assegno unico per il figli , di circa € 220,00; 8. i IGg.ri Per_2
e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità Per_1 Per_2 valida anche per l'espatrio del figlio minor , quando detto consenso sarà necessario per il Per_2 rinnovo del loro passaporto/carta di identità;
9. i IGg.r on l'assolvimento delle Per_1 Per_2 presenti condizioni dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione anche di natura risarcitoria;
10. compensate, integralmente, le spese di lite.”
Per il P.M.: “parere favorevole”.
---
Con ricorso depositato il 14/04/2025, i sig.ri e Persona_1 Parte_1 chiedevano a questo Tribunale di disporre in ordine all'affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario del minore (nato a [...] il [...]) e regime Persona_2 di frequentazione con il genitore non collocatario. Fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano le conclusioni di cui al ricorso, il PM esprimeva parere favorevole e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico.
Spese di lite compensate, vista la natura congiunta del ricorso e la concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1. i genitori vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno in Persona_2 maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori congiuntamente e in via condivisa, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3. i genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento del minore nella crisi della relazione familiare impegnandosi a non svalutare l'immagine dell'altro genitore, a cooperare al fine di costruire attorno a loro un'atmosfera serena, ad ispirare le scelte di vita che lo riguardano, al suo preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali. I genitori si impegnano a telefonare ovvero mandare messaggi all'altro genitore solo per discutere di questioni riguardanti il minore e la sua gestione nonché a mantenere, particolarmente di fronte a , un atteggiamento di reciproco Per_2 rispetto, civile e collaborativo ed assicurano che non verrà mai utilizzato il bambino per le loro comunicazioni, evitando nel primo periodo della separazione di presentare al figlio minore eventuali nuova/o compagna/o, prima di comprovata durevolezza del rapporto e, comunque, previa comunicazione all'altro genitore;
Per tutelare al LIo , con i minori cambiamenti possibili nelle usanze ed abitudini Per_2 quotidiane, sarà consentito al minore di frequentare liberamente le famiglie di origine dei genitori;
4. il figlio minore manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione Persona_2 della madre IG.ra , in Asti, Via Del Barcaiolo civ. 18; Persona_1
5. il IG. potrà tenere con sé il figlio come segue: Parte_1
- fine settimana alternati dal venerdì primo pomeriggio (indicativamente dall'uscita dalla scuola materna) sino alla domenica sera entro le ore 21 quando lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
- nella settimana in cui non terrà con sé il figlio nel week-end, il padre potrà tenere con sé
un giorno alla settimana, il giovedì, andando a prenderlo il mercoledì pomeriggio Per_2
(indicativamente dall'uscita dalla scuola materna), con pernottamento presso il domicilio paterno, sino al giovedì sera entro le ore 21 quando lo riaccompagnerà presso il domicilio materno;
quando il minore inizierà a frequentare la scuola dell'obbligo, il padre avrà diritto e vedere il figlio ogni mercoledì pomeriggio (indicativamente dall'uscita dalla scuola elementare) sino alle ore 21:00 oppure, qualora il padre si riuscirà ad organizzare anche dal martedì pomeriggio per poi cenare e pernottare ad Asti (albergo, b&b, altro) portando poi a scuola il mercoledì e riprenderlo all'uscita per stare con lui fino alle ore 20:00 Per_2 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- il padre si farà carico, a proprie spese, di andare a prendere ed a riportare ad Asti Per_2 dalla madre;
- durante il periodo di congedo scolastico estivo, per i mesi di luglio e agosto, salvo diversi accordi tra i genitori, proseguirà il normale regime di affidamento;
- durante il periodo estivo ciascuno dei genitori trascorrerà con un periodo di due Per_2 settimane, anche non consecutive, salvo differente altro accordo tra le parti, concordando con l'altro genitore le temporalità entro il 30 aprile di ciascun anno;
i genitori precisano che durante le vacanze di con un genitore sarà sospeso il diritto di visita dell'altro e che Per_2 lo stesso trascorrerà il primo weekend che segue una vacanza con il genitore con il quale non l'hanno trascorsa, da cui ripartirà l'alternanza;
- le festività natalizie saranno trascorse con ciascun genitore per un periodo equivalente comunque non superiore alla settimana (così al fine di consentire che il minore non trascorra oltre 7 giorni senza vedere l'altro genitore), alternando la frequentazione un anno con l'altro, sempre salvo diversi accordi tra le parti (23 dicembre - 30 dicembre / 31 dicembre – 6 gennaio). trascorrerà la Pasqua con il genitore con il quale non ha Per_2 trascorso il 25 dicembre;
- le vacanze pasquali e quelle di carnevale saranno trascorse con ciascun genitore per un periodo equivalente comunque non superiore alla settimana (così al fine di consentire che il bambino non trascorra oltre 7 giorni senza vedere l'altro genitore), alternando la frequentazione un anno con l'altro, sempre salvo diversi accordi tra le parti;
- il genitore che non ha il figlio con sé potrà sentire , telefonicamente ovvero con Per_2 videochiamata, quotidianamente la mattina prima di entrare all'asilo, il pomeriggio all'uscita dall'asilo ed alla sera entro le ore 21:00, prima che il bambino vada a dormire, il tutto nel rispetto delle esigenze di vita del minore e dei suoi genitori;
- qualora il bambino fosse malato, i genitori potranno fargli visita presso l'altro genitore, anche quotidianamente;
- i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque devono sempre avvertire l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il minore;
6. il IG. ha lasciato alla IG.ra tutto il mobilio, gli elettrodomestici ed Parte_1 Per_1 arredamento dell'abitazione dove insieme al proprio figlio convivevano e sta già versando alla IG.ra e si impegna a proseguire a versare per il futuro, a titolo di Persona_1 contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ST (primo aggiornamento mese dell'anno successivo rispetto all'omologa delle condizioni), entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito con bonifico bancario sul conto corrente che verrà all'uopo indicato dalla IG.ra ; i Per_1 genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno di quanto sostenuto a titolo di spese straordinarie in favore del figlio da individuarsi secondo il Protocollo in vigore del Tribunale di Asti che quivi si intende integralmente trascritto e richiamato;
7. la IG.ra percepirà in via esclusiva quanto versato dall'INPS a titolo di Persona_1 assegno unico per il figlio , di circa € 220,00; Per_2
8. i IGg.ri e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della Per_1 Per_2 carta di identità valida anche per l'espatrio del figlio minore , quando detto consenso Per_2 sarà necessario per il rinnovo del loro passaporto/carta di identità;
9. i IGg.ri e con l'assolvimento delle presenti condizioni dichiarano di non Per_1 Per_2 aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione anche di natura risarcitoria;
10. compensate, integralmente, le spese di lite.
Così deciso in Asti, in data 10 giugno 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli