Ordinanza collegiale 11 agosto 2022
Ordinanza collegiale 15 dicembre 2022
Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 11/08/2022, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/08/2022
N. 00531/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Piero Moreschini e Marcello Stanca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro nr. 1119 del 10 dicembre 2021.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
FATTO E DIRITTO
1. - Le due ricorrenti – in qualità di madre e sorella di -OMISSIS-, in favore del quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi dell'art. 1 ex L. n. 229/2005 con Decreto del 17/07/2013 -, con ricorso notificato il 27/04/2022 e depositato in giudizio il 06/05/2022, chiedono l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro n. 1119/2021, pubblicata in data 10.12.2021, notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute presso la sua sede legale in data 22.12.2021, passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria rilasciata in data 22.04.2022, recante declaratoria “ a) che alle appellanti spetta l’indennizzo aggiuntivo ex art. 1 L. 229/05 con la medesima decorrenza dell’indennizzo base previsto dalla L. 210/92 e che l’importo dell’indennizzo aggiuntivo si ottiene moltiplicando per sei volte l’importo dell’indennizzo base previsto per la prima categoria di cui alla tab. A allegata al dpr 834/81, calcolato tenendo conto dell’adeguamento di entrambe le voci che lo compongono (indennizzo ed indennità integrativa speciale) al tasso di inflazione programmata; b) che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, L. 229/05, successivamente al primo anno di decorrenza l’indennizzo ex art. 1 L. 229/05 deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT; c) che l’importo dell’indennizzo ex art. 4 L. 229/05 è pari a dieci annualità dell’importo dell’indennizzo ex art. 1 L. 229/05 come sopra determinato ”, con conseguente condanna del Ministero della Salute “ a ricalcolare gli indennizzi ex art. 1 e art. 4 L. 229/05 ed a pagare alle appellanti la differenza fra gli arretrati degli indennizzi ex legge 229/05 così come ricalcolati e quelli effettivamente corrisposti, oltre interessi di legge ”, nonché “ al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate, ex D.M. n. 55/14, 00, in € 3777,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge ”, e chiedono che l’adito T.A.R. voglia nominare un Commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, provveda al pagamento della somma spettante alle ricorrenti, previa l’adozione di tutti i necessari atti contabili.
Il 09/05/2022, si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 30/06/2022, il Ministero resistente ha depositato in giudizio, tra gli altri documenti, due mandati di pagamento emessi in data 10/06/2022, di Euro 47.645,00 ciascuno, in favore delle due ricorrenti.
Nella Camera di Consiglio del 27/07/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il Collegio rileva che la causa non appare matura per la decisione.
Si ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico delle due ricorrenti, ordinando l’esibizione di una nota di chiarimenti a loro firma che precisi se i due mandati di pagamento, di Euro 47.645,00 ciascuno, emessi il 10/06/2022 e depositati in giudizio il 30/06/2022 dal Ministero della Salute, siano pienamente satisfattivi o meno della pretesa azionata in giudizio, anche in vista di una eventuale declaratoria di improcedibilità del ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.
Al predetto adempimento le due ricorrenti dovranno provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva Camera di Consiglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese in relazione al giudizio di ottemperanza indicato in epigrafe, ordina alle ricorrenti di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, la nota di chiarimenti innanzi indicata, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 13/12/2022.
Si comunichi alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.