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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1511/2024
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1511/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
(C.F.: ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Torino, Via Assarotti n° 17 presso lo Studio dell'Avv. Tony Troade che la rappresenta per procura in atti e
nato a [...] il [...], (C.F. , ivi residente Parte_2 C.F._2
in corso Grosseto nr. 465/C, elettivamente domiciliato in Torino alla Via Drovetti n.10,
presso lo Studio dell'Avv. Flavia Pivano che lo rappresenta per procura in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 01.07.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
premesso che:
- hanno convissuto more uxorio dal mese di marzo 2021 ma poi la convivenza è cessata prima ancora della nascita della figlia;
;
- da detta unione è nata la figlia in Torino il 06.04.2022, riconosciuta Persona_1
inizialmente dalla madre l'8/4/2022 e solo successivamente dal padre il 24.01.2023;
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minorenne.
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto ciò premesso, il Legale scrivente, in ossequio a quanto disposto,
Insta
Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia accogliere il ricorso congiunto con il quale i sigg.ri
e concordemente, hanno deciso di regolare i rapporti padre Parte_1 Parte_2
figlia e relativo mantenimento alle seguenti
Condizioni
1) La minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare separatamente Per_1
la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia.
La minore avrà la residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
2) Stante la tenera età della minore, i genitori si impegnano affinché il padre possa tenere con sé
la figlia in maniera graduale.
In particolare, salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere la minore, secondo le
seguenti modalità:
dal 25mo al 32mo mese, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed il Pt_2
giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,30 e a domeniche alterne dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
Pag. 2 di 7 dal 33mo mese in poi, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previo Pt_2
accordo con la sig.ra ed in difetto, con le seguenti modalità: Pt_1
- a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore
21,30 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
- Il pomeriggio infrasettimanale del martedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,30, con cena
già somministrata, quando la riaccompagnerà a casa della madre, nella settimana in cui la figlia
trascorrerà il weekend con il padre;
- due pomeriggi infrasettimanali, nelle giornate del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola
fino alle ore 21,30, con cena già somministrata, quando la riaccompagnerà a casa della madre,
nella settimana in cui la figlia non trascorrerà il weekend con il padre;
- per metà delle vacanze natalizie, un anno dal 25 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito: la bambina trascorrerà la giornata e la notte del 24
dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale, la madre accompagnerà la
minore presso l'abitazione del padre entro le ore 17,00 del giorno 24 dicembre e il padre la terrà
con sé fino alle ore 10,00 del giorno seguente, con accompagnamento presso l'abitazione
materna e viceversa per l'anno seguente;
- ad anni alterni le vacanze pasquali;
- le diverse festività scolastiche, gli eventuali giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico
(festività infrasettimanali comprensive di eventuali “ponti”) ad anni alterni tra i genitori;
- le vacanze estive, a partire dal 4 anno di compimento di età, verranno concordate tra i genitori
entro il 31 maggio di ciascun anno, tramite email, raccomandata ar ovvero WhatsApp, con
indicazione del luogo. In caso di mancato accordo, il padre terrà con sé dall'1 di agosto al Per_1
15 agosto e la madre dal 16 agosto al 31 agosto e viceversa
- è fatta salva la possibilità per le parti di concordare liberamente ulteriori periodi durante
l'anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della minore
Pag. 3 di 7 - la minore trascorrerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre
3) Il genitore, quando non avrà con sé la figlia, potrà sentirla telefonicamente, anche mediante
videochiamata, liberamente;
4) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando, a far data dal giorno del Pt_2
riconoscimento, alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_1
per dodici mensilità, la somma di € 300,00 da rivalutasi annualmente sulla base degli indici
Istat;
5) Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente
concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i
genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa intervenuto tra il
Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino;
6) Tenendo conto del collocamento prevalente della minore presso la madre, l'assegno unico sarà
percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
7) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro
intestati ed all'iscrizione sugli stessi della figlia minore.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att.
c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
Pag. 4 di 7 CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 06.08.2024);
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”,
garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1) dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in regime Per_1
condiviso, , con collocazione, abitazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, i genitori potranno esercitare separatamente la Parte_1
responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato e concordato che, vista la tenera età della minore, i genitori si impegnano affinché il padre possa tenere con sé la figlia in maniera graduale.
In particolare, salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere la minore,
secondo le seguenti modalità:
dal 25mo al 32mo mese, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed Pt_2
il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,30 e a domeniche alterne dalle ore 15,00 alle ore
19,00;
Pag. 5 di 7 dal 33mo mese in poi, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, Pt_2
previo accordo con la sig.ra ed in difetto, con le seguenti modalità: Pt_1
- a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,30 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
il pomeriggio infrasettimanale del martedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,30, con cena già
somministrata, quando la riaccompagnerà a casa della madre, nella settimana in cui la figlia trascorrerà il weekend con il padre;
due pomeriggi infrasettimanali, nelle giornate del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,30, con cena già
somministrata, quando la riaccompagnerà a casa della madre, nella settimana in cui la figlia non trascorrerà il weekend con il padre;
per metà delle vacanze natalizie, un anno dal 25 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito:
la bambina trascorrerà la giornata e la notte del 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale, la madre accompagnerà la minore presso l'abitazione del padre entro le ore 17,00 del giorno 24 dicembre e il padre la terrà con sé fino alle ore 10,00 del giorno seguente, con accompagnamento presso l'abitazione materna e viceversa per l'anno seguente;
ad anni alterni le vacanze pasquali;
le diverse festività
scolastiche, gli eventuali giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico (festività
infrasettimanali comprensive di eventuali “ponti”) ad anni alterni tra i genitori;
le vacanze estive, a partire dal quarto anno di compimento di età, verranno concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, tramite email, raccomandata ar ovvero
WhatsApp, con indicazione del luogo. In caso di mancato accordo, il padre terrà con sé
dall'1 di agosto al 15 agosto e la madre dal 16 agosto al 31 agosto e viceversa;
è Per_1
fatta salva la possibilità per le parti di concordare liberamente ulteriori periodi durante l'anno; ad anni alterni il giorno del compleanno della minore la minore trascorrerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre;
3) il genitore, quando non avrà con sé la figlia, potrà sentirla telefonicamente, anche mediante videochiamata, liberamente;
Pag. 6 di 7 4) dispone che il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando, a far data dal giorno del riconoscimento alla madre, mediante bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità, la somma di € 300,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
5) dispone che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative
– previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate –
saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo d'Intesa intervenuto tra il Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati del Foro di Torino;
6) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che, tenendo conto del collocamento prevalente della minore presso la madre, l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla Pt_1
7) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed all'iscrizione sugli stessi della figlia minore;
8) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 12 marzo 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1511/2024
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1511/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
(C.F.: ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Torino, Via Assarotti n° 17 presso lo Studio dell'Avv. Tony Troade che la rappresenta per procura in atti e
nato a [...] il [...], (C.F. , ivi residente Parte_2 C.F._2
in corso Grosseto nr. 465/C, elettivamente domiciliato in Torino alla Via Drovetti n.10,
presso lo Studio dell'Avv. Flavia Pivano che lo rappresenta per procura in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 01.07.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
premesso che:
- hanno convissuto more uxorio dal mese di marzo 2021 ma poi la convivenza è cessata prima ancora della nascita della figlia;
;
- da detta unione è nata la figlia in Torino il 06.04.2022, riconosciuta Persona_1
inizialmente dalla madre l'8/4/2022 e solo successivamente dal padre il 24.01.2023;
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minorenne.
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto ciò premesso, il Legale scrivente, in ossequio a quanto disposto,
Insta
Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia accogliere il ricorso congiunto con il quale i sigg.ri
e concordemente, hanno deciso di regolare i rapporti padre Parte_1 Parte_2
figlia e relativo mantenimento alle seguenti
Condizioni
1) La minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare separatamente Per_1
la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia.
La minore avrà la residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
2) Stante la tenera età della minore, i genitori si impegnano affinché il padre possa tenere con sé
la figlia in maniera graduale.
In particolare, salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere la minore, secondo le
seguenti modalità:
dal 25mo al 32mo mese, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed il Pt_2
giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,30 e a domeniche alterne dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
Pag. 2 di 7 dal 33mo mese in poi, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previo Pt_2
accordo con la sig.ra ed in difetto, con le seguenti modalità: Pt_1
- a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore
21,30 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
- Il pomeriggio infrasettimanale del martedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,30, con cena
già somministrata, quando la riaccompagnerà a casa della madre, nella settimana in cui la figlia
trascorrerà il weekend con il padre;
- due pomeriggi infrasettimanali, nelle giornate del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola
fino alle ore 21,30, con cena già somministrata, quando la riaccompagnerà a casa della madre,
nella settimana in cui la figlia non trascorrerà il weekend con il padre;
- per metà delle vacanze natalizie, un anno dal 25 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito: la bambina trascorrerà la giornata e la notte del 24
dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale, la madre accompagnerà la
minore presso l'abitazione del padre entro le ore 17,00 del giorno 24 dicembre e il padre la terrà
con sé fino alle ore 10,00 del giorno seguente, con accompagnamento presso l'abitazione
materna e viceversa per l'anno seguente;
- ad anni alterni le vacanze pasquali;
- le diverse festività scolastiche, gli eventuali giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico
(festività infrasettimanali comprensive di eventuali “ponti”) ad anni alterni tra i genitori;
- le vacanze estive, a partire dal 4 anno di compimento di età, verranno concordate tra i genitori
entro il 31 maggio di ciascun anno, tramite email, raccomandata ar ovvero WhatsApp, con
indicazione del luogo. In caso di mancato accordo, il padre terrà con sé dall'1 di agosto al Per_1
15 agosto e la madre dal 16 agosto al 31 agosto e viceversa
- è fatta salva la possibilità per le parti di concordare liberamente ulteriori periodi durante
l'anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della minore
Pag. 3 di 7 - la minore trascorrerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre
3) Il genitore, quando non avrà con sé la figlia, potrà sentirla telefonicamente, anche mediante
videochiamata, liberamente;
4) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando, a far data dal giorno del Pt_2
riconoscimento, alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_1
per dodici mensilità, la somma di € 300,00 da rivalutasi annualmente sulla base degli indici
Istat;
5) Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente
concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i
genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa intervenuto tra il
Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Torino;
6) Tenendo conto del collocamento prevalente della minore presso la madre, l'assegno unico sarà
percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
7) I genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro
intestati ed all'iscrizione sugli stessi della figlia minore.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att.
c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
Pag. 4 di 7 CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 06.08.2024);
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”,
garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1) dispone l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in regime Per_1
condiviso, , con collocazione, abitazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, i genitori potranno esercitare separatamente la Parte_1
responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato e concordato che, vista la tenera età della minore, i genitori si impegnano affinché il padre possa tenere con sé la figlia in maniera graduale.
In particolare, salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere la minore,
secondo le seguenti modalità:
dal 25mo al 32mo mese, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed Pt_2
il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,30 e a domeniche alterne dalle ore 15,00 alle ore
19,00;
Pag. 5 di 7 dal 33mo mese in poi, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, Pt_2
previo accordo con la sig.ra ed in difetto, con le seguenti modalità: Pt_1
- a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,30 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
il pomeriggio infrasettimanale del martedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,30, con cena già
somministrata, quando la riaccompagnerà a casa della madre, nella settimana in cui la figlia trascorrerà il weekend con il padre;
due pomeriggi infrasettimanali, nelle giornate del martedì e del giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,30, con cena già
somministrata, quando la riaccompagnerà a casa della madre, nella settimana in cui la figlia non trascorrerà il weekend con il padre;
per metà delle vacanze natalizie, un anno dal 25 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito:
la bambina trascorrerà la giornata e la notte del 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale, la madre accompagnerà la minore presso l'abitazione del padre entro le ore 17,00 del giorno 24 dicembre e il padre la terrà con sé fino alle ore 10,00 del giorno seguente, con accompagnamento presso l'abitazione materna e viceversa per l'anno seguente;
ad anni alterni le vacanze pasquali;
le diverse festività
scolastiche, gli eventuali giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico (festività
infrasettimanali comprensive di eventuali “ponti”) ad anni alterni tra i genitori;
le vacanze estive, a partire dal quarto anno di compimento di età, verranno concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, tramite email, raccomandata ar ovvero
WhatsApp, con indicazione del luogo. In caso di mancato accordo, il padre terrà con sé
dall'1 di agosto al 15 agosto e la madre dal 16 agosto al 31 agosto e viceversa;
è Per_1
fatta salva la possibilità per le parti di concordare liberamente ulteriori periodi durante l'anno; ad anni alterni il giorno del compleanno della minore la minore trascorrerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre;
3) il genitore, quando non avrà con sé la figlia, potrà sentirla telefonicamente, anche mediante videochiamata, liberamente;
Pag. 6 di 7 4) dispone che il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando, a far data dal giorno del riconoscimento alla madre, mediante bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità, la somma di € 300,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
5) dispone che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative
– previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate –
saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo d'Intesa intervenuto tra il Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati del Foro di Torino;
6) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che, tenendo conto del collocamento prevalente della minore presso la madre, l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla Pt_1
7) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed all'iscrizione sugli stessi della figlia minore;
8) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 12 marzo 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 7 di 7