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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3129 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
24.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.10.1978, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Romeo, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via
Del Torrione n. 65, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: Controparte_1
, nato a [...] il [...]), rappresentato e C.F._2
difeso, dall'avv. Eliana Zecca, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Milano, alla via Fra Cristoforo n. 14/D, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 06.11.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NO SC (MI) il
20.06.2004;
-considerato che con decreto del 06.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istanze e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno
25.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in NO SC (MI) il 20.06.2004, dal quale sono nati due figli, (23.02.2005), maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, e (10.04.2007), prematuramente deceduto;
b) con Per_2
decreto del 28.10.2009 il Tribunale di Milano ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale l'01.10.2009;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente all'01.10.2009 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
06.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 06.11.2024 da e , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NO SC (MI) il 20.06.2004 tra e Parte_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di NO SC (MI) parte II, serie A, n. 25, anno 2004, alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio già maggiorenne, continuerà ad abitare con la madre Per_1
nella casa della stessa in Reggio Calabria.
2. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio la somma di € 200,00 ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso Codesto Tribunale. 3. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti sicché non è dovuto alcun contributo di mantenimento del coniuge e nessuna richiesta economica avanzano l'uno verso l'altra avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti.
4. I coniugi null'altro hanno a che pretendere reciprocamente.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO SC
(MI) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.02.2025
Il Giudice est. dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3129 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
24.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.10.1978, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Romeo, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via
Del Torrione n. 65, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: Controparte_1
, nato a [...] il [...]), rappresentato e C.F._2
difeso, dall'avv. Eliana Zecca, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Milano, alla via Fra Cristoforo n. 14/D, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 06.11.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NO SC (MI) il
20.06.2004;
-considerato che con decreto del 06.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 30.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istanze e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno
25.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in NO SC (MI) il 20.06.2004, dal quale sono nati due figli, (23.02.2005), maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, e (10.04.2007), prematuramente deceduto;
b) con Per_2
decreto del 28.10.2009 il Tribunale di Milano ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo che gli stessi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale l'01.10.2009;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente all'01.10.2009 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
06.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 06.11.2024 da e , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NO SC (MI) il 20.06.2004 tra e Parte_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di NO SC (MI) parte II, serie A, n. 25, anno 2004, alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio già maggiorenne, continuerà ad abitare con la madre Per_1
nella casa della stessa in Reggio Calabria.
2. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio la somma di € 200,00 ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso Codesto Tribunale. 3. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti sicché non è dovuto alcun contributo di mantenimento del coniuge e nessuna richiesta economica avanzano l'uno verso l'altra avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti.
4. I coniugi null'altro hanno a che pretendere reciprocamente.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO SC
(MI) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.02.2025
Il Giudice est. dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna