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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 995/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 995/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII promossa da:
( ) quale titolare della omonima Parte_1 C.F._1 impresa individuale (P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. PICA ALFIERI P.IVA_1
MA e dell'Avv. SANSONETTI FABIO
RECLAMANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. SILICANI GIACOMO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - CONTUMACE Parte_1
RECLAMATI
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 39/2025 del Tribunale di Prato pubblicata il 24 aprile 2025
CONCLUSIONI
In data 21 ottobre 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e/o richiesta reietta e disattesa:
- in via istruttoria, ammettere una consulenza tecnica d'ufficio che, sulla base della documentazione fornita e di quella eventualmente acquisita d'ufficio, accerti da parte dell'impresa individuale il rispetto dei requisiti dimensionali per Parte_1 essere considerata impresa minore ai sensi dell'art. 2, lett. d) c.c.i.
- nel merito, in tesi, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, Sezione
Civile – Procedure Concorsuali in composizione collegiale, n. 39 del 23.04.2025, pubblicata in data 24.04.2025 (rep. n. 46 del 30.04.2025), emessa all'esito del procedimento unitario n. 30/2025 R.G., accertata la sussistenza in capo all'impresa individuale del requisito soggettivo di cui all'art. 2, lett. d), c.c.i., Parte_1 revocare l'apertura della liquidazione giudiziale n. 28/2025 L.G., adottando i provvedimenti conseguenti;
- nel merito, in via subordinata, qualora non fosse riconosciuta all'impresa reclamante la natura di impresa minore, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Prato,
Sezione Civile – Procedure Concorsuali in composizione collegiale, n. 39 del
23.04.2025, pubblicata in data 24.04.2025 (rep. n. 46 del 30.04.2025), emessa all'esito del procedimento unitario n. 30/2025 R.G., accertare l'insussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, lett. b), c.c.i., e per l'effetto revocare l'apertura della liquidazione giudiziale n. 28/2025 L.G., adottando i provvedimenti conseguenti.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Per Controparte_1
“Voglia la corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ravvisato che l'operato del giudice di prime cure è stato corretto, confermare
pagina 2 di 7 integralmente l'impugnata sentenza 39/25 del Tribunale di Firenze con vittoria di spese ed onorari.”
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 39/2025 il Tribunale di Prato dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della impresa individuale in accoglimento Parte_1 dell'istanza proposta da Controparte_1 creditore di € 1.566,97, oltre interessi e spese in forza di titolo giudiziale definitivo, ravvisando tutti i presupposti di fatto e di diritto: stato di insolvenza, soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII, assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2 co. 1 CCII, da parte del debitore, rimasto contumace nel procedimento, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo posta elettronica certificata ex art. 40, comma sesto CCII (vedi sentenza: “Rilevato che il debitore non si è costituito nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6,
CCII in data 13.3.2025;
Ritenuto che
ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che: - i crediti del ricorrente non risultano contestati;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività “lavori edili in genere” e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: la parte resistente, non costituendosi, non ha minimamente documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, preso atto che il solo debito verso l'erario ammonta a €
122.431,14; Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente”).
2. Proponeva reclamo ex art. 51 CCII , formulando i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione dell'art. 2, lett. d), e dell'art. 121 C.C.I.: assenza del requisito soggettivo per essere ammessi alla liquidazione giudiziale;
pagina 3 di 7 2) violazione dell'art. 2, lett. b), e dell'art. 121 C.C.I.: assenza del requisito oggettivo dell'insolvenza.
Si costituiva in giudizio il creditore istante Controparte_1
che chiedeva la conferma della dichiarazione di apertura della
[...] liquidazione giudiziale;
non si costituiva in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, acquisite informazioni dal Curatore, la causa veniva trattenuta in decisione in data 21 ottobre
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Il primo motivo di reclamo è fondato.
Secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII: “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
L'art. 2, comma primo lettera d) CCII definisce “impresa minore” quella che
“presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
Nella fattispecie, sia pure solo in questa sede, risulta in effetti dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di legge.
Il curatore nelle informazioni trasmesse:
pagina 4 di 7 1) ha dato atto che dalle ricostruzioni effettuate dalla curatela accedendo al cassetto fiscale della ditta individuale i ricavi possono essere quantificati in € 160.849,20 per l'anno 2022, € 91.185,00 per l'anno 2023, € 58.948,00 per l'anno 2024;
2) ha attestato che dalle domande d'insinuazione al passivo ricevute fino al
06/10/2025 l'ammontare complessivo dei debiti è pari ad € 209.663,26;
3) in merito all'attivo patrimoniale ha riferito:
“dal libro cespiti aggiornato al 31/12/2024 (consegnato al sottoscritto dai legali della IG ) emergono i seguenti beni materiali/immateriali: -dei Parte_1 costi di manutenzione –riparazione –ammodernamento- trasformazione di complessivi € 5.041,15 con residuo da ammortizzare di € 3.975,32 al 31/12/2024; - una frattazzatrice acquistata nell'anno 2021 ad originari € 600,00 già ammortizzata al
31/12/2024; - una cassetta degli attrezzi acquistata nell'anno 2021 ad originari €
981,50 già ammortizzata al 31/12/2024; - un compressore acquistato nell'anno 2022 ad originari € 140,00 già ammortizzato al 31/12/2024; - un flessibile acquistato nell'anno 2019 ad originari € 155,00 già ammortizzato al 31/12/2024; - una smerigliatrice acquistata nell'anno 2020 ad originari € 65,00 già ammortizzata al
31/12/2024 […] Sempre all'interno dell'attivo (ricordando però che la ditta individuale
è in contabilità semplificata) si potrebbero ricondurre anche i crediti verso i clienti che la curatela, ripartendo dalle fatture degli ultimi tre anni (considerando che nell'anno
2025 non sono state emesse fatture) ha tentato di ricostruire e che secondo l'attuale ricostruzione ammonterebbero ad € 6.000,00 circa. Il conto corrente della ditta individuale presso Intesa San Paolo è stato chiuso in data 27/03/2025 e non riporta, quindi, un saldo positivo”.
Pur trattandosi di valori approssimativi, stante il regime di contabilità semplificata ed in assenza di bilanci depositati, considerata anche la notevole distanza rispetto alle soglie di legge, deve ragionevolmente concludersi per l'insussistenza dei requisiti dimensionali ex art. 121 CCII.
Resta assorbito il secondo motivo.
pagina 5 di 7 4. Le spese possono essere compensate in considerazione della assenza di bilanci depositati, della emersione dei motivi di non assoggettabilità alla procedura successivamente alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Per i medesimi motivi, attesa la ingiustificata mancata costituzione di parte reclamante dinanzi al Tribunale nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale e l'onere a carico della medesima parte di dimostrare, ex art. 121 CCII, il possesso congiunto dei requisiti per la qualifica di impresa minore, le spese della procedura e il compenso del curatore ex art. 147 D.P.R. 115/2002 devono essere posti a carico del debitore reclamante, che, usando l'ordinaria diligenza, costituendosi già dinanzi al Tribunale ed adempiendo all'onere probatorio di legge avrebbe potuto evitare l'apertura della procedura.
Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, con la necessità di autorizzazione del tribunale per gli atti indicati (mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con l'avvertimento che, in caso di violazione, il Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
1) in accoglimento del reclamo REVOCA la liquidazione giudiziale di Parte_1
( ) quale titolare della omonima impresa individuale
[...] C.F._1
(P.IVA ) dichiarata aperta dal Tribunale di Prato con sentenza n. 39/2025; P.IVA_1
2) dichiara compensate le spese di giudizio;
pagina 6 di 7 3) accerta ex art. 147 DPR 115/2002 che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile al debitore reclamante e pone a suo carico le spese della procedura ed il compenso del curatore;
4) dispone che il debitore reclamante, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 45 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore;
5) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 995/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII promossa da:
( ) quale titolare della omonima Parte_1 C.F._1 impresa individuale (P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. PICA ALFIERI P.IVA_1
MA e dell'Avv. SANSONETTI FABIO
RECLAMANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. SILICANI GIACOMO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - CONTUMACE Parte_1
RECLAMATI
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 39/2025 del Tribunale di Prato pubblicata il 24 aprile 2025
CONCLUSIONI
In data 21 ottobre 2025 la causa veniva posta in decisione, a seguito di trattazione scritta, sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e/o richiesta reietta e disattesa:
- in via istruttoria, ammettere una consulenza tecnica d'ufficio che, sulla base della documentazione fornita e di quella eventualmente acquisita d'ufficio, accerti da parte dell'impresa individuale il rispetto dei requisiti dimensionali per Parte_1 essere considerata impresa minore ai sensi dell'art. 2, lett. d) c.c.i.
- nel merito, in tesi, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, Sezione
Civile – Procedure Concorsuali in composizione collegiale, n. 39 del 23.04.2025, pubblicata in data 24.04.2025 (rep. n. 46 del 30.04.2025), emessa all'esito del procedimento unitario n. 30/2025 R.G., accertata la sussistenza in capo all'impresa individuale del requisito soggettivo di cui all'art. 2, lett. d), c.c.i., Parte_1 revocare l'apertura della liquidazione giudiziale n. 28/2025 L.G., adottando i provvedimenti conseguenti;
- nel merito, in via subordinata, qualora non fosse riconosciuta all'impresa reclamante la natura di impresa minore, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Prato,
Sezione Civile – Procedure Concorsuali in composizione collegiale, n. 39 del
23.04.2025, pubblicata in data 24.04.2025 (rep. n. 46 del 30.04.2025), emessa all'esito del procedimento unitario n. 30/2025 R.G., accertare l'insussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, lett. b), c.c.i., e per l'effetto revocare l'apertura della liquidazione giudiziale n. 28/2025 L.G., adottando i provvedimenti conseguenti.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Per Controparte_1
“Voglia la corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ravvisato che l'operato del giudice di prime cure è stato corretto, confermare
pagina 2 di 7 integralmente l'impugnata sentenza 39/25 del Tribunale di Firenze con vittoria di spese ed onorari.”
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 39/2025 il Tribunale di Prato dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della impresa individuale in accoglimento Parte_1 dell'istanza proposta da Controparte_1 creditore di € 1.566,97, oltre interessi e spese in forza di titolo giudiziale definitivo, ravvisando tutti i presupposti di fatto e di diritto: stato di insolvenza, soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCII, assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2 co. 1 CCII, da parte del debitore, rimasto contumace nel procedimento, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo posta elettronica certificata ex art. 40, comma sesto CCII (vedi sentenza: “Rilevato che il debitore non si è costituito nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6,
CCII in data 13.3.2025;
Ritenuto che
ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che: - i crediti del ricorrente non risultano contestati;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività “lavori edili in genere” e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: la parte resistente, non costituendosi, non ha minimamente documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, preso atto che il solo debito verso l'erario ammonta a €
122.431,14; Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente”).
2. Proponeva reclamo ex art. 51 CCII , formulando i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione dell'art. 2, lett. d), e dell'art. 121 C.C.I.: assenza del requisito soggettivo per essere ammessi alla liquidazione giudiziale;
pagina 3 di 7 2) violazione dell'art. 2, lett. b), e dell'art. 121 C.C.I.: assenza del requisito oggettivo dell'insolvenza.
Si costituiva in giudizio il creditore istante Controparte_1
che chiedeva la conferma della dichiarazione di apertura della
[...] liquidazione giudiziale;
non si costituiva in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, acquisite informazioni dal Curatore, la causa veniva trattenuta in decisione in data 21 ottobre
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Il primo motivo di reclamo è fondato.
Secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII: “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
L'art. 2, comma primo lettera d) CCII definisce “impresa minore” quella che
“presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
Nella fattispecie, sia pure solo in questa sede, risulta in effetti dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di legge.
Il curatore nelle informazioni trasmesse:
pagina 4 di 7 1) ha dato atto che dalle ricostruzioni effettuate dalla curatela accedendo al cassetto fiscale della ditta individuale i ricavi possono essere quantificati in € 160.849,20 per l'anno 2022, € 91.185,00 per l'anno 2023, € 58.948,00 per l'anno 2024;
2) ha attestato che dalle domande d'insinuazione al passivo ricevute fino al
06/10/2025 l'ammontare complessivo dei debiti è pari ad € 209.663,26;
3) in merito all'attivo patrimoniale ha riferito:
“dal libro cespiti aggiornato al 31/12/2024 (consegnato al sottoscritto dai legali della IG ) emergono i seguenti beni materiali/immateriali: -dei Parte_1 costi di manutenzione –riparazione –ammodernamento- trasformazione di complessivi € 5.041,15 con residuo da ammortizzare di € 3.975,32 al 31/12/2024; - una frattazzatrice acquistata nell'anno 2021 ad originari € 600,00 già ammortizzata al
31/12/2024; - una cassetta degli attrezzi acquistata nell'anno 2021 ad originari €
981,50 già ammortizzata al 31/12/2024; - un compressore acquistato nell'anno 2022 ad originari € 140,00 già ammortizzato al 31/12/2024; - un flessibile acquistato nell'anno 2019 ad originari € 155,00 già ammortizzato al 31/12/2024; - una smerigliatrice acquistata nell'anno 2020 ad originari € 65,00 già ammortizzata al
31/12/2024 […] Sempre all'interno dell'attivo (ricordando però che la ditta individuale
è in contabilità semplificata) si potrebbero ricondurre anche i crediti verso i clienti che la curatela, ripartendo dalle fatture degli ultimi tre anni (considerando che nell'anno
2025 non sono state emesse fatture) ha tentato di ricostruire e che secondo l'attuale ricostruzione ammonterebbero ad € 6.000,00 circa. Il conto corrente della ditta individuale presso Intesa San Paolo è stato chiuso in data 27/03/2025 e non riporta, quindi, un saldo positivo”.
Pur trattandosi di valori approssimativi, stante il regime di contabilità semplificata ed in assenza di bilanci depositati, considerata anche la notevole distanza rispetto alle soglie di legge, deve ragionevolmente concludersi per l'insussistenza dei requisiti dimensionali ex art. 121 CCII.
Resta assorbito il secondo motivo.
pagina 5 di 7 4. Le spese possono essere compensate in considerazione della assenza di bilanci depositati, della emersione dei motivi di non assoggettabilità alla procedura successivamente alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Per i medesimi motivi, attesa la ingiustificata mancata costituzione di parte reclamante dinanzi al Tribunale nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale e l'onere a carico della medesima parte di dimostrare, ex art. 121 CCII, il possesso congiunto dei requisiti per la qualifica di impresa minore, le spese della procedura e il compenso del curatore ex art. 147 D.P.R. 115/2002 devono essere posti a carico del debitore reclamante, che, usando l'ordinaria diligenza, costituendosi già dinanzi al Tribunale ed adempiendo all'onere probatorio di legge avrebbe potuto evitare l'apertura della procedura.
Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, con la necessità di autorizzazione del tribunale per gli atti indicati (mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con l'avvertimento che, in caso di violazione, il Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
1) in accoglimento del reclamo REVOCA la liquidazione giudiziale di Parte_1
( ) quale titolare della omonima impresa individuale
[...] C.F._1
(P.IVA ) dichiarata aperta dal Tribunale di Prato con sentenza n. 39/2025; P.IVA_1
2) dichiara compensate le spese di giudizio;
pagina 6 di 7 3) accerta ex art. 147 DPR 115/2002 che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile al debitore reclamante e pone a suo carico le spese della procedura ed il compenso del curatore;
4) dispone che il debitore reclamante, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 45 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore;
5) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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