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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/07/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2245/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2245/2018, giudizio di appello, promossa da:
(C.F. procuratore di sé stesso con studio in Angri alla Parte_1 C.F._1
Via Incoronati;
Parte appellante contro
n p.d.l.r.p.t. con sede in Angri presso la Casa Comunale;
Controparte_1
Parte appellata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.09.2016, l'avv. proponeva opposizione all'esecuzione Parte_1 ex art 615 cpc, I comma, avverso ingiunzione di pagamento n.13714 emessa dal Controparte_1 in data 07/06/2016 e notificata in data 20.07.2016 (giusta notifica allegata, con attestazione di compiuta giacenza) per l'importo di € 286,95 per mancato pagamento sanzioni al CDS all'uopo eccependo:
- mancata notifica dell'atto presupposto (verbale di contravvenzione);
- inesistenza giuridica della notifica effettuata dal Comune di Angri;
- intervenuta decadenza alla riscossione;
- Illegittimità delle maggiorazioni;
Chiedeva accogliersi la domanda con vittoria di spese.
pagina 1 di 5 Il i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_1
- la valida notifica degli atti sottostanti l'impugnata ingiunzione di pagamento e, comunque, l'infondatezza delle doglianze ex adverso proposte;
con vittoria di spese.
Con la sentenza impugnata n. 2297/2018 (RG 14123/16) resa dal GdP di Nocera Inferiore, ritenuta valida la costituzione in giudizio del e provata la notifica degli atti Controparte_1 presupposti dell'ingiunzione di pagamento rigettava la domanda.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello, all'uopo Parte_1 proponendo i seguenti motivi:
- appellabilità della sentenza;
- non corretta costituzione in giudizio del Controparte_1
- riproponeva le difese articolate nel primo grado di giudizio;
- con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il on si è costituito nel presente grado di giudizio. Controparte_1
Il Giudice all'udienza del 01.06.2022 non ritenendo sussistenti i presupposti rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
All'udienza del 26.06.2025, trattata in forma scritta telematica, parte appellante ha rassegnato le proprie conclusioni rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, tuttavia, chiedendo breve termine per il deposito di memoria conclusiva.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione, con la concessione del solo termine per il deposito delle memorie conclusive di giorni 20, di cui l'appellante si è giovato.
**********************
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo e non viola il limite previsto dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., che opera nel caso in cui il Giudice di Pace decida secondo equità e trattandosi, nel caso di specie, di pretesa impositiva di natura pubblicistica, per la quale si decide secondo diritto. Tenuto conto, infatti, che parte appellante ha contestato il diritto del – di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1
(tenuto conto delle precisazioni di seguito rese), con connessa e radicata competenza dell'adito Giudice, la presente controversia non può che essere decisa secondo diritto, giacché riferita, a monte, a pretese impositive pubbliche. pagina 2 di 5 Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia del on costituitosi nel Controparte_1 presente grado di giudizio, sebbene regolarmente citato come da attestazione dallo stesso rilasciata di avvenuta notifica dell'atto di appello a mezzo pec, versata in atti dall'appellante.
Ciò premesso, l'appello risulta infondato e va rigettato.
In primo luogo, va dichiarata la correttezza della costituzione in giudizio del Controparte_1 per il tramite del proprio dirigente, ben potendo infatti l'Ente stare in giudizio in primo grado
“personalmente” per il tramite di soggetto dotato della legittimazione a rappresentarlo ex art. 7 c. VIII del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, nonché ai sensi dell'art. 6 comma IX del medesimo Decreto. Agli atti di causa, infatti, sono stati prodotti sia la delega del Sindaco che, inoltre, l'ulteriore delega – giacché autorizzato a farlo – del funzionario inizialmente nominato per la difesa processuale dinanzi al G.D.P.
Avendo, pertanto, il ricorrente svolto un'azione di opposizione “recuperatoria”, deve ritenersi applicabile il rito sopra indicato (sul punto, si veda infra).
D'altronde, quand'anche si ritenesse applicabile il rito ex art.615 c. I c.p.c., trattandosi di giudizio svoltosi dinanzi al G.D.P. per un valore dichiarato di euro 1000,00, al medesimo fine può farsi applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 82 c. I e 317 c.p.c. che, del pari, consente la difesa personale nei giudizi dinanzi al G.D.P. nei limiti del valore di euro 1100,00.
Orbene secondo giurisprudenza tale tipo di azione ha “effetto recuperatorio” e va esperita ai sensi della legge 689/1981 nel termine di giorni 30 dalla notifica dell'atto impugnato, termine, peraltro, rispettato dall'odierno attore, il quale come risulta dagli atti depositati riceveva la notifica per compiuta giacenza in data 30.07.2016 dell'ingiunzione di pagamento e di aver provveduto a notificare atto di citazione in data 14.09.2016, intervenendo la sospensione dei termini nel periodo feriale.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva")” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018).
“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di pagina 3 di 5 valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018), nonché
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22080 del 22/09/2017; conformi: Sez. 2 - , Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021).
Sennonché, costituendosi, Il ha poi documentato, in primo grado, la corretta Controparte_1 notifica degli atti sottostanti l'ingiunzione di pagamento, onde la ulteriore e relativa censura deve ritenersi infondata.
Per quanto attiene alla legittimità delle maggiorazioni, poi, si segnala la seguente giurisprudenza della Corte di Cassazione: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021).
Tutte le altre questioni restano assorbite, avendo, invero, il dato prova della corretta CP_1 notifica del verbale accertante l'infrazione con connessa declaratoria di insussistenza delle residue censure articolate, ivi compresa la decadenza che, invero, per il tramite dell'ulteriore censura sopra indicata (relativa alle maggiorazioni), oltre a concernere questioni relative al titolo, non sono fondate:
- in relazione alle maggiorazioni, si rinvia a quanto sopra chiarito;
- in relazione, poi, alla decadenza, la stessa non può affatto dirsi intervenuta dal potere di riscossione, secondo quanto argomentato ed allegato;
per non tacer, infine, anche della qualificazione giuridica data dallo stesso ricorrente, in via di mera ipotesi, di “tributo”, quando in realtà trattasi di somma correlata alla violazione di una norma del Codice della Strada e, per l'effetto, di un'evidente sanzione pecuniaria avente natura amministrativa (o, per meglio dire, emessa in seguito alla violazione di un precetto amministrativo); pagina 4 di 5 - risulta, infine, validamente notificata a mezzo posta, soccorrendo, sul punto, la disposizione di cui all'art. 26 del DPR n. 602/1973, laddove si autorizza alla notifica dell'ingiunzione il Funzionario responsabile della Riscossione, come avvenuto nel caso di specie.
Per tali motivi, ferme le preclusioni in premessa indicate, l'appello va rigettato.
Nulla per le spese di giudizio stante la contumacia del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da contro il per le Parte_1 Controparte_1 ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese di lite.
Ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2245/2018, giudizio di appello, promossa da:
(C.F. procuratore di sé stesso con studio in Angri alla Parte_1 C.F._1
Via Incoronati;
Parte appellante contro
n p.d.l.r.p.t. con sede in Angri presso la Casa Comunale;
Controparte_1
Parte appellata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.09.2016, l'avv. proponeva opposizione all'esecuzione Parte_1 ex art 615 cpc, I comma, avverso ingiunzione di pagamento n.13714 emessa dal Controparte_1 in data 07/06/2016 e notificata in data 20.07.2016 (giusta notifica allegata, con attestazione di compiuta giacenza) per l'importo di € 286,95 per mancato pagamento sanzioni al CDS all'uopo eccependo:
- mancata notifica dell'atto presupposto (verbale di contravvenzione);
- inesistenza giuridica della notifica effettuata dal Comune di Angri;
- intervenuta decadenza alla riscossione;
- Illegittimità delle maggiorazioni;
Chiedeva accogliersi la domanda con vittoria di spese.
pagina 1 di 5 Il i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_1
- la valida notifica degli atti sottostanti l'impugnata ingiunzione di pagamento e, comunque, l'infondatezza delle doglianze ex adverso proposte;
con vittoria di spese.
Con la sentenza impugnata n. 2297/2018 (RG 14123/16) resa dal GdP di Nocera Inferiore, ritenuta valida la costituzione in giudizio del e provata la notifica degli atti Controparte_1 presupposti dell'ingiunzione di pagamento rigettava la domanda.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente appello, all'uopo Parte_1 proponendo i seguenti motivi:
- appellabilità della sentenza;
- non corretta costituzione in giudizio del Controparte_1
- riproponeva le difese articolate nel primo grado di giudizio;
- con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il on si è costituito nel presente grado di giudizio. Controparte_1
Il Giudice all'udienza del 01.06.2022 non ritenendo sussistenti i presupposti rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
All'udienza del 26.06.2025, trattata in forma scritta telematica, parte appellante ha rassegnato le proprie conclusioni rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, tuttavia, chiedendo breve termine per il deposito di memoria conclusiva.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa in decisione, con la concessione del solo termine per il deposito delle memorie conclusive di giorni 20, di cui l'appellante si è giovato.
**********************
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo e non viola il limite previsto dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., che opera nel caso in cui il Giudice di Pace decida secondo equità e trattandosi, nel caso di specie, di pretesa impositiva di natura pubblicistica, per la quale si decide secondo diritto. Tenuto conto, infatti, che parte appellante ha contestato il diritto del – di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1
(tenuto conto delle precisazioni di seguito rese), con connessa e radicata competenza dell'adito Giudice, la presente controversia non può che essere decisa secondo diritto, giacché riferita, a monte, a pretese impositive pubbliche. pagina 2 di 5 Sempre in via preliminare va dichiarata la contumacia del on costituitosi nel Controparte_1 presente grado di giudizio, sebbene regolarmente citato come da attestazione dallo stesso rilasciata di avvenuta notifica dell'atto di appello a mezzo pec, versata in atti dall'appellante.
Ciò premesso, l'appello risulta infondato e va rigettato.
In primo luogo, va dichiarata la correttezza della costituzione in giudizio del Controparte_1 per il tramite del proprio dirigente, ben potendo infatti l'Ente stare in giudizio in primo grado
“personalmente” per il tramite di soggetto dotato della legittimazione a rappresentarlo ex art. 7 c. VIII del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, nonché ai sensi dell'art. 6 comma IX del medesimo Decreto. Agli atti di causa, infatti, sono stati prodotti sia la delega del Sindaco che, inoltre, l'ulteriore delega – giacché autorizzato a farlo – del funzionario inizialmente nominato per la difesa processuale dinanzi al G.D.P.
Avendo, pertanto, il ricorrente svolto un'azione di opposizione “recuperatoria”, deve ritenersi applicabile il rito sopra indicato (sul punto, si veda infra).
D'altronde, quand'anche si ritenesse applicabile il rito ex art.615 c. I c.p.c., trattandosi di giudizio svoltosi dinanzi al G.D.P. per un valore dichiarato di euro 1000,00, al medesimo fine può farsi applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 82 c. I e 317 c.p.c. che, del pari, consente la difesa personale nei giudizi dinanzi al G.D.P. nei limiti del valore di euro 1100,00.
Orbene secondo giurisprudenza tale tipo di azione ha “effetto recuperatorio” e va esperita ai sensi della legge 689/1981 nel termine di giorni 30 dalla notifica dell'atto impugnato, termine, peraltro, rispettato dall'odierno attore, il quale come risulta dagli atti depositati riceveva la notifica per compiuta giacenza in data 30.07.2016 dell'ingiunzione di pagamento e di aver provveduto a notificare atto di citazione in data 14.09.2016, intervenendo la sospensione dei termini nel periodo feriale.
Sul punto si segnala quanto espresso dalla Corte di Cassazione:
“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva")” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018).
“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di pagina 3 di 5 valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018), nonché
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22080 del 22/09/2017; conformi: Sez. 2 - , Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 14266 del 25/05/2021).
Sennonché, costituendosi, Il ha poi documentato, in primo grado, la corretta Controparte_1 notifica degli atti sottostanti l'ingiunzione di pagamento, onde la ulteriore e relativa censura deve ritenersi infondata.
Per quanto attiene alla legittimità delle maggiorazioni, poi, si segnala la seguente giurisprudenza della Corte di Cassazione: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021).
Tutte le altre questioni restano assorbite, avendo, invero, il dato prova della corretta CP_1 notifica del verbale accertante l'infrazione con connessa declaratoria di insussistenza delle residue censure articolate, ivi compresa la decadenza che, invero, per il tramite dell'ulteriore censura sopra indicata (relativa alle maggiorazioni), oltre a concernere questioni relative al titolo, non sono fondate:
- in relazione alle maggiorazioni, si rinvia a quanto sopra chiarito;
- in relazione, poi, alla decadenza, la stessa non può affatto dirsi intervenuta dal potere di riscossione, secondo quanto argomentato ed allegato;
per non tacer, infine, anche della qualificazione giuridica data dallo stesso ricorrente, in via di mera ipotesi, di “tributo”, quando in realtà trattasi di somma correlata alla violazione di una norma del Codice della Strada e, per l'effetto, di un'evidente sanzione pecuniaria avente natura amministrativa (o, per meglio dire, emessa in seguito alla violazione di un precetto amministrativo); pagina 4 di 5 - risulta, infine, validamente notificata a mezzo posta, soccorrendo, sul punto, la disposizione di cui all'art. 26 del DPR n. 602/1973, laddove si autorizza alla notifica dell'ingiunzione il Funzionario responsabile della Riscossione, come avvenuto nel caso di specie.
Per tali motivi, ferme le preclusioni in premessa indicate, l'appello va rigettato.
Nulla per le spese di giudizio stante la contumacia del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da contro il per le Parte_1 Controparte_1 ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese di lite.
Ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
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