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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. RT CELESTE
Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO
Consigliere dott.ssa Roberto BONANNI
Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'1/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 435/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Arcangeli e Di Giamberardino) PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(avv.to Iandolo) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10225 del 16/10/2024 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata, si dichiarava la cessazione della materia del contendere, riguardo alla domanda, proposta da nei confronti Parte_1 dell' volta alla corresponsione dei ratei dell' ompagnamento CP_1
e, p compensazione della metà delle spese di lite, si condannava il resistente al pagamento della residua parte, liquidata per l'intero in € 2.050,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge. Il interponeva appello, cui resisteva l' , sia pure “rimettendosi al Parte_1 CP_1 gi esta Corte in merito alla richiesta azione delle spese di lite compensate dal giudice, previa verifica dell'attività professionale svolta ex adverso nel giudizio di prime cure e delle tariffe vigenti”. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale. Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante censura la suddetta sentenza, evidenziando l'ingiusta compensazione parziale delle spese di lite, motivata dal primo giudice soltanto “in considerazione dell'assenza di ogni questione di fatto o di diritto”. La doglianza si rivela fondata. Invero, a conclusione del procedimento per ATP davanti al Tribunale di Roma (R.G. n. 13098/2023), a seguito di ricorso ex art. 445-bis c.p.c., era stata riconosciuta, in capo al la sussistenza delle condizioni sanitarie per il Parte_1 diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (ottobre 2022). Al riguardo, l'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. dispone che il suddetto decreto sia notificato agli Enti competenti, i quali provvedono - subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente (qui, comunque, non contestati) - al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni. Orbene, è documentalmente provato che il suddetto provvedimento giudiziario è stato notificato all' in data 12/1/2024, unitamente alla documentazione CP_1 necessaria ai fini ase concessoria della prestazione de qua (v., in particolare, il modello AP70 contenente l'indicazione degli elementi socio- economici e degli estremi del conto per la relativa erogazione). Non ricevendo la liquidazione della prestazione nei 120 giorni ex art. 445-bis c.p.c. - spatium deliberandi assicurato dalla legge all' per effettuare il CP_1 pagamento di quanto dovuto - il è stato c o ad instaurare il Parte_1 presente giudizio, con ricorso de 0/5/2024. Ne consegue che, quando ha effettuato il pagamento (settembre 2024), ossia dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, l' risultava CP_1 inadempiente, per non aver rispettato i termini di cui al citat ma 5. Tale condotta dell' giustifica, quindi, la condanna integrale - e non CP_1 parziale come disposto dal Tribunale capitolino - al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in forza del principio della soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., non sussistendo, nella specie, alcuna ragione giuridica per operare qualsivoglia, seppur minima, compensazione delle stesse spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, gravi ed eccezionali ragioni). Per la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, al fine di calcolare i compensi dovuti, lo scaglione di riferimento è quello ricompreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, avuto riguardo al criterio di cui all'art. 13, comma 1, c.p.c. Orbene, la tabella n. 4 per le cause di previdenza ex artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014
- così come successivamente modificato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022 - prevede i seguenti importi minimi per le singole fasi, applicando la riduzione massima della metà dei compensi medi (considerata la non complessità dell'attività svolta): € 464,50 studio, € 388,50 introduzione e € 1.010,50 decisione, per un totale di € 1.863,50, dovendo escludersi la fase della trattazione/istruzione in quanto, nella specie, non svolta. Per quanto fin qui esposto, l'appello merita parziale accoglimento, con conseguente riforma parziale della gravata sentenza, limitatamente alla statuizione concernente le spese di lite, mentre rimane ferma per il resto (ossia relativamente alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l'originario ricorrente confermato la ricezione degli arretrati nelle more del giudizio). Le spese del presente grado - da distrarre - seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in applicazione delle vigenti tariffe forensi, considerando, anche in questa sede, la non complessità della controversia ed il valore della causa, per la cui determinazione occorre, però, fare riferimento al disputatum con il correttivo del decisum e, dunque, all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (€ 1.863,50) e quella già riconosciuta in primo grado (€ 1.023,00, ossia la metà di € 2.050,00), e quindi € 840,50, e conseguente applicazione del primo scaglione (fino a € 1.100,00) del d.m. n. 147/2022, tabella 12, valori medi dimezzati per la fase di studio, introduttiva e decisionale, pari a complessivi € 247,00 (€ 142,00 : 2 = 71,00 + € 142,00 : 2 = 71,00 + € 210,00 : 2 = 105,00).
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, condanna l' alla refusione integrale CP_1 delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.863,50; b - condanna l' appellato alla refusione delle spese del presente grado, che CP_1 si liquidano in ssivi € 247,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione dei procuratori antistatari. Roma, 1/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(RT CE)