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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Marco Genna Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza del giorno
16.7.2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. , C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
VITALE FRANCESCO (c.f. ); C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 18701/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 19/12/2022.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Si rimanda alla lettura della sentenza appellata e degli atti di costituzione delle parti per la ricostruzione della vicenda processuale.
Il cui epilogo è quello dell'improcedibilità dell'appello.
La nulla ha obiettato Parte_1 all'avversa eccezione fondata sul rilievo che l'iscrizione della causa a ruolo fosse r.g. n. 1 avvenuta oltre i dieci giorni dalla notificazione della citazione.
Ed in effetti, a fronte della notifica del gravame in data 19 giugno 2023
l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo il 30.6.2023.
Può ricordarsi, con Cass. civ. sez. VI, 14/01/2022, n.1109 che “In tema di giudizio
d'appello, ai fini della procedibilità dell'impugnazione rileva non la data di perfezionamento dell'iscrizione a ruolo bensì quella di presentazione della relativa nota di iscrizione, non potendo imputarsi alla parte adempiente il ritardo nell'espletamento di un'attività di registrazione degli atti da parte dell'Ufficio di Cancelleria.”.
Ma l'appellante non ha dedotto e provato di avere tempestivamente richiesto l'iscrizione a ruolo.
L'appello è pertanto improcedibile ex art. 348 cpc, il che assorbe ogni diversa questione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: visto l'art. 348 cpc dichiara l'appello improcedibile;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il giorno 16/07/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2