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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 10 giugno 2025 svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Carbotta come da mandato Parte_1
in atti
contro in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F. F. Franco
Stato
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 13.05.2024, regolarmente notificato, il sig.
[...]
ha promosso opposizione avverso l'avviso di intimazione n. Pt_1
05920249003208849000, di Euro 91.425,24, notificata in data 29.04.2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: cartella di pagamento N. 05920110008925259000, di Euro 864,26,
cartella di pagamento N. 05920110018502744000, di Euro 340,82,
cartella di pagamento n. 05920110022072328000, di Euro 303,96,
cartella di pagamento n. 05920120003174610000, di euro 122,00,
cartella di pagamento n. 05920120011099725000, di Euro 88,51,
cartella di pagamento n. 05920120025022128001, di Euro 2.444,26,
cartella di pagamento n. 05920130006113183000, di Euro 210,52,
cartella di pagamento n. 05920130016028910000, di Euro 383,10,
cartella di pagamento n. 05920140018826367000, di Euro 241,52,
cartella di pagamento n. 05920140021694714000 di Euro 653,00,
cartella di pagamento n. 05920150008531957000, di Euro 1.250,43,
cartella di pagamento n. 05920150014140261000, di Euro 738,16,
cartella di pagamento n. 05920150015245850000, di Euro 931,73,
cartella di pagamento n. 05920150017857130000, di Euro 92,16,
cartella di pagamento n. 05920160002644737000, limitatamente al credito vantato dal Comune di Lecce, di Euro 3.662,37,
cartella di pagamento n. 05920160005161704000, di Euro 204,48.
cartella di pagamento n. 05920160011627931000, di Euro 717,30.
cartella di pagamento n. 05920170000774208000, di Euro 3.009,25.
2 cartella di pagamento n. 05920170002737720000, di Euro 464,06.
cartella di pagamento n. 05920170022036634000, di Euro 3.227,69.
cartella di pagamento n. 05920180006127953000, di Euro 1.402,30.
cartella di pagamento n. 05920190003007277000, di Euro 760,79.
cartella di pagamento n. 05920200020015041000, di Euro 542,58.
cartella di pagamento n. 05920200022241276000, di Euro 550,72.
cartella di pagamento n. 05920210001588383000, di Euro 169,11.
cartella di pagamento n. 05920210016215667000, di Euro 8.116,68.
cartella di pagamento n. 05920210021445709000, di Euro 1.008,17.
cartella di pagamento n. 05920220025961040000, di Euro 156,17.
Con comparsa di risposta del 20.06.2024 si costituiva Controparte_2
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
[...]
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
L'opponente adduce quale motivo di opposizione la omessa notifica degli atti presupposti e conseguente inesistenza, nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento oltre alla decadenza e prescrizione quinquennale del credito preteso.
In particolare, assume che le cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento gravata non sono mai stata notificate con conseguente nullità consequenziale dell'atto impugnato.
Orbene, sul punto occorre premettere che la rituale e corretta notificazione
3 della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
La cartella di pagamento costituisce, infatti, l'unico procedimento a cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a svolgere la funzione di “veicolo del ruolo”, ovverosia al contempo di titolo esecutivo e di atto di precetto.
In buona sostanza affinché il Riscossore eserciti, ex positivo iure, il proprio potere di imperio indirizzato alla riscossione coattiva di una pretesa tributaria, sarà necessario che vengano espletate le seguenti imprescindibili incombenze:
Formazione del ruolo da parte dell'ufficio impositore e trasmissione dello stesso all'agente della riscossione;
Rituale notificazione della cartella di pagamento che trattandosi del veicolo del ruolo, assume la veste di titolo esecutivo e di atto di precetto, nei modi ed entro i termini stabiliti dalla Legge.
Sul ruolo primario della notificazione, si veda il principio di diritto sancito dal Plenum della Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n° 16412/07: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa
e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa24”.
In buona sostanza, a mente degli autorevoli considerazioni espressi dalla S.C.,
4 si approda alla conclusione che le cartelle esattoriali potranno rappresentare valido titolo esecutivo sia per l'adozione di una misura cautelare (ad esempio l'iscrizione ipotecaria), nonché per l'avvio della successiva fase di espropriazione immobiliare
(ex art. 49, D.P.R. n° 602/73), nell'ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.
Tornando al caso in esame, dalla documentazione prodotta in atti risulta che alcune delle notifiche delle cartelle di pagamento – vedi atti - sono state effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Per consolidata giurisprudenza, qualora l'atto da notificare non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di Part ricevimento della raccomandata della non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata informativa (Cassazione, sezioni unite.,15.04.2021, n. 10012/2021, Cassazione, 15.03.2024, n. 7086; Cassazione 14 marzo 2024, n. 6853).
Sul punto si osserva, inoltre, che l'estratto di , allegato in atti, è CP_3
inidoneo a provare l'invio della raccomandata informativa richiesta dall'art. 140 c.p.c., rivestendo quei documenti la natura di meri documenti interni all'ufficio, come tali del tutto inidonei a suffragare l'asserzione di quest'ultimo circa l'avvenuta ricezione degli atti da parte del contribuente.
Di talchè il procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento:
cartella di pagamento n. 05920150008531957000, di Euro 1.250,43,
5 cartella di pagamento n. 05920150014140261000, di Euro 738,16,
cartella di pagamento n. 05920150015245850000, di Euro 931,73
cartella di pagamento n. 05920150017857130000, di Euro 92,16,
cartella di pagamento n. 05920160002644737000, limitatamente al credito vantato dal Comune di Lecce, di Euro 3.662,37,
cartella di pagamento n. 05920170022036634000, di Euro 3.227,69.
cartella di pagamento n. 05920190003007277000, di Euro 760,79
cartella di pagamento n. 05920200020015041000, di Euro 542,58.
cartella di pagamento n. 05920210016215667000, di Euro 8.116,68
cartella di pagamento n. 05920210021445709000, di Euro 1.008,17.
cartella di pagamento n. 05920220025961040000, di Euro 156,17.
non si è correttamente perfezionato ( manca in atti la prova della notifica della raccomandata informativa e relativo avviso di ricevimento), a differenza delle restanti cartelle per le quali la notifica risulta regolare – vedi relata in atti.
Restano assorbite le ulteriori eccezioni sollevate.
Il parziale accoglimento della domanda e la particolare natura della controversia, induce il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite.
6 .
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario,
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
Accoglie in parte la opposizione spiegata dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
annulla la l'intimazione di pagamento n. 05920249003208849000 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento: cartella di pagamento n. 05920150008531957000, cartella di pagamento n. 05920150014140261000, cartella di pagamento n.
05920150015245850000, cartella di pagamento n. 05920150017857130000, cartella di pagamento n. 05920160002644737000, limitatamente al credito vantato dal Comune di Lecce, di Euro 3.662,37,cartella di pagamento n. 05920170022036634000, cartella di pagamento n. 05920190003007277000, cartella di pagamento n.
05920200020015041000, cartella di pagamento n. 05920210016215667000, cartella di pagamento n. 05920210021445709000, cartella di pagamento n.
05920220025961040000,
Fermo il resto
Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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