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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n. 3189/20
Il Giudice, dott.ssa GI LI, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
GI LI
pagina 1 di 4
N. R.G. 3189/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del giudice unico dott.ssa GI LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3189/2020 promossa da
(c.f. (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(cf. ) nella qualità di nipoti della Sig.ra deceduta il 27.4.2016, C.F._3 Persona_1 rapp.ti e difesi dall'Avv. Rossella Citro preso il cui studio in Mercato San Severino (SA), al Corso Diaz n.
130/3, elettivamente domiciliano, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F: e (C.F: ) rapp.ti e CP_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5 difesi dall' Avv. Adriana Greco, presso il cui studio in Nocera Superiore alla Via V. Russo n.141, elettivamente domiciliano, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Nonché
pagina 2 di 4 in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata - ai fini del presente giudizio - in Controparte_3
Salerno, alla Via Porta Elina n. 23, presso lo studio dell'avv. Maria Lembo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni – morte
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, i Sigg.ri , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di nipoti diretti della Sig.ra hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Persona_1
Tribunale, la società il sig. e la sig.ra esponendo che: in data CP_3 CP_1 Controparte_2
24/04/2016, alle ore 20.15 circa, in Nocera Superiore (SA) alla Via Uscioli n. 298, la Sig.ra Persona_1 nonna degli istanti, veniva investita dall'autovettura Toyota Yaris tg. DC 859 SE condotta dal sig.
[...]
e di proprietà della sig.ra CP_1 Controparte_2
Gli attori assumono che la sig.ra per le lesioni riportate, decedeva in data 27/4/2016, a tre giorni dal Per_1 ricovero ospedaliero, seguito nell'immediatezza dell'evento, pertanto hanno chiesto all'Adito Tribunale di dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa del conducente sig. e CP_1 per l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di €. 176.520,00 a titolo di risarcimento danni iure proprio e danno non patrimoniale oltre il danno iure hereditatis relativo al solo danno catastrofico.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo, in estrema sintesi la reiezione della domanda proposta dagli attori.
Il giudizio è stato istruito mediante l'escussione dei testi ed all'esito la scrivente formulava proposta transattiva ex art 185 bis c.p.c. e la causa rinviata all'udienza dell'08.10.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato note e chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, stante l'adesione alla proposta formulata dal Tribunale.
Tanto brevemente premesso, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti - e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi.
pagina 3 di 4 Entrambe le condizioni, la cui ricorrenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sussistono nel caso in esame, dal momento che, avendo le parti, a mezzo dei rispettivi procuratori, accettato la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis cod. proc. civ. con ordinanza dell'11.03.2025 non persistono le condizioni per pronunciare sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda;
la lite deve, pertanto, reputarsi definita
In attuazione dell'accordo, devono altresì essere integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 08.10.2025
Il Giudice
GI LI
pagina 4 di 4
Seconda Sezione Civile
Rg n. 3189/20
Il Giudice, dott.ssa GI LI, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
GI LI
pagina 1 di 4
N. R.G. 3189/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del giudice unico dott.ssa GI LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3189/2020 promossa da
(c.f. (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(cf. ) nella qualità di nipoti della Sig.ra deceduta il 27.4.2016, C.F._3 Persona_1 rapp.ti e difesi dall'Avv. Rossella Citro preso il cui studio in Mercato San Severino (SA), al Corso Diaz n.
130/3, elettivamente domiciliano, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F: e (C.F: ) rapp.ti e CP_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5 difesi dall' Avv. Adriana Greco, presso il cui studio in Nocera Superiore alla Via V. Russo n.141, elettivamente domiciliano, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Nonché
pagina 2 di 4 in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata - ai fini del presente giudizio - in Controparte_3
Salerno, alla Via Porta Elina n. 23, presso lo studio dell'avv. Maria Lembo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni – morte
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, i Sigg.ri , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di nipoti diretti della Sig.ra hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Persona_1
Tribunale, la società il sig. e la sig.ra esponendo che: in data CP_3 CP_1 Controparte_2
24/04/2016, alle ore 20.15 circa, in Nocera Superiore (SA) alla Via Uscioli n. 298, la Sig.ra Persona_1 nonna degli istanti, veniva investita dall'autovettura Toyota Yaris tg. DC 859 SE condotta dal sig.
[...]
e di proprietà della sig.ra CP_1 Controparte_2
Gli attori assumono che la sig.ra per le lesioni riportate, decedeva in data 27/4/2016, a tre giorni dal Per_1 ricovero ospedaliero, seguito nell'immediatezza dell'evento, pertanto hanno chiesto all'Adito Tribunale di dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa del conducente sig. e CP_1 per l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di €. 176.520,00 a titolo di risarcimento danni iure proprio e danno non patrimoniale oltre il danno iure hereditatis relativo al solo danno catastrofico.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo, in estrema sintesi la reiezione della domanda proposta dagli attori.
Il giudizio è stato istruito mediante l'escussione dei testi ed all'esito la scrivente formulava proposta transattiva ex art 185 bis c.p.c. e la causa rinviata all'udienza dell'08.10.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato note e chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, stante l'adesione alla proposta formulata dal Tribunale.
Tanto brevemente premesso, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti - e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi.
pagina 3 di 4 Entrambe le condizioni, la cui ricorrenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sussistono nel caso in esame, dal momento che, avendo le parti, a mezzo dei rispettivi procuratori, accettato la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis cod. proc. civ. con ordinanza dell'11.03.2025 non persistono le condizioni per pronunciare sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda;
la lite deve, pertanto, reputarsi definita
In attuazione dell'accordo, devono altresì essere integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 08.10.2025
Il Giudice
GI LI
pagina 4 di 4