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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 28 marzo 2024 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti elettivamente domiciliati in Milano, Via Carducci, 31, Parte_4 presso lo studio dell'Avv. Nyranne Moshi, che li rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Ivan Assael e Daniela Palmieri, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Rovello, 12, presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Franco Toffoletto, Eleonora Zanucco e Maddalena De Rosa per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: retribuzione delle ferie i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: 1) accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso, la nullità e/o comunque l'inapplicabilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art 10 c. 1 del CCNL Autoferrotranvieri del 12 marzo 1980 e norme collegate anche relative agli accordi nazionali e aziendali, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000;
1 2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi di fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata alla esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dagli accordi e contratti nazionali e aziendali, elencati al punto A4 in diritto del presente ricorso e più precisamente:
- Ind. premio di Produzione (cod. 0498);
- ind. Lavoro in FI - FN (cod. 0501);
- ind. Integrazione in FI-FN (cod. 0502);
- Ind. magg. impegno merci (cod. 0506);
- ind. maggior impegno (cod. 0598);
- ind. presenza parametrata (cod. 0523);
- ind. merci turno Cargo (cod.0503);
- ind. lavoro in R ( cod.0507);
- ind. integrazione in R ( cod. 0508); Per
- ind. lavoro in (cod. 0509);
- ind. integrazione in SC 8cod. 510)
- ind. presenza Turno (cod. 0524);
- ind. presenza domenicale (cod. 0525);
- ind. lavoro notturno (cod.0534);
- ind. magg. Notturna cod. 0536); CP_2
- ind. Diaria intera (cod.0561);
- (cod.0562); Controparte_3
- Ind. diaria intera comunale (cod. 0609);
- ind. giorn. progetti. Specifici (cod.0526 e/o cod.0645);
- Ind. pernottamento con dormitorio (cod. 0567);
- ind. pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);
- ind. pernottamento (cod. 0678);
- ind. turno di riserva (cod. 067C);
- ind. Completamento corsa (cod. 0677; cod.067D). 3) per l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riserva di successiva azione per i periodi successivi al 31/12/2023, negli importi lordi così meglio specificati:
2 a. per quanto riguarda ad € 3.008,31 ovvero alla diversa Controparte_4
somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
b. per quanto riguarda ad € 1.657,62 ovvero alla diversa Parte_2
somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
c. per quanto riguarda ad € 3.175,95 ovvero alla diversa Parte_3
somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
d. per quanto riguarda ad € 5.331,82 ovvero alla diversa Parte_4
somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda sub 2). Il tutto con rivalutazione e interessi dalla singola scadenza al saldo.
4) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali come determinati dal decreto 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenendo conto ex art. 4, comma 2, dell'aumento dovuto per l'assistenza a più soggetti, oltre rimborso spese forfettarie 15% c.p.a. 4% e i.v.a. 22% da distrarsi a favore dei procuratori antistatari e oltre al contributo unificato versato.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
(i) rigettare immediatamente le domande avversarie, essendo documentale ed evidente che i ricorrenti hanno già percepito, per l'intero periodo di causa, delle maggiorazioni aventi causa specifica nella garanzia di piena fruizione del periodo di riposo feriale, il cui ammontare è superiore a – e contiene – quanto rivendicato ex adverso. In subordine, analoghe considerazioni valgano affinché il Giudice dichiari la carenza di legittimazione ad agire dei sigg.ri Parte_1 [...]
nel presente giudizio;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
(ii) in via gradata, nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
(iii) in alternativa, nell'ipotesi in cui dovesse essere accolta l'avversa domanda di nullità delle norme contrattuali collettive introduttive e disciplinative delle indennità rivendicate, voglia dichiarare la nullità ex art. 1419, 1° co., c.c. degli interi contratti collettivi che le contengono;
(iv) in subordine, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost. (v) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con ricorso depositato in via telematica in data 28 marzo 2024,
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
CP_1
Rilevavano i ricorrenti di lavorare alle dipendenze della società convenuta come operatori di manovra e di percepire, durante i periodi di ferie, un trattamento economico inferiore alla retribuzione ordinaria, come quantificato dal CCNL Autoferrotranvieri applicato al rapporto di lavoro. La disciplina contrattual-collettiva di riferimento era viziata da nullità poiché contraria all'art. 7, Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui assicurava ai lavoratori la percezione, durante la fruizione delle ferie, di una remunerazione pari a quella ordinariamente corrisposta dal datore di lavoro, con riferimento al calcolo di 24 indennità specificate dettagliatamente. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. La società eccepiva, in via del tutto preliminare, che l'ammontare della retribuzione versata ai ricorrenti, in occasione della fruizione di ferie, era stata sempre maggiorata, rispetto a quella ordinariamente percepita a fronte della prestazione di lavoro, di specifici importi corrisposti per «garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro» (Accordo Nazionale 10 maggio 2022). In considerazione di tali emolumenti aggiuntivi, nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto ai ricorrenti. In via gradata, contestava anche nel merito le pretese Controparte_1 delle controparti.
All'udienza del 21 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Parte_1 Parte_2 [...]
va rigettato. Pt_3 Parte_4
Il principale presupposto in fatto del ricorso non è contestato: tutti i ricorrenti sono dipendenti di e sono inquadrati nel profilo professionale Controparte_1 di operatore di manovra.
2. Come è noto, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto
4 di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass., sez. lav., 11 luglio 2023, n. 19663; Cass., 20 maggio 2024, n. 13932 e n. 13972).
La S.C. richiama innanzitutto il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di ferie, secondo cui, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 2003/88/Ce per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sussiste una nozione europea di retribuzione, che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216; sez. lav., 30 novembre 2021, n. 37589; sez. lav. 17 maggio 2019, n. 13245; C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, ed altri). Persona_2
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (C.G.U.E. Williams e altri, C- 155/10 del 15 settembre 2011 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (C.G.U.E. del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20).
Eventuali previsioni contenute nella contrattazione collettiva di riferimento che si pongano in contrasto con la richiamata nozione di retribuzione, escludendo voci economiche riconducibili a tale nozione, vanno pertanto considerate nulle e conseguentemente inapplicabili (Cass., 23 giugno 2022, n. 20216). Unica eccezione è rappresentata dall'esclusione dal computo delle spese occasionali o accessorie, che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (C.G.U.E. Williams e altri, C- 155/10 del 15 settembre 2011). Alla luce di tale quadro, le voci incentivanti / indennitarie in parola risultavano tipiche dello status professionale di macchinista ferroviario rivestito dai lavoratori. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes
5 nell'ambito della Comunità” (Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
3. I ricorrenti si dolgono del fatto per cui, nei periodi di ferie, non percepiscono le seguenti 24 indennità:
- ind. premio di produzione (cod. 0498);
- ind. Lavoro in FI - FN (cod.0501);
- ind. Integrazione in (0502); Per_3
- ind. magg. impegno merci (cod. 0506);
- ind. maggior impegno (cod. 0598);
- ind. presenza parametrata (cod. 0523);
- ind. merci turno Cargo (cod.0503);
- ind. lavoro in R (cod. 0507);
- ind. integrazione in R (cod. 0508);
- ind. lavoro in SC (cod. 0509);
- ind. integrazione in SC (cod. 0510)
- ind. presenza Turno (cod. 0524);
- ind. presenza domenicale (cod. 0525);
- ind. lavoro notturno (cod.0534);
- ind. magg. Notturna Avv. (cod. 0536);
- ind. Diaria intera (cod.0561);
- ind. Diaria Parziale (cod.0562);
- ind. diaria intera comunale (cod. 0609);
- ind. giorn. progetti. Specifici (cod.0526 e/o cod.0645);
- ind. pernottamento con dormitorio (cod. 0567);
- ind. pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);
- ind. pernottamento (cod. 0678);
- ind. turno di riserva (cod. 067C);
- ind. Completamento corsa (cod. 0677; cod.067D).
4. Va preliminarmente affrontato il rilevo di Controparte_1
(memoria, p. 11 e seg.) secondo cui alcune voci, che pur rientrano nel petitum, non sarebbero mai state riconosciute ad alcuno dei quattro ricorrenti, neppure una volta. Relativamente a queste voci, i ricorrenti difetterebbero di ogni interesse ad agire. Si tratta delle seguenti voci:
- indennità Lavoro in FI- FN cod. 0501;
- indennità Integrazione in FI-FN cod. 0502;
- indennità lavoro in R cod. 0507 e Integrazione in R cod. 0508;
- indennità lavoro in SC cod. 0509;
- pernottamento cod. 0678;
- ind. Diaria intera (cod.0561);
- ind. Diaria Parziale (cod.0562);
6 - ind. pernottamento con dormitorio (cod. 0567);
- ind. pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);
- ind. pernottamento (cod. 0678).
Invero, l'esame delle buste paga prodotte dai ricorrenti (docc. sub 7 fasc. ric.) smentisce questa asserzione per la sua massima parte, risultando, per ciascuno dei lavoratori, il riconoscimento (per quanto non costante) di tali indennità. Fa eccezione il solo pernottamento cod. 0678, che in effetti non risulta mai riconosciuto ai lavoratori, con conseguente sanzione del difetto di loro interesse ad agire con riferimento a tale voce.
5. eccepisce in via preliminare che la retribuzione Controparte_1 dei ricorrenti, in occasione della fruizione di ferie, è stata maggiorata, rispetto a quella ordinariamente percepita, di importi corrisposti per «garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro» (art. 4, comma 2, dell'Accordo Nazionale del 10 maggio 2022, doc. 1 fasc. conv.). A partire dal 1° luglio 2022, dunque, i ricorrenti percepiscono un importo forfettizzato di € 8,00 al giorno per ogni giornata di ferie fruita, come risulta dai cedolini paga (“magg. per ferie”, cod. 0683). Fino al 30 giugno 2022, i ricorrenti hanno percepito per ciascuna giornata di ferie, una maggiorazione del 10% della retribuzione normale (accordo n. 2/2001, doc. 3 fasc. conv.: “magg. per ferie” cod. 0683). Inoltre, in tutti i casi di ferie disposte dalla società (c.d. congedo d'ufficio), i ricorrenti fruiscono di una maggiorazione del 20% della retribuzione normale (doc. 2 fasc. conv.: Accordo aziendale n. 5/2008, art. 2, lett a): “magg. congedi ufficio”, cod. 0641). riconosce inoltre ai ricorrenti, in virtù dell'art. 1 Controparte_1 dell'accordo interaziendale n. 2 del 14 aprile 2008 (doc. 5 fasc. conv.), un premio di produzione mensile (che per tutti i ricorrenti è di circa € 800 annui, v. docc. sub 4 a, b, c, d fasc. ) corrisposto a prescindere dalla presenza Controparte_1 effettiva in servizio, restando quindi invariato anche nei periodi di fruizione delle ferie. I ricorrenti sostengono, al contrario, che tale voce non sia stata computata ai fini della retribuzione feriale (cod. 0498).
6. Su queste premesse deve essere valutata l'incidenza delle indennità in esame sulla retribuzione percepita durante le ferie e la configurabilità o meno di un effetto dissuasivo dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie, che, come riportato sopra, è l'elemento centrale del ragionamento della Corte di Giustizia (C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 15 settembre 2011 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). La Cassazione (sent. 26 giugno 2023, n. 18160) ha evidenziato come spetti al giudice di merito procedere in concreto, caso per caso, ad una verifica della
7 potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, considerando da un lato la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, e dall'altro l'incidenza “tutt'altro che residuale” sul trattamento economico mensile del mancato computo di voci normalmente percepite in corso di prestazione (nella fattispecie esaminata dalla Corte di legittimità è stata ritenuta non residuale un'incidenza pari ad una percentuale oscillante tra il 25 ed 30% del trattamento retributivo). Spetta quindi al Tribunale comparare l'ammontare della retribuzione normalmente percepita dal lavoratore con quella riconosciuta in periodo di ferie, onde desumerne la riduzione percentuale e valutare se tale differenza sia idonea ad incidere sulle scelte individuali riferite ai periodi di ferie.
I ricorrenti hanno dedotto (invero per relationem) che la somma degli emolumenti non considerati ai fini del calcolo della retribuzione feriale comporterebbe uno scarto retributivo a loro danno collocato fra il 45% ed il 68%, a seconda del ricorrente (ricorso, p. 16). ha fortemente contestato, anche durante la discussione Controparte_1 finale, l'effetto dissuasivo asserito da controparte, rimarcando come esso non risulti provato, anche con riferimento al fatto che i ricorrenti hanno sempre fruito delle ferie maturate, il che evidenzierebbe, da un lato, come le clausole contrattuali di cui è stata chiesta la declaratoria di nullità non abbiano, di fatto, esercitato alcun potere dissuasivo nei loro confronti e, dall'altro, che i calcoli prodotti non sarebbero in alcun modo probanti rispetto all'asserzione che fonda il ricorso.
7. Tali calcoli, del tutto centrali in relazione alle domande svolte, non sembrano in effetti probanti. Volendo esaminare, a titolo di esempio, la retribuzione del lavoratore er l'anno 2023 (doc. 14 b fasc. ric.), i calcoli ivi riportati indicano, Parte_2 sommate tutte le indennità di cui si chiede il calcolo medio (§ 3), una differenza a credito del lavoratore per ogni giornata di presenza che viene indicata ini € 39,22. La retribuzione lorda media del lavoratore viene indicata (al netto delle indennità richieste) in € 1.595,96 e questa somma, posta alla base del calcolo dei 23 giorni di ferie totali dell'anno (ricavabili anche dalle buste paga di doc. 7b Parte_2 fasc. ric.), porta ad una ritenuta retribuzione media del giorno di ferie indicata in € 53,20 (= 1.595,96/30), come si legge nella tabella. Va però rilevato che le mensilità a credito del lavoratore sono 14, come si ricava senza difficoltà dalle buste paga. Quindi la somma da computare come dato di partenza è il lordo annuo di € 22.374,40 che diviso per 12 porta a € 1.864,53, cifra che a propria volta divisa per 30 porta ad € 62,15 (e non a € 53,20, come indicato nella tabella di calcolo). Seguendo i calcoli prodotti, l'emolumento lordo comprensivo delle indennità (che determinerebbe la segnalata differenza del 42%) non viene indicato nel calcolo, ma
8 dovrebbe derivare dalla somma della segnalata retribuzione base media (€ 1.595,96) e della media mensile di tutte le indennità richieste calcolate per l'anno 2023 (€ 8.824,61) diviso per il numero dei mesi (12) e quindi ammontare ad €
2331,34 (= 8824,61/12= 735,38 + 1595,96 = 2331,34). Ma tale somma, divisa per 30, non dà la cifra indicata nella tabella, di € 92,42, ma quella ben minore di € 77,71. A ciò si aggiunga che tale calcolo non risulta considerare gli emolumenti premiali (non contestati, ma che non risultano in alcun modo nei calcoli) indicati al § 5 (somma delle voci riconosciute in busta paga ai nn. 0641 e 0683) e che il premio di produzione (per € 796,60: confermato in questa cifra per il 2023 anche da
[...]
suo doc. 4b) è stato aggiunto anziché scomputato dal Controparte_1 calcolo eseguito al fine di indicare la somma complessiva dovuta (la stessa parte ricorrente ha riconosciuto l'errore nel corso della discussione finale), con ciò dovendosi dubitare quindi anche della correttezza delle indennità annuali, quantificate in € 8.824,61. Se ne ricava, in sostanza, che i calcoli alla base della richiamata rilevante differenza di retribuzione (che formano la causa petendi) non possono porsi validamente alla base di un oggettivo elemento dissuasivo, ossia dell'elemento centrale della fattispecie concernente la retribuzione nei periodi di ferie. Tale argomento del tutto centrale assorbe le successive argomentazioni svolte dalla Difesa di riferite alla questione propriamente civilistica Controparte_1 relativa alla inscindibilità delle disposizioni del CCNL applicato all'epoca al rapporto.
8. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla complessità della lite) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1 Parte_2 [...]
; Pt_3 Parte_4
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 21 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 28 marzo 2024 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti elettivamente domiciliati in Milano, Via Carducci, 31, Parte_4 presso lo studio dell'Avv. Nyranne Moshi, che li rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Ivan Assael e Daniela Palmieri, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Rovello, 12, presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Luca Tamajo, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Franco Toffoletto, Eleonora Zanucco e Maddalena De Rosa per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: retribuzione delle ferie i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: 1) accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso, la nullità e/o comunque l'inapplicabilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art 10 c. 1 del CCNL Autoferrotranvieri del 12 marzo 1980 e norme collegate anche relative agli accordi nazionali e aziendali, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000;
1 2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi di fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata alla esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dagli accordi e contratti nazionali e aziendali, elencati al punto A4 in diritto del presente ricorso e più precisamente:
- Ind. premio di Produzione (cod. 0498);
- ind. Lavoro in FI - FN (cod. 0501);
- ind. Integrazione in FI-FN (cod. 0502);
- Ind. magg. impegno merci (cod. 0506);
- ind. maggior impegno (cod. 0598);
- ind. presenza parametrata (cod. 0523);
- ind. merci turno Cargo (cod.0503);
- ind. lavoro in R ( cod.0507);
- ind. integrazione in R ( cod. 0508); Per
- ind. lavoro in (cod. 0509);
- ind. integrazione in SC 8cod. 510)
- ind. presenza Turno (cod. 0524);
- ind. presenza domenicale (cod. 0525);
- ind. lavoro notturno (cod.0534);
- ind. magg. Notturna cod. 0536); CP_2
- ind. Diaria intera (cod.0561);
- (cod.0562); Controparte_3
- Ind. diaria intera comunale (cod. 0609);
- ind. giorn. progetti. Specifici (cod.0526 e/o cod.0645);
- Ind. pernottamento con dormitorio (cod. 0567);
- ind. pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);
- ind. pernottamento (cod. 0678);
- ind. turno di riserva (cod. 067C);
- ind. Completamento corsa (cod. 0677; cod.067D). 3) per l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riserva di successiva azione per i periodi successivi al 31/12/2023, negli importi lordi così meglio specificati:
2 a. per quanto riguarda ad € 3.008,31 ovvero alla diversa Controparte_4
somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
b. per quanto riguarda ad € 1.657,62 ovvero alla diversa Parte_2
somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
c. per quanto riguarda ad € 3.175,95 ovvero alla diversa Parte_3
somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
d. per quanto riguarda ad € 5.331,82 ovvero alla diversa Parte_4
somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda sub 2). Il tutto con rivalutazione e interessi dalla singola scadenza al saldo.
4) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali come determinati dal decreto 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenendo conto ex art. 4, comma 2, dell'aumento dovuto per l'assistenza a più soggetti, oltre rimborso spese forfettarie 15% c.p.a. 4% e i.v.a. 22% da distrarsi a favore dei procuratori antistatari e oltre al contributo unificato versato.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
(i) rigettare immediatamente le domande avversarie, essendo documentale ed evidente che i ricorrenti hanno già percepito, per l'intero periodo di causa, delle maggiorazioni aventi causa specifica nella garanzia di piena fruizione del periodo di riposo feriale, il cui ammontare è superiore a – e contiene – quanto rivendicato ex adverso. In subordine, analoghe considerazioni valgano affinché il Giudice dichiari la carenza di legittimazione ad agire dei sigg.ri Parte_1 [...]
nel presente giudizio;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
(ii) in via gradata, nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
(iii) in alternativa, nell'ipotesi in cui dovesse essere accolta l'avversa domanda di nullità delle norme contrattuali collettive introduttive e disciplinative delle indennità rivendicate, voglia dichiarare la nullità ex art. 1419, 1° co., c.c. degli interi contratti collettivi che le contengono;
(iv) in subordine, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost. (v) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con ricorso depositato in via telematica in data 28 marzo 2024,
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
CP_1
Rilevavano i ricorrenti di lavorare alle dipendenze della società convenuta come operatori di manovra e di percepire, durante i periodi di ferie, un trattamento economico inferiore alla retribuzione ordinaria, come quantificato dal CCNL Autoferrotranvieri applicato al rapporto di lavoro. La disciplina contrattual-collettiva di riferimento era viziata da nullità poiché contraria all'art. 7, Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui assicurava ai lavoratori la percezione, durante la fruizione delle ferie, di una remunerazione pari a quella ordinariamente corrisposta dal datore di lavoro, con riferimento al calcolo di 24 indennità specificate dettagliatamente. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso. La società eccepiva, in via del tutto preliminare, che l'ammontare della retribuzione versata ai ricorrenti, in occasione della fruizione di ferie, era stata sempre maggiorata, rispetto a quella ordinariamente percepita a fronte della prestazione di lavoro, di specifici importi corrisposti per «garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro» (Accordo Nazionale 10 maggio 2022). In considerazione di tali emolumenti aggiuntivi, nulla avrebbe dovuto essere riconosciuto ai ricorrenti. In via gradata, contestava anche nel merito le pretese Controparte_1 delle controparti.
All'udienza del 21 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Parte_1 Parte_2 [...]
va rigettato. Pt_3 Parte_4
Il principale presupposto in fatto del ricorso non è contestato: tutti i ricorrenti sono dipendenti di e sono inquadrati nel profilo professionale Controparte_1 di operatore di manovra.
2. Come è noto, la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto
4 di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass., sez. lav., 11 luglio 2023, n. 19663; Cass., 20 maggio 2024, n. 13932 e n. 13972).
La S.C. richiama innanzitutto il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di ferie, secondo cui, ai sensi di quanto previsto all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 2003/88/Ce per come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sussiste una nozione europea di retribuzione, che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216; sez. lav., 30 novembre 2021, n. 37589; sez. lav. 17 maggio 2019, n. 13245; C.G.U.E. 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, ed altri). Persona_2
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (C.G.U.E. Williams e altri, C- 155/10 del 15 settembre 2011 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (C.G.U.E. del 13 gennaio 2022 nella causa C-514/20).
Eventuali previsioni contenute nella contrattazione collettiva di riferimento che si pongano in contrasto con la richiamata nozione di retribuzione, escludendo voci economiche riconducibili a tale nozione, vanno pertanto considerate nulle e conseguentemente inapplicabili (Cass., 23 giugno 2022, n. 20216). Unica eccezione è rappresentata dall'esclusione dal computo delle spese occasionali o accessorie, che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (C.G.U.E. Williams e altri, C- 155/10 del 15 settembre 2011). Alla luce di tale quadro, le voci incentivanti / indennitarie in parola risultavano tipiche dello status professionale di macchinista ferroviario rivestito dai lavoratori. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes
5 nell'ambito della Comunità” (Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
3. I ricorrenti si dolgono del fatto per cui, nei periodi di ferie, non percepiscono le seguenti 24 indennità:
- ind. premio di produzione (cod. 0498);
- ind. Lavoro in FI - FN (cod.0501);
- ind. Integrazione in (0502); Per_3
- ind. magg. impegno merci (cod. 0506);
- ind. maggior impegno (cod. 0598);
- ind. presenza parametrata (cod. 0523);
- ind. merci turno Cargo (cod.0503);
- ind. lavoro in R (cod. 0507);
- ind. integrazione in R (cod. 0508);
- ind. lavoro in SC (cod. 0509);
- ind. integrazione in SC (cod. 0510)
- ind. presenza Turno (cod. 0524);
- ind. presenza domenicale (cod. 0525);
- ind. lavoro notturno (cod.0534);
- ind. magg. Notturna Avv. (cod. 0536);
- ind. Diaria intera (cod.0561);
- ind. Diaria Parziale (cod.0562);
- ind. diaria intera comunale (cod. 0609);
- ind. giorn. progetti. Specifici (cod.0526 e/o cod.0645);
- ind. pernottamento con dormitorio (cod. 0567);
- ind. pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);
- ind. pernottamento (cod. 0678);
- ind. turno di riserva (cod. 067C);
- ind. Completamento corsa (cod. 0677; cod.067D).
4. Va preliminarmente affrontato il rilevo di Controparte_1
(memoria, p. 11 e seg.) secondo cui alcune voci, che pur rientrano nel petitum, non sarebbero mai state riconosciute ad alcuno dei quattro ricorrenti, neppure una volta. Relativamente a queste voci, i ricorrenti difetterebbero di ogni interesse ad agire. Si tratta delle seguenti voci:
- indennità Lavoro in FI- FN cod. 0501;
- indennità Integrazione in FI-FN cod. 0502;
- indennità lavoro in R cod. 0507 e Integrazione in R cod. 0508;
- indennità lavoro in SC cod. 0509;
- pernottamento cod. 0678;
- ind. Diaria intera (cod.0561);
- ind. Diaria Parziale (cod.0562);
6 - ind. pernottamento con dormitorio (cod. 0567);
- ind. pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);
- ind. pernottamento (cod. 0678).
Invero, l'esame delle buste paga prodotte dai ricorrenti (docc. sub 7 fasc. ric.) smentisce questa asserzione per la sua massima parte, risultando, per ciascuno dei lavoratori, il riconoscimento (per quanto non costante) di tali indennità. Fa eccezione il solo pernottamento cod. 0678, che in effetti non risulta mai riconosciuto ai lavoratori, con conseguente sanzione del difetto di loro interesse ad agire con riferimento a tale voce.
5. eccepisce in via preliminare che la retribuzione Controparte_1 dei ricorrenti, in occasione della fruizione di ferie, è stata maggiorata, rispetto a quella ordinariamente percepita, di importi corrisposti per «garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro» (art. 4, comma 2, dell'Accordo Nazionale del 10 maggio 2022, doc. 1 fasc. conv.). A partire dal 1° luglio 2022, dunque, i ricorrenti percepiscono un importo forfettizzato di € 8,00 al giorno per ogni giornata di ferie fruita, come risulta dai cedolini paga (“magg. per ferie”, cod. 0683). Fino al 30 giugno 2022, i ricorrenti hanno percepito per ciascuna giornata di ferie, una maggiorazione del 10% della retribuzione normale (accordo n. 2/2001, doc. 3 fasc. conv.: “magg. per ferie” cod. 0683). Inoltre, in tutti i casi di ferie disposte dalla società (c.d. congedo d'ufficio), i ricorrenti fruiscono di una maggiorazione del 20% della retribuzione normale (doc. 2 fasc. conv.: Accordo aziendale n. 5/2008, art. 2, lett a): “magg. congedi ufficio”, cod. 0641). riconosce inoltre ai ricorrenti, in virtù dell'art. 1 Controparte_1 dell'accordo interaziendale n. 2 del 14 aprile 2008 (doc. 5 fasc. conv.), un premio di produzione mensile (che per tutti i ricorrenti è di circa € 800 annui, v. docc. sub 4 a, b, c, d fasc. ) corrisposto a prescindere dalla presenza Controparte_1 effettiva in servizio, restando quindi invariato anche nei periodi di fruizione delle ferie. I ricorrenti sostengono, al contrario, che tale voce non sia stata computata ai fini della retribuzione feriale (cod. 0498).
6. Su queste premesse deve essere valutata l'incidenza delle indennità in esame sulla retribuzione percepita durante le ferie e la configurabilità o meno di un effetto dissuasivo dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie, che, come riportato sopra, è l'elemento centrale del ragionamento della Corte di Giustizia (C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 15 settembre 2011 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). La Cassazione (sent. 26 giugno 2023, n. 18160) ha evidenziato come spetti al giudice di merito procedere in concreto, caso per caso, ad una verifica della
7 potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, considerando da un lato la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, e dall'altro l'incidenza “tutt'altro che residuale” sul trattamento economico mensile del mancato computo di voci normalmente percepite in corso di prestazione (nella fattispecie esaminata dalla Corte di legittimità è stata ritenuta non residuale un'incidenza pari ad una percentuale oscillante tra il 25 ed 30% del trattamento retributivo). Spetta quindi al Tribunale comparare l'ammontare della retribuzione normalmente percepita dal lavoratore con quella riconosciuta in periodo di ferie, onde desumerne la riduzione percentuale e valutare se tale differenza sia idonea ad incidere sulle scelte individuali riferite ai periodi di ferie.
I ricorrenti hanno dedotto (invero per relationem) che la somma degli emolumenti non considerati ai fini del calcolo della retribuzione feriale comporterebbe uno scarto retributivo a loro danno collocato fra il 45% ed il 68%, a seconda del ricorrente (ricorso, p. 16). ha fortemente contestato, anche durante la discussione Controparte_1 finale, l'effetto dissuasivo asserito da controparte, rimarcando come esso non risulti provato, anche con riferimento al fatto che i ricorrenti hanno sempre fruito delle ferie maturate, il che evidenzierebbe, da un lato, come le clausole contrattuali di cui è stata chiesta la declaratoria di nullità non abbiano, di fatto, esercitato alcun potere dissuasivo nei loro confronti e, dall'altro, che i calcoli prodotti non sarebbero in alcun modo probanti rispetto all'asserzione che fonda il ricorso.
7. Tali calcoli, del tutto centrali in relazione alle domande svolte, non sembrano in effetti probanti. Volendo esaminare, a titolo di esempio, la retribuzione del lavoratore er l'anno 2023 (doc. 14 b fasc. ric.), i calcoli ivi riportati indicano, Parte_2 sommate tutte le indennità di cui si chiede il calcolo medio (§ 3), una differenza a credito del lavoratore per ogni giornata di presenza che viene indicata ini € 39,22. La retribuzione lorda media del lavoratore viene indicata (al netto delle indennità richieste) in € 1.595,96 e questa somma, posta alla base del calcolo dei 23 giorni di ferie totali dell'anno (ricavabili anche dalle buste paga di doc. 7b Parte_2 fasc. ric.), porta ad una ritenuta retribuzione media del giorno di ferie indicata in € 53,20 (= 1.595,96/30), come si legge nella tabella. Va però rilevato che le mensilità a credito del lavoratore sono 14, come si ricava senza difficoltà dalle buste paga. Quindi la somma da computare come dato di partenza è il lordo annuo di € 22.374,40 che diviso per 12 porta a € 1.864,53, cifra che a propria volta divisa per 30 porta ad € 62,15 (e non a € 53,20, come indicato nella tabella di calcolo). Seguendo i calcoli prodotti, l'emolumento lordo comprensivo delle indennità (che determinerebbe la segnalata differenza del 42%) non viene indicato nel calcolo, ma
8 dovrebbe derivare dalla somma della segnalata retribuzione base media (€ 1.595,96) e della media mensile di tutte le indennità richieste calcolate per l'anno 2023 (€ 8.824,61) diviso per il numero dei mesi (12) e quindi ammontare ad €
2331,34 (= 8824,61/12= 735,38 + 1595,96 = 2331,34). Ma tale somma, divisa per 30, non dà la cifra indicata nella tabella, di € 92,42, ma quella ben minore di € 77,71. A ciò si aggiunga che tale calcolo non risulta considerare gli emolumenti premiali (non contestati, ma che non risultano in alcun modo nei calcoli) indicati al § 5 (somma delle voci riconosciute in busta paga ai nn. 0641 e 0683) e che il premio di produzione (per € 796,60: confermato in questa cifra per il 2023 anche da
[...]
suo doc. 4b) è stato aggiunto anziché scomputato dal Controparte_1 calcolo eseguito al fine di indicare la somma complessiva dovuta (la stessa parte ricorrente ha riconosciuto l'errore nel corso della discussione finale), con ciò dovendosi dubitare quindi anche della correttezza delle indennità annuali, quantificate in € 8.824,61. Se ne ricava, in sostanza, che i calcoli alla base della richiamata rilevante differenza di retribuzione (che formano la causa petendi) non possono porsi validamente alla base di un oggettivo elemento dissuasivo, ossia dell'elemento centrale della fattispecie concernente la retribuzione nei periodi di ferie. Tale argomento del tutto centrale assorbe le successive argomentazioni svolte dalla Difesa di riferite alla questione propriamente civilistica Controparte_1 relativa alla inscindibilità delle disposizioni del CCNL applicato all'epoca al rapporto.
8. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla complessità della lite) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1 Parte_2 [...]
; Pt_3 Parte_4
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 21 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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