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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere Rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 CodiceFiscale_1
giudizio dall'avv.to Alessandro Verga, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Padova, via Passeggiata Del Carmine n. 2, in forza di procura alle liti allegata al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._2
giudizio dall'avv.to Laura Grasselli, con domicilio eletto presso lo studio della stessa
1 sito in Padova, via E. Filiberto di Savoia n. 37, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 68/2025 pubblicata in data 14 gennaio 2025 e notificata il successivo 30 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In via preliminare, disporre d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt.
281 e 351 cpc, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 68/2025, pubblicata il 14 gennaio 2025, notificata il 30 gennaio 2025. Nel merito, accogliere l'appello avverso la sentenza n. 68/2025, pubblicata il 14 gennaio 2025, notificata il
30 gennaio 2025, emessa nel procedimento di divorzio giudiziale pendente avanti al
Tribunale di Padova n. R.G. 553/2022, tra il sig. e la ORa Parte_1 [...]
riformandola sui capi impugnati e con contestuale esclusione dell'assegno CP_1
divorzile in favore della ORa a decorre dal gennaio 2025. In ogni caso, CP_1
spese e competenze di ambo i gradi di giudizio completamente rifuse. In via istruttoria, si chiede la remissione in istruttoria della presente causa e che, in conseguenza, vengano ammessi, ai sensi dell'art. 356 cpc, i mezzi di prova richiesti nelle memorie ex art. 183 comma 6 cpc e non ammessi nel giudizio di primo grado, ma la cui richiesta è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e, nello specifico, di fa istanza affinché codesta Corte voglia ordinare alla ORa , CP_1
ai sensi degli artt. 210 e ss cpc, la produzione della documentazione relativa ai redditi percepiti da investimenti e di tutta la documentazione fiscale, dei rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, degli estratti conto, fondi di investimento ed azioni.
Ammettere la prova per testi sui capitoli che vengono qui di seguito indicati: 1) vero che la ORa , nell'anno 2010, chiedeva di venire assunta da Controparte_1
2) vero che la richiesta di assunzione presso la CP_2 CP_2
2 derivava dai modesti introiti della precedente attività svolta;
3) vero che, nel mese di giugno 2015 ed in seguito ad una verifica contabile, il sig. si Parte_1
accorgeva che la ORa , negli anni precedenti, utilizzava i conti Controparte_1
correnti aziendali a fini personali, cioè facendosi dei giroconti sul proprio conto corrente, falsificando assegni e fatture, facendo prelievi o acquistando beni personali;
4) vero che la ORa , sempre nel corso dell'anno 2015, Controparte_1
falsificava la firma sulla concessione di aumento dello stipendio;
5) vero che, in seguito alla separazione, la ORa si recava in azienda affermando che CP_1
avrebbe fatto chiudere la Si indicano, quali testi, i ORi CP_2 Parte_2
e . Ammettere la testimonianza a
[...] Testimone_1 Testimone_2
riprova ed a prova contraria, con i testi indicati sui capitoli formulati ed eventualmente ammessi di controparte”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“In via preliminare, rigettarsi la domanda di sospensiva della sentenza 68/2025 del
Tribunale di Padova. Nel merito, ritenuta l'infondatezza dei motivi di appello, confermare la sentenza n. 68/2025 emessa dal Tribunale di Padova e, per l'effetto, respingersi tutte le domande, anche nuove, di . In via istruttoria, solo Parte_1
nel caso in cui sia ammessa la richiesta di remissione in istruttoria da parte dell'appellante, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, ivi compresa la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) vero che nel periodo che va dal 1974 fino al 1985 la ORa era titolare di una CP_1
lavanderia; 2) vero che nel periodo 1987-1988 la ORa ha Controparte_1 chiuso l'attività di lavanderia di cui al capitolo precedente ed è stata assunta alle dipendenze del marito OR;
3) vero che nel periodo che va dal Parte_1
1992 al 1994 il OR ha intestato formalmente l'impresa artigiana Unimec Pt_1
alla ORa , rimanendo il OR di fatto il titolare;
4) Controparte_1 Pt_1
vero che nel periodo che va giugno 1994 a gennaio 2005 la ORa ha CP_1 lavorato nell'azienda del marito OR senza però alcun regolare Parte_1
contratto; 5) vero che nel periodo che va da febbraio 2005 a settembre 2010 la
3 ORa ha lavorato come “coadiuvante impresa artigiana” del marito CP_1
OR ; 6) vero che nel periodo che va da ottobre 2010 a luglio 2015 Parte_1
la ORa ha lavorato alle dipendenze di percependo, CP_1 Controparte_3
per la prima volta, un regolare stipendio;
7) vero che dopo il licenziamento illegittimo, avvenuto a luglio 2015, ha percepito la NASPI fino alla riassunzione avvenuta nel 2017; 8) vero che da marzo 2020 fino a gennaio 2022 è stata posta in cassa integrazione in deroga come previsto dalla normativa a sostegno della crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID 19; 9) vero che la sig.ra ha prestato la propria attività lavorativa in favore del marito CP_1 Pt_1
con mansioni amministrativo - contabile;
10) vero che durante gli anni in cui
[...]
ha prestato la propria attività lavorativa in favore del marito OR , Parte_1
la ORa si è sempre dedicata contestualmente alla gestione della CP_1 famiglia e all'accudimento delle figlie;
11) vero che nel periodo che va dal 1994 al
2010 in cui la ORa ha prestato la propria attività lavorativa in favore CP_1
del marito OR senza ricevere la retribuzione e senza che OR Parte_1
versasse i contributi previdenziali;
12) vero che la ORa Parte_1
ha contribuito attivamente allo sviluppo e alla crescita dell'attività CP_1
imprenditoriale del marito OR;
13) vero che in costanza di Parte_1
matrimonio vi era disponibilità di collaboratori familiari (colf e baby sitter) e la ORa aveva in uso autovetture acquistate dal marito;
14) vero che in CP_1
costanza di matrimonio la famiglia poteva permettersi di mandare le figlie in Pt_1
campeggio con la baby sitter dalla fine della scuola ad agosto, mese durante il quale tutta la famiglia faceva regolarmente, ogni anno, un viaggio all'estero (Turchia,
Egitto, Grecia ecc.); 15) vero che in costanza di matrimonio durante il periodo invernale la famiglia andava regolarmente in Val Badia per la cosiddetta Pt_1
“settimana bianca”; 16) vero che in costanza di matrimonio le figlie hanno potuto beneficiare, durante il liceo, delle vacanze studio a Miami (USA); 17) vero che attualmente la ORa ha in uso esclusivamente l'autovettura Subaru CP_1
targata ED380C del 2010; 18) vero che la ORa corrisponde al OR CP_1
4 la quota parte delle spese e utenze relative all'abitazione come stabilito Pt_1 nell'accordo di separazione;
19) vero che la ORa è priva di qualunque CP_1
competenza e/o conoscenza finanziaria e degli investimenti nei mercati azionari e/o obbligazionari;
20) vero che le operazioni eseguite sui conti correnti della ORa
sono state eseguite dal OR che ha in maniera Controparte_1 Parte_3
autonoma ed esclusiva curato gli investimenti e le movimentazioni di denaro. 21) vero che la ORa chiudeva l'attività di lavanderia nel 1985 e che ha CP_1
cominciato a lavorare con il OR dal 1987-1988; 22) vero che la Parte_1 ORa chiudeva l'attività di lavanderia per dedicarsi alla famiglia;
23) CP_1
vero che il OR nel 1987 chiedeva alla ORa di aiutarlo nella Pt_1 CP_1
sua attività lavorativa. Si indicano a testi sui suddetti capitoli i ORi
[...]
, residente in [...] Tes_3
Terme (PD) - Via A. Diaz, , residente in [...]
, residente in [...] Tes_6
Terme (PD) - via dei Colli Euganei n. 54. Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, con i medesimi testi indicati a prova diretta. Si chiede sia ordinato ex art. 210 cpc a Merchant
Finanziaria spa oggi Merchant srl, di esibire tutti i libri contabili ed i registri IVA relativi all'anno 2015, anno di emissione della fattura 2015000001/2. Si chiede che, stante l'infondatezza delle pretese avversarie, le controparti siano condannate al risarcimento del danno ex art. 96 I e III comma cpc. Spese e competenze di entrambi i generali di giudizio interamente rifusi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28 gennaio 2022, , nato il [...], adiva Parte_1
il Tribunale di Padova onde ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16 gennaio 1985 con , nata il 5 Controparte_1
gennaio 1956, precisando che dall'unione erano nate le figlie ed , ormai Tes_5 Tes_6
5 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che i coniugi si erano legalmente separati in forza di sentenza del 22 dicembre 2017 emessa sulla scorta delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Il ricorrente allegava di essere socio, per la quota di due terzi del capitale sociale, di certa Unimoulds srl, essendone anche presidente del consiglio di amministrazione, percependo un compenso mensile di circa euro 970,00.=, oltre che una pensione di circa mensili euro 1.000,00.=. Inoltre, affermava di Parte_1
essere comproprietario, unitamente al fratello, di immobile sito in Abano Terme, suddiviso in due unità di cui quella al piano terra concessa in abitazione vitalizia alla moglie, come concordato in sede di separazione, e quella al piano primo adibita a sua residenza.
Ciò permesso, il ricorrente lamentava che la moglie, assunta con mansioni impiegatizie nel 2010 presso la citata Unimoulds srl, con uno stipendio di circa
1.100,00= mensili, a partire dal 2015 aveva sottratto ingenti somme di denaro alla società, cagionando danni per circa 160.000,00.=, pregiudizio ristorato dal medesimo ricorrente, avendo inoltre controparte ricevuto, sempre secondo gli accordi di separazione, la somma di euro 75.000,00.=. Così, affermata l'autosufficienza economica di , concludeva chiedendo di essere Controparte_1 Parte_1 esonerato da qualsivoglia assegno divorzile e che fosse revocato l'assegno dal medesimo dovuto, in ragione della sentenza di separazione, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con decorrenza da febbraio 2019, da quando cioè la Tes_6
stessa era divenuta economicamente autonoma.
A sua volta, contestava le allegazioni di controparte, nel Controparte_1
dettaglio affermando di avere lavorato, tra il 1974 ed il 1985, anno di nascita della prima figlia, gestendo un proprio esercizio di lavanderia, cessato per dedicarsi alla cura della primogenita. Inoltre, la convenuta asseriva di avere successivamente lavorato, tra il 1987 ed il 2010, alle dipendenze del marito ma senza regolare contratto e, quindi, di essere stata assunta presso la citata Unimoulds srl dal 2010 al
2015, essendo stata raggiunta da licenziamento illegittimo, per essere poi reintegrata
6 nel 2017 a seguito di accordo transattivo raggiunto nel corso del giudizio di impugnazione avanti al Giudice del Lavoro. , considerato il lungo Controparte_1
periodo lavorativo irregolare, con perdita del relativo trattamento pensionistico, ed il fatto che la somma percepita secondo gli accordi di separazione era stata utilizzata per cure mediche e in spese legali, concludeva affinché le fosse riconosciuto l'assegno divorzile per un importo mensile di euro 1.500,00.=, anche in considerazione che le disponibilità economiche del marito dovevano reputarsi superiori a quanto dello stesso allegato.
Confermate le condizioni di separazione con ordinanza presidenziale del 19 settembre 2023, era emessa in data 3 marzo 2023 la sentenza sul vincolo matrimoniale. Con la sentenza definitiva oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale di Padova, rigettate, in quanto irrilevanti, le prove richieste dalle parti ed ordinato alle stesse di produrre le rispettive dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021 e 2022, esonerava il ricorrente dal contributo al mantenimento della figlia , divenuta Tes_6
economicamente autosufficiente dal mese di febbraio del 2019 ed accoglieva la domanda di assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale da , Controparte_1
anche se per importo minore pari ad euro 150,00.= mensili, oltre rivalutazione
ISTAT, compensando per la frazione di due terzi le spese di lite e condannando alla rifusione della restante quota. Parte_1
In particolare, il primo Giudice, per quel che interessa la presente sede di appello, dopo avere rammentato i principi giurisprudenziali relativi al riconoscimento dell'assegno divorzile, avente funzione, oltre che assistenziale, anche compensativa, affermava che , pur essendo socio maggioritario e Parte_1
presidente di Unimoulds srl, non percepiva compenso ed utili, essendo stata la società posta in liquidazione nelle more del giudizio, nonché per essendo amministratore delegato di certa Italtrade srl, non ne ritraeva emolumenti gestori, cosicché egli risultava precettore allo stato del solo reddito da pensione per circa euro
1.200,00.= mensili, diversamente da quanto risultante dalle anteriori dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 prodotte in atti. Peraltro, il Tribunale
7 evidenziava che non aveva allegato quali fossero i suoi redditi a Controparte_1
seguito della messa in liquidazione di Unimoulds e cessazione del suo lavoro presso la medesima, di modo che non era possibile riconoscere l'assegno divorzile a fini assistenziali, considerata la disponibilità vitalizia dell'abitazione e posto che la stessa aveva continuativamente lavorato, fino al 30 aprile 2024, con retribuzione mensile di circa euro 1.400,00.= mensili, così dovendosi presumere la percezione da parte della medesima di un assegno di disoccupazione ovvero il maturare del trattamento pensionistico nel corso del 2025, come alla stessa prospettato, dovendosi ritenere che ella avesse adeguati mezzi di sostentamento. Non di meno, il primo Giudice affermava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio a fini compensativi per il limitato importo rammentato e a decorrere dalla pronuncia, dato che doveva ritenersi che il menage famigliare fosse fondato sull'apporto lavorativo di e dall'accudimento delle figlie e famiglia Parte_1 da parte dell'odierna appellata. Quanto alle spese di lite, il Tribunale argomentava affermando la “neutralità” delle domande di divorzio e di revoca del contributo dovuto da per il mantenimento della figlia , essendo Parte_1 Tes_6
maggiormente soccombente il ricorrente in ragione del pur limitato accoglimento della domanda di assegno di divorzio.
ha interposto appello con ricorso depositato il 4 febbraio 2025, Parte_1
censurando il capo della sentenza del Tribunale in punto riconoscimento a controparte dell'assegno di divorzio, articolando in argomento tre motivi di impugnazione, nonché censurando il capo della sentenza in punto disciplina delle spese di lite, articolando in argomento il quarto ed ultimo motivo di gravame.
Con il primo motivo di appello, l'impugnante ha lamentato che il Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti del riconoscimento dell'assegno di divorzio sulla scorta di circostanze contestate in giudizio e prive di qualsivoglia prova offerta da . Nel dettaglio, ha evidenziato che Controparte_1 Parte_1
l'affermazione secondo cui il menage famigliare fosse fondato sulla ripartizione condivisa degli incarichi tra gli ex coniugi e che controparte si fosse dedicata alle
8 figlie e alla famiglia, sacrificando prospettive professionali e reddituali, con conseguente disparità economica tra le parti, erano circostanze che dovevano essere puntualmente comprovate dalla moglie, non potendosi limitare il Giudice ad affermare apoditticamente accertati i fatti sulla sola scorta degli atti di causa e delle dichiarazioni delle parti. Di converso, a detta dell'appellante, degli atti di causa sarebbe emerso in modo incontrovertibile che , dopo avere Controparte_1
cessato l'attività di lavanderia, aveva sempre lavorato ritraendo redditi superiori a quelli in precedenza goduti e pari fino ad euro 1.400,00.= mensili, essendo stata
“traghettata” sino all'età pensionabile in quanto reintegrata in Unimoulds srl.
Con il secondo motivo di gravame, ha lamentato che il Parte_1
Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia considerazione delle finalità degli accordi di separazione in cui era riconosciuto, oltre che il diritto vitalizio di abitazione già rammentato, anche l'attribuzione dell'importo di euro 75.000,00.=, così già compensandosi per l'eventuale suo contributo al menage e alla Controparte_1
ricchezza della famiglia, ove esistente, e dovendosi valutare se detti accordi avessero già assolto alla funzione compensativa, pur non potendosi rinunciare in via preventiva all'assegno divorzile.
Con il terzo motivo di appello, l'impugnante ha evidenziato che erroneamente il Tribunale non avrebbe dato rilevanza al peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione e tali da escludere ogni sperequazione economica tra le parti, destando perplessità il fatto che, a fronte di tale pacifico peggioramento, pur riconosciuto dal primo Giudice, questi avrebbe omesso di accertare la reale consistenza delle condizioni economiche di , Controparte_1
così insistendosi per l'ammissione delle prove richieste in prime cure e disattese dal
Tribunale.
Infine, con il quarto motivo di impugnazione ha censurato, Parte_1
come già accennato, la disciplina data dal primo Giudice alle spese di lite. In argomento, l'appellante ha evidenziato che in realtà , pur Controparte_1
rimettendosi alla decisione del Tribunale circa la revoca del contributo al
9 mantenimento della figlia , avrebbe argomentato circa l'infondatezza di detta Tes_6
pretesa, non potendosi così affermare la prevalente soccombenza dell'appellante medesimo. In ogni caso, ha censurato nello specifico la liquidazione Parte_1
delle spese di lite, essendo a sua detta erroneamente applicate le tariffe di cui al D.M.
147/2022, dovendosi invece pervenire ad eventuale condanna per importo inferiore.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale, onde sollecitare il suo intervento in giudizio, si è costituita resistendo all'appello e chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza gravata, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
*****
1 – I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente riguardando tutti l'affermato erroneo riconoscimento del pur limitato assegno di divorzio in favore di , dovendosi rimarcare che il Tribunale ha Controparte_1 escluso la sussistenza dei presupposti dell'assegno con finalità assistenziali, avendo affermato espressamente che l'appellata “risulta avere adeguati mezzi di sostentamento”, e reputato sussistenti i presupposti dell'assegno con finalità perequative e compensative.
1.1 – Per valutare la fondatezza dei motivi di appello sinora esposti vanno considerarsi gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018 (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018), ha dato interpretazione condivisibile dell'art. 5 comma 6 L.n. n. 898/1970 in tema di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, superandosi così l'assunto secondo cui l'assenza di mezzi adeguati in capo al richiedente, ovvero la sua impossibilità oggettiva di procurarseli, costituisca il presupposto per il riconoscimento del diritto, rimanendo gli altri indicatori enunciati nella prima parte della norma in commento (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzioni familiare
10 e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il loro reddito, anche in rapporto alla durata del matrimonio) elementi relativi alla valutazione della quantificazione dell'assegno. Secondo la citata pronuncia di legittimità, oramai insegnamento costante, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Così, il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Consegue che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi anche natura perequativo - compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (vedasi anche Cass. n. 5603/2020).
Una volta accertato lo squilibrio economico – patrimoniale tra i coniugi in ragione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il coniuge in situazione di svantaggio avrà diritto di conseguire l'assegno di divorzio, non solo al fine di consentire al
11 medesimo una autosufficienza economica (finalità assistenziale dell'assegno), ma anche al fine di compensarlo per il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare (finalità perequativo - compensativa). In altre parole, l'accertamento dello squilibrio economico tra i coniugi costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970 (Cass. n.
29920/2022), di modo che l'assegno di divorzio sarà riconosciuto, oltre che per rendere autosufficiente il coniuge svantaggiato, anche per compensarlo in termini perequativi del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia o dell'altro coniuge, dovendosi indagare se detto squilibrio economico, sussistente al momento del divorzio, sia stato determinato dalle scelte di vita concordate tra i coniugi per effetto delle quali il richiedente l'assegno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (Cass. n.
21234/2019), dovendosi tenere conto della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
1.2 – Quanto all'accertamento delle condizioni patrimoniali delle parti e, in particolare della situazione deteriore dell'odierna appellata, il primo Giudice ha evidenziato che, se , tra il 2020 ed il 2023 avrebbe dichiarato redditi Parte_1
fiscalmente imponibili tra 34.000,00.= e 35.000,00.= euro annui, attualmente godrebbe unicamente del reddito da pensione di circa 1.200,00.= euro mensili, considerato che Unimoulds srl è stata posta in liquidazione in data 3 ottobre 2024, così non ritraendo egli dalla medesima più alcun emolumento o utile, nonché non ritraendo alcun emolumento dalla carica di amministratore unico di Italtrade srl.
Dette valutazioni espresse dal Tribunale sulle condizioni economiche dell'appellante, non sono state in alcun modo censurate nella presente sede. Di converso e sulla condizione economica dell'appellata, l'impugnante lamenta il difetto degli accertamenti richiesti al Tribunale, dovendosi tuttavia sottolineare che in prime cure non ha specificamente negato l'asserzione dell'ex moglie relativa al Parte_1
fatto che ella, dal 1994 al 2010, prima quindi di essere assunta presso Unimoulds srl,
12 pur lavorando a tempo pieno presso l'impresa del marito, mai avrebbe percepito la relativa retribuzione, neppure essendole versati i relativi contributi previdenziali.
Detta circostanza di fatto non può dirsi seriamente smentita dall'estratto conto previdenziale prodotto in primo grado dalla stessa appellata, posto che non è affatto detto che le retribuzioni indicate come base di calcolo dei contributi utili alle pensione siano state effettivamente versate, mentre non risulta registrata alcuna attività lavorativa regolare tra metà 1994 e inizi del 2005, per circa undici anni rispetto ai quali, come detto, non è stata mossa contestazione da parte dell'odierno appellante dell'allegazione dell'appellata secondo cui ella avrebbe in effetti lavorato per l'impresa del marito senza retribuzione e senza versamento dei contributi previdenziali. Il fatto, pacificamente provato per difetto di specifica contestazione, assume rilevanza ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, anche relativamente alla circostanza che, in difetto di percepimento di compensi per un periodo di tempo piuttosto prolungato e quanto meno di undici anni, la condizione economica dell'appellante deve ritenersi obiettivamente deteriore rispetto a quella dell'ex marito che attualmente gode di una pensione, come detto, di euro 1.200,00.=, importo che , in età oramai pensionabile, non può certamente Controparte_1
raggiungere, considerato il periodo di impiego regolare della stessa, fino al 30 aprile
2024, data quest'ultima di cessazione del rapporto di lavoro a seguito della liquidazione di Unimoulds srl, sua ultima datrice di lavoro. Neppure è possibile richiedere all'appellata, considerata la sua età, di integrare il possibile trattamento pensionistico, deteriore rispetto a quello di , mediante un impiego Parte_1
lavorativo di assai improbabile reperimento. Se deve convenirsi con l'odierno impugnante che il Tribunale di Padova ha omesso qualsivoglia motivazione e valutazione circa la documentazione prodotta in atti dal medesimo e segnatamente la documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla consultazione dell'archivio dei rapporti bancari e finanziari intrattenuti da nel tempo, è da Controparte_1
dire che, seppure la stessa disponga, così come disponeva, di plurimi conti correnti, investimenti e depositi titoli, emerge che gli importi di giacenza registrati sugli unici
13 rapporti in attivo sono del tutto compatibili con i risparmi che ella ha potuto ottenere in ragione della sua attività lavorativa regolarmente retribuita, mentre non sono registrati introiti o giacenze medie incompatibili e tali da dimostrare disponibilità economiche superiori a quelle ritratte dal lavoro dipendente, neppure essendo allegato che l'appellata svolgesse attività lavorative diverse e non dichiarate, ovvero incompatibili con il versamento dell'importo di euro 75.000,00.= riconosciuto all'odierna appellata in sede di separazione. Peraltro, la condizione economica sperequata tra le parti non può essere smentita dal fatto che Controparte_1 disponga del diritto di abitazione vitalizio sull'unità immobiliare in comproprietà tra i fratelli , posto che di altrettanta disponibilità gode l'appellante che abita al Pt_1
primo piano del medesimo fabbricato, come pacificamente affermato in atti. Infine, non è possibile valorizzare gli accordi che hanno condotto alla regolamentazione delle condizioni economiche di separazione tra le parti al fine di negare quanto sinora affermato. Secondo detti accordi che hanno condotto nel corso del 2017 alla definizione del relativo giudizio con conclusioni condivise recepite dalla pronuncia giudiziale relativa, era previsto che, a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e a tacitazione e definizione di ogni ulteriore pretesa patrimoniale ed economica tra le parti, oltre alla cessione del diritto di abitazione,
si impegnava a corrispondere a anche il già Parte_1 Controparte_1
menzionato importo di euro 75.000,00.=, quando già erano contestati gli ingiustificati prelevamenti e spese asseritamente effettuati dall'appellata a danno della società del marito Unimoulds srl presso cui era impiegata e pendente il giudizio di impugnazione del licenziamento intimato alla stessa per detti fatti, definito transattivamente con la riassunzione della dipendente. Così, deve ritenersi che la questione degli ingiustificati prelevamenti e spese è stata definita con gli accordi di separazione e con la transazione raggiunta nel giudizio lavoristico e definitivamente superata tra le parti, non potendo rilevare al fine di escludere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio. Nel contempo, il pagamento dell'importo di euro 75.000,00.= in favore dell'appellata non smentisce che la stessa si trovi
14 comunque in situazione economica deteriore rispetto a quella dell'ex marito considerato che parimenti detto pagamento deve essere valorizzato come disponibilità finanziaria dell'obbligato.
2 – Appurata la sperequazione delle condizioni economiche delle parti in riferimento al deteriore trattamento pensionistico ottenibile da rispetto a Controparte_1
quello di controparte, deve accertarsi che detta condizione sia stata determinata dalle scelte condivise dei coniugi e tali da comportare per l' ex coniuge svantaggiato la rinuncia a redditi o prospettive di guadagno con correlativo vantaggio per l'altro. In effetti, la circostanza non contestata in atti, per quanto già evidenziato, secondo cui l'odierna appellata, per rilevante periodo di tempo e quanto meno da metà 1994 e inizi del 2005, per circa undici anni, ha lavorato per l'impresa del marito senza ottenere retribuzione, comprova, da un lato, che i coniugi volontariamente e consapevolmente hanno condiviso detta prolungata scelta e, dall'altro, che
[...]
ha rinunciato a prospettive di reddito anche future avvantaggiando CP_1
l'attività di , abdicando per il futuro ad un trattamento pensionistico Parte_1
che altrimenti avrebbe potuto maturare facendo scelta differente. Devono, così, reputarsi integrati i presupposti per riconoscere in favore dell'appellata il diritto ad ottenere l'assegno divorzile con finalità perequative. In argomento, poi, non può essere condiviso quanto lamentato dall'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare pienamente, onde escludere l'an della pretesa, gli accordi di separazione in forza dei quali le finalità perequative sarebbero state già integralmente e preventivamente raggiunte con il riconoscimento del diritto vitalizio di abitazione e dell'importo di euro 75.000,00.=. In argomento va rammentato che detti accordi hanno definito il giudizio di separazione, non essendo idonei ad escludere la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio, posto che in sede di separazione non è possibile rinunciare in via preventiva all'assegno divorzile. Inoltre, il riconoscimento dei diritti in sede di separazione deve reputarsi funzionale alla disciplina dei rapporti tra i coniugi separati e, nel caso di specie, eventualmente anche in parte funzionale a riconoscere retribuzioni non corrisposte, di modo che non è possibile affermare che
15 con detti accordi la sperequazione reddituale tra le parti sia stata pienamente ed integralmente colmata, mancando la prova che i diritti riconosciuti in sede separativa, oltre a regolare i rapporti economici tra coniugi separati e a regolare le possibili pretese di pagamento per retribuzioni non corrisposte, siano stati bastevoli anche a ripristinare la rinuncia al trattamento pensionistico deteriore dell'appellata. Al più, detto riconoscimento dei diritti potrà rilevare al fine di limitare nel quantum
l'assegno dovuto, secondo quanto affermato dal Tribunale.
3 – Per venire alla quantificazione dell'assegno in questione, si deve evidenziare che il Tribunale ha affermato essere congruo indicare la somma di euro 150,00.= mensili, facendo riferimento all'apporto dato da alla vita famigliare, alla Controparte_1 durata del matrimonio di circa trent'anni e agli accordi di separazione “di cui è innegabile la funzione perequativa”. Ora, detta limitata quantificazione è giustificata proprio per la finalità di compensare della rinuncia al trattamento Controparte_1
pensionistico operata quando la stessa ha prestato la sua attività lavorativa senza retribuzione, considerato che l'importo mensile in questione è anche certamente sostenibile da che è pacifico goda di un trattamento di quiescenza Parte_1
pari ad euro 1.200,00.= mensili.
4 – Per quanto finora motivato, la richiesta di assunzione delle prove orali articolate dall'appellante fin dal giudizio di prime cure, così come le richieste di ordine di esibizione, non accolte dal Tribunale, debbono reputarsi irrilevanti ai fini del giudizio, essendo bastevoli gli elementi raccolti sinora considerati.
5 – Infine, deve considerarsi il quarto ed ultimo motivo di gravame che si articola, in primo luogo, nella contestazione secondo cui il Tribunale non avrebbe dovuto compensare per la frazione di due terzi le spese di lite, con condanna dell'appellante al pagamento del residuo terzo, in ragione della sua maggiore soccombenza. Come già accennato, lamenta che il Tribunale, non avrebbe valorizzato a Parte_1
tali fini il pieno accoglimento della domanda di esonero del pagamento del contributo al mantenimento della figlia , quando in giudizio controparte si Tes_6 sarebbe spesa nell'argomentare circa l'infondatezza dei detta domanda, così come
16 non avrebbe correttamente valorizzato la drastica riduzione della pretesa di assegno divorzile rispetto alla domanda per l'importo assai maggiore di euro 1500,00.= mensili. Dall'esame degli scritti difensivi di prime cure di risulta Controparte_1
che la stessa mai ha speso argomentazioni volte al rigetto delle domande di esonero del contributo di mantenimento della figlia, dedicando solo poche righe alla questione in sede di memoria di replica alla conclusionale avversaria. La circostanza allegata secondo cui sarebbe divenuta economicamente autosufficiente non è Tes_6 stata contestata dall'odierna appellata, destinataria del contributo, nelle sue precedenti scritture difensive, dovendosi reputare la questione sostanzialmente pacifica, pur se sollevata inammissibilmente con la replica citata. In sostanza, il primo Giudice ha correttamente ritenuto che la domanda in argomento non fosse effettivamente controversa tra le parti, tanto da dedicarvi minimo sforzo motivazionale, non potendosi affermare una effettiva soccombenza in punto di
. Conseguentemente, la soccombenza è stata valutata dal Controparte_1
Tribunale in riferimento alla domanda di assegno divorzile accolta pur in minima parte dal Tribunale, nonostante la ferma opposizione di , circostanza Parte_1 che giustifica la condanna per frazione limitata dell'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado.
5.1 – In secondo luogo, l'impugnante lamenta che il Tribunale avrebbe applicato scorrettamente le tabelle di liquidazione di cui al D.M. 147/2022, affermando di applicare i valori di liquidazione minimi per la cause di valore indeterminato, ma arrivando a riconoscere importi eccessivi, tenendo conto che il giudizio si è concluso senza attività istruttoria. Quanto a quest'ultima questione, va osservato che in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. n. 8561/2023).
17 Quanto alla eccessiva liquidazione, la causa deve essere considerata di valore indeterminabile a complessità media per cui applicando la liquidazione media dei compensi procuratori e praticata la compensazione dei due terzi, il Tribunale ha riconosciuto una frazione delle spese di lite comunque non superiore al dovuto per euro 3.620,00.=, cosicché anche detto motivo di appello deve essere respinto.
6 – In conclusione, il gravame va rigettato con conferma della sentenza del Tribunale di Padova. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il valore individuato con il criterio di quanto disputato in giudizio, non sussistendo i presupposti per la condanna richiesta dall'appellata ai sensi dell'art. 96 cpc. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma
1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Padova n. 68/2025, pubblicata in data 14 gennaio 2025;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado che si liquidano in euro Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1
quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
18 5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 14 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere Rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 CodiceFiscale_1
giudizio dall'avv.to Alessandro Verga, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Padova, via Passeggiata Del Carmine n. 2, in forza di procura alle liti allegata al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa in Controparte_1 C.F._2
giudizio dall'avv.to Laura Grasselli, con domicilio eletto presso lo studio della stessa
1 sito in Padova, via E. Filiberto di Savoia n. 37, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 68/2025 pubblicata in data 14 gennaio 2025 e notificata il successivo 30 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In via preliminare, disporre d'urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt.
281 e 351 cpc, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 68/2025, pubblicata il 14 gennaio 2025, notificata il 30 gennaio 2025. Nel merito, accogliere l'appello avverso la sentenza n. 68/2025, pubblicata il 14 gennaio 2025, notificata il
30 gennaio 2025, emessa nel procedimento di divorzio giudiziale pendente avanti al
Tribunale di Padova n. R.G. 553/2022, tra il sig. e la ORa Parte_1 [...]
riformandola sui capi impugnati e con contestuale esclusione dell'assegno CP_1
divorzile in favore della ORa a decorre dal gennaio 2025. In ogni caso, CP_1
spese e competenze di ambo i gradi di giudizio completamente rifuse. In via istruttoria, si chiede la remissione in istruttoria della presente causa e che, in conseguenza, vengano ammessi, ai sensi dell'art. 356 cpc, i mezzi di prova richiesti nelle memorie ex art. 183 comma 6 cpc e non ammessi nel giudizio di primo grado, ma la cui richiesta è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e, nello specifico, di fa istanza affinché codesta Corte voglia ordinare alla ORa , CP_1
ai sensi degli artt. 210 e ss cpc, la produzione della documentazione relativa ai redditi percepiti da investimenti e di tutta la documentazione fiscale, dei rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, degli estratti conto, fondi di investimento ed azioni.
Ammettere la prova per testi sui capitoli che vengono qui di seguito indicati: 1) vero che la ORa , nell'anno 2010, chiedeva di venire assunta da Controparte_1
2) vero che la richiesta di assunzione presso la CP_2 CP_2
2 derivava dai modesti introiti della precedente attività svolta;
3) vero che, nel mese di giugno 2015 ed in seguito ad una verifica contabile, il sig. si Parte_1
accorgeva che la ORa , negli anni precedenti, utilizzava i conti Controparte_1
correnti aziendali a fini personali, cioè facendosi dei giroconti sul proprio conto corrente, falsificando assegni e fatture, facendo prelievi o acquistando beni personali;
4) vero che la ORa , sempre nel corso dell'anno 2015, Controparte_1
falsificava la firma sulla concessione di aumento dello stipendio;
5) vero che, in seguito alla separazione, la ORa si recava in azienda affermando che CP_1
avrebbe fatto chiudere la Si indicano, quali testi, i ORi CP_2 Parte_2
e . Ammettere la testimonianza a
[...] Testimone_1 Testimone_2
riprova ed a prova contraria, con i testi indicati sui capitoli formulati ed eventualmente ammessi di controparte”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“In via preliminare, rigettarsi la domanda di sospensiva della sentenza 68/2025 del
Tribunale di Padova. Nel merito, ritenuta l'infondatezza dei motivi di appello, confermare la sentenza n. 68/2025 emessa dal Tribunale di Padova e, per l'effetto, respingersi tutte le domande, anche nuove, di . In via istruttoria, solo Parte_1
nel caso in cui sia ammessa la richiesta di remissione in istruttoria da parte dell'appellante, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, ivi compresa la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) vero che nel periodo che va dal 1974 fino al 1985 la ORa era titolare di una CP_1
lavanderia; 2) vero che nel periodo 1987-1988 la ORa ha Controparte_1 chiuso l'attività di lavanderia di cui al capitolo precedente ed è stata assunta alle dipendenze del marito OR;
3) vero che nel periodo che va dal Parte_1
1992 al 1994 il OR ha intestato formalmente l'impresa artigiana Unimec Pt_1
alla ORa , rimanendo il OR di fatto il titolare;
4) Controparte_1 Pt_1
vero che nel periodo che va giugno 1994 a gennaio 2005 la ORa ha CP_1 lavorato nell'azienda del marito OR senza però alcun regolare Parte_1
contratto; 5) vero che nel periodo che va da febbraio 2005 a settembre 2010 la
3 ORa ha lavorato come “coadiuvante impresa artigiana” del marito CP_1
OR ; 6) vero che nel periodo che va da ottobre 2010 a luglio 2015 Parte_1
la ORa ha lavorato alle dipendenze di percependo, CP_1 Controparte_3
per la prima volta, un regolare stipendio;
7) vero che dopo il licenziamento illegittimo, avvenuto a luglio 2015, ha percepito la NASPI fino alla riassunzione avvenuta nel 2017; 8) vero che da marzo 2020 fino a gennaio 2022 è stata posta in cassa integrazione in deroga come previsto dalla normativa a sostegno della crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID 19; 9) vero che la sig.ra ha prestato la propria attività lavorativa in favore del marito CP_1 Pt_1
con mansioni amministrativo - contabile;
10) vero che durante gli anni in cui
[...]
ha prestato la propria attività lavorativa in favore del marito OR , Parte_1
la ORa si è sempre dedicata contestualmente alla gestione della CP_1 famiglia e all'accudimento delle figlie;
11) vero che nel periodo che va dal 1994 al
2010 in cui la ORa ha prestato la propria attività lavorativa in favore CP_1
del marito OR senza ricevere la retribuzione e senza che OR Parte_1
versasse i contributi previdenziali;
12) vero che la ORa Parte_1
ha contribuito attivamente allo sviluppo e alla crescita dell'attività CP_1
imprenditoriale del marito OR;
13) vero che in costanza di Parte_1
matrimonio vi era disponibilità di collaboratori familiari (colf e baby sitter) e la ORa aveva in uso autovetture acquistate dal marito;
14) vero che in CP_1
costanza di matrimonio la famiglia poteva permettersi di mandare le figlie in Pt_1
campeggio con la baby sitter dalla fine della scuola ad agosto, mese durante il quale tutta la famiglia faceva regolarmente, ogni anno, un viaggio all'estero (Turchia,
Egitto, Grecia ecc.); 15) vero che in costanza di matrimonio durante il periodo invernale la famiglia andava regolarmente in Val Badia per la cosiddetta Pt_1
“settimana bianca”; 16) vero che in costanza di matrimonio le figlie hanno potuto beneficiare, durante il liceo, delle vacanze studio a Miami (USA); 17) vero che attualmente la ORa ha in uso esclusivamente l'autovettura Subaru CP_1
targata ED380C del 2010; 18) vero che la ORa corrisponde al OR CP_1
4 la quota parte delle spese e utenze relative all'abitazione come stabilito Pt_1 nell'accordo di separazione;
19) vero che la ORa è priva di qualunque CP_1
competenza e/o conoscenza finanziaria e degli investimenti nei mercati azionari e/o obbligazionari;
20) vero che le operazioni eseguite sui conti correnti della ORa
sono state eseguite dal OR che ha in maniera Controparte_1 Parte_3
autonoma ed esclusiva curato gli investimenti e le movimentazioni di denaro. 21) vero che la ORa chiudeva l'attività di lavanderia nel 1985 e che ha CP_1
cominciato a lavorare con il OR dal 1987-1988; 22) vero che la Parte_1 ORa chiudeva l'attività di lavanderia per dedicarsi alla famiglia;
23) CP_1
vero che il OR nel 1987 chiedeva alla ORa di aiutarlo nella Pt_1 CP_1
sua attività lavorativa. Si indicano a testi sui suddetti capitoli i ORi
[...]
, residente in [...] Tes_3
Terme (PD) - Via A. Diaz, , residente in [...]
, residente in [...] Tes_6
Terme (PD) - via dei Colli Euganei n. 54. Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, con i medesimi testi indicati a prova diretta. Si chiede sia ordinato ex art. 210 cpc a Merchant
Finanziaria spa oggi Merchant srl, di esibire tutti i libri contabili ed i registri IVA relativi all'anno 2015, anno di emissione della fattura 2015000001/2. Si chiede che, stante l'infondatezza delle pretese avversarie, le controparti siano condannate al risarcimento del danno ex art. 96 I e III comma cpc. Spese e competenze di entrambi i generali di giudizio interamente rifusi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28 gennaio 2022, , nato il [...], adiva Parte_1
il Tribunale di Padova onde ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16 gennaio 1985 con , nata il 5 Controparte_1
gennaio 1956, precisando che dall'unione erano nate le figlie ed , ormai Tes_5 Tes_6
5 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che i coniugi si erano legalmente separati in forza di sentenza del 22 dicembre 2017 emessa sulla scorta delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Il ricorrente allegava di essere socio, per la quota di due terzi del capitale sociale, di certa Unimoulds srl, essendone anche presidente del consiglio di amministrazione, percependo un compenso mensile di circa euro 970,00.=, oltre che una pensione di circa mensili euro 1.000,00.=. Inoltre, affermava di Parte_1
essere comproprietario, unitamente al fratello, di immobile sito in Abano Terme, suddiviso in due unità di cui quella al piano terra concessa in abitazione vitalizia alla moglie, come concordato in sede di separazione, e quella al piano primo adibita a sua residenza.
Ciò permesso, il ricorrente lamentava che la moglie, assunta con mansioni impiegatizie nel 2010 presso la citata Unimoulds srl, con uno stipendio di circa
1.100,00= mensili, a partire dal 2015 aveva sottratto ingenti somme di denaro alla società, cagionando danni per circa 160.000,00.=, pregiudizio ristorato dal medesimo ricorrente, avendo inoltre controparte ricevuto, sempre secondo gli accordi di separazione, la somma di euro 75.000,00.=. Così, affermata l'autosufficienza economica di , concludeva chiedendo di essere Controparte_1 Parte_1 esonerato da qualsivoglia assegno divorzile e che fosse revocato l'assegno dal medesimo dovuto, in ragione della sentenza di separazione, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con decorrenza da febbraio 2019, da quando cioè la Tes_6
stessa era divenuta economicamente autonoma.
A sua volta, contestava le allegazioni di controparte, nel Controparte_1
dettaglio affermando di avere lavorato, tra il 1974 ed il 1985, anno di nascita della prima figlia, gestendo un proprio esercizio di lavanderia, cessato per dedicarsi alla cura della primogenita. Inoltre, la convenuta asseriva di avere successivamente lavorato, tra il 1987 ed il 2010, alle dipendenze del marito ma senza regolare contratto e, quindi, di essere stata assunta presso la citata Unimoulds srl dal 2010 al
2015, essendo stata raggiunta da licenziamento illegittimo, per essere poi reintegrata
6 nel 2017 a seguito di accordo transattivo raggiunto nel corso del giudizio di impugnazione avanti al Giudice del Lavoro. , considerato il lungo Controparte_1
periodo lavorativo irregolare, con perdita del relativo trattamento pensionistico, ed il fatto che la somma percepita secondo gli accordi di separazione era stata utilizzata per cure mediche e in spese legali, concludeva affinché le fosse riconosciuto l'assegno divorzile per un importo mensile di euro 1.500,00.=, anche in considerazione che le disponibilità economiche del marito dovevano reputarsi superiori a quanto dello stesso allegato.
Confermate le condizioni di separazione con ordinanza presidenziale del 19 settembre 2023, era emessa in data 3 marzo 2023 la sentenza sul vincolo matrimoniale. Con la sentenza definitiva oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale di Padova, rigettate, in quanto irrilevanti, le prove richieste dalle parti ed ordinato alle stesse di produrre le rispettive dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021 e 2022, esonerava il ricorrente dal contributo al mantenimento della figlia , divenuta Tes_6
economicamente autosufficiente dal mese di febbraio del 2019 ed accoglieva la domanda di assegno divorzile avanzata in via riconvenzionale da , Controparte_1
anche se per importo minore pari ad euro 150,00.= mensili, oltre rivalutazione
ISTAT, compensando per la frazione di due terzi le spese di lite e condannando alla rifusione della restante quota. Parte_1
In particolare, il primo Giudice, per quel che interessa la presente sede di appello, dopo avere rammentato i principi giurisprudenziali relativi al riconoscimento dell'assegno divorzile, avente funzione, oltre che assistenziale, anche compensativa, affermava che , pur essendo socio maggioritario e Parte_1
presidente di Unimoulds srl, non percepiva compenso ed utili, essendo stata la società posta in liquidazione nelle more del giudizio, nonché per essendo amministratore delegato di certa Italtrade srl, non ne ritraeva emolumenti gestori, cosicché egli risultava precettore allo stato del solo reddito da pensione per circa euro
1.200,00.= mensili, diversamente da quanto risultante dalle anteriori dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 prodotte in atti. Peraltro, il Tribunale
7 evidenziava che non aveva allegato quali fossero i suoi redditi a Controparte_1
seguito della messa in liquidazione di Unimoulds e cessazione del suo lavoro presso la medesima, di modo che non era possibile riconoscere l'assegno divorzile a fini assistenziali, considerata la disponibilità vitalizia dell'abitazione e posto che la stessa aveva continuativamente lavorato, fino al 30 aprile 2024, con retribuzione mensile di circa euro 1.400,00.= mensili, così dovendosi presumere la percezione da parte della medesima di un assegno di disoccupazione ovvero il maturare del trattamento pensionistico nel corso del 2025, come alla stessa prospettato, dovendosi ritenere che ella avesse adeguati mezzi di sostentamento. Non di meno, il primo Giudice affermava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio a fini compensativi per il limitato importo rammentato e a decorrere dalla pronuncia, dato che doveva ritenersi che il menage famigliare fosse fondato sull'apporto lavorativo di e dall'accudimento delle figlie e famiglia Parte_1 da parte dell'odierna appellata. Quanto alle spese di lite, il Tribunale argomentava affermando la “neutralità” delle domande di divorzio e di revoca del contributo dovuto da per il mantenimento della figlia , essendo Parte_1 Tes_6
maggiormente soccombente il ricorrente in ragione del pur limitato accoglimento della domanda di assegno di divorzio.
ha interposto appello con ricorso depositato il 4 febbraio 2025, Parte_1
censurando il capo della sentenza del Tribunale in punto riconoscimento a controparte dell'assegno di divorzio, articolando in argomento tre motivi di impugnazione, nonché censurando il capo della sentenza in punto disciplina delle spese di lite, articolando in argomento il quarto ed ultimo motivo di gravame.
Con il primo motivo di appello, l'impugnante ha lamentato che il Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti del riconoscimento dell'assegno di divorzio sulla scorta di circostanze contestate in giudizio e prive di qualsivoglia prova offerta da . Nel dettaglio, ha evidenziato che Controparte_1 Parte_1
l'affermazione secondo cui il menage famigliare fosse fondato sulla ripartizione condivisa degli incarichi tra gli ex coniugi e che controparte si fosse dedicata alle
8 figlie e alla famiglia, sacrificando prospettive professionali e reddituali, con conseguente disparità economica tra le parti, erano circostanze che dovevano essere puntualmente comprovate dalla moglie, non potendosi limitare il Giudice ad affermare apoditticamente accertati i fatti sulla sola scorta degli atti di causa e delle dichiarazioni delle parti. Di converso, a detta dell'appellante, degli atti di causa sarebbe emerso in modo incontrovertibile che , dopo avere Controparte_1
cessato l'attività di lavanderia, aveva sempre lavorato ritraendo redditi superiori a quelli in precedenza goduti e pari fino ad euro 1.400,00.= mensili, essendo stata
“traghettata” sino all'età pensionabile in quanto reintegrata in Unimoulds srl.
Con il secondo motivo di gravame, ha lamentato che il Parte_1
Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia considerazione delle finalità degli accordi di separazione in cui era riconosciuto, oltre che il diritto vitalizio di abitazione già rammentato, anche l'attribuzione dell'importo di euro 75.000,00.=, così già compensandosi per l'eventuale suo contributo al menage e alla Controparte_1
ricchezza della famiglia, ove esistente, e dovendosi valutare se detti accordi avessero già assolto alla funzione compensativa, pur non potendosi rinunciare in via preventiva all'assegno divorzile.
Con il terzo motivo di appello, l'impugnante ha evidenziato che erroneamente il Tribunale non avrebbe dato rilevanza al peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione e tali da escludere ogni sperequazione economica tra le parti, destando perplessità il fatto che, a fronte di tale pacifico peggioramento, pur riconosciuto dal primo Giudice, questi avrebbe omesso di accertare la reale consistenza delle condizioni economiche di , Controparte_1
così insistendosi per l'ammissione delle prove richieste in prime cure e disattese dal
Tribunale.
Infine, con il quarto motivo di impugnazione ha censurato, Parte_1
come già accennato, la disciplina data dal primo Giudice alle spese di lite. In argomento, l'appellante ha evidenziato che in realtà , pur Controparte_1
rimettendosi alla decisione del Tribunale circa la revoca del contributo al
9 mantenimento della figlia , avrebbe argomentato circa l'infondatezza di detta Tes_6
pretesa, non potendosi così affermare la prevalente soccombenza dell'appellante medesimo. In ogni caso, ha censurato nello specifico la liquidazione Parte_1
delle spese di lite, essendo a sua detta erroneamente applicate le tariffe di cui al D.M.
147/2022, dovendosi invece pervenire ad eventuale condanna per importo inferiore.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale, onde sollecitare il suo intervento in giudizio, si è costituita resistendo all'appello e chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza gravata, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
*****
1 – I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente riguardando tutti l'affermato erroneo riconoscimento del pur limitato assegno di divorzio in favore di , dovendosi rimarcare che il Tribunale ha Controparte_1 escluso la sussistenza dei presupposti dell'assegno con finalità assistenziali, avendo affermato espressamente che l'appellata “risulta avere adeguati mezzi di sostentamento”, e reputato sussistenti i presupposti dell'assegno con finalità perequative e compensative.
1.1 – Per valutare la fondatezza dei motivi di appello sinora esposti vanno considerarsi gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018 (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018), ha dato interpretazione condivisibile dell'art. 5 comma 6 L.n. n. 898/1970 in tema di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, superandosi così l'assunto secondo cui l'assenza di mezzi adeguati in capo al richiedente, ovvero la sua impossibilità oggettiva di procurarseli, costituisca il presupposto per il riconoscimento del diritto, rimanendo gli altri indicatori enunciati nella prima parte della norma in commento (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzioni familiare
10 e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il loro reddito, anche in rapporto alla durata del matrimonio) elementi relativi alla valutazione della quantificazione dell'assegno. Secondo la citata pronuncia di legittimità, oramai insegnamento costante, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Così, il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Consegue che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi anche natura perequativo - compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (vedasi anche Cass. n. 5603/2020).
Una volta accertato lo squilibrio economico – patrimoniale tra i coniugi in ragione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il coniuge in situazione di svantaggio avrà diritto di conseguire l'assegno di divorzio, non solo al fine di consentire al
11 medesimo una autosufficienza economica (finalità assistenziale dell'assegno), ma anche al fine di compensarlo per il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare (finalità perequativo - compensativa). In altre parole, l'accertamento dello squilibrio economico tra i coniugi costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970 (Cass. n.
29920/2022), di modo che l'assegno di divorzio sarà riconosciuto, oltre che per rendere autosufficiente il coniuge svantaggiato, anche per compensarlo in termini perequativi del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia o dell'altro coniuge, dovendosi indagare se detto squilibrio economico, sussistente al momento del divorzio, sia stato determinato dalle scelte di vita concordate tra i coniugi per effetto delle quali il richiedente l'assegno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (Cass. n.
21234/2019), dovendosi tenere conto della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
1.2 – Quanto all'accertamento delle condizioni patrimoniali delle parti e, in particolare della situazione deteriore dell'odierna appellata, il primo Giudice ha evidenziato che, se , tra il 2020 ed il 2023 avrebbe dichiarato redditi Parte_1
fiscalmente imponibili tra 34.000,00.= e 35.000,00.= euro annui, attualmente godrebbe unicamente del reddito da pensione di circa 1.200,00.= euro mensili, considerato che Unimoulds srl è stata posta in liquidazione in data 3 ottobre 2024, così non ritraendo egli dalla medesima più alcun emolumento o utile, nonché non ritraendo alcun emolumento dalla carica di amministratore unico di Italtrade srl.
Dette valutazioni espresse dal Tribunale sulle condizioni economiche dell'appellante, non sono state in alcun modo censurate nella presente sede. Di converso e sulla condizione economica dell'appellata, l'impugnante lamenta il difetto degli accertamenti richiesti al Tribunale, dovendosi tuttavia sottolineare che in prime cure non ha specificamente negato l'asserzione dell'ex moglie relativa al Parte_1
fatto che ella, dal 1994 al 2010, prima quindi di essere assunta presso Unimoulds srl,
12 pur lavorando a tempo pieno presso l'impresa del marito, mai avrebbe percepito la relativa retribuzione, neppure essendole versati i relativi contributi previdenziali.
Detta circostanza di fatto non può dirsi seriamente smentita dall'estratto conto previdenziale prodotto in primo grado dalla stessa appellata, posto che non è affatto detto che le retribuzioni indicate come base di calcolo dei contributi utili alle pensione siano state effettivamente versate, mentre non risulta registrata alcuna attività lavorativa regolare tra metà 1994 e inizi del 2005, per circa undici anni rispetto ai quali, come detto, non è stata mossa contestazione da parte dell'odierno appellante dell'allegazione dell'appellata secondo cui ella avrebbe in effetti lavorato per l'impresa del marito senza retribuzione e senza versamento dei contributi previdenziali. Il fatto, pacificamente provato per difetto di specifica contestazione, assume rilevanza ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, anche relativamente alla circostanza che, in difetto di percepimento di compensi per un periodo di tempo piuttosto prolungato e quanto meno di undici anni, la condizione economica dell'appellante deve ritenersi obiettivamente deteriore rispetto a quella dell'ex marito che attualmente gode di una pensione, come detto, di euro 1.200,00.=, importo che , in età oramai pensionabile, non può certamente Controparte_1
raggiungere, considerato il periodo di impiego regolare della stessa, fino al 30 aprile
2024, data quest'ultima di cessazione del rapporto di lavoro a seguito della liquidazione di Unimoulds srl, sua ultima datrice di lavoro. Neppure è possibile richiedere all'appellata, considerata la sua età, di integrare il possibile trattamento pensionistico, deteriore rispetto a quello di , mediante un impiego Parte_1
lavorativo di assai improbabile reperimento. Se deve convenirsi con l'odierno impugnante che il Tribunale di Padova ha omesso qualsivoglia motivazione e valutazione circa la documentazione prodotta in atti dal medesimo e segnatamente la documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla consultazione dell'archivio dei rapporti bancari e finanziari intrattenuti da nel tempo, è da Controparte_1
dire che, seppure la stessa disponga, così come disponeva, di plurimi conti correnti, investimenti e depositi titoli, emerge che gli importi di giacenza registrati sugli unici
13 rapporti in attivo sono del tutto compatibili con i risparmi che ella ha potuto ottenere in ragione della sua attività lavorativa regolarmente retribuita, mentre non sono registrati introiti o giacenze medie incompatibili e tali da dimostrare disponibilità economiche superiori a quelle ritratte dal lavoro dipendente, neppure essendo allegato che l'appellata svolgesse attività lavorative diverse e non dichiarate, ovvero incompatibili con il versamento dell'importo di euro 75.000,00.= riconosciuto all'odierna appellata in sede di separazione. Peraltro, la condizione economica sperequata tra le parti non può essere smentita dal fatto che Controparte_1 disponga del diritto di abitazione vitalizio sull'unità immobiliare in comproprietà tra i fratelli , posto che di altrettanta disponibilità gode l'appellante che abita al Pt_1
primo piano del medesimo fabbricato, come pacificamente affermato in atti. Infine, non è possibile valorizzare gli accordi che hanno condotto alla regolamentazione delle condizioni economiche di separazione tra le parti al fine di negare quanto sinora affermato. Secondo detti accordi che hanno condotto nel corso del 2017 alla definizione del relativo giudizio con conclusioni condivise recepite dalla pronuncia giudiziale relativa, era previsto che, a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e a tacitazione e definizione di ogni ulteriore pretesa patrimoniale ed economica tra le parti, oltre alla cessione del diritto di abitazione,
si impegnava a corrispondere a anche il già Parte_1 Controparte_1
menzionato importo di euro 75.000,00.=, quando già erano contestati gli ingiustificati prelevamenti e spese asseritamente effettuati dall'appellata a danno della società del marito Unimoulds srl presso cui era impiegata e pendente il giudizio di impugnazione del licenziamento intimato alla stessa per detti fatti, definito transattivamente con la riassunzione della dipendente. Così, deve ritenersi che la questione degli ingiustificati prelevamenti e spese è stata definita con gli accordi di separazione e con la transazione raggiunta nel giudizio lavoristico e definitivamente superata tra le parti, non potendo rilevare al fine di escludere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio. Nel contempo, il pagamento dell'importo di euro 75.000,00.= in favore dell'appellata non smentisce che la stessa si trovi
14 comunque in situazione economica deteriore rispetto a quella dell'ex marito considerato che parimenti detto pagamento deve essere valorizzato come disponibilità finanziaria dell'obbligato.
2 – Appurata la sperequazione delle condizioni economiche delle parti in riferimento al deteriore trattamento pensionistico ottenibile da rispetto a Controparte_1
quello di controparte, deve accertarsi che detta condizione sia stata determinata dalle scelte condivise dei coniugi e tali da comportare per l' ex coniuge svantaggiato la rinuncia a redditi o prospettive di guadagno con correlativo vantaggio per l'altro. In effetti, la circostanza non contestata in atti, per quanto già evidenziato, secondo cui l'odierna appellata, per rilevante periodo di tempo e quanto meno da metà 1994 e inizi del 2005, per circa undici anni, ha lavorato per l'impresa del marito senza ottenere retribuzione, comprova, da un lato, che i coniugi volontariamente e consapevolmente hanno condiviso detta prolungata scelta e, dall'altro, che
[...]
ha rinunciato a prospettive di reddito anche future avvantaggiando CP_1
l'attività di , abdicando per il futuro ad un trattamento pensionistico Parte_1
che altrimenti avrebbe potuto maturare facendo scelta differente. Devono, così, reputarsi integrati i presupposti per riconoscere in favore dell'appellata il diritto ad ottenere l'assegno divorzile con finalità perequative. In argomento, poi, non può essere condiviso quanto lamentato dall'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare pienamente, onde escludere l'an della pretesa, gli accordi di separazione in forza dei quali le finalità perequative sarebbero state già integralmente e preventivamente raggiunte con il riconoscimento del diritto vitalizio di abitazione e dell'importo di euro 75.000,00.=. In argomento va rammentato che detti accordi hanno definito il giudizio di separazione, non essendo idonei ad escludere la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio, posto che in sede di separazione non è possibile rinunciare in via preventiva all'assegno divorzile. Inoltre, il riconoscimento dei diritti in sede di separazione deve reputarsi funzionale alla disciplina dei rapporti tra i coniugi separati e, nel caso di specie, eventualmente anche in parte funzionale a riconoscere retribuzioni non corrisposte, di modo che non è possibile affermare che
15 con detti accordi la sperequazione reddituale tra le parti sia stata pienamente ed integralmente colmata, mancando la prova che i diritti riconosciuti in sede separativa, oltre a regolare i rapporti economici tra coniugi separati e a regolare le possibili pretese di pagamento per retribuzioni non corrisposte, siano stati bastevoli anche a ripristinare la rinuncia al trattamento pensionistico deteriore dell'appellata. Al più, detto riconoscimento dei diritti potrà rilevare al fine di limitare nel quantum
l'assegno dovuto, secondo quanto affermato dal Tribunale.
3 – Per venire alla quantificazione dell'assegno in questione, si deve evidenziare che il Tribunale ha affermato essere congruo indicare la somma di euro 150,00.= mensili, facendo riferimento all'apporto dato da alla vita famigliare, alla Controparte_1 durata del matrimonio di circa trent'anni e agli accordi di separazione “di cui è innegabile la funzione perequativa”. Ora, detta limitata quantificazione è giustificata proprio per la finalità di compensare della rinuncia al trattamento Controparte_1
pensionistico operata quando la stessa ha prestato la sua attività lavorativa senza retribuzione, considerato che l'importo mensile in questione è anche certamente sostenibile da che è pacifico goda di un trattamento di quiescenza Parte_1
pari ad euro 1.200,00.= mensili.
4 – Per quanto finora motivato, la richiesta di assunzione delle prove orali articolate dall'appellante fin dal giudizio di prime cure, così come le richieste di ordine di esibizione, non accolte dal Tribunale, debbono reputarsi irrilevanti ai fini del giudizio, essendo bastevoli gli elementi raccolti sinora considerati.
5 – Infine, deve considerarsi il quarto ed ultimo motivo di gravame che si articola, in primo luogo, nella contestazione secondo cui il Tribunale non avrebbe dovuto compensare per la frazione di due terzi le spese di lite, con condanna dell'appellante al pagamento del residuo terzo, in ragione della sua maggiore soccombenza. Come già accennato, lamenta che il Tribunale, non avrebbe valorizzato a Parte_1
tali fini il pieno accoglimento della domanda di esonero del pagamento del contributo al mantenimento della figlia , quando in giudizio controparte si Tes_6 sarebbe spesa nell'argomentare circa l'infondatezza dei detta domanda, così come
16 non avrebbe correttamente valorizzato la drastica riduzione della pretesa di assegno divorzile rispetto alla domanda per l'importo assai maggiore di euro 1500,00.= mensili. Dall'esame degli scritti difensivi di prime cure di risulta Controparte_1
che la stessa mai ha speso argomentazioni volte al rigetto delle domande di esonero del contributo di mantenimento della figlia, dedicando solo poche righe alla questione in sede di memoria di replica alla conclusionale avversaria. La circostanza allegata secondo cui sarebbe divenuta economicamente autosufficiente non è Tes_6 stata contestata dall'odierna appellata, destinataria del contributo, nelle sue precedenti scritture difensive, dovendosi reputare la questione sostanzialmente pacifica, pur se sollevata inammissibilmente con la replica citata. In sostanza, il primo Giudice ha correttamente ritenuto che la domanda in argomento non fosse effettivamente controversa tra le parti, tanto da dedicarvi minimo sforzo motivazionale, non potendosi affermare una effettiva soccombenza in punto di
. Conseguentemente, la soccombenza è stata valutata dal Controparte_1
Tribunale in riferimento alla domanda di assegno divorzile accolta pur in minima parte dal Tribunale, nonostante la ferma opposizione di , circostanza Parte_1 che giustifica la condanna per frazione limitata dell'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado.
5.1 – In secondo luogo, l'impugnante lamenta che il Tribunale avrebbe applicato scorrettamente le tabelle di liquidazione di cui al D.M. 147/2022, affermando di applicare i valori di liquidazione minimi per la cause di valore indeterminato, ma arrivando a riconoscere importi eccessivi, tenendo conto che il giudizio si è concluso senza attività istruttoria. Quanto a quest'ultima questione, va osservato che in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. n. 8561/2023).
17 Quanto alla eccessiva liquidazione, la causa deve essere considerata di valore indeterminabile a complessità media per cui applicando la liquidazione media dei compensi procuratori e praticata la compensazione dei due terzi, il Tribunale ha riconosciuto una frazione delle spese di lite comunque non superiore al dovuto per euro 3.620,00.=, cosicché anche detto motivo di appello deve essere respinto.
6 – In conclusione, il gravame va rigettato con conferma della sentenza del Tribunale di Padova. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il valore individuato con il criterio di quanto disputato in giudizio, non sussistendo i presupposti per la condanna richiesta dall'appellata ai sensi dell'art. 96 cpc. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma
1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Padova n. 68/2025, pubblicata in data 14 gennaio 2025;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
delle spese di lite del presente grado che si liquidano in euro Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1
quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
18 5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 14 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
19