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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8131 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Angela Faccenna
E
Controparte_1
Avv. Carmelina Mastrodonato
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione relativa alla figlia minore nata dalla loro relazione, come di seguito indicato: “1. “Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti la giovane relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
2. L'abitazione prevalente resta quella familiare sita in Roma, alla Via Luigi Volpicelli n. 12, che verrà assegnata alla madre e dove la figlia avrà il proprio domicilio;
3. I genitori potranno avere la figlia a week end alterni dall'uscita di scuola sino al lunedì con rientro a scuola. Nella settimana in cui il weekend spetta alla mamma la minore dormirà a casa del signor il mercoledì e il giovedì (il papà la andrà a prendere a scuola il CP_1 mercoledì e la riaccompagnerà a scuola direttamente il venerdì mattina);
4. Nella settimana in cui il weekend spetterà al papà la minore dormirà a casa del signor il venerdì, sabato e domenica (il papà la andrà a prendere a scuola il venerdì e la CP_1 riaccompagnerà il lunedì mattina) più il mercoledì (il papà andrà a prenderla a scuola il mercoledì e la riaccompagnerà il giovedì mattina). Allorquando non vi è la scuola, il papà andrà a prendere la figlia a casa della mamma a partire dalla mattina, in orario da concordare con l'altro genitore e comunque entro le 10.00.
5. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore avrà con sé la figlia il 24 dicembre e l'altro genitore il 25 dicembre. Quest'ultimo la avrà presso di sé sino alla mattina del 1 gennaio allorquando la riaccompagnerà dall'altro genitore che la avrà dalla mattina del 01 gennaio (entro le ore 11) sino alla sera del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
6. Durante le vacanze estive, alternando negli anni, ciascun genitore avrà la figlia con sé per
15 giorni consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 1 luglio ed il 31 agosto, da concordarsi e comunicarsi tra le parti entro il 15 febbraio di ogni anno;
7. Il sig. lascerà la casa familiare entro e non oltre il giorno 30 giugno 2024 CP_1 asportandone tutti i propri beni personali;
8. Dal mese di luglio 2024 fino al mese di dicembre 2025 incluso, il Sig. CP_1 corrisponderà alla Sig.ra un assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad Pt_1 euro 350,00 (Trecentocinquanta/00) mensili, oltre rivalutazione istat. Il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della medesima che verranno comunicate in separata sede, entro il giorno 5 di ogni mese;
9. Dal mese di gennaio 2026 l'assegno di mantenimento corrisposto dal Sig. alla CP_1
Per Sig.ra per la figlia minore sarà pari ad € 250,00 (Duecentocinquanta/00) mensili;
Pt_1
10. L'assegno unico per la figlia continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla
Sig.ra senza necessità di ulteriore consenso da parte del Sig. che si dichiara Pt_1 CP_1 sin d'ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
11. Le spese di natura straordinaria, anche in ossequio a quanto previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto con il Tribunale Ordinario di Roma in data 17.12.2014 e che qui deve intendersi per letteralmente riportato e trascritto, da concordarsi preventivamente, saranno corrisposte in ragione del 50% per ciascun genitore. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà in un'unica soluzione unitamente all'assegno di mantenimento dei figli, previa esibizione, da parte del genitore che abbia anticipato le relative spese, la documentazione giustificativa delle stesse.
12. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio;
13. Spese del presente giudizio integralmente compensate.”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 12.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Angela Faccenna
E
Controparte_1
Avv. Carmelina Mastrodonato
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione relativa alla figlia minore nata dalla loro relazione, come di seguito indicato: “1. “Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti la giovane relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
2. L'abitazione prevalente resta quella familiare sita in Roma, alla Via Luigi Volpicelli n. 12, che verrà assegnata alla madre e dove la figlia avrà il proprio domicilio;
3. I genitori potranno avere la figlia a week end alterni dall'uscita di scuola sino al lunedì con rientro a scuola. Nella settimana in cui il weekend spetta alla mamma la minore dormirà a casa del signor il mercoledì e il giovedì (il papà la andrà a prendere a scuola il CP_1 mercoledì e la riaccompagnerà a scuola direttamente il venerdì mattina);
4. Nella settimana in cui il weekend spetterà al papà la minore dormirà a casa del signor il venerdì, sabato e domenica (il papà la andrà a prendere a scuola il venerdì e la CP_1 riaccompagnerà il lunedì mattina) più il mercoledì (il papà andrà a prenderla a scuola il mercoledì e la riaccompagnerà il giovedì mattina). Allorquando non vi è la scuola, il papà andrà a prendere la figlia a casa della mamma a partire dalla mattina, in orario da concordare con l'altro genitore e comunque entro le 10.00.
5. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, un genitore avrà con sé la figlia il 24 dicembre e l'altro genitore il 25 dicembre. Quest'ultimo la avrà presso di sé sino alla mattina del 1 gennaio allorquando la riaccompagnerà dall'altro genitore che la avrà dalla mattina del 01 gennaio (entro le ore 11) sino alla sera del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
6. Durante le vacanze estive, alternando negli anni, ciascun genitore avrà la figlia con sé per
15 giorni consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 1 luglio ed il 31 agosto, da concordarsi e comunicarsi tra le parti entro il 15 febbraio di ogni anno;
7. Il sig. lascerà la casa familiare entro e non oltre il giorno 30 giugno 2024 CP_1 asportandone tutti i propri beni personali;
8. Dal mese di luglio 2024 fino al mese di dicembre 2025 incluso, il Sig. CP_1 corrisponderà alla Sig.ra un assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad Pt_1 euro 350,00 (Trecentocinquanta/00) mensili, oltre rivalutazione istat. Il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della medesima che verranno comunicate in separata sede, entro il giorno 5 di ogni mese;
9. Dal mese di gennaio 2026 l'assegno di mantenimento corrisposto dal Sig. alla CP_1
Per Sig.ra per la figlia minore sarà pari ad € 250,00 (Duecentocinquanta/00) mensili;
Pt_1
10. L'assegno unico per la figlia continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla
Sig.ra senza necessità di ulteriore consenso da parte del Sig. che si dichiara Pt_1 CP_1 sin d'ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
11. Le spese di natura straordinaria, anche in ossequio a quanto previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto con il Tribunale Ordinario di Roma in data 17.12.2014 e che qui deve intendersi per letteralmente riportato e trascritto, da concordarsi preventivamente, saranno corrisposte in ragione del 50% per ciascun genitore. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà in un'unica soluzione unitamente all'assegno di mantenimento dei figli, previa esibizione, da parte del genitore che abbia anticipato le relative spese, la documentazione giustificativa delle stesse.
12. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio;
13. Spese del presente giudizio integralmente compensate.”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 12.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi