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Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/08/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 5 dicembre 2023 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.299/2020 R.G Lav., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Mariangela Vizioli, Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso indirizzo pec CP_1 dell'avv. Isidoro Isidori del foro di L'Aquila, giusta procura ad litem depositata telematicamente in allegato alla memoria difensiva
RESISTENTE Non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
- Rigetta la domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento;
- Dispone procedersi come da separata ordinanza in ordine alla quantificazione delle differenze retributive dovute alla ricorrente per l'attività lavorativa svolta in misura pari a 39 ore settimanali ed inquadramento al IV livello del CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: Controparte_2 in riferimento al periodo dal 30.07.2017 sino alla data del licenziamento (28.11.2019), oltre
[...] agli interessi legali sulle somme dovute dalle singole scadenze al saldo;
- Rigetta ogni diversa domanda;
- Rinvia per la regolamentazione delle spese del giudizio tra le parti alla pronuncia definitiva;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2020, la ricorrente, , ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale dichiarare nullo/annullabile/illegittimo/inefficace il licenziamento irrogato in quanto non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per insussistenza del fatto contestato ovvero condannare ex art 8, L. n. 604 del
1966, il datore di lavoro a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, e/o a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, tenendo conto che la predetta indennità può essere
maggiorata fino a 10 mensilità per la lavoratrice che ha un'anzianità' superiore ai dieci anni. sempre in via principale
Dichiarare nullo il licenziamento perché discriminatorio/ritorsivo, ovvero irrogato per motivo illecito, ed ordinare alla convenuta la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro sin dal 28.11.2019 e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità,
stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Accertare che non ricorre la giusta causa addotta dalla
1 convenuta per insussistenza del fatto contestato, ovvero dichiarare sproporzionato il licenziamento perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e per l'effetto dichiarare nullo /annullabile il licenziamento anche per via della violazione della procedura disciplinare per le ragione sopra addotte e condannare la convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente di cui al primo comma dell'art. 18 St lav. e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, che non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in relazione
all'anzianità del lavoratore;
In via subordinata Accertare se ricorre l'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, condannare la convenuta all'attribuzione al
lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale
o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
Con richiesta di conversione da rito da ordinario ex art 414 cpc con il quale è stato introdotto il presente giudizio, in rito fornero ex art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, qualora venisse accertato
in corso di causa un computo occupazionale della Società sopra i 15 dipendenti e, dunque, esclusivamente per la domanda inerente l'illegittimità del licenziamento. condannare la convenuta, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
Condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite, oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mariangela Vizioli, procuratore antistatario. sempre in via principale: a) accertare e dichiarare che la ricorrente - sin dal 30.05.08, al 28.11.2019 (o dal 28.01.2009, o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa) - ha svolto mansioni superiori di cassiera,
4° livello, CCNL di riferimento (o diverso inquadramento che verrà accertato in corso di causa) del CCNL applicato, o
diverso livello che si riterrà di giustizia per avere svolto mansioni diverse ma superiori rispetto a quelle risultanti da contratto, ovvero a quelle mansioni che verranno accertate i corso di causa;
b) per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della mensilità di novembre 2019, ratei di 13 e 14ma 2018/2019, indennità sostituiva per permessi e ferie non goduti, TFR pari ad un lordo di euro 10.929,00 da CUD 2020, salvo il ricalco per il diverso inquadramento e
orario di lavoro effettivamente svolto), nonché, attesa la nullità della quietanza liberatoria, alle differenze retributive per lavoro svolto in qualità di cassiera per il 4° livello, CCNL di riferimento e per le ore di straordinario/supplementare, per la indennità di maneggio danaro, nella somma ritenuta di giustizia per il lavoro svolto dal 30.05.08 sino al 28.11.2019, (o dal 28.01.2009, o per il diverso periodo che verrà accertato in corso di
causa) quantitativamente e qualitativamente in misura maggiore rispetto a quanto risultava dal contratto e dunque ad una differenza di euro 85.248,99 lorda, o nella misura maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia;
c) condannare la convenuta a regolarizzare la posizione contributiva;
d) condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2116 c.c. al risarcimento del danno in favore della ricorrente per mancata, irregolare o prescritta contribuzione previdenziale;
e)
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali da distrarsi in favore dell'avv. Mariangela
Vizioli, che si dichiara procuratore antistatario”.
2 Con memoria difensiva depositata in data 2.10.2020, si è costituita in giudizio la CP_1 contestando integralmente le avverse pretese in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
Istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e l'acquisizione delle videoregistrazioni prodotte in allegato alla memoria difensiva, all'odierna udienza, previo depositato di note conclusive autorizzate, stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo, con sentenza non definitiva.
Viene in primo luogo in rilievo la domanda relativa all'impugnativa del licenziamento per giusta causa irrogato in data 28.11.2019.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Ai fini della ricostruzione della vicenda all'esame, si osserva che risulta accertato per tabulas che:
- la ricorrente è stata assunta alle dipendenze della sin dal 30 maggio 2008 presso il punto CP_1 vendita sito in via Cavriani snc di Sulmona, originariamente con la qualifica di operaio, mansioni di addetto all'applicazione dei prezzi, con inquadramento al 6° livello CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi, e con orario di lavoro part-time a 24 ore settimanali. Dalla data del 1 marzo 2015 è stata inquadrata al 5° livello ed, a partire dal 1 giugno
2017, è stata inquadrata nel 4° livello del CCNL applicato.
- con comunicazione del 19.11.201, la ha contestato alla ricorrente che il giorno CP_1
18.11.2019 alle ore 10:52 veniva emesso dalla cassa ove la stessa era adibita uno scontrino (n. 129) pari all'importo 0, nonostante il cliente avesse corrisposto l'intera somma dell'acquisto effettuato;
che nella giornata del 19.11.2019 nella cassa n. 2, ove la ricorrente prestava servizio, risultavano emessi, ad altrettanti clienti, n. 9 scontrini con importo uguale a 0, ovvero gli stessi riportavano lo storno dei singoli articoli precedentemente battuti e al termine degli storni, gli scontrini risultano uguali a 0.
- in data 28.11.2019, dopo aver assegnato alla lavoratrice il termine per rendere giustificazioni, la stessa veniva licenziata per giusta causa con la seguente motivazione: “è stato accertato a seguito di segnalazioni di clienti che Ella ha tenuto una condotta finalizzata a sottrarre dalla cassa del supermercato denaro, con infingimenti e altre condotte tendenti a nascondere incassi e sottrarne il relativo importo”.
Il compendio istruttorio, unitamente all'assenza di una spiegazione alternativa logicamente credibile, delinea, a carico della ricorrente, un quadro indiziario grave e sufficiente a dimostrare i fatti posti a fondamento dell'addebito disciplinare consistente nell'aver omesso, in più occasioni, di registrare la vendita di alcuni prodotti al fine di sottrare denaro alla cassa;
in particolare, premesso che il “codice operatore” identificativo della ricorrente era il codice “31”, risulta che:
- l'azzeramento dell'importo dello scontrino n.129 messo il 18.11.2019 nonostante il regolare pagamento della merce ha trovato piena conferma testimoniale;
il cliente, sig. , Testimone_1 escusso in udienza, ha riferito che “…la mattina del 18.11.2019 ho fatto la spesa presso il supermercato di Via Cavriani e alla cassa mi è stato emesso uno scontrino a importo “0”; CP_3
3 quando tornato a casa, me ne sono reso conto, ho telefonato al titolare Controparte_4 chiedendone il motivo inviandogli tramite whatsapp la foto dello scontrino;
…”, confermando di aver pagato la merce corrispondendo l'importo di €.6,45;
- può ritenersi pacifica (in quanto incontestata) la circostanza che il giorno 19.11.2019 la ricorrente era addetta alla cassa n.2 e che l'emissione dei n.9 scontrini con importo pari a 0 e, quindi, le operazioni di storno degli articoli precedentemente battuti sono state eseguite su esclusiva iniziativa della medesima;
- il riscontro contabile giornaliero, così come anche ammesso da parte ricorrente, veniva eseguito, - anche se, alcune volte, a distanza di qualche giorno, dai responsabili, e CP_5 CP_4
-.
[...]
Il dato documentale unitamente agli esiti della prova testimoniale consentono di escludere la riconducibilità delle condotte contestate ad un errore scusabile o ad una mera dimenticanza.
Anzitutto viene in rilievo il dato quantitativo relativo alla frequenza ed alla non occasionalità degli
“annullamenti” eseguiti in sede di registrazione degli incassi, dal momento che, come si evince dal reporting di cassa certificato dal Responsabile CED di , il numero degli scontrini “annullati” dalla ricorrente CP_3 nel corso dell'anno 2019 risultano in numero superiore a circa il doppio di quelli riferibili agli altri colleghi cassieri, neppure avendo trovato conferma la giustificazione addotta dalla stessa circa il cattivo funzionamento della nuova cassa alla quale la medesima era addetta.
I colleghi della ricorrente, escussi nel corso del presente giudizio, hanno riferito che: - in caso di problematiche insorte nel corso delle operazioni di cassa ovvero in caso di credito insufficiente dei clienti era necessario interpellare la direzione o il titolare, anche sospendendo momentaneamente le attività di cassa, al Cont fine di procedere ad eventuali modifiche o azzeramenti dello scontrino;
- che i erano presenti in tutte le Cont casse;
- non erano ammessi i pagamenti da un di un'altra cassa né i prelievi di denaro contante a seguito Cont di versamento con
Né risulta che il responsabile del punto vendita sia stato mai informato di siffatti “annullamenti” ovvero operazioni di storno, attività peraltro che, in considerazione del gran numero degli stessi, mal si conciliano con l'esperienza pluriennale della ricorrente come addetta alla cassa, tenuto conto altresì che per la registrazione del prezzo della merce acquistata era sufficiente “passare” il prodotto sul lettore ottico senza necessità di battitura dei tasti della cassa.
Orbene, riguardo alle irregolarità riscontrate nel corso delle operazioni di registrazione delle vendite, non v'è dubbio che sia rinvenibile nella condotta della ricorrente un atteggiamento connotato da totale dispregio nell'osservanza delle procedure, che sono finalizzate a salvaguardare il patrimonio aziendale.
Si ritiene infatti che la regolare emissione dello scontrino fiscale per le merci vendute rappresenta per un lavoratore con mansioni di cassiere un dovere fondamentale insito in siffatta posizione lavorativa, la cui omissione, oltre a rendere meno agevole la quadratura delle contabilità aziendale ed essere idonea ad arrecare un danno all'immagine del datore di lavoro presso la clientela, espone quest'ultimo anche al pericolo dell'irrogazioni di sanzioni amministrative, che, oltre che pecuniarie, possono consistere anche, nel caso di
4 quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi nell'arco di 5 anni, nella "sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese" (v. artt. 6 e 12, comma 2, D.Lgs. n. 471 del 1997).
Ne consegue che i reputi “ annulli” degli scontrini fiscali, accompagnati dal mancato rinvenimento delle somme corrispondenti ai prezzi dei prodotti non "scontrinati" quali eccedenze di cassa, denotano una condotta che, attraverso la violazione degli obblighi fondamentali gravanti sul dipendente in dispregio del patrimonio aziendale, appare sorretta, nel caso di specie, da scopi fraudolenti e, quindi, idonea ad integrare la sussistenza della giusta causa di licenziamento e la conseguente legittimità del recesso datoriale.
Venendo alla disamina dell'ulteriore questione controversa riguardante le rivendicate mansioni di cassiera svolte in prevalenza a decorrere dal 30.05.2008, con la conseguente richiesta di attribuzione, a partire da detta data, del IV livello contrattuale del CCNL in esame nonché dell'indennità di maneggio, la domanda è fondata e va pertanto accolta sia pure in relazione ad un intervallo di tempo più limitato rispetto all'intero periodo oggetto della richiesta.
E' pacifico che la ricorrente abbia svolto durante l'intercorso rapporto lavorativo attività di cassiera, occupandosi altresì anche di altri compiti di banconista, scaffalista, addetta alla pulizia del negozio.
Tale circostanza è stata confermata anche dagli stessi testimoni, dipendenti del punto vendita, i quali hanno sostanzialmente confermato che la ricorrente svolgeva attività di cassiera, oltre agli altri compiti.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità afferma che laddove il prestatore svolga mansioni riconducibili a due diversi livelli, l'inquadramento va determinato in base alle funzioni in concreto prevalenti, tenendo conto sia della qualità che della quantità di lavoro svolto (Cass. (ord.) 8 febbraio 2021, n.
2969). In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte ma tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica ed occasionale (Corte di Cassazione (ord. 8 febbraio 2021, n. 2969), restando irrilevante il carattere promiscuo dell'attività complessivamente svolta all'interno del punto vendita, laddove l'attività di cassa risulti pacificamente espletata con assoluta stabilità e continuità. La qualifica, pertanto, va determinata con riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, purché non sia svolta in maniera sporadica o del tutto occasionale.
Orbene, il fatto che la ricorrente fosse continuativamente e assegnata alle mansioni di cassiera quantomeno a partire dal 2017 appare desumibile dalla documentazione prodotta dalla stessa società resistente ed, in particolare, dai “reporting” di cassa da quali si evince che la ricorrente ha battuto un numero complessivo di scontrini di gran lunga superiore a quello della maggior parte degli altri dipendenti, che pure svolgevano, all'interno del punto vendita, funzioni promiscue.
Per quanto emerso deve ritenersi quindi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di maneggio denaro ai sensi dell'art. 101 del Capo II del CCNL applicato, visto che l'obbligo di rispondere di eventuali ammanchi rientra nella normale diligenza richiesta al lavoratore che entri in contatto con denaro. In
5 altre parole, l'obbligo di cui si discute non ha carattere accessorio ed eventuale, ma risulta immanente alla responsabilità delle mansioni concretamente svolte (fatta salva, evidente, un eventuale espresso esonero del lavoratore da questa specifica responsabilità, nel caso di specie, però, del tutto indimostrato).
Del pari si ritiene sufficientemente provata la circostanza che la ricorrente quantomeno dal 2016 ha osservato un orario di lavoro settimanale pari a 39 ore anziché 24 ore settimanali (part-time al 60%), articolato in base ai seguenti turni della durata di circa sei ore: di mattina, dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 14:00 oppure dalle ore 8:20 alle ore 14:30 oppure di pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 14;00 alle ore 19;30 oppure dalle ore 15;30 alle ore 20;20 e il venerdì ed il sabato dalle 14;20 alle 20;20.
Detta circostanza trova espressa e puntuale conferma dal contenuto della messaggistica intercorsa nella chat del gruppo whatsapp costituito nel 2016 e composto dai dipendenti del punto vendita di Sulmona.
Orbene, dalle copie delle schermate whatsapp acquisite agli atti, si evince che la ricorrente, indicata come
“Patty”, così come confermato in udienza dal collega , era inserita a pieno titolo nei turni la Parte_2 cui durata ordinaria risulta chiaramente indicata dalle 14;00 alle 19;30 e dalle 15;30 alle 20;30 e, dunque, di sei ore circa, non apparendo, invece, ragionevole il fatto che nessuno degli ex colleghi della lavoratrice all'interno del punto vendita conoscesse con esattezza gli orari di lavoro della medesima.
Eccepisce a riguardo la ricorrente la nullità del verbale di conciliazione sindacale del 29.07.2017.
Detta eccezione è infondata.
In riferimento al caso di specie, nell'ottica propria della transazione, ai sensi degli artt. 1965, 2113 e segg c.c. il datore di lavoro ha concordato il riconoscimento dalla data dell'accordo (29.07.2017) del IV livello nonché di un minimo indennizzo, laddove la lavoratrice, con l'assistenza del sindacalista, dopo aver dichiarato di essere stata adeguatamente retribuita per le ore e le giornate eseguite dalla data di assunzione, ha rinunciato alle pretese derivanti dall'inquadramento.
In base al significato desumibile dal tenore letterale del negozio, sia pure letto in connessione tra le varie parti dello stesso, si ritiene che, nella specie, la lavoratrice avesse ben chiaro di rinunciare con la sottoscrizione dell'atto a diritti obiettivamente determinabili, in relazione a quanto nello stesso verbale specificato relativamente alle sue rivendicazioni.
Orbene, in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, come nel caso di specie, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013, n.
24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617).
Premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del
6 primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione e prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta va ritenuta la validità dell'atto abdicativo (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858), la conciliazione intervenuta presso la sede “protetta”, conferisce all'atto di rinuncia/transazione sottostante un imprimatur di sostanziale definitività.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, stante la rinuncia operata dalla ricorrente, le pretese economiche da riconoscersi in favore della ricorrente vanno riferite al periodo successivo alla sottoscrizione dell'accordo ossia a partire 30.07.2017 sino alla data del licenziamento, (28.11.201). A tal fine procederà nel prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza, ai fini dell'esatta quantificazione di quanto dovuto alla ricorrente a titolo di lavoro supplementare e di indennità di maneggio denaro calcolato sulla base delle tariffe dei lavoratori inquadrati nel IV livello del CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi in riferimento al periodo successivo ricompreso tra il 30.07.2017 ed il 28.11.2019, considerando un orario di lavoro settimanale di 39 ore, dal lunedì al sabato, oltre al TFR complessivamente maturato.
Spese alla definizione del procedimento con sentenza definitiva.
Sulmona, 5 dicembre 2023
Il Giudice.
f.to digit. Alessandra De Marco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 5 dicembre 2023 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n.299/2020 R.G Lav., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Mariangela Vizioli, Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso indirizzo pec CP_1 dell'avv. Isidoro Isidori del foro di L'Aquila, giusta procura ad litem depositata telematicamente in allegato alla memoria difensiva
RESISTENTE Non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
- Rigetta la domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento;
- Dispone procedersi come da separata ordinanza in ordine alla quantificazione delle differenze retributive dovute alla ricorrente per l'attività lavorativa svolta in misura pari a 39 ore settimanali ed inquadramento al IV livello del CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: Controparte_2 in riferimento al periodo dal 30.07.2017 sino alla data del licenziamento (28.11.2019), oltre
[...] agli interessi legali sulle somme dovute dalle singole scadenze al saldo;
- Rigetta ogni diversa domanda;
- Rinvia per la regolamentazione delle spese del giudizio tra le parti alla pronuncia definitiva;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2020, la ricorrente, , ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale dichiarare nullo/annullabile/illegittimo/inefficace il licenziamento irrogato in quanto non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per insussistenza del fatto contestato ovvero condannare ex art 8, L. n. 604 del
1966, il datore di lavoro a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, e/o a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, tenendo conto che la predetta indennità può essere
maggiorata fino a 10 mensilità per la lavoratrice che ha un'anzianità' superiore ai dieci anni. sempre in via principale
Dichiarare nullo il licenziamento perché discriminatorio/ritorsivo, ovvero irrogato per motivo illecito, ed ordinare alla convenuta la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro sin dal 28.11.2019 e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità,
stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Accertare che non ricorre la giusta causa addotta dalla
1 convenuta per insussistenza del fatto contestato, ovvero dichiarare sproporzionato il licenziamento perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e per l'effetto dichiarare nullo /annullabile il licenziamento anche per via della violazione della procedura disciplinare per le ragione sopra addotte e condannare la convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente di cui al primo comma dell'art. 18 St lav. e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, che non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in relazione
all'anzianità del lavoratore;
In via subordinata Accertare se ricorre l'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, condannare la convenuta all'attribuzione al
lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale
o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
Con richiesta di conversione da rito da ordinario ex art 414 cpc con il quale è stato introdotto il presente giudizio, in rito fornero ex art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, qualora venisse accertato
in corso di causa un computo occupazionale della Società sopra i 15 dipendenti e, dunque, esclusivamente per la domanda inerente l'illegittimità del licenziamento. condannare la convenuta, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
Condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite, oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mariangela Vizioli, procuratore antistatario. sempre in via principale: a) accertare e dichiarare che la ricorrente - sin dal 30.05.08, al 28.11.2019 (o dal 28.01.2009, o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa) - ha svolto mansioni superiori di cassiera,
4° livello, CCNL di riferimento (o diverso inquadramento che verrà accertato in corso di causa) del CCNL applicato, o
diverso livello che si riterrà di giustizia per avere svolto mansioni diverse ma superiori rispetto a quelle risultanti da contratto, ovvero a quelle mansioni che verranno accertate i corso di causa;
b) per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della mensilità di novembre 2019, ratei di 13 e 14ma 2018/2019, indennità sostituiva per permessi e ferie non goduti, TFR pari ad un lordo di euro 10.929,00 da CUD 2020, salvo il ricalco per il diverso inquadramento e
orario di lavoro effettivamente svolto), nonché, attesa la nullità della quietanza liberatoria, alle differenze retributive per lavoro svolto in qualità di cassiera per il 4° livello, CCNL di riferimento e per le ore di straordinario/supplementare, per la indennità di maneggio danaro, nella somma ritenuta di giustizia per il lavoro svolto dal 30.05.08 sino al 28.11.2019, (o dal 28.01.2009, o per il diverso periodo che verrà accertato in corso di
causa) quantitativamente e qualitativamente in misura maggiore rispetto a quanto risultava dal contratto e dunque ad una differenza di euro 85.248,99 lorda, o nella misura maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia;
c) condannare la convenuta a regolarizzare la posizione contributiva;
d) condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2116 c.c. al risarcimento del danno in favore della ricorrente per mancata, irregolare o prescritta contribuzione previdenziale;
e)
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali da distrarsi in favore dell'avv. Mariangela
Vizioli, che si dichiara procuratore antistatario”.
2 Con memoria difensiva depositata in data 2.10.2020, si è costituita in giudizio la CP_1 contestando integralmente le avverse pretese in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
Istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e l'acquisizione delle videoregistrazioni prodotte in allegato alla memoria difensiva, all'odierna udienza, previo depositato di note conclusive autorizzate, stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo, con sentenza non definitiva.
Viene in primo luogo in rilievo la domanda relativa all'impugnativa del licenziamento per giusta causa irrogato in data 28.11.2019.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Ai fini della ricostruzione della vicenda all'esame, si osserva che risulta accertato per tabulas che:
- la ricorrente è stata assunta alle dipendenze della sin dal 30 maggio 2008 presso il punto CP_1 vendita sito in via Cavriani snc di Sulmona, originariamente con la qualifica di operaio, mansioni di addetto all'applicazione dei prezzi, con inquadramento al 6° livello CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi, e con orario di lavoro part-time a 24 ore settimanali. Dalla data del 1 marzo 2015 è stata inquadrata al 5° livello ed, a partire dal 1 giugno
2017, è stata inquadrata nel 4° livello del CCNL applicato.
- con comunicazione del 19.11.201, la ha contestato alla ricorrente che il giorno CP_1
18.11.2019 alle ore 10:52 veniva emesso dalla cassa ove la stessa era adibita uno scontrino (n. 129) pari all'importo 0, nonostante il cliente avesse corrisposto l'intera somma dell'acquisto effettuato;
che nella giornata del 19.11.2019 nella cassa n. 2, ove la ricorrente prestava servizio, risultavano emessi, ad altrettanti clienti, n. 9 scontrini con importo uguale a 0, ovvero gli stessi riportavano lo storno dei singoli articoli precedentemente battuti e al termine degli storni, gli scontrini risultano uguali a 0.
- in data 28.11.2019, dopo aver assegnato alla lavoratrice il termine per rendere giustificazioni, la stessa veniva licenziata per giusta causa con la seguente motivazione: “è stato accertato a seguito di segnalazioni di clienti che Ella ha tenuto una condotta finalizzata a sottrarre dalla cassa del supermercato denaro, con infingimenti e altre condotte tendenti a nascondere incassi e sottrarne il relativo importo”.
Il compendio istruttorio, unitamente all'assenza di una spiegazione alternativa logicamente credibile, delinea, a carico della ricorrente, un quadro indiziario grave e sufficiente a dimostrare i fatti posti a fondamento dell'addebito disciplinare consistente nell'aver omesso, in più occasioni, di registrare la vendita di alcuni prodotti al fine di sottrare denaro alla cassa;
in particolare, premesso che il “codice operatore” identificativo della ricorrente era il codice “31”, risulta che:
- l'azzeramento dell'importo dello scontrino n.129 messo il 18.11.2019 nonostante il regolare pagamento della merce ha trovato piena conferma testimoniale;
il cliente, sig. , Testimone_1 escusso in udienza, ha riferito che “…la mattina del 18.11.2019 ho fatto la spesa presso il supermercato di Via Cavriani e alla cassa mi è stato emesso uno scontrino a importo “0”; CP_3
3 quando tornato a casa, me ne sono reso conto, ho telefonato al titolare Controparte_4 chiedendone il motivo inviandogli tramite whatsapp la foto dello scontrino;
…”, confermando di aver pagato la merce corrispondendo l'importo di €.6,45;
- può ritenersi pacifica (in quanto incontestata) la circostanza che il giorno 19.11.2019 la ricorrente era addetta alla cassa n.2 e che l'emissione dei n.9 scontrini con importo pari a 0 e, quindi, le operazioni di storno degli articoli precedentemente battuti sono state eseguite su esclusiva iniziativa della medesima;
- il riscontro contabile giornaliero, così come anche ammesso da parte ricorrente, veniva eseguito, - anche se, alcune volte, a distanza di qualche giorno, dai responsabili, e CP_5 CP_4
-.
[...]
Il dato documentale unitamente agli esiti della prova testimoniale consentono di escludere la riconducibilità delle condotte contestate ad un errore scusabile o ad una mera dimenticanza.
Anzitutto viene in rilievo il dato quantitativo relativo alla frequenza ed alla non occasionalità degli
“annullamenti” eseguiti in sede di registrazione degli incassi, dal momento che, come si evince dal reporting di cassa certificato dal Responsabile CED di , il numero degli scontrini “annullati” dalla ricorrente CP_3 nel corso dell'anno 2019 risultano in numero superiore a circa il doppio di quelli riferibili agli altri colleghi cassieri, neppure avendo trovato conferma la giustificazione addotta dalla stessa circa il cattivo funzionamento della nuova cassa alla quale la medesima era addetta.
I colleghi della ricorrente, escussi nel corso del presente giudizio, hanno riferito che: - in caso di problematiche insorte nel corso delle operazioni di cassa ovvero in caso di credito insufficiente dei clienti era necessario interpellare la direzione o il titolare, anche sospendendo momentaneamente le attività di cassa, al Cont fine di procedere ad eventuali modifiche o azzeramenti dello scontrino;
- che i erano presenti in tutte le Cont casse;
- non erano ammessi i pagamenti da un di un'altra cassa né i prelievi di denaro contante a seguito Cont di versamento con
Né risulta che il responsabile del punto vendita sia stato mai informato di siffatti “annullamenti” ovvero operazioni di storno, attività peraltro che, in considerazione del gran numero degli stessi, mal si conciliano con l'esperienza pluriennale della ricorrente come addetta alla cassa, tenuto conto altresì che per la registrazione del prezzo della merce acquistata era sufficiente “passare” il prodotto sul lettore ottico senza necessità di battitura dei tasti della cassa.
Orbene, riguardo alle irregolarità riscontrate nel corso delle operazioni di registrazione delle vendite, non v'è dubbio che sia rinvenibile nella condotta della ricorrente un atteggiamento connotato da totale dispregio nell'osservanza delle procedure, che sono finalizzate a salvaguardare il patrimonio aziendale.
Si ritiene infatti che la regolare emissione dello scontrino fiscale per le merci vendute rappresenta per un lavoratore con mansioni di cassiere un dovere fondamentale insito in siffatta posizione lavorativa, la cui omissione, oltre a rendere meno agevole la quadratura delle contabilità aziendale ed essere idonea ad arrecare un danno all'immagine del datore di lavoro presso la clientela, espone quest'ultimo anche al pericolo dell'irrogazioni di sanzioni amministrative, che, oltre che pecuniarie, possono consistere anche, nel caso di
4 quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi nell'arco di 5 anni, nella "sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese" (v. artt. 6 e 12, comma 2, D.Lgs. n. 471 del 1997).
Ne consegue che i reputi “ annulli” degli scontrini fiscali, accompagnati dal mancato rinvenimento delle somme corrispondenti ai prezzi dei prodotti non "scontrinati" quali eccedenze di cassa, denotano una condotta che, attraverso la violazione degli obblighi fondamentali gravanti sul dipendente in dispregio del patrimonio aziendale, appare sorretta, nel caso di specie, da scopi fraudolenti e, quindi, idonea ad integrare la sussistenza della giusta causa di licenziamento e la conseguente legittimità del recesso datoriale.
Venendo alla disamina dell'ulteriore questione controversa riguardante le rivendicate mansioni di cassiera svolte in prevalenza a decorrere dal 30.05.2008, con la conseguente richiesta di attribuzione, a partire da detta data, del IV livello contrattuale del CCNL in esame nonché dell'indennità di maneggio, la domanda è fondata e va pertanto accolta sia pure in relazione ad un intervallo di tempo più limitato rispetto all'intero periodo oggetto della richiesta.
E' pacifico che la ricorrente abbia svolto durante l'intercorso rapporto lavorativo attività di cassiera, occupandosi altresì anche di altri compiti di banconista, scaffalista, addetta alla pulizia del negozio.
Tale circostanza è stata confermata anche dagli stessi testimoni, dipendenti del punto vendita, i quali hanno sostanzialmente confermato che la ricorrente svolgeva attività di cassiera, oltre agli altri compiti.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità afferma che laddove il prestatore svolga mansioni riconducibili a due diversi livelli, l'inquadramento va determinato in base alle funzioni in concreto prevalenti, tenendo conto sia della qualità che della quantità di lavoro svolto (Cass. (ord.) 8 febbraio 2021, n.
2969). In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte ma tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica ed occasionale (Corte di Cassazione (ord. 8 febbraio 2021, n. 2969), restando irrilevante il carattere promiscuo dell'attività complessivamente svolta all'interno del punto vendita, laddove l'attività di cassa risulti pacificamente espletata con assoluta stabilità e continuità. La qualifica, pertanto, va determinata con riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, purché non sia svolta in maniera sporadica o del tutto occasionale.
Orbene, il fatto che la ricorrente fosse continuativamente e assegnata alle mansioni di cassiera quantomeno a partire dal 2017 appare desumibile dalla documentazione prodotta dalla stessa società resistente ed, in particolare, dai “reporting” di cassa da quali si evince che la ricorrente ha battuto un numero complessivo di scontrini di gran lunga superiore a quello della maggior parte degli altri dipendenti, che pure svolgevano, all'interno del punto vendita, funzioni promiscue.
Per quanto emerso deve ritenersi quindi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di maneggio denaro ai sensi dell'art. 101 del Capo II del CCNL applicato, visto che l'obbligo di rispondere di eventuali ammanchi rientra nella normale diligenza richiesta al lavoratore che entri in contatto con denaro. In
5 altre parole, l'obbligo di cui si discute non ha carattere accessorio ed eventuale, ma risulta immanente alla responsabilità delle mansioni concretamente svolte (fatta salva, evidente, un eventuale espresso esonero del lavoratore da questa specifica responsabilità, nel caso di specie, però, del tutto indimostrato).
Del pari si ritiene sufficientemente provata la circostanza che la ricorrente quantomeno dal 2016 ha osservato un orario di lavoro settimanale pari a 39 ore anziché 24 ore settimanali (part-time al 60%), articolato in base ai seguenti turni della durata di circa sei ore: di mattina, dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 14:00 oppure dalle ore 8:20 alle ore 14:30 oppure di pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 14;00 alle ore 19;30 oppure dalle ore 15;30 alle ore 20;20 e il venerdì ed il sabato dalle 14;20 alle 20;20.
Detta circostanza trova espressa e puntuale conferma dal contenuto della messaggistica intercorsa nella chat del gruppo whatsapp costituito nel 2016 e composto dai dipendenti del punto vendita di Sulmona.
Orbene, dalle copie delle schermate whatsapp acquisite agli atti, si evince che la ricorrente, indicata come
“Patty”, così come confermato in udienza dal collega , era inserita a pieno titolo nei turni la Parte_2 cui durata ordinaria risulta chiaramente indicata dalle 14;00 alle 19;30 e dalle 15;30 alle 20;30 e, dunque, di sei ore circa, non apparendo, invece, ragionevole il fatto che nessuno degli ex colleghi della lavoratrice all'interno del punto vendita conoscesse con esattezza gli orari di lavoro della medesima.
Eccepisce a riguardo la ricorrente la nullità del verbale di conciliazione sindacale del 29.07.2017.
Detta eccezione è infondata.
In riferimento al caso di specie, nell'ottica propria della transazione, ai sensi degli artt. 1965, 2113 e segg c.c. il datore di lavoro ha concordato il riconoscimento dalla data dell'accordo (29.07.2017) del IV livello nonché di un minimo indennizzo, laddove la lavoratrice, con l'assistenza del sindacalista, dopo aver dichiarato di essere stata adeguatamente retribuita per le ore e le giornate eseguite dalla data di assunzione, ha rinunciato alle pretese derivanti dall'inquadramento.
In base al significato desumibile dal tenore letterale del negozio, sia pure letto in connessione tra le varie parti dello stesso, si ritiene che, nella specie, la lavoratrice avesse ben chiaro di rinunciare con la sottoscrizione dell'atto a diritti obiettivamente determinabili, in relazione a quanto nello stesso verbale specificato relativamente alle sue rivendicazioni.
Orbene, in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, come nel caso di specie, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013, n.
24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617).
Premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del
6 primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione e prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta va ritenuta la validità dell'atto abdicativo (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858), la conciliazione intervenuta presso la sede “protetta”, conferisce all'atto di rinuncia/transazione sottostante un imprimatur di sostanziale definitività.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, stante la rinuncia operata dalla ricorrente, le pretese economiche da riconoscersi in favore della ricorrente vanno riferite al periodo successivo alla sottoscrizione dell'accordo ossia a partire 30.07.2017 sino alla data del licenziamento, (28.11.201). A tal fine procederà nel prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza, ai fini dell'esatta quantificazione di quanto dovuto alla ricorrente a titolo di lavoro supplementare e di indennità di maneggio denaro calcolato sulla base delle tariffe dei lavoratori inquadrati nel IV livello del CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi in riferimento al periodo successivo ricompreso tra il 30.07.2017 ed il 28.11.2019, considerando un orario di lavoro settimanale di 39 ore, dal lunedì al sabato, oltre al TFR complessivamente maturato.
Spese alla definizione del procedimento con sentenza definitiva.
Sulmona, 5 dicembre 2023
Il Giudice.
f.to digit. Alessandra De Marco
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