Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2020/3642
Parte 1 /COMUNE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 7.2.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3642/2020 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049-2051 2052 cc e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Renis in virtù di Parte 1 mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio
Attrice
E
'Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Anna De Giorgi in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato presso il municipio
Convenuto
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Orsini del Balzo si imbatteva in una buca nel manto stradale rovinando a terra e riportando lesioni personali il cui risarcimento chiedeva in causa al CP 1 proprietario della strada.
eccepiva l'esclusiva responsabilità dell'attrice Costituitosi, il Controparte_1 nell'evento.
La causa, istruita a mezzo di CTU, interrogatorio formale e di assunzione di prova testi, perveniva alla decisione sulle conclusioni come sopra riportate.
Pertinente ai fini della decisione è la questione inerente alla configurabilità in capo alla
Pubblica Amministrazione di una responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., ovvero per danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
L'applicazione dell'uno o dell'altro articolo alla fattispecie concreta costituisce per il danneggiato un elemento di fondamentale importanza sul piano probatorio.
Difatti, nell'ipotesi in cui venga dedotta la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c., sarà onere del danneggiato fornire prova, da una parte dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità (Cass. 2067/2002;
6463/2000; 3991/1999; 12324/98; 5989/98; 1162/97; 7742/97; 8863/95 e 5677/86) e dall'altra della sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo e la colposa condotta omissiva della P.A. Ne consegue che, in assenza della prova da parte dell'attore della presenza di un pericolo occulto ed imprevedibile, quindi non evitabile dal medesimo, egli non potrà vedersi liquidare alcun danno.
Diversamente, nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, essendo la responsabilità del danneggiante insita nel dovere di custodia, al danneggiato non resterà che provare il solo nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa oggetto di custodia.
Graverà, infatti, sulla P.A. l'onere di provare il caso fortuito.
Orbene, a seguito di alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione è radicalmente mutato l'orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità civile della Pubblica
Amministrazione nei confronti degli utenti di beni soggetti a uso generalizzato della collettività e di notevole estensione.
La S.C. ha, infatti, confermato la tesi già espressa dalla dottrina in forza della quale il ritenere non applicabile alla P.A. la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati.
Nel contrasto interno alla stessa Corte (tra pronunce che affermavano la responsabilità ex art. 2043 e pronunce che sostenevano la responsabilità ex art. 2051 della P.A.), si è andato affermando un orientamento intermedio (Cass. 5.8.2005, n. 16675; Cass. n.
11446 del 4/2003; Cass. 1.12 2004, n. 22592; Cass. 15.1.2003, n. 488; Cass. 13.1.2003, n.
298; Cass. 23.7.2003, n. 11446) secondo il quale l'art. 2051 c.c. trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse.
Ed è proprio in materia di individuazione dei beni demaniali sui quali la P.A. può esercitare un effettivo controllo che la Corte di Cassazione, con sentenza 08.03.2007, n.
5309, ha ricompreso in detta categoria "ogni strada del demanio stradale che si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato (art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942,
n. 1150; come modificato dall'art. 17 L. 6 agosto 1967, n. 765; art. 9 D.P.R. 6 guigno
2001, n. 380; art. 4 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)".
Difatti, secondo la Corte "la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione primaria e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte dell'ente denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale".
In sostanza, l'attuale diritto vivente ha in argomento definitivamente superato la presunzione in voga in passato - secondo cui dalla demanialità del bene discendesse
-
ipso iure l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. e, quindi, la necessaria applicazione dell'art. 2043 c.c. Da tale impostazione deriva, come è noto, un alleggerimento dell'onus probandi in capo all'attore nella fattispecie di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., rispetto alla fattispecie di generica responsabilità ex art. 2043 c.c.
Nella prima, infatti, sarà sufficiente dimostrare l'esistenza del rapporto soggetto - cosa - danno, e la prova liberatoria sarà più gravosa per il danneggiante, vertendosi in ipotesi di responsabilità presunta iuris tantum;
nella seconda bisognerà quanto meno, allegare la colpa del danneggiante, che non dovrà superare alcuna presunzione di responsabilità.
I limiti all'applicazione dell'art. 2051 c.c. - a vantaggio dell'applicazione dell'art. 2043 c.c.
- vanno valutati con riferimento al caso concreto, con riguardo, cioè, alla tipologia della strada ed allo stato dei mezzi tecnologici attuali: "Ora, non pare revocabile in dubbio che la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. non si atteggiano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. E ciò non
-
solo in relazione alla loro estensione, ma anche alle loro caratteristiche, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che le connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti" (Cass. 15 gennaio 2003, cit.).
Spostando, poi, il discorso sul piano del nesso causale, se è vero che si ha responsabilità ex art. 2051 c.c. quando il danno si verifichi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa (si veda, ancora, Cass. 20 maggio 1998, cit.), il custode deve attivarsi perché la res, proprio nella sua normale interazione con il contesto circostante, non abbia a causar danni.
Verificatosi un danno, quindi, più alta era nel danneggiato, l'aspettativa a che lo stesso non venisse causato dalla res, in ragione del fatto che il custode aveva l'obbligo di adoperarsi per evitare proprio che da "quella" cosa derivasse "quel" danno, più alto è il grado di certezza che lo stesso debba ascriversi proprio alla cosa e, pertanto, sul piano della responsabilità, al custode medesimo.
Quanto appena esposto appare tanto più vero se si considera che gli utenti delle pubbliche vie, destinate per loro natura alla circolazione - a piedi o su mezzi di trasporto
- si attendono che le stesse siano costantemente oggetto di manutenzione, sì da evitare che siano fonti di danno alla loro integrità personale, o, anche, a beni di loro proprietà
(si pensi, ai mezzi di trasporto).
In ipotesi che potrebbero verificarsi nel vivere quotidiano, la presenza su strada di una non visibile sconnessione, determinante una caduta dell'utente della strada con danni alla sua persona, concreta pacificamente una responsabilità in capo alla p.a. proprietaria, rea di non essersi attivata in ordine alla rimozione di una fonte di pericolo per i consociati.
In definitiva ed in merito alla natura della responsabilità del soggetto pubblico chiamato alla manutenzione delle strade pubbliche, va ricordato che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Ciò premesso, e facendo applicazione di tali principi al caso de quo, non si rinvengono nella circostanza di tempo e di luogo concreti impedimenti idonei a ritenere esonerata la p.a. dall'obbligo di controllo e manutenzione della strada.
La responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno. (Cass. civ. Sez. III, 19/11/2009, n. 24419)
Nel caso de quo l'attrice ha provato a mezzo dei testi escussi di essere caduta per avere transitato in bici su una buca esistente sulla via di competenza e di proprietà del
Controparte 1 , non visibile perché coperta di acqua;
nessuna prova che lo stesso conoscesse benissimo lo stato della strada, la esistenza e la posizione della buca, ammesso che tale conoscenza possa esonerare la p.a. dalla responsabilità in quanto l'esonero perviene solo dalla prova del caso fortuito, e, pertanto, non sussistendo alcuna causa che esoneri la p.a. dal proprio obbligo di custodia, essa va ritenuta responsabile di quanto accaduto all'attrice.
Venendo alla quantificazione dei danni patiti da Parte 1 a seguito della caduta il ctu nel proprio elaborato peritale - che si presenta esauriente nel suo contenuto, oltreché debitamente motivato ed immune da qualsivoglia censura sotto un profilo logico - ha concluso il proprio elaborato con la seguente valutazione medico- legale: "Sarà in primo luogo necessario esprimere un giudizio di compatibilità tra la dinamica del sinistro così come descritta e desunta dagli atti di causa e le lesioni medesime. A tale proposito possiamo affermare che queste ultime devono essere poste in relazione causale con l'evento per cui è causa, ben potendosi realizzare a seguito della perdita di controllo della bicicletta condotta dalla perizianda e la successiva caduta patita da quest'ultima", ravvisando un danno biologico nella misura del 10% (dieci per cento), oltre ad una I.T.T. di gg. 45, una I.T.P. al 75% di gg. 60, una I.T.P. al 50% di gg. 90 ed una ITP al 25% di gg. 120, e ritenendo congrue e attinenti le spese sanitarie documentate e allegate al fascicolo di causa pari ad €. 2.444,42.
Ha accertato altresì che "...l'attività di docenza di educazione motoria precedentemente svolta non è stata più espletata al rientro in servizio dopo la lunga fase di convalescenza;
pur non configurando tale ricaduta reale pregiudizio per l'espletamento complessivo dell'insegnamento, tuttora assolto ma in materia differente da quella dell'educazione motoria originariamente curata...".
Facendo ricorso al potere d'apprezzamento equitativo che presiede alla liquidazione del pregiudizio non patrimoniale, considerando gli elementi sopra elencati (natura delle lesioni riscontrate, età della vittima, modesta entità del profilo soggettivo), pare congruo liquidare, in favore dell'attrice, valutato all'oggi, l'importo complessivo di
€.39.289,92 di cui €.16.333,00 per danno biologico permanente, €.20,212,50 per l'invalidità temporanea nelle indicate percentuali ed €.
2.444.42 per spese mediche.
Nella valutazione del pregiudizio alla salute, invero, le tabelle del danno biologico recepite da questo Tribunale, forniscono al giudice un vincolante (dopo la sentenza SU
12408 del 2011) parametro di valutazione e una bussola imprescindibile, trattandosi di tabelle incentrate su un cospicuo numero di precedenti e, come affermato anche dalla
Suprema Corte (Cass. 4 marzo 2008, n. 5795), di tabelle più d'ogni altra sperimentate a livello nazionale.
Peraltro, alla luce dell'unitarietà del pregiudizio non patrimoniale, che dev' essere integralmente risarcito, il giudice, secondo i principi di diritto enucleati dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972), non deve procedere ad un'autonoma liquidazione del "danno morale", inteso come sofferenza soggettiva derivante da reato, ma dovrà personalizzare il danno biologico: "Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica)".
Nell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni, il giudice, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 1226 cod. civ., ha inglobato sia la rivalutazione monetaria, alla stregua delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, che gli interessi legali, computati sulla somma devalutata al momento del fatto illecito e rivalutata su base annua (Cass. 20 aprile 2007, n. 9515).
Dovranno esser corrisposti gli interessi di mora, nella misura di legge (art.1284 cod. civ.), dalla pronuncia della sentenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite di parte attrice seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'erario, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta disattesa ogni diversa istanza,da Parte 1 contro Controparte 1 eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara l'esclusiva responsabilità del
Controparte 1 nella causazione dei danni patiti dall'attrice;
2) Conseguentemente condanna il Controparte_1 al pagamento in favore di [...]
Parte 1 della somma di €.39.289,92 per titoli e ragioni di cui in motivazione, oltre al pagamento degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'avv Pierpaolo Renis, procuratore antistatario dell'attrice, delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi
€.3.618,00 di cui €.518,00 per spese oltre il rimborso forfetario del 15%, iva e cap come per legge;
4) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu come liquidate.
Così deciso in Lecce il 7 febbraio 2025
II G.O.P.
Avv. Giuseppe Quaranta