TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9382/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del Giudice - dott. Luigi Aprea - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 9382/2021 avente ad oggetto “opposizione ad avviso di accertamento” e pendente
TRA
sito in Aversa alla via Verdi n. 45, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'avv. Ciro
Palumbo e dall'avv. Vincenzo del Bove, presso il cui studio, sito in Napoli (NA), al Corso
Garibaldi n. 388, è elettivamente domiciliato
PARTE ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1
alla comparsa di costituzione, dall'avv. Domenico Pignetti e dall'avv. Giuseppe Nerone, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Aversa, alla Piazza Municipio
PARTE CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2
in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Avv. Roberto Russo, presso il cui studio, sito in Caivano (NA), alla via Gramsci n.35, è elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
Pag. 1 di 8
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 09/04/2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito in Aversa, alla via Parte_1
Verdi n. 45, deduceva: che, in data 28.7.2021, la – società concessionaria per Controparte_2
la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali del – aveva notificato Controparte_1
l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/2226, intimando il pagamento della somma di €
8.615,23 a titolo di canoni idrici per gli anni 2012-2013-2014, sulla base di un contratto di somministrazione per servizio idrico;
che, trattandosi di avviso di accertamento notificato in epoca successiva all'1.1.2020, doveva ritenersi operante il regime di prescrizione biennale, di talché il credito doveva ritenersi prescritto;
che la notifica dell'avviso di accertamento non era stata mai preceduta né dalla notifica delle bollette, né da alcuna altra attività propedeutica alla contabilizzazione del canone;
che, inoltre, il contatore a servizio dell'utenza idrica non era stato oggetto di alcun controllo da parte del o da altri soggetti da questo delegati;
che CP_1
il contatore in questione, non soggetto ad alcuna manutenzione periodica, era inidoneo a registrare i consumi fatturati;
che la quantificazione dei consumi per l'anno 2014 era incerta e da considerarsi esorbitante.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, previa sospensione dell'avviso di accertamento, fosse dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento opposto.
Si costituiva il che, opponendosi alla domanda, evidenziava che doveva Controparte_1
ritenersi operante la prescrizione quinquennale e che, nel caso in esame, questa non era in alcun modo decorsa avuto riguardo all'effetto interruttivo delle lettere di messa in mora inviate e ricevute dal opponente;
inoltre, i consumi erano stati fatturati sulla base Parte_1
della registrazione effettuata dal contatore, di cui l'utente non aveva mai contestato il malfunzionamento.
Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto della domanda.
Si costituiva altresì in giudizio la la quale deduceva: di aver regolarmente Controparte_2
notificato al condominio, in data 27.12.2017, il sollecito di pagamento n. 1751, notifica alla quale non era seguita alcuna contestazione, né il pagamento da parte del debitore;
che, non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla regolarità formale della procedura
Pag. 2 di 8
di riscossione, in relazione alle altre ragioni poste a fondamento dell'opposizione vi era una carenza di legittimazione passiva della società deputata alla mera riscossione dei tributi;
che, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi infondata dal momento che risultava operante la prescrizione quinquennale, atteso che tutte le fatture indicate nell'avviso di accertamento erano state emesse in epoca anteriore all'1.1.2020. Concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione.
Accolta l'istanza di sospensione avanzata dal opponente, in assenza di istanze Parte_1
istruttorie, stante la natura documentale della lite, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
Il sito in Aversa alla via Verdi n. 45, ha impugnato l'avviso di Parte_1
accertamento esecutivo, emesso dalla ai sensi della legge n. 160 del 27 Controparte_2
dicembre 2019, che, al comma 792 dell'art. 1, ha introdotto tale strumento per agevolare la procedura di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali (anche in relazione ai canoni idrici), consentendo l'emissione di un atto unico già contenente tutti gli elementi necessari a rappresentare un titolo idoneo al recupero coattivo dell'importo da riscuotere. Detto avviso ha anche valenza di accertamento e, quindi, ha una funzione bivalente che accorcia i tempi della riscossione forzata tramite le azioni esecutive sui contribuenti morosi. In pratica, il comma 792 ha previsto che tutti i provvedimenti emessi dal 1° gennaio
2020 debbano contenere gli elementi utili per costituire titolo esecutivo già allo scadere dei sessanta giorni dalla loro notifica. I sessanta giorni sono anche quelli concessi ai contribuenti per proporre, eventualmente, ricorso all'avviso di accertamento.
Orbene, nel caso di specie, il ha tempestivamente impugnato l'avviso di Parte_1
accertamento n. 2021/2226, notificato il 28.7.2021, con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 8.615,23, a titolo di canoni idrici per gli anni 2012-2013-2014.
Quale primo motivo di opposizione è stata eccepita l'intervenuta prescrizione del credito dal momento che le fatture relative ai canoni idrici - su cui si fonda la pretesa creditoria portata dall'avviso di accertamento impugnato – non erano mai state notificate, né vi era stata alcuna notifica di successivi atti di sollecito.
Con riferimento al termine di prescrizione, dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio
2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
La prescrizione biennale nel settore idrico è prevista dalla Legge n. 205 del 27 dicembre
2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) all'art. 1, commi 4 e ss;
tale norma richiamata prevede
Pag. 3 di 8
che “il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “Le disposizioni di cui ai commi
4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
Nella fattispecie in esame, l'avviso di accertamento ha ad oggetto il credito riportato su tre fatture aventi date di scadenza che vanno dal 14.1.2018 al 14.4.2019. Pertanto, nessun dubbio sussiste circa l'operatività di un regime di prescrizione quinquennale.
In punto di diritto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, nel caso di specie, da quando il fornitore avrebbe potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all' utente le relative fatture.
Per stabilire quale sia nell'ipotesi di fattura o bolletta cumulativa la data di decorrenza della prescrizione dei rispettivi crediti (cumulati) per somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore e cioè la data a partire dalla quale il fornitore avrebbe e potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare agli utenti le relative fatture, occorre considerare che (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162) il prezzo della stessa fornitura, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una 'causa petendi' di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., che si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Pertanto deve ritenersi che la prescrizione decorra (quanto meno) dalla scadenza dell'anno a cui si riferisce il relativo consumo di acqua;
altrimenti, se si dovesse per ipotesi ritenere che la periodicità della prestazione de qua sia invece superiore ad un anno (cioè, ad esempio, biennale), il prezzo della detta fornitura non potrebbe essere più qualificato (come viene, invece, qualificato secondo il pacifico orientamento della Cassazione) quale prestazione periodica ai sensi di detto articolo, per cui ne deriverebbe una conclusione errata in punto di diritto (Corte d'Appello di Napoli n. 2704/2023).
Dunque, in relazione alla fattura n. 10977 relativa ai consumi idrici dell'anno 2012 e alla fattura n. 5467 relativa ai consumi idrici dell'anno 2013, la prescrizione quinquennale risulta validamente interrotta dalla lettera di messa in mora trasmessa dal a mezzo Controparte_1
lettera raccomandata, la cui notifica si perfezionava per compiuta giacenza al Condominio il
13.03.2018 (cfr. all. 2 e 2 bis fascicolo . Controparte_1
Con riferimento, invece, alla fattura n. 5391 del 14.1.2013 facente riferimento ai consumi idrici dell'anno 2012, la prescrizione ha iniziato a decorrere dal gennaio 2013, per cui, deve
Pag. 4 di 8
ritenersi che la messa in mora sopra richiamata sia stata ricevuta dal Condominio quando il termine di cinque anni era già spirato alla data del 14.1.2018.
Pertanto, deve ritenersi prescritto il credito di cui alla fattura n. 5391 ammontante ad € 855,
75.
Passando alle ulteriori doglianze articolate nella domanda, ritiene il giudicante che le stesse siano infondate.
Mette conto evidenziare che il istante non ha contestato l'esistenza del titolo in Parte_1
base al quale è stato ingiunto il pagamento, ovvero il contratto di somministrazione dell'acqua ma si è limitato a dedurre, in maniera peraltro generica, che i consumi indicati in fattura non corrispondono alla effettiva fornitura, non precisando, di contro, quale sia stato l'effettivo consumo e quindi in quale misura possa definirsi eccessiva e non dovuta la pretesa del
CP_1
Va evidenziato in punto di diritto che, nell'ambito della disciplina regolante i contratti di somministrazione, a fronte della contestazione - anche stragiudiziale - della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova nonché del disposto dell'art. 1560 c.c., a fronte di un contratto di somministrazione di un dato servizio (nella fattispecie idrico).
Al contempo, va evidenziato che il fruitore del servizio che intenda contestare la rilevazione dei consumi effettuata per mezzo del contatore, sia tenuto a dedurre e dimostrare, da un lato,
l'eccessività e/o la sproporzione dei consumi, dall'altro, che la stessa sia dovuta a fattori estranei al suo controllo e che non abbia potuto evitare nonostante l'attenta custodia del contatore, di cui gli incombe l'onere.
Inoltre, il fruitore deve dare prova di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, sulla scorta del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe,
Pag. 5 di 8
invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455 - 01).
A ben vedere, dunque, può ben dirsi che la rilevazione dei consumi mediante contatore sia assistita da una mera presunzione semplice di veridicità di guisa che, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre il fruitore è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3,
Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del
15/12/2017, Rv. 646832- 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01).
Ed invero, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Nel caso oggetto di odierno scrutinio, il Condominio procede ad una contestazione dei consumi che appare alquanto generica, limitandosi a chiedere all'adita giustizia di accertare la non corrispondenza degli importi delle fatture ai consumi effettivi senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta.
Sulla questione, la Suprema Corte è di recente ritornata con ordinanza n. 297 del 09.1.2020, in cui ha affermato che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” chiarendo che “applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività
Pag. 6 di 8
svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)".
Orbene, applicando tali canoni ermeneutici al caso di specie è agevole inferire che, vertendosi in controversia in cui si contesta l'effettività dei consumi (senza che sia stata fatta questione di alcuna possibile manomissione del contatore) il , a fondamento della detta Parte_1
contestazione, avrebbe dovuto:
a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento
(circostanza non soddisfatta nel caso di specie);
b) dimostrare quali consumi aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche o normali attività svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo fosse imputabile a terzi e che si fosse verificato invito domino, ma altresì che il consumo abusivo da parte di terzi non fosse stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.
Nel caso di specie, tale onere di specifica contestazione non può dirsi soddisfatto dal fruitore del servizio idrico, il quale nemmeno ha dedotto il malfunzionamento del contatore e non ha fornito elementi ulteriori che consentano di dare concretezza alla contestazione sollevata: invero, il non ha allegato fatture relative a periodi precedenti a quelli in Parte_1
discussione, limitandosi ad una generica contestazione degli importi calcolati.
In conclusione, quindi, l'opposizione può essere almeno in parte accolta dovendosi effettuare una decurtazione degli importi pretesi dal in relazione alla fattura n. 5391 Controparte_1
del 14.1.2013.
Pag. 7 di 8
Detratto l'importo di tale fattura da quello indicato nell'avviso di accertamento, a carico del permane un debito pari ad € 7.759,48, oltre interessi dalle singole Parte_1
scadenze al saldo.
Le spese di lite, stante l'accoglimento parziale della domanda, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riduce all'importo di € 7.759,48 il credito posto a base dell'avviso di accertamento esecutivo n. prot. 2021/2226 del 28.7.2021 emesso nei confronti del sito in Aversa alla via Verdi Parte_1
n. 45;
• compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Così deciso in Aversa in data 28/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
Pag. 8 di 8