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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2019
tra
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'assistenza dell'Avv. MORELLI MELANIA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MASCAGNI LORENZO
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28/01/2025: per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso e reietto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, anche in via incidentale e istruttoria, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 in atti e non ammessi, così giudicare:
IN VIA ISTRUTTORIA A. Disporre accertamento tributario anche mediante l'ausilio della polizia tributaria, sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del signor e della nuova compagna;
B. CP_1
Ordinare al signor il deposito delle denunce dei redditi degli ultimi CP_1 tre anni della nuova compagna.
IN VIA PRINCIPALE 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale corrente in Scarlino (GR)
Località Podere Fonte al Cerro n. 60/B Fraz. Puntone censita al NCEU del ridetto comune al foglio 42 particella 193 cat. A/7 in favore della signora la quale continuerà a viverci con i propri figli e Parte_1 PE
; 3) determinare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile Per_2 posto a carico del signor in favore dei figli e Controparte_1 PE
, sin dalla proposizione della domanda di separazione, nella misura di Per_2 euro 350,00 ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che saranno versati ogni 5 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che saranno rimborsate nel termine di giorni 15 dalla loro presentazione così come disciplinato dal protocollo del Tribunale di Grosseto qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
4) disporre che i figli e PE
avranno stabile collocazione abitativa presso la madre nella casa Per_2 coniugale;
Il tutto con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali”;
per parte resistente: "Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati Controparte_1 con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) la figlia IN , verrà affidata Per_2 ad entrambi i genitori e collocata presso la madre, con diritto del padre di tenerlo con sé nei tempi che i genitori concorderanno, secondo i bisogni, le esigenze scolastiche ed i desideri della IN. 3) la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà con la figlia IN e con Parte_1
l'altro figlio maggiorenne ma non autosufficiente. 4) Il sig. PE corrisponderà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese con CP_1 Parte_1
Pag. 2 di 13 decorrenza da quello successivo al deposito della presente comparsa, per il mantenimento della figlia IN e del figlio maggiorenne ma non Per_2 autosufficiente un assegno mensile di € 100,00 per ciascuno e PE concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse e previamente concordate. Con vittoria di spese ed onorari ed oneri fiscali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 14/02/2019, ha Parte_1
rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con in data 22/03/1987, trascritto presso l'Ufficio di Stato Controparte_1
civile del Comune di AS IM (Serie A, Parte II, atto n.
2, anno 1987).
Dall'unione della coppia sono nati i figli (il 03/09/1987), Per_3
(il 18/05/1999) e (il 23/07/2003); nelle more del PE Per_2
giudizio, anche quest'ultima è divenuta maggiorenne.
Su questa scorta la ricorrente ha domandato che il Tribunale
pronunciasse la separazione personale dei coniugi, stante la frattura della comunione spirituale e materiale dovuta, oltreché
dall'abbandono della casa coniugale del per aver intrapreso CP_1
una nuova relazione, dimostrando così disinteresse, morale e materiale, verso la famiglia;
ha inoltre chiesto l'affidamento congiunto di – al momento dell'introduzione del giudizio, di Per_2
16 anni – e l'assegnazione della casa coniugale, e con la previsione a carico del di un assegno di mantenimento in favore dei due CP_1
figli non economicamente indipendenti, e , per euro PE Per_2
350,00 mensili ciascuno (dunque, per complessivi euro 700,00), oltre rivalutazione ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
Pag. 3 di 13 Costituendosi in giudizio, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, nonché all'assegnazione della casa in favore della ricorrente, ha, tuttavia, chiesto di corrispondere alla a titolo di mantenimento di e la somma Parte_1 PE Per_2
mensile di euro 100,00 ciascuno (per complessivi euro 200,00), oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In tal senso ha allegato:
- Di aver “esercitato per molti anni l'attività vivaistica e di giardinaggio nei
terreni di proprietà del padre posti, in Comune di Scarlino, loc. Fonte al
Cerro dove negli anni egli ha costruito anche l'abitazione adibita a casa
coniugale”;
- Di essersi formalmente intestato, nel 2009, “sia i terreni, sia la villa
adibita a casa familiare, sia l'adiacente locale attualmente concesso in
affitto”
- Di aver “svolto sempre insieme alla moglie” tali attività e di aver a tal proposito “costituito un'impresa individuale ed una sas insieme alla
moglie.
- che “l'attività ha in passato prodotto anche buoni redditi, tanto che il sig.
e la moglie hanno potuto ultimare ed arredare la bella villa adibita a CP_1
casa familiare”
- che, però, “negli ultimi anni, complice la crisi e le vicissitudini familiari
… l'attività ha cessato di essere redditizia e si sono accumulati importanti
debiti con IA che nel 2013 ha iscritto un ipoteca sugli immobili per €
260.000”
Pag. 4 di 13 - che “sui beni grava anche un pignoramento”;
- di avere perciò cessato “l'attività vivaistica e di giardinaggio” e di avere “negli ultimi anni… avviato un'attività di pranoterapeuta, che gli
produce un modesto reddito quantificabile in non più di € 500 mensili”
- di aver dovuto, una volta lasciata l'abitazione familiare, prendere in affitto una piccola abitazione a Follonica, per la quale versa un canone mensile di € 500,00
- di percepire in ogni caso “un canone di locazione di € 700 mensili dal
locale posto sempre in loc. Fonte al Cerro”
- di disporre, in definitiva, “di un reddito medio mensile di € 700” e di aver goduto dei “seguenti redditi annui:
- 2015: (v. PF 2016): Reddito complessivo (RN1): 2.721,00 Reddito
imponibile (RN4): 1.085,00 – Reddito netto: € 1.085,00
- 2016 (v. PF 2017): Reddito complessivo (RN1): 7.399,00 Reddito
imponibile (RN4): 5.763,00 – Reddito netto (detratta l'imposta netta): €
5.543,00
- 2017: (v. PF 2018): Reddito complessivo (RN1): 10.266,00 Reddito
imponibile (RN4): 8.630,00 – Reddito netto (detratta l'imposta netta): €
7.665,00.
Con ordinanza depositata in data 18/12/2019, in via temporanea, il
Presidente del Tribunale ha determinato “in euro 150,00 il contributo
mensile dovuto da per il mantenimento di ciascuno dei figli Controparte_2
e , da corrispondere a […]”. PE Per_2 Parte_1
Pag. 5 di 13 Il giudizio è stato istruito mediante produzioni documentali ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. La separazione personale dei coniugi.
La domanda proposta dalla ricorrente, volta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, alla quale il resistente non si è
opposto ma, anzi, ha espressamente aderito, è fondata e dev'essere accolta.
Dalle allegazioni delle parti è risultata adeguatamente dimostrata la frattura della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza nell'interesse dei coniugi.
Alla pronuncia della separazione dei coniugi segue l'ordine di annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato civile.
2. L'assegnazione della casa coniugale.
In ordine alla domanda della ricorrente relativa all'assegnazione della casa coniugale – cui il resistente non ha opposto contestazione –
si osserva che, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., l'assegnazione dell'abitazione familiare può essere disposta anche in presenza di figli maggiorenni, qualora non siano economicamente autosufficienti,
in quanto trattasi di statuizione finalizzata a garantire la tutela e la continuità dell'ambiente domestico di riferimento.
Nel caso di specie, è pacifico che tutti e tre i figli della coppia siano ormai maggiorenni;
sebbene dagli atti non emerga alcuna indicazione esplicita circa l'attività svolta dai figli e PE Per_2
– in particolare, nessuna delle parti precisa se essi lavorino o
Pag. 6 di 13 frequentino l'università – dalla mancata contestazione da parte del resistente, può concludersi che e , maggiorenni, ma PE Per_2
non ancora economicamente indipendenti, risiedano stabilmente nella casa coniugale (come da certificato di residenza, doc. 3, allegato ricorso introduttivo).
Sussistono pertanto i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla madre.
3. Il contributo al mantenimento dei figli.
Preliminarmente, si osserva che il raggiungimento della maggiore età
di , nelle more del procedimento, esclude la possibilità di ogni Per_2
statuizione in punto di affidamento e collocamento della ragazza,
nonché di regolamentazione delle visite e delle frequentazioni con il padre. Con l'acquisto della capacità d'agire, la scelta in ordine alla frequentazione ed alle visite del genitore non convivente, non può
che essere lasciata alla libera decisione della figlia maggiorenne.
Pertanto, nulla deve disporsi sul punto.
Il nodo centrale della controversia concerne, invece, la quantificazione dell'assegno di mantenimento (pacificamente)
dovuto per i figli e (nulla è domandato in favore di PE Per_2
, economicamente indipendente), che lo stesso resistente Per_3
ritiene di dover versare, seppure per un importo inferiore a quello indicato dalla ricorrente.
Quest'ultima ha, infatti, domandato il versamento, da parte del della somma di euro 350,00 mensili per ciascun figlio (per CP_1
Pag. 7 di 13 complessivi euro 700,00), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Da parte sua, il resistente ha dichiarato di essere disposto a versare la minor somma di euro 100,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non essendo stata posta in contestazione l'insussistenza della autosufficienza economica dei figli, non v'è dubbio che il Collegio
debba porre a carico del padre (con cui, pacificamente, i primi non hanno alcun rapporto) un contributo al loro mantenimento.
La quantificazione del contributo non può però che prendere le mosse da alcuni rilievi in fatto e in diritto.
In tal senso occorre infatti o osservare che:
▪ nessuna specifica allegazione è stata svolta dalla ricorrente in relazione ai percorsi formativi o di lavoro intrapresi dai figli,
che ad oggi hanno rispettivamente ventisei ( ) e PE
ventidue anni ); Per_2
▪ nessuna compiuta allegazione è conseguentemente compiuta in relazione alle loro specifiche e attuali esigenze;
▪ dagli atti del giudizio emerge soltanto che uno dei due figli ha frequentato l'università (vds. verbale dell'udienza del
19.12.2019) e che , al 16.2.2022 risultava intestataria di Per_2
un conto corrente – con delega in favore della resistente stessa – “acceso in data 05.11.2021 con… saldo al 31.12.2021 di €
19.302,10 e … [al 16.2.2022] di euro 25.675,33” (vds.
Pag. 8 di 13 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositato dalla ricorrente in data 28.2.2022);
o ricordare che addirittura “il genitore disoccupato è obbligato a
mantenere i figli. Neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva
impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. [Sez. VI
penale] sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha
stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve
versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato”,
sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente
nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli
impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (vds. Corte di
Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12283 del 2024).
Su questa scorta si deve osservare che in assenza di prova - e prima ancora di allegazione – circa le concrete e attuali esigenze dei figli, il contributo al mantenimento degli stessi (pacificamente) dovuto dal padre, deve essere fissato in una somma (minima) capace di assicurarne - in uno ai compiti di cura assunti in via esclusiva dalla madre - il concreto e responsabile avvio al lavoro.
La relativa quantificazione deve essere affrontata, infatti, ”da un lato,
con riguardo alla c.d. funzione educativa del mantenimento, e, dall'altro
lato, al c.d. principio di autoresponsabilità.
Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in
ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da
una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo
che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore,
pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui
Pag. 9 di 13 si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali
per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue
l'insussistenza del diritto al mantenimento. L'art. 30 Cost. sancisce il
dovere e il diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, secondo
una correlazione ineliminabile fra funzione educativo-formativa ed obbligo
di mantenimento. Dunque, il sistema positivo pone una stretta e necessaria
correlazione tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione, da un lato, e
diritto al mantenimento, dall'altro lato, in quanto il diritto del figlio esiste
all'interno di un progetto educativo e formativo, reso palese dal
collegamento normativo tra gli obblighi di istruzione, educazione e
mantenimento. La funzione educativa del mantenimento, pertanto, è
nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini
di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e
mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
Per il secondo, si è … osservato che, contro la teorica estrema del “diritto ad
ogni possibile diritto”, l'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una
visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri –
siano essi individui o soggetti collettivi, pubblici o privati – ad
un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne (il
principio viene, dall'ordinamento positivo e dal “diritto vivente”, in molti
ed eterogenei ambiti applicato: si rinvia a Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).
In questa visuale, lo stesso percorso di formazione prescelto dal figlio, se
deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed
aspirazioni, deve tuttavia pure essere compatibile con le condizioni
economiche dei genitori: donde l'affermazione secondo cui, a un dato
momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di
Pag. 10 di 13 un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more
dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie
soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed
improduttiva; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi
lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il
mantenimento sine die. Dunque, non sussiste per sempre, nella dovuta
ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in
atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una
data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di
autoresponsabilità nel saper contemperare le aspirazioni in direzione di un
determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre. Occorre, di
conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al
reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza
di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass. 7 ottobre
2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n.
17380; Cass. 14 agosto 2020, n. 17183)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 -
, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)
Sulla scorta di quanto precede, in assenza di prova dell'impegno
“rivolto dai figli al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro e
la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla” e comunque sull'incontestato presupposto che i figli siano a tutt'oggi non economicamente autosufficienti, il contributo al mantenimento dovuto dal padre in favore di ciascuno di essi deve essere fissato in euro 190,00.
Una simile somma, considerato anche l'apporto economico indirettamente offerto dal resistente in ragione dell'assegnazione
Pag. 11 di 13 della casa familiare, risulta infatti capace di offrire ai figli il sostengo minimo necessario per avviarsi al mondo del lavoro.
Rappresentando la predetta somma il minino indispensabile al mantenimento di figli dell'età di e , la debenza della PE Per_2
stessa ad opera del resistente non risulta sensibile alle sue asserite difficoltà economiche.
Come detto, infatti, anche in condizioni di criticità economica permane il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione tale da consentirgli di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità; ciò a maggior ragione nel caso di specie, ove, pacificamente, nessuna frequentazione è in essere tra i figli e il padre e ove, dunque,
quest'ultimo non contribuisce al loro mantenimento se non economicamente.
4. Le spese del presente giudizio.
Considerato il comune interesse delle parti alla pronuncia di separazione personale e alle domande relative alla condizione dei figli - su cui si registra una soccombenza parziale reciproca -
debbono ritenersi sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così
dispone:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , in relazione al matrimonio
[...] Controparte_1
Pag. 12 di 13 contratto il 22/03/1987, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del
Comune di AS IM (Serie A, Parte II, atto n. 2, anno
1987);
ASSEGNA la casa coniugale sita in Scarlino, Loc. Podere Fonte al
Cerro n. 60/B, fraz. Puntone alla ricorrente, Parte_1
affinché vi abiti con i figli e PE Per_2
DISPONE che il padre, contribuisca al Controparte_1
mantenimento ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre, della somma di € Parte_1
380,00 (€ 190,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese,
decorrente dalla mensilità di agosto 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione agosto 2026); oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale di Grosseto;
COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Così deciso nella camera di consiglio del 28/07/2025.
il giudice estensore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2019
tra
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'assistenza dell'Avv. MORELLI MELANIA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MASCAGNI LORENZO
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28/01/2025: per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso e reietto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, anche in via incidentale e istruttoria, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 in atti e non ammessi, così giudicare:
IN VIA ISTRUTTORIA A. Disporre accertamento tributario anche mediante l'ausilio della polizia tributaria, sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del signor e della nuova compagna;
B. CP_1
Ordinare al signor il deposito delle denunce dei redditi degli ultimi CP_1 tre anni della nuova compagna.
IN VIA PRINCIPALE 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale corrente in Scarlino (GR)
Località Podere Fonte al Cerro n. 60/B Fraz. Puntone censita al NCEU del ridetto comune al foglio 42 particella 193 cat. A/7 in favore della signora la quale continuerà a viverci con i propri figli e Parte_1 PE
; 3) determinare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile Per_2 posto a carico del signor in favore dei figli e Controparte_1 PE
, sin dalla proposizione della domanda di separazione, nella misura di Per_2 euro 350,00 ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che saranno versati ogni 5 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che saranno rimborsate nel termine di giorni 15 dalla loro presentazione così come disciplinato dal protocollo del Tribunale di Grosseto qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
4) disporre che i figli e PE
avranno stabile collocazione abitativa presso la madre nella casa Per_2 coniugale;
Il tutto con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali”;
per parte resistente: "Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati Controparte_1 con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) la figlia IN , verrà affidata Per_2 ad entrambi i genitori e collocata presso la madre, con diritto del padre di tenerlo con sé nei tempi che i genitori concorderanno, secondo i bisogni, le esigenze scolastiche ed i desideri della IN. 3) la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà con la figlia IN e con Parte_1
l'altro figlio maggiorenne ma non autosufficiente. 4) Il sig. PE corrisponderà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese con CP_1 Parte_1
Pag. 2 di 13 decorrenza da quello successivo al deposito della presente comparsa, per il mantenimento della figlia IN e del figlio maggiorenne ma non Per_2 autosufficiente un assegno mensile di € 100,00 per ciascuno e PE concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse e previamente concordate. Con vittoria di spese ed onorari ed oneri fiscali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 14/02/2019, ha Parte_1
rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con in data 22/03/1987, trascritto presso l'Ufficio di Stato Controparte_1
civile del Comune di AS IM (Serie A, Parte II, atto n.
2, anno 1987).
Dall'unione della coppia sono nati i figli (il 03/09/1987), Per_3
(il 18/05/1999) e (il 23/07/2003); nelle more del PE Per_2
giudizio, anche quest'ultima è divenuta maggiorenne.
Su questa scorta la ricorrente ha domandato che il Tribunale
pronunciasse la separazione personale dei coniugi, stante la frattura della comunione spirituale e materiale dovuta, oltreché
dall'abbandono della casa coniugale del per aver intrapreso CP_1
una nuova relazione, dimostrando così disinteresse, morale e materiale, verso la famiglia;
ha inoltre chiesto l'affidamento congiunto di – al momento dell'introduzione del giudizio, di Per_2
16 anni – e l'assegnazione della casa coniugale, e con la previsione a carico del di un assegno di mantenimento in favore dei due CP_1
figli non economicamente indipendenti, e , per euro PE Per_2
350,00 mensili ciascuno (dunque, per complessivi euro 700,00), oltre rivalutazione ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
Pag. 3 di 13 Costituendosi in giudizio, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, nonché all'assegnazione della casa in favore della ricorrente, ha, tuttavia, chiesto di corrispondere alla a titolo di mantenimento di e la somma Parte_1 PE Per_2
mensile di euro 100,00 ciascuno (per complessivi euro 200,00), oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In tal senso ha allegato:
- Di aver “esercitato per molti anni l'attività vivaistica e di giardinaggio nei
terreni di proprietà del padre posti, in Comune di Scarlino, loc. Fonte al
Cerro dove negli anni egli ha costruito anche l'abitazione adibita a casa
coniugale”;
- Di essersi formalmente intestato, nel 2009, “sia i terreni, sia la villa
adibita a casa familiare, sia l'adiacente locale attualmente concesso in
affitto”
- Di aver “svolto sempre insieme alla moglie” tali attività e di aver a tal proposito “costituito un'impresa individuale ed una sas insieme alla
moglie.
- che “l'attività ha in passato prodotto anche buoni redditi, tanto che il sig.
e la moglie hanno potuto ultimare ed arredare la bella villa adibita a CP_1
casa familiare”
- che, però, “negli ultimi anni, complice la crisi e le vicissitudini familiari
… l'attività ha cessato di essere redditizia e si sono accumulati importanti
debiti con IA che nel 2013 ha iscritto un ipoteca sugli immobili per €
260.000”
Pag. 4 di 13 - che “sui beni grava anche un pignoramento”;
- di avere perciò cessato “l'attività vivaistica e di giardinaggio” e di avere “negli ultimi anni… avviato un'attività di pranoterapeuta, che gli
produce un modesto reddito quantificabile in non più di € 500 mensili”
- di aver dovuto, una volta lasciata l'abitazione familiare, prendere in affitto una piccola abitazione a Follonica, per la quale versa un canone mensile di € 500,00
- di percepire in ogni caso “un canone di locazione di € 700 mensili dal
locale posto sempre in loc. Fonte al Cerro”
- di disporre, in definitiva, “di un reddito medio mensile di € 700” e di aver goduto dei “seguenti redditi annui:
- 2015: (v. PF 2016): Reddito complessivo (RN1): 2.721,00 Reddito
imponibile (RN4): 1.085,00 – Reddito netto: € 1.085,00
- 2016 (v. PF 2017): Reddito complessivo (RN1): 7.399,00 Reddito
imponibile (RN4): 5.763,00 – Reddito netto (detratta l'imposta netta): €
5.543,00
- 2017: (v. PF 2018): Reddito complessivo (RN1): 10.266,00 Reddito
imponibile (RN4): 8.630,00 – Reddito netto (detratta l'imposta netta): €
7.665,00.
Con ordinanza depositata in data 18/12/2019, in via temporanea, il
Presidente del Tribunale ha determinato “in euro 150,00 il contributo
mensile dovuto da per il mantenimento di ciascuno dei figli Controparte_2
e , da corrispondere a […]”. PE Per_2 Parte_1
Pag. 5 di 13 Il giudizio è stato istruito mediante produzioni documentali ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. La separazione personale dei coniugi.
La domanda proposta dalla ricorrente, volta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, alla quale il resistente non si è
opposto ma, anzi, ha espressamente aderito, è fondata e dev'essere accolta.
Dalle allegazioni delle parti è risultata adeguatamente dimostrata la frattura della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza nell'interesse dei coniugi.
Alla pronuncia della separazione dei coniugi segue l'ordine di annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato civile.
2. L'assegnazione della casa coniugale.
In ordine alla domanda della ricorrente relativa all'assegnazione della casa coniugale – cui il resistente non ha opposto contestazione –
si osserva che, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., l'assegnazione dell'abitazione familiare può essere disposta anche in presenza di figli maggiorenni, qualora non siano economicamente autosufficienti,
in quanto trattasi di statuizione finalizzata a garantire la tutela e la continuità dell'ambiente domestico di riferimento.
Nel caso di specie, è pacifico che tutti e tre i figli della coppia siano ormai maggiorenni;
sebbene dagli atti non emerga alcuna indicazione esplicita circa l'attività svolta dai figli e PE Per_2
– in particolare, nessuna delle parti precisa se essi lavorino o
Pag. 6 di 13 frequentino l'università – dalla mancata contestazione da parte del resistente, può concludersi che e , maggiorenni, ma PE Per_2
non ancora economicamente indipendenti, risiedano stabilmente nella casa coniugale (come da certificato di residenza, doc. 3, allegato ricorso introduttivo).
Sussistono pertanto i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla madre.
3. Il contributo al mantenimento dei figli.
Preliminarmente, si osserva che il raggiungimento della maggiore età
di , nelle more del procedimento, esclude la possibilità di ogni Per_2
statuizione in punto di affidamento e collocamento della ragazza,
nonché di regolamentazione delle visite e delle frequentazioni con il padre. Con l'acquisto della capacità d'agire, la scelta in ordine alla frequentazione ed alle visite del genitore non convivente, non può
che essere lasciata alla libera decisione della figlia maggiorenne.
Pertanto, nulla deve disporsi sul punto.
Il nodo centrale della controversia concerne, invece, la quantificazione dell'assegno di mantenimento (pacificamente)
dovuto per i figli e (nulla è domandato in favore di PE Per_2
, economicamente indipendente), che lo stesso resistente Per_3
ritiene di dover versare, seppure per un importo inferiore a quello indicato dalla ricorrente.
Quest'ultima ha, infatti, domandato il versamento, da parte del della somma di euro 350,00 mensili per ciascun figlio (per CP_1
Pag. 7 di 13 complessivi euro 700,00), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Da parte sua, il resistente ha dichiarato di essere disposto a versare la minor somma di euro 100,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non essendo stata posta in contestazione l'insussistenza della autosufficienza economica dei figli, non v'è dubbio che il Collegio
debba porre a carico del padre (con cui, pacificamente, i primi non hanno alcun rapporto) un contributo al loro mantenimento.
La quantificazione del contributo non può però che prendere le mosse da alcuni rilievi in fatto e in diritto.
In tal senso occorre infatti o osservare che:
▪ nessuna specifica allegazione è stata svolta dalla ricorrente in relazione ai percorsi formativi o di lavoro intrapresi dai figli,
che ad oggi hanno rispettivamente ventisei ( ) e PE
ventidue anni ); Per_2
▪ nessuna compiuta allegazione è conseguentemente compiuta in relazione alle loro specifiche e attuali esigenze;
▪ dagli atti del giudizio emerge soltanto che uno dei due figli ha frequentato l'università (vds. verbale dell'udienza del
19.12.2019) e che , al 16.2.2022 risultava intestataria di Per_2
un conto corrente – con delega in favore della resistente stessa – “acceso in data 05.11.2021 con… saldo al 31.12.2021 di €
19.302,10 e … [al 16.2.2022] di euro 25.675,33” (vds.
Pag. 8 di 13 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositato dalla ricorrente in data 28.2.2022);
o ricordare che addirittura “il genitore disoccupato è obbligato a
mantenere i figli. Neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva
impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. [Sez. VI
penale] sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha
stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve
versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato”,
sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente
nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli
impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (vds. Corte di
Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 12283 del 2024).
Su questa scorta si deve osservare che in assenza di prova - e prima ancora di allegazione – circa le concrete e attuali esigenze dei figli, il contributo al mantenimento degli stessi (pacificamente) dovuto dal padre, deve essere fissato in una somma (minima) capace di assicurarne - in uno ai compiti di cura assunti in via esclusiva dalla madre - il concreto e responsabile avvio al lavoro.
La relativa quantificazione deve essere affrontata, infatti, ”da un lato,
con riguardo alla c.d. funzione educativa del mantenimento, e, dall'altro
lato, al c.d. principio di autoresponsabilità.
Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in
ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da
una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo
che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore,
pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui
Pag. 9 di 13 si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali
per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue
l'insussistenza del diritto al mantenimento. L'art. 30 Cost. sancisce il
dovere e il diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, secondo
una correlazione ineliminabile fra funzione educativo-formativa ed obbligo
di mantenimento. Dunque, il sistema positivo pone una stretta e necessaria
correlazione tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione, da un lato, e
diritto al mantenimento, dall'altro lato, in quanto il diritto del figlio esiste
all'interno di un progetto educativo e formativo, reso palese dal
collegamento normativo tra gli obblighi di istruzione, educazione e
mantenimento. La funzione educativa del mantenimento, pertanto, è
nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini
di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e
mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
Per il secondo, si è … osservato che, contro la teorica estrema del “diritto ad
ogni possibile diritto”, l'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una
visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri –
siano essi individui o soggetti collettivi, pubblici o privati – ad
un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne (il
principio viene, dall'ordinamento positivo e dal “diritto vivente”, in molti
ed eterogenei ambiti applicato: si rinvia a Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).
In questa visuale, lo stesso percorso di formazione prescelto dal figlio, se
deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed
aspirazioni, deve tuttavia pure essere compatibile con le condizioni
economiche dei genitori: donde l'affermazione secondo cui, a un dato
momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di
Pag. 10 di 13 un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more
dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie
soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed
improduttiva; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi
lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il
mantenimento sine die. Dunque, non sussiste per sempre, nella dovuta
ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in
atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una
data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di
autoresponsabilità nel saper contemperare le aspirazioni in direzione di un
determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre. Occorre, di
conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al
reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza
di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass. 7 ottobre
2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n.
17380; Cass. 14 agosto 2020, n. 17183)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 -
, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023)
Sulla scorta di quanto precede, in assenza di prova dell'impegno
“rivolto dai figli al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro e
la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla” e comunque sull'incontestato presupposto che i figli siano a tutt'oggi non economicamente autosufficienti, il contributo al mantenimento dovuto dal padre in favore di ciascuno di essi deve essere fissato in euro 190,00.
Una simile somma, considerato anche l'apporto economico indirettamente offerto dal resistente in ragione dell'assegnazione
Pag. 11 di 13 della casa familiare, risulta infatti capace di offrire ai figli il sostengo minimo necessario per avviarsi al mondo del lavoro.
Rappresentando la predetta somma il minino indispensabile al mantenimento di figli dell'età di e , la debenza della PE Per_2
stessa ad opera del resistente non risulta sensibile alle sue asserite difficoltà economiche.
Come detto, infatti, anche in condizioni di criticità economica permane il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione tale da consentirgli di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità; ciò a maggior ragione nel caso di specie, ove, pacificamente, nessuna frequentazione è in essere tra i figli e il padre e ove, dunque,
quest'ultimo non contribuisce al loro mantenimento se non economicamente.
4. Le spese del presente giudizio.
Considerato il comune interesse delle parti alla pronuncia di separazione personale e alle domande relative alla condizione dei figli - su cui si registra una soccombenza parziale reciproca -
debbono ritenersi sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così
dispone:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , in relazione al matrimonio
[...] Controparte_1
Pag. 12 di 13 contratto il 22/03/1987, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del
Comune di AS IM (Serie A, Parte II, atto n. 2, anno
1987);
ASSEGNA la casa coniugale sita in Scarlino, Loc. Podere Fonte al
Cerro n. 60/B, fraz. Puntone alla ricorrente, Parte_1
affinché vi abiti con i figli e PE Per_2
DISPONE che il padre, contribuisca al Controparte_1
mantenimento ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre, della somma di € Parte_1
380,00 (€ 190,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese,
decorrente dalla mensilità di agosto 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione agosto 2026); oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale di Grosseto;
COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Così deciso nella camera di consiglio del 28/07/2025.
il giudice estensore il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 13 di 13