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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/10/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ZO ID FF;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 10.10.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10281/2022 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tempesta, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Simone, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1963/2022, emesso dal Tribunale di Bari in data 28.06.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6304/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10.10.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 02.09.2022, la
[..
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di € 9.075,00 oltre agli interessi ed alle spese
[...] della fase monitoria.
I.
3-La parte opponente, dopo aver eccepito, l'esistenza di vizi sulle lastre di metallo, relative al contratto di appalto in esecuzione del quale la controparte aveva richiesto il pagamento del corrispettivo contrattuale pattuito, ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché, in via riconvenzionale, la condanna della controparte, a titolo di risarcimento del danno derivante dai vizi medesimi, della somma di
€ 11.400,00, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
24.11.2022, si è costituita la la quale, dopo aver CP_1 eccepito, in via preliminare, la decadenza ex art. 1667 c.c. in cui era incorsa la controparte nel denunciare i vizi, ha chiesto rigetto sia dell'opposizione sia dell'avversa domanda riconvenzionale, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Espletate le prove testimoniali, all'udienza del
10.10.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per seguenti motivi.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della
2 posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
3 (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del contratto di appalto, in esecuzione del quale la ha chiesto il pagamento del Controparte_1
corrispettivo maturato per “la realizzazione di una copertura in laminato metallico Prefa posato con la tecnica della aggraffatura doppia ed opere di lattoneria da realizzare presso il cantiere della sito in Terlizzi alla via vecchia Sovereto”, Parte_1
oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provata, in via documentale, dalla copia del contratto, redatto con scrittura privata del 18.01.2021, prodotta dall'opposta (doc. 1).
II.
7-Tanto precisato, l'opposta, al fine di neutralizzare l'avversa pretesa creditoria, ha eccepito che le lastre profilate, anziché, come previsto dal contratto, essere state “aggraffate” in senso longitudinale, risultavano intersecate da listelli trasversali, con grave pregiudizio sia estetico che funzionale, in quanto i listelli in alluminio realizzati in senso orizzontale
4 impedivano il regolare deflusso delle acque meteoriche.
II.
8-A fronte di tale doglianza, l'opposta ha eccepito la decadenza dell'azione ex art. 1667 c.c.
II.
9-L'eccezione della parte opposta è fondata.
II.10-Orbene, a norma dell'art. 1667 c.c. “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o
i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta
e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
II.11-In applicazione di tale disposizione la Suprema Corte
(Cass. 10579/2012) ha chiarito che “In tema di appalto, allorché
l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi
l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”.
II.12-Vedasi, altresì, nella giurisprudenza di merito,
Tribunale Ascoli Piceno, 09/05/2023, n.280 “Nel caso di un appaltatore che eccepisce la decadenza del dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c., per i vizi e difformità dell'opera, è onere
5 del committente dimostrare di aver tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi e le difformità, tale denuncia infatti costituisce una condizione per l'azione di garanzia”.
II.13-Nel caso di specie deve, in primo luogo, rilevarsi che è pacifico che il committente non ha mai contestato per iscritto i vizi, presenti sulle opere appaltate.
II.14-Ciò posto, deve, inoltre, rilevarsi che le circostanze allegate, dalla parte opponente, in base alle quali, per un verso,
i suddetti vizi sarebbero stati denunciati a tale sig. Per_1
dipendente della , di cui non viene nemmeno fornito il CP_1
cognome e, per altro verso, che (padre della legale Persona_2
rappresentante dell'opposta si sarebbe Parte_3
impegnato alla rimozione dei vizi medesimi, non risultano, nemmeno sul piano delle allegazioni, idonee a superare l'eccezione di decadenza, formulata dall'opposta.
II.15-Deve, in particolare, osservarsi che l'opponente non ha allegato né, tantomeno, dimostrato che tale, sig. definito Per_1
genericamente come dipendente della rivestisse un ruolo CP_1
tale da legittimarlo a ricevere, con effetti vincolanti per la società, la denuncia dei vizi.
II.16-Allo stesso modo è irrilevante che Persona_2
abbia riconosciuto i vizi, impegnandosi a rimuoverli non essendo, da un lato, l'amministratore nè il legale rappresentante dell'opposta e non abilitandolo, dall'altro lato, a manifestare la volontà della società il semplice fatto di essere il padre dell'amministratrice dell'opposta.
II.17-Deve, in ogni caso, osservarsi che, pur a voler ritenere la rilevanza di tali circostanze, le stesse non sono state nemmeno dimostrate atteso che, a fronte delle dichiarazioni rese dai testi, indicati dalla parte opponente:
6 1) (ascoltato all'udienza del 19.04.2024) Testimone_1
all'epoca dei fatti, capo cantiere della Parte_1
il quale ha riferito:
[...]
“È vera la circostanza di cui al n.1 della memoria istruttoria di parte opponente1; in particolare io stesso contestai al dipendente della Lattoneria, tale sig.
del quale non conosco il cognome, che le lamiere Per_1
sul tetto in corrispondenza delle finestre non erano state posizionate verticalmente ma orizzontalmente. Tanto ho potuto contestare perché aveva preso visione della scheda tecnica che era diversa da come si presentava il tetto.
Di tale circostanza avvertii subito la Parte_1
mentre il sig. avrebbe parlato con il suo datore Per_1
di lavoro.
Con riferimento alla circostanza sub 2) della citata memoria2 posso dire di aver assistito ad un incontro, presso il cantiere, tra il sig. e Persona_2
l'architetto In tale occasione il sig. Tes_2 CP_1
disse che avrebbe sistemato la cosa ma non posso dire di aver sentito che sarebbero stati eliminati i tagli orizzontali alle lastre di alluminio sul tetto;
2) (ascoltato all'udienza del 13.12.2024), Testimone_3 all'epoca dei fatti di causa direttore dei lavori per la
, nel cantiere oggetto di causa, il quale Parte_1
ha riferito:
“con riferimento alla circostanza sub 1) della memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 19.06.2023, di parte opponente ricordo di aver contestato quanto indicato nella circostanza ma non ricordo precisamente a chi la contestai;
con riferimento alla circostanza sub 2) della suddetta memoria istruttoria, confermo la circostanza”;
i testi, indicati a prova contraria, dalla Controparte_1
hanno invece, in senso diametralmente opposto, dichiarato:
[...]
1) (ascoltato all'udienza del 19.04.2024) Testimone_4
all'epoca dei fatti di causa, dipendente della CP_1
presso il cantiere, oggetto di causa:
[...]
“Con riferimento alla posizione sub 1) nego che il capo cantiere mi abbia mai contestato il posizionamento, in corrispondenza delle due finestre, di lastre orizzontali che intersecavano quelle posizionate in senso verticale. Escludo che, oltre al sottoscritto, vi fosse un altro dipendente della CP_1
di nome sul cantiere di Terlizzi”;
[...] Per_1
2) all'epoca dei fatti dipendente della Persona_3
società opposta presso il cantiere oggetto di causa: “con riferimento alla circostanza sub 1) della memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 19.06.2023, di parte opponente non la confermo. Preciso che la fotografia mostratami corrisponde allo stato dei luoghi;
con riferimento alla circostanza sub 2) della suddetta memoria istruttoria non la confermo, preciso che non mi è stata mai sollevata alcuna questione relativa alle lastre di copertura
8 del tetto”.
II.18-Le circostanze, allegate dalla parte opponente, sono state, pertanto, smentite dagli stessi soggetti, tali Tes_4
e che, stando alla stessa
[...] Persona_3
prospettazione dell'opponente, avrebbero rispettivamente ricevuto la contestazione dei vizi da parte dell'opposta e manifestato la disponibilità a rimuovere i vizi medesimi.
II.19-Non avendo, pertanto, l'opponente dimostrato come, era suo onere, né di aver denunciato i vizi, nei termini di legge, né che l'appaltatore, dopo averli riconosciuti si era impegnato a rimuoverli, è ultroneo l'accertamento dei vizi medesimi, costituendo la tempestività della denuncia una condizione dell'azione, preliminare ed assorbente rispetto all'esame nel merito della stessa.
II.20-L'opposizione, incentrata esclusivamente su tale doglianza, essendo infondata, deve essere, pertanto, rigettata.
III.
1-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, deve essere, altresì, rigettata la domanda con la quale l'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 11.400,00, pari ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi, non essendovi la prova né che gli stessi siano stati tempestivamente denunciati né che l'appaltatore li abbia riconosciuti. III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad € 9.075,00.
III.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività istruttoria
9 espletata.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 5.201,00 a € 26.000,00
FASI VALORE RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
MEDIO
Studio 919,00 // 919,00
Introduttiva 777,00 // 777,00
Trattazione 1.680,00 // 1.680,00
Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
Totale € 5.077,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con atto di citazione notificato il Parte_1
02.09.2022, nei confronti della , avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n.1963/2022, emesso dal Tribunale di Bari in data 28.06.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6304/2022
R.G., nonché sulla domanda riconvenzionale, presentata dall'opponente nei confronti dell'opposta, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.1963/2022, emesso dal Tribunale di Bari in data 28.06.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6304/2022 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. RIGETTA la domanda, presentata in via riconvenzionale, dalla nei confronti della Parte_1 [...]
; Controparte_1
D. CONDANNA la pagamento, in favore Controparte_2 della , delle spese processuali che Controparte_1 liquida in € 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 14.10.2025.
Il Giudice
ZO ID FF
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che nel mese di Gennaio 2021, durante le fasi finali del completamento dei lavori di posa in opera delle lastre in alluminio sui tetti a falda di una palazzina di 5 piani sita in Terlizzi alla via vecchia Sovereto, commissionati dalla alla venne contestato Parte_1 Controparte_1 dal capo cantiere della sig. alle maestranze Parte_1 Testimone_1 della ed in particolare a tale sig. , il Controparte_1 Per_1 posizionamento, in corrispondenza delle due finestre, di lastre orizzontali che intersecavano quelle installate in senso verticale creando un dislivello sulla superficie del tetto, come da fotografia che si mostra (allegato fotografico n.1 alla perizia giurata a firma arch. depositata nel fascicolo di parte Tes_2 opponente). 2 “Vero che, a seguito della contestazione indicata sub.1, sul finire del mese di febbraio 2021, il sig. si portò sul cantiere per un Persona_2 sopralluogo, alla presenza dell'arch. e del capo cantiere, all'esito del Tes_2 quale manifestò la disponibilità della ad eliminare i tagli Controparte_1 orizzontali alle lastre in alluminio posizionate sul tetto”.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ZO ID FF;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 10.10.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10281/2022 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tempesta, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Simone, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1963/2022, emesso dal Tribunale di Bari in data 28.06.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6304/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10.10.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 02.09.2022, la
[..
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di € 9.075,00 oltre agli interessi ed alle spese
[...] della fase monitoria.
I.
3-La parte opponente, dopo aver eccepito, l'esistenza di vizi sulle lastre di metallo, relative al contratto di appalto in esecuzione del quale la controparte aveva richiesto il pagamento del corrispettivo contrattuale pattuito, ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché, in via riconvenzionale, la condanna della controparte, a titolo di risarcimento del danno derivante dai vizi medesimi, della somma di
€ 11.400,00, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
24.11.2022, si è costituita la la quale, dopo aver CP_1 eccepito, in via preliminare, la decadenza ex art. 1667 c.c. in cui era incorsa la controparte nel denunciare i vizi, ha chiesto rigetto sia dell'opposizione sia dell'avversa domanda riconvenzionale, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Espletate le prove testimoniali, all'udienza del
10.10.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per seguenti motivi.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della
2 posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
3 (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del contratto di appalto, in esecuzione del quale la ha chiesto il pagamento del Controparte_1
corrispettivo maturato per “la realizzazione di una copertura in laminato metallico Prefa posato con la tecnica della aggraffatura doppia ed opere di lattoneria da realizzare presso il cantiere della sito in Terlizzi alla via vecchia Sovereto”, Parte_1
oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provata, in via documentale, dalla copia del contratto, redatto con scrittura privata del 18.01.2021, prodotta dall'opposta (doc. 1).
II.
7-Tanto precisato, l'opposta, al fine di neutralizzare l'avversa pretesa creditoria, ha eccepito che le lastre profilate, anziché, come previsto dal contratto, essere state “aggraffate” in senso longitudinale, risultavano intersecate da listelli trasversali, con grave pregiudizio sia estetico che funzionale, in quanto i listelli in alluminio realizzati in senso orizzontale
4 impedivano il regolare deflusso delle acque meteoriche.
II.
8-A fronte di tale doglianza, l'opposta ha eccepito la decadenza dell'azione ex art. 1667 c.c.
II.
9-L'eccezione della parte opposta è fondata.
II.10-Orbene, a norma dell'art. 1667 c.c. “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o
i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta
e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
II.11-In applicazione di tale disposizione la Suprema Corte
(Cass. 10579/2012) ha chiarito che “In tema di appalto, allorché
l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi
l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione”.
II.12-Vedasi, altresì, nella giurisprudenza di merito,
Tribunale Ascoli Piceno, 09/05/2023, n.280 “Nel caso di un appaltatore che eccepisce la decadenza del dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c., per i vizi e difformità dell'opera, è onere
5 del committente dimostrare di aver tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi e le difformità, tale denuncia infatti costituisce una condizione per l'azione di garanzia”.
II.13-Nel caso di specie deve, in primo luogo, rilevarsi che è pacifico che il committente non ha mai contestato per iscritto i vizi, presenti sulle opere appaltate.
II.14-Ciò posto, deve, inoltre, rilevarsi che le circostanze allegate, dalla parte opponente, in base alle quali, per un verso,
i suddetti vizi sarebbero stati denunciati a tale sig. Per_1
dipendente della , di cui non viene nemmeno fornito il CP_1
cognome e, per altro verso, che (padre della legale Persona_2
rappresentante dell'opposta si sarebbe Parte_3
impegnato alla rimozione dei vizi medesimi, non risultano, nemmeno sul piano delle allegazioni, idonee a superare l'eccezione di decadenza, formulata dall'opposta.
II.15-Deve, in particolare, osservarsi che l'opponente non ha allegato né, tantomeno, dimostrato che tale, sig. definito Per_1
genericamente come dipendente della rivestisse un ruolo CP_1
tale da legittimarlo a ricevere, con effetti vincolanti per la società, la denuncia dei vizi.
II.16-Allo stesso modo è irrilevante che Persona_2
abbia riconosciuto i vizi, impegnandosi a rimuoverli non essendo, da un lato, l'amministratore nè il legale rappresentante dell'opposta e non abilitandolo, dall'altro lato, a manifestare la volontà della società il semplice fatto di essere il padre dell'amministratrice dell'opposta.
II.17-Deve, in ogni caso, osservarsi che, pur a voler ritenere la rilevanza di tali circostanze, le stesse non sono state nemmeno dimostrate atteso che, a fronte delle dichiarazioni rese dai testi, indicati dalla parte opponente:
6 1) (ascoltato all'udienza del 19.04.2024) Testimone_1
all'epoca dei fatti, capo cantiere della Parte_1
il quale ha riferito:
[...]
“È vera la circostanza di cui al n.1 della memoria istruttoria di parte opponente1; in particolare io stesso contestai al dipendente della Lattoneria, tale sig.
del quale non conosco il cognome, che le lamiere Per_1
sul tetto in corrispondenza delle finestre non erano state posizionate verticalmente ma orizzontalmente. Tanto ho potuto contestare perché aveva preso visione della scheda tecnica che era diversa da come si presentava il tetto.
Di tale circostanza avvertii subito la Parte_1
mentre il sig. avrebbe parlato con il suo datore Per_1
di lavoro.
Con riferimento alla circostanza sub 2) della citata memoria2 posso dire di aver assistito ad un incontro, presso il cantiere, tra il sig. e Persona_2
l'architetto In tale occasione il sig. Tes_2 CP_1
disse che avrebbe sistemato la cosa ma non posso dire di aver sentito che sarebbero stati eliminati i tagli orizzontali alle lastre di alluminio sul tetto;
2) (ascoltato all'udienza del 13.12.2024), Testimone_3 all'epoca dei fatti di causa direttore dei lavori per la
, nel cantiere oggetto di causa, il quale Parte_1
ha riferito:
“con riferimento alla circostanza sub 1) della memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 19.06.2023, di parte opponente ricordo di aver contestato quanto indicato nella circostanza ma non ricordo precisamente a chi la contestai;
con riferimento alla circostanza sub 2) della suddetta memoria istruttoria, confermo la circostanza”;
i testi, indicati a prova contraria, dalla Controparte_1
hanno invece, in senso diametralmente opposto, dichiarato:
[...]
1) (ascoltato all'udienza del 19.04.2024) Testimone_4
all'epoca dei fatti di causa, dipendente della CP_1
presso il cantiere, oggetto di causa:
[...]
“Con riferimento alla posizione sub 1) nego che il capo cantiere mi abbia mai contestato il posizionamento, in corrispondenza delle due finestre, di lastre orizzontali che intersecavano quelle posizionate in senso verticale. Escludo che, oltre al sottoscritto, vi fosse un altro dipendente della CP_1
di nome sul cantiere di Terlizzi”;
[...] Per_1
2) all'epoca dei fatti dipendente della Persona_3
società opposta presso il cantiere oggetto di causa: “con riferimento alla circostanza sub 1) della memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., depositata in data 19.06.2023, di parte opponente non la confermo. Preciso che la fotografia mostratami corrisponde allo stato dei luoghi;
con riferimento alla circostanza sub 2) della suddetta memoria istruttoria non la confermo, preciso che non mi è stata mai sollevata alcuna questione relativa alle lastre di copertura
8 del tetto”.
II.18-Le circostanze, allegate dalla parte opponente, sono state, pertanto, smentite dagli stessi soggetti, tali Tes_4
e che, stando alla stessa
[...] Persona_3
prospettazione dell'opponente, avrebbero rispettivamente ricevuto la contestazione dei vizi da parte dell'opposta e manifestato la disponibilità a rimuovere i vizi medesimi.
II.19-Non avendo, pertanto, l'opponente dimostrato come, era suo onere, né di aver denunciato i vizi, nei termini di legge, né che l'appaltatore, dopo averli riconosciuti si era impegnato a rimuoverli, è ultroneo l'accertamento dei vizi medesimi, costituendo la tempestività della denuncia una condizione dell'azione, preliminare ed assorbente rispetto all'esame nel merito della stessa.
II.20-L'opposizione, incentrata esclusivamente su tale doglianza, essendo infondata, deve essere, pertanto, rigettata.
III.
1-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, deve essere, altresì, rigettata la domanda con la quale l'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 11.400,00, pari ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi, non essendovi la prova né che gli stessi siano stati tempestivamente denunciati né che l'appaltatore li abbia riconosciuti. III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad € 9.075,00.
III.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività istruttoria
9 espletata.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 5.201,00 a € 26.000,00
FASI VALORE RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
MEDIO
Studio 919,00 // 919,00
Introduttiva 777,00 // 777,00
Trattazione 1.680,00 // 1.680,00
Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
Totale € 5.077,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con atto di citazione notificato il Parte_1
02.09.2022, nei confronti della , avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n.1963/2022, emesso dal Tribunale di Bari in data 28.06.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6304/2022
R.G., nonché sulla domanda riconvenzionale, presentata dall'opponente nei confronti dell'opposta, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.1963/2022, emesso dal Tribunale di Bari in data 28.06.2022, nel procedimento monitorio iscritto al n. 6304/2022 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. RIGETTA la domanda, presentata in via riconvenzionale, dalla nei confronti della Parte_1 [...]
; Controparte_1
D. CONDANNA la pagamento, in favore Controparte_2 della , delle spese processuali che Controparte_1 liquida in € 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 14.10.2025.
Il Giudice
ZO ID FF
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che nel mese di Gennaio 2021, durante le fasi finali del completamento dei lavori di posa in opera delle lastre in alluminio sui tetti a falda di una palazzina di 5 piani sita in Terlizzi alla via vecchia Sovereto, commissionati dalla alla venne contestato Parte_1 Controparte_1 dal capo cantiere della sig. alle maestranze Parte_1 Testimone_1 della ed in particolare a tale sig. , il Controparte_1 Per_1 posizionamento, in corrispondenza delle due finestre, di lastre orizzontali che intersecavano quelle installate in senso verticale creando un dislivello sulla superficie del tetto, come da fotografia che si mostra (allegato fotografico n.1 alla perizia giurata a firma arch. depositata nel fascicolo di parte Tes_2 opponente). 2 “Vero che, a seguito della contestazione indicata sub.1, sul finire del mese di febbraio 2021, il sig. si portò sul cantiere per un Persona_2 sopralluogo, alla presenza dell'arch. e del capo cantiere, all'esito del Tes_2 quale manifestò la disponibilità della ad eliminare i tagli Controparte_1 orizzontali alle lastre in alluminio posizionate sul tetto”.
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