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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12585/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/11/2024 da
e da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. STELLA ALESSANDRA, in virtù di mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 28/09/1996 in
CAMPOFORMIDO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte 2, serie A, dell'anno 1996;
- rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 02.02.1999), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 21.01.2004), Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare,
in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
non contrarie a norme imperative;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...], Parte_1
il 16/11/1965, e , nata a [...] il [...], Parte_2
uniti in matrimonio in data 28/09/1996 in CAMPOFORMIDO (UD), alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa familiare di proprietà del sig. , sita in Campoformido via S. Pt_1
Pellico 96, viene assegnata allo stesso in uno agli arredi e beni mobili presenti.
Dà atto che la sig.ra ha già lasciato la casa familiare portando con sé Parte_2
i propri beni oggetti personali.
c) prende atto che la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente, manterrà la residenza presso la casa paterna.
d) dispone che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto della figlia Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% Per_2
ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia. Per le spese straordinarie le parti si richiamano al protocollo Tribunale di Udine n.28/8/2015 n.3477/15. e) prende atto che i ricorrenti dichiarano di nulla avere da pretendere ad alcun titolo o ragione l'uno dall'altra, anche con riferimento allo scioglimento della comunione legale dei beni;
pertanto, nulla per assegni tra i coniugi;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAMPOFORMIDO (UD),
di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 9, parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1996.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12585/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/11/2024 da
e da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. STELLA ALESSANDRA, in virtù di mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 28/09/1996 in
CAMPOFORMIDO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte 2, serie A, dell'anno 1996;
- rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 02.02.1999), Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e (il 21.01.2004), Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare,
in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
non contrarie a norme imperative;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...], Parte_1
il 16/11/1965, e , nata a [...] il [...], Parte_2
uniti in matrimonio in data 28/09/1996 in CAMPOFORMIDO (UD), alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa familiare di proprietà del sig. , sita in Campoformido via S. Pt_1
Pellico 96, viene assegnata allo stesso in uno agli arredi e beni mobili presenti.
Dà atto che la sig.ra ha già lasciato la casa familiare portando con sé Parte_2
i propri beni oggetti personali.
c) prende atto che la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente, manterrà la residenza presso la casa paterna.
d) dispone che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto della figlia Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% Per_2
ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia. Per le spese straordinarie le parti si richiamano al protocollo Tribunale di Udine n.28/8/2015 n.3477/15. e) prende atto che i ricorrenti dichiarano di nulla avere da pretendere ad alcun titolo o ragione l'uno dall'altra, anche con riferimento allo scioglimento della comunione legale dei beni;
pertanto, nulla per assegni tra i coniugi;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAMPOFORMIDO (UD),
di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 9, parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1996.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini