Art. 3.
L'onere relativo al trattamento economico del personale indicato nei precedenti articoli sara' rimborsato a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale addetto ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.
L'onere relativo al trattamento economico del personale indicato nei precedenti articoli sara' rimborsato a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale addetto ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.