Articolo 3 della Legge 13 giugno 1952, n. 686
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 luglio 1952
Art. 3.
L'onere relativo al trattamento economico del personale indicato nei precedenti articoli sara' rimborsato a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale addetto ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.
Entrata in vigore il 3 luglio 1952