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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 4413/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4413 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] C.F. ) entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BARRICELLI ANGELA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Enrico Forzati n.19
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2025 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano (NA) il 14.12.1991,
[...] che dalla loro relazione era nato un figlio, , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 21.09.2005 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separati ( 29.06.2005) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
1 Ciò premesso, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: lo scioglimento del matrimonio) senza null'altro prevedersi stante la loro reciproca indipendenza economica nonché la maggiore età e l'autonomia economica del figlio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 24.06.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
In mancanza di richieste accessorie al divorzio ed in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da e Parte_2 Parte_1
così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_2
a San Giorgio a Cremano - NA- il 14.12.1991 (atto n. 122,parte Parte_1
I, Serie Uff.1 reg. Atti Matrimonio anno 1991 );
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp.
Att. c.p.c.;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4413 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] C.F. ) entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BARRICELLI ANGELA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Enrico Forzati n.19
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2025 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano (NA) il 14.12.1991,
[...] che dalla loro relazione era nato un figlio, , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa reso dall'intestato Tribunale in data 21.09.2005 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separati ( 29.06.2005) la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
1 Ciò premesso, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: lo scioglimento del matrimonio) senza null'altro prevedersi stante la loro reciproca indipendenza economica nonché la maggiore età e l'autonomia economica del figlio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 24.06.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
In mancanza di richieste accessorie al divorzio ed in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da e Parte_2 Parte_1
così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_2
a San Giorgio a Cremano - NA- il 14.12.1991 (atto n. 122,parte Parte_1
I, Serie Uff.1 reg. Atti Matrimonio anno 1991 );
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp.
Att. c.p.c.;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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