Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2314/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2314/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità professionale ” e vertente TRA
, nata ad [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Iannaccone (c.f. ), giusta C.F._2 procura allegata;
- Attrice
E
, nato a [...] il [...] (c.f. AR
), rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMILIANO MINICHIELLO C.F._3
(c.f. ), giusta procura in atti;
C.F._4
- Convenuto
E (già Controparte_2 Controparte_3 con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, p.iva ),
[...] P.IVA_1 partita iva , in persona del Procuratore Dott. , delegato alla P.IVA_2 Controparte_4 rappresentanza e firma sociale giusta atto per Notaio del 09.02.2019 rep. Persona_1
15486 racc. 8708, elett.te dom.to in 83042 Atripalda (AV) alla Via Cesinali, 112 presso lo Studio dell'Avv. Angelo Maietta (c.f. ), che la rappresenta e difende, C.F._5 giusta procura in atti;
- Terza chiamata
Conclusioni: per parte attrice “l'avv. Iannaccone, nella denegata ipotesi in cui l'On.le G.I. non volesse modificare l'ordinanza del 02.01.2024, conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio così come emendate e modificate nel corso del giudizio.”. Per parte convenuta “si chiede che l'On.le Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Voglia: 1) in accoglimento delle spiegate eccezioni, rigettare la domanda attorea poiché assolutamente inammissibile ed infondata, sia in fatto, che in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, con distrazione;
2) dichiarare che la chiamata in causa, nella denegata ipotesi in cui Controparte_2 dovesse essere accertata una eventuale responsabilità, è tenuta a manlevare il Dott. CP_1 da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere al Dott. quanto sarà CP_1 eventualmente tenuto a pagare all'attrice.”. Per la parte terza chiamata “Il sottoscritto procuratore nell'interesse convenuta compagnia assicurativa, in ossequio al decreto emesso dall'Ill.mo Giudice, Dott.ssa Rossi, nel riportarsi alla propria comparsa di costituzione e risposta nonché alle memorie 183 VI co cpc, I°, II° e
1
III° termine, ed in accoglimento di tutte le proprie richieste CHIEDE che la causa venga trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 30/5/2022, conveniva in giudizio il Parte_1 dott. , premettendo in fatto: di essersi recata, nel giugno 2018, presso lo AR studio dentistico del convenuto per ivi sottoporsi ad interventi di osteointegrazione, ossia di implantologia intraossea, al fine di riabilitare l'assenza di tre elementi dentari nell'arcata mascellare destra;
il trattamento sanitario eseguito non era stato preceduto dall'acquisizione del consenso informato;
nei mesi successivi all'intervento chirurgico, ella lamentava algie all'emivolto destro, ostruzione nasale, percezione di odori sgradevoli provenienti dal naso, cacosmia, cefalee quotidiane e disturbi del sonno, fenomeni comunicati al convenuto, il quale non provvedeva ad effettuare esami di controllo e/o analisi post-operatorie, né prescriveva alcun piano terapeutico specifico;
considerato il perdurare di tali disturbi, dopo una prima ecografia del 22.10.2018, in data 23.10.2018, ella si sottoponeva ad esame rx-grafico dei seni paranasali, il cui esito mostrava la presenza di un corpo estraneo metallico proiettantesi nel seno mascellare destro;
in data 30.11.2018, un controllo clinico specialistico otorinolaringoiatrico evidenziava, inoltre, la presenza di una ostruzione nasale con disosmia, della deviazione del setto nasale e, infine, dell'ipertrofia dei turbinati inferiori;
l'inerzia del convenuto aveva fine, a seguito delle proprie rimostranze, solo a fine gennaio dell'anno 2019, e, su sua indicazione, ella si sottoponeva, in data 29.01.2019, a visita specialistica presso lo studio del dott. . Per_2 medico chirurgo, il quale prescriveva l'urgente rimozione chirurgica del corpo estraneo, indicando all'uopo una terapia preoperatoria;
successivamente, sempre su indicazione del convenuto, ella eseguiva una tc dentalscan ed una tc massiccio facciale da cui si ricavava il setto nasale deviato a destra;
in data 18.02.2019 si sottoponeva ad un'ulteriore visita otorinolaringoiatrica, il cui referto confermava gli esiti della tc dentalscan e della tc massiccio facciale precedentemente eseguite;
nelle more ed in funzione dell'intervento programmato, ella si sottoponeva, presso lo studio dentistico del convenuto, alla rimozione dell'altro impianto dallo stesso eseguito;
nonostante avesse concordato l'intervento per il 22.02.2019, ella si vedeva costretta a rifiutare il trattamento chirurgico, non avendo rinvenuto nel modulo presentato per la sottoscrizione alcun riferimento alla patologia precedentemente diagnosticata;
in data 27.02.2019 veniva ricoverata presso l' Controparte_5 di RN con diagnosi di sinusite mascellare acuta da corpo estraneo e, previa esecuzione delle indagini preoperatorie, in pari data, si sottoponeva ad intervento chirurgico di resezione di sperone del setto nasale a destra, meatotomia mediale destra, con rimozione della vite endossea del seno mascellare destro e veniva dimessa il giorno 02.03.2019 con decorso post-operatorio regolare, in via di guarigione chirurgica, con terapia domiciliare;
in data 07.05.2019, a seguito del distacco spontaneo di ponte protesico posto all'emiarcata superiore destra, effettuava una ulteriore visita ambulatoriale, in occasione della quale veniva evidenziata la presenza di processi cariosi interessanti due elementi dentari, 26 e 27, oltre ad una elevata mobilità di un terzo elemento dentario, il 22, dopo la rimozione del ponte protesico sito tra gli elementi 13- 22; si rendeva necessaria l'estrazione dei suddetti elementi dentari, 26 e 27; in data 27.05.2019 veniva eseguita un'ulteriore visita post-operatoria presso la , a seguito della Controparte_6 quale si certificava la guarigione con postumi;
con ricorso depositato il 06.04.2021 ella promuoveva procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 1427/21 R.G., definito con ordinanza del 25.02.2022, a seguito del deposito della relazione di consulenza medico-legale a firma del Collegio peritale che perveniva all'affermazione di responsabilità per negligenza e imperizia del convenuto e riconosceva un danno biologico nella misura del 4%, oltre il 2% per l'iposmia, per un totale del 6%, 7 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al 25%, nonché un danno emergente di €
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5.500,00 per le spese necessarie per l'intervento chirurgico di ripristino;
a tanto non faceva seguito la formalizzazione di un accordo transattivo tra le parti. In diritto, la parte attrice esponeva: “a.- Circa la responsabilità medica del dr. CP_1 deducendo che le valutazioni del Collegio peritale fossero da condividere sia in ordine all'accertamento della responsabilità medica del dr. e del nesso di causalità tra fatto CP_1 lesivo e conseguenze dannose, sia in ordine alla valutazione medico-legale dei postumi invalidanti, nonché alla determinazione del periodo e della percentuale di invalidità temporanea e del danno emergente, dovendosi riconoscere in capo al dott. una responsabilità CP_1 professionale per imperizia, per aver errato nella scelta della procedura terapeutica da seguire, determinata dalla mancata valutazione diagnostica pre-operatoria ed essendo evidente che il dott. avesse palesemente violato le legis artis cui avrebbe dovuto attenersi durante CP_1 tutte le fasi della procedura pre-operatoria e post-operatoria, rilevando, in punto di responsabilità professionale colposa, l'omissione degli accertamenti e/o verifiche antecedenti l'intervento di implantologia e l'errata condotta operatoria che, al di là dell'errore di manualità intraoperatoria per condotta colposa del chirurgo, si sostanziava nella scelta di intervenire con un'operazione che, evidentemente, ella non avrebbe potuto subire e che si aggravava per il fatto che il sanitario avesse omesso la diagnosi della lesione della membrana di Schneider al termine dell'atto chirurgico, nonché una forma di responsabilità per negligenza, per aver omesso, nella fase pre-operatoria, di informare compiutamente la paziente di ogni rischio annesso alla procedura chirurgica;
“b.- Circa il danno risarcibile”, deducendo la ricorrenza del diritto al risarcimento dei danni patrimoniale, non patrimoniale con personalizzazione massima, morale e da lesione del diritto alla autodeterminazione, così quantificati € 5.500,00 per danno patrimoniale, €12.288,00 per danno biologico con personalizzazione, €4.395,50 per danno biologico temporaneo, €12.288,00 per danno morale, € 9.000,00 per danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, il tutto pari ad € 43.471,50, cui andavano poi aggiunte le spese sostenute per la prestazione professionale del consulente tecnico di parte nel procedimento di ATP per l'importo di € 1.500,00, le spese di CTU già corrisposte nella misura di € 2.000,00 e le spese legali della fase di ATP. Parte attrice concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a.- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1218 c.c. del dr. , in ordine AR
a tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla ricorrente, in quanto derivanti dalla condotta, commissiva ed omissiva, da questi posta in essere come descritta in atti;
b.- per l'effetto condannare il dr. , al risarcimento del danno nella misura AR complessiva di € 43.471,50 e/o in via subordinata nella diversa somma ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfacimento;
c.- condannare parte resistente al pagamento delle spese legali tanto del procedimento di ATP quanto del presente giudizio, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico del dr. . CP_1
In data 07/09/2022 si costituiva in giudizio, a mezzo di apposita Comparsa di costituzione e risposta, il convenuto , proponendo la propria ricostruzione AR dei fatti, deducendo che nessuna responsabilità sanitaria e professionale potesse essergli ascritta, avendo egli con estrema professionalità e diligenza prontamente agito ed offerto alla ricorrente ogni forma di assistenza, informazione e soluzione durante tutte le fasi del trattamento chirurgico cui la paziente era stata sottoposta;
chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'istituto assicurativo. Il convenuto concludeva “1) in rito, fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c.; 2) nel merito, in accoglimento delle spiegate eccezioni, rigettare la domanda attorea poiché assolutamente inammissibile ed infondata, sia in fatto, che in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, con distrazione;
3) dichiarare che la chiamata in causa, è tenuta a Controparte_2
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manlevare il Dott. da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere al Dott. CP_1
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attrice”. CP_1 Ammessa la chiamata in causa del terzo e disposto all'uopo il differimento della prima udienza, si costituiva, in data 12/01/2023, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, la eccependo “1. Nullità dell'atto di citazione per carente ed Controparte_2 assoluta indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda”; “2. Sempre in via preliminare, ed in caso di superamento delle eccezioni preliminari innanzi dedotte la comparente compagnia eccepisce il difetto di operatività della polizza assicurativa”, per la mancata presentazione della denuncia del sinistro nei termini decadenziali pattiziamente stabiliti;
“3. Adesione alle difese del dott. ”, “4. Sulla responsabilità medica del Dott. CP_1
, eccependo l'assoluta infondatezza nel merito dell'azione risarcitoria intrapresa CP_1 dall'attrice.
La parte terza chiamata concludeva: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c. 4 c.p.c. per carenze dei requisiti di cui ai num. 3 e 4 dell'art. 163 cpc;
2. sempre in via preliminare, accertare la non operatività della polizza per non avere l'assicurato denunciato l'evento nel termine decadenziale previsto dall'art 14 del contratto di assicurazione richiamato e regolato dall'art 1913 del c.c.; e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente compagnia di assicurazioni 3. nel merito rigettare la domanda proposta dall'attrice per essere la stessa infondata sia in fatto che in diritto e non provata sia sull'an che sul quantum debeatur 4. In subordine, nella denegata di ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta nei confronti del dott. limitare l'obbligazione risarcitoria CP_1 della comparente compagnia di assicurazione nei limiti del massimale contrattualmente previsto.
5. Con vittoria di spese e competenze di lite”. Il Tribunale, disposta l'acquisizione del fascicolo inerente all'ATP espletato ante causam, non ammetteva le prove orali e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Essa veniva, quindi, assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, deve essere dichiarata la validità dell'Atto di citazione, atteso che esso consente di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (v. Cass. 6 agosto 2007, n. 17180). Nel caso di specie, la nullità della citazione introduttiva deve essere senz'altro esclusa, dal momento che l'attrice ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze valevoli, secondo la propria prospettazione, a fondare la responsabilità del convenuto. A suffragio va pure rammentato che “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013 (Rv. 626497 - 01). Può, quindi, passarsi all'esame del merito.
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Come sopra esposto, l'attrice richiede il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della dedotta erroneità di un intervento odontoiatrico eseguito presso lo studio del convenuto nell'anno 2018, per negligenza ed imprudenza di quest'ultimo. Si rileva che, trattandosi di fatti avvenuti successivamente al 1° aprile 2017, debbano trovare applicazione al caso di specie le disposizioni della Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-
Bianco).
In rito occorre, quindi, conseguentemente, rilevare che la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 24/2017 e succ. modifiche, avendo l'attrice introdotto, prima del presente giudizio, un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, dinanzi al giudice competente.
In punto di diritto, va poi brevemente rammentato che la legge del 17 marzo 2017 n. 24
– Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, entrata in vigore il 1° aprile 2017, a breve distanza dalla cd. legge Balduzzi (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189), ha disciplinato il regime della responsabilità delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria. La legge c.d. n. 24/17, prevede, quindi, all'articolo 7, primo Parte_2 comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Al terzo comma l'articolo 7 prevede che “
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.”. Ora non vi è dubbio che, nel caso di specie, il rapporto tra dentista e paziente vada inquadrato nell'ambito contrattuale, poiché trattasi di prestazione svolta dal dentista come libero professionista, quindi riconducibile al contratto di prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c.c., da cui scaturiscono specifici obblighi di cura e protezione, la cui violazione è inquadrabile nell'alveo della responsabilità contrattuale.
Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, giova allora ricordare che, ancora secondo pacifici indirizzi, il paziente-danneggiato, che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il contatto sociale ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione;
in quanto il danno evento consta della lesione, non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore ma del diritto alla salute interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008 per cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”). Tale indirizzo è stato successivamente specificato nel senso che
“Qualora sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto
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adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o
l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.” (v. ex multis Cass. civile sez. III, 21/06/2018, n.16336; v. anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020 “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello la quale, pur dando atto che la documentazione esaminata non consentiva di dimostrare direttamente che l'intervento eseguito fosse diretto a rimuovere una vite metallica restata per errore nell'arto del paziente, non aveva valutato la rilevanza della stessa documentazione ai fini della prova presuntiva).”). Quanto ancora al nesso di causalità, occorre poi rammentare che la valutazione di tale aspetto, in ambito civile, si ispira ai criteri penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati, tuttavia, dall'applicazione della diversa regola probatoria della preponderanza dell'evidenza, ovvero del “più probabile che non”, non dimenticando che lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (v. ex multis Cass. Sez. L - , Sentenza n. 47 del 03/01/2017), criterio adottato anche con riguardo alle condotte omissive, alla luce anche del rilievo da attribuire al “giudizio controfattuale”, essendosi precisamente affermato che “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).” (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018). Non si è mancato, peraltro, di sottolineare in giurisprudenza la non sovrapponibilità dell'illecito penale a quello civile, illustrandosi come “l'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto
l'evento che costituisce il fatto-reato. In ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione sono derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c. La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la
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seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione
e il danno. Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio della preponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 581) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica.
12. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23328 del 19/09/2019; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15993 del 21/07/2011 (Rv. 619504 - 01) per cui “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - nell'accogliere l'eccezione di inadempimento e la domanda risarcitoria avanzate da un paziente nei confronti di un sanitario con riguardo all'esecuzione di prestazioni di natura dentistica - aveva escluso che il dentista avesse usato la diligenza e la perizia necessarie nel progettare e nel realizzare gli impianti dentari oggetto di contratto, provocando al paziente lesioni permanenti).”). Così delineate le linee guida del ragionamento da compiersi, può ora passarsi alla disamina della fattispecie concreta.
Costituisce dato assolutamente non contestato e quindi del tutto pacifico quello della instaurazione di un rapporto professionale, a partire dal mese di giugno dell'anno 2018, tra l'odierna attrice ed il dott. , per l'esecuzione, presso lo Parte_1 AR studio dentistico di quest'ultimo, di interventi di osteointegrazione, ossia di implantologia intraossea, al fine di riabilitare l'assenza di tre elementi dentari nell'arcata mascellare destra. L'attrice ha, dunque, allegato l'inadempimento del professionista ai propri obblighi e la responsabilità professionale per negligenza ed imperizia, per aver errato nella scelta della procedura terapeutica da seguire, determinata dalla mancata valutazione diagnostica pre- operatoria, nonché l'errata condotta operatoria e la omessa o erronea gestione delle complicanze e quindi la violazione delle “legis artis” cui il professionista avrebbe dovuto attenersi durante tutte le fasi della procedura pre-operatoria e post-operatoria, imputando allo stesso i disturbi successivi manifestatisi ed i conseguenti danni subiti, non patrimoniali e patrimoniali. Le questioni e problematiche sollevate devono necessariamente essere analizzate a mezzo del richiamo agli esiti della Consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel corso del preventivo giudizio di ed acquisita agli atti del presente giudizio di merito. CP_7
Sul punto va preliminarmente precisato che, per consolidata giurisprudenza, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice (v. Cass. civ. Sez. III Sent., 24/03/2023, n. 8496;
Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010).
Nel caso di specie, ben può essere utilizzata a fini decisori la Relazione tecnica depositata nel giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo, precedentemente svoltosi tra le stesse parti, essendo stato il fascicolo telematico, contenente anche la Relazione peritale, acquisito agli atti, in mancanza di eccezioni o contestazioni sul punto, e comunque quest'ultima essendo stata allegata anche dalla difesa attrice all'atto di citazione, così avendo potuto le
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controparti pienamente esplicare le rispettive prerogative difensive. Del resto, non può sottacersi come l'espletamento di C.t.u. fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 08.02.2019, n. 3717). Risulta allora dalla lettura della Consulenza tecnica d'ufficio che il Collegio peritale, composto da un C.t.u. medico legale ed un C.t.u. odontostomatologo ed ortodontista, nel rispondere ai quesiti posti, previa disamina della documentazione, confronto tra le parti ed esame obiettivo della perizianda, avesse svolto le seguenti considerazioni medico-legali “questo collegio di CTU, nel rispondere ai quesiti posti dall'Ufficio, ritiene di esporre motivazioni per le quali condivide il giudizio medico-legale di censura espresso non solo in ordine alle prestazioni erogate nel Giugno 2018 alla Sig. relativamente allee procedure Parte_1 implantoprotesiche dentarie effettuate in regione 16 e 17 ma anche in riferimento alla valutazione del danno biologico iatrogeno pienamente congruo con le tabelle SIMLA del 2016. Orbene, emerge dal commemorativo che il caso in esame inerisce effettivamente la sussistenza di motivazioni medico-legali che, secondo parte ricorrente, sono alla base dei disturbi lamentati dalla Sig. in esito ad un intervento di implanto-protesi nella regione Parte_1 molare superiore emi-mascellare destro mediante l'utilizzo di due impianti in titanio osteointegrabili nella regione 16 e 17. Il dato clinico-anamnestico documenta che di lì a poco la messa a dimora di detti impianti, uno fu espulso (cfr.: l'impianto in regione 17) e l'altro
(cfr.: l'impianto in regione 16) migrò nel seno mascellare (cfr.: l'esame rx-grafico dei seni paranasali effettuati in data 23.10.18 “ … presenza di corpo estraneo metallico proiettantesi nel contesto del seno mascellare destro… “), provocando nell'immediatezza un' infiammazione acuta da corpo estraneo (cfr.: esame TC effettuato in data 13.2.19 “ … tessuto flogistico che occupa completamente il seno mascellare di destra con evidenza in sede paramediana di formazione iperdensa in corrispondenza del tetto del seno mascellare come da corpo estraneo
…”) con ingravescente sintomatologia dolorosa accompagnata ad un corteo sintomatologico di algie all'emifaccia di destra, cacosmia e ostruzione nasale (cfr.: controlli clinici ambulatoriali effettuati nelle date 30.11.18 e 18.2.19 nonché la cartella Clinica n. 628 relativa a degenza dal 19.2.19 al 22.2.19 presso la Casa “ … sensazione di cattivo Controparte_8 odore del naso;
non varia la respirazione nasale;
cefalee quotidiane … “; cartella clinica relativa a degenza presso l'Ospedale di RN nel Febbraio-Marzo 2019 -cfr.: diagnosi di dimissione: sinusite mascellare acuta da corpo estraneo – impianto dentale-). Tale condizione di infiammazione cronica fu sottostimata dal Dott. che ritenne di risolvere il CP_1 problema con l'utilizzo di antinfiammatori e cicli antibiotici il cui effetto risultò essere transitorio e non idoneo alle necessità biologiche del soggetto. La cronicizzazione dei sintomi esitò quindi con il tempo nella neoformazione di tessuto flogistico che invase completamente il seno mascellare di destra concretizzandosi in una neoformazione iperdensa in corrispondenza del tetto del seno mascellare destro (cfr.: per l'appunto l'esame TC effettuato in data 13.2.19). Il perdurare di questo stato flogistico condusse la P. a consultare dapprima specialisti ORLiatri di una casa di cura avellinese (cfr.: la casa di cura S. Rita in Atripalda) ove ritenne di non volersi sottoporre al prospettato intervento chirurgico di rimozione del corpo estraneo dal seno mascellare di destra (cfr.: la degenza dal 19.2.19 al 22.2.19) e di lì a poco presso l'Ospedale di RN (cfr.: dal 27.2.19 l 2.3.19) ove la P. fu sottoposta ad un complesso intervento con accesso per via nasale per la rimozione sia del tessuto infiammatorio ormai cronicizzato nonché del corpo estraneo implantare, causa della sinusite cronica di cui era affetta la paziente. V'è da segnalare che l'intervento chirurgico a cui la P. fu sottoposta comportò anche la resezione dello sperone del setto nasale a destra associato con meatotomia mediale omolaterale: ciò determinò un' iposmia, da noi tenuta in debita considerazione ed in tal senso considerata accreditabile.”. Effettuate ampie premesse di carattere generale e specialistico, in tema di implantologia dentaria e di valutazione dello stato anteriore e di gestione del planning preoperatorio implantologico, i CC.TT.UU. proseguivano rappresentando che “emerge con
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chiarezza dal commemorativo che nel caso in esame non vi sia stata alcuna valutazione dello stato anteriore della P. per la quale sussistevano inequivoche controindicazioni locali alla procedura implantologica effettuata: ciò per le condizioni locali del parodonto, per la quantità scadente di osso, per il tabagismo.E' infatti noto, così come indicato dalle più accreditate società di chirurgia orale e parodontale nazionali ed internazionali (es. Controparte_9
) che è controindicato progettare già in prima visita un disegno di protesi su
[...] impianti senza un preliminare intervento “a cascata” di approccio parodontale caratterizzato da tre fasi (si segnala che la positiva realizzazione della prima fase è conditio sine qua per passare alla seconda seconda fase, che verrà poi seguita dalla terza solo al cui esito si potrà procede all'impianto): manuale ad eseguire un'adeguata igiene orale domiciliare. ii) Terapia parodontale definitiva che serve a mantenere in un range fisiologico la profondità dei solchi parodontali ormai privi di infiammazione. iii) Terapia di mantenimento realizzabile con visite periodiche, ricontrollo periodico della “salute” parodontale, interventi volti a rimotivare il paziente ed ad intercettare iniziali stati di ritorno dell'infiammazione. Quanto or ora evidenziato dimostra in maniera inequivoca la temerarietà con la quale lo specialista che del caso si occupò non emendò le controindicazioni alla procedura implantare (cfr.: in riferimento soprattutto alla malattia parodontale che emerge dai rilievi OPT del 19.7.17, 29.11.18,
29.11.21) che di fatto rendeva di fatto assai prevedibile la compromissione dell'osteointegrazione degli impianti. Ne consegue che questo collegio di CTU, nel riconoscere un profilo di censura per negligenza nell'operato dello specialista che del caso si occupò in relazione alle procedure implangtoporotesiche in regione 16 e 17, ritiene di dover condividere la valutazione del danno biologico, il danno emergente e l'invalidità secondo le seguenti percentuali…” (v. Relazione di C.t.u. depositata nel fascicolo di A.t.p. n.rg. 1427/2021, alleg. fasc. d'uffficio). Così brevemente riportati, per comodità di lettura, nei passi ritenuti salienti, gli esiti delle indagini tecniche d'ufficio, stima il Tribunale che la logicità e l'analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica, della cui attendibilità scientifica non si ha motivo dubitare, impongano la piena condivisione delle riportate risultanze, risultando peraltro decisivo notare come i
Consulenti abbiano rappresentato che vi fosse stata una convergenza delle valutazioni anche con i C.t. di parte laddove indicavano “Va preliminarmente considerato che in esito alla discussione medico-legale del caso effettuata nel corso delle operazioni di CTU (cfr.: nelle date
9.11.21 e 30.11.21) le Parti, nel concordare il riconoscimento di un motivo di censura nelle prestazioni professionali erogate dal Dott. in ordine alle procedure AR implantoprotesiche cui fu sottoposta la Sig. , all'epoca dell'età di anni 60, nel Parte_1
Giugno 2018 al fine di riabilitare l'assenza degli elementi dentari in 16, 17 (primo e secondo molare superiore di destra), aderendo all'invito dei CTU a tentare la conciliazione di lite, concordavano la seguente valutazione del danno biologico del danno ioatrogeno in ragione di un' IPP pari al 6% (sei per cento) con ITT = 7 giorni, ITP = 30 giorni al 50%, ITP = 30 giorni al 25% ed il seguente danno emergente per un costo globale di euro 5.500.00
(cinquemila.cinquecento) relativi al ripristino con rialzo del seno mascellare + 2 impianti endossei aleolari. + 3 corone in metallo-ceramica).”. Pertanto, va, senza dubbio, affermata la ricorrenza della responsabilità professionale del convenuto, avendo il paziente-creditore provato la conclusione di un contratto di prestazione d'opera, circostanza non contestata, nonché che la condotta negligente del professionista fosse stata la causa dei danni lamentati, essendo state le deduzioni svolte confermate dall'istruttoria tecnica d'ufficio, da cui sono emerse colpevoli condotte omissive, in termini di valutazione dello stato anteriore della paziente, sussistendo “inequivoche controindicazioni locali alla procedura implantologica effettuata” ed essendo pervenuti i Consulenti ad un giudizio di
“temerarietà”, con la quale “lo specialista che del caso si occupò non emendò le controindicazioni alla procedura implantare…”, risultando altresì una sottovalutazione dello
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stato infiammatorio successivo all'intervento. Attese le chiare risultanze tecniche, possono giudicarsi ricorrenti idonei e concreti elementi atti a consentire di dedurre che tutti i disturbi successivi e gli interventi cui la dovette sottoporsi fossero da ricondurre alle ravvisate Pt_1 censure nella gestione del caso da parte del professionista convenuto, cosicché vi è la prova della negligenza del sanitario, il cui contegno ha concretizzato un inadempimento contrattuale, ex artt. 1223 e 1228 c.c., e del collegamento eziologico tra il danno e la condotta secondo il criterio del “più probabile che non”, mentre il debitore non ha provato né l'esatto adempimento, né l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) fosse stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. La domanda proposta nell'interesse dell'attrice va, dunque, accolta per Parte_1 quanto di ragione. Occorre ora procedere alla individuazione e liquidazione dei danni, avendo l'attrice all'uopo richiesto di dichiarare la responsabilità del convenuto in ordine ai “danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla ricorrente, in quanto derivanti dalla condotta, commissiva ed omissiva, da questi posta in essere come descritta in atti;
”.
Quanto al danno non patrimoniale, deve aderirsi al tradizionale insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze n. 26972 ss. del 2008), le quali hanno definitivamente superato gli orientamenti tesi a riconoscere autonoma liquidazione alle singole voci del danno non patrimoniale - biologico, morale ed esistenziale - sancendone invece l'unitarietà. Alla stregua di ciò, il risarcimento del danno biologico va liquidato in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale, elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.), non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent. n. 24864 del 9 dicembre 2010; v. anche Cass. civile sez. III, 13/04/2018, n.9196 per cui “La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito. E per stabilire se vi siano state duplicazioni nel risarcimento o se, viceversa, questo sia stato erroneamente sottostimato, non si deve fare riferimento ai nomi attribuiti dal giudice al pregiudizio lamentato
(biologico, morale, esistenziale), ma esclusivamente al concreto pregiudizio preso in esame. Pertanto, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno biologico, in quanto non conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l'aspetto interiore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad incidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto.”). A tanto va aggiunto che “Per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Il danno biologico misurato percentualmente è, pertanto, la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti. Il danno da lesione della salute, in particolare, per essere risarcibile, deve avere per effetto compromissione d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.” (v. Cass. civile sez. III, 02/09/2022, n.25887). Nella fattispecie in esame, val la pena ribadire che i CC.TT.UU. stabilivano che “questo collegio di CTU, nel riconoscere un profilo di censura per negligenza nell'operato dello specialista che del caso si occupò in relazione alle procedure implangtoporotesiche in regione
16 e 17, ritiene di dover condividere la valutazione del danno biologico, il danno emergente e
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l'invalidità secondo le seguenti percentuali: Danno biologico in misura del 4%, più il 2% per l'iposmia, per un totale del 6%. ITT 7 giorni. ITP 50% : 30 giorni. ITP 25% : 30 giorni. Danno emergente per il ripristino € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento), comprendente rialzo del seno mascellare, più 2 impianti alveolari, più 3 corone in metallo-ceramica. Nessun rinnovo della protesi.”. Preme evidenziare da parte del Tribunale che, per la liquidazione del danno biologico, deve trovare applicazione la tabella di cui agli artt. 139 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private), come disposto dal richiamo contenuto all'art. 3 comma 3 della c.d. legge Balduzzi (D.L. n. 158 del 13 settembre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 dell'8 novembre 2012, e successive modifiche) e confermato dall'art. 7 comma 4 della legge 24/2017, ove è previsto che “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.”. Incidentalmente, mette conto sottolineare come la giurisprudenza si sia espressa nel senso della applicabilità delle Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del
CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale anche laddove la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l'azione risarcitoria sia stata promossa prima dell'entrata in vigore del decreto legge (v. in tema Cass. civile sez. III, 11/11/2019, n.28990).
Può, quindi, essere riconosciuto alla , che al momento del sinistro aveva 60 anni, Pt_1 l'importo complessivo di €8.876,43 di cui €7.246,85 per danno biologico permanente e
€1.629,58 per danno biologico temporaneo. Quanto al “danno morale”, deve premettersi che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n.
209/2005), fermo restando l'onere di allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni, a carico del danneggiato (Cass. civile sez. III - 13/01/2016, n. 339). Nel caso di specie, parte attrice ha correttamente allegato di aver subito una sofferenza morale e questa può desumersi per presunzioni per essere stata vittima di un fatto astrattamente previsto dalla legge come reato (art. 590 c.p.), per la particolare incidenza del caso clinico e delle sue complicanze sugli aspetti dinamico-relazionali, sulla vita sociale e sulle relazioni extra personali, anche tenuto conto del lungo protrarsi dell'intera vicenda. Atteso che la tabella sulle micropermanenti non prevede anche la liquidazione di quella voce del danno non patrimoniale che va sotto il nome di danno morale inteso come sofferenza patita, tenuto conto anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, si opera per la sua liquidazione l'aumento del quinto, previsto dal terzo comma dell'art. 139 Cod. Ass.ni, sul detto importo. Spetta, quindi, alla , a titolo di detta categoria di danno non Pt_1 patrimoniale, l'importo di €1.775,28. Non sono stati, di contro, provati elementi ulteriori per procedere ad aumenti (cd. personalizzazione) delle dette voci, considerato che quanto allegato dall'attrice rientra già nella valutazione dei punti di invalidità e non essendo state ammesse le prove orali espletate in corso di causa, con valutazione istruttoria che in questa sede si conferma.
Pertanto, in totale, il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta Pt_1 all'attualità ad € (€8.876,43 +€1.775,28=) 10.651,71
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L'attrice ha chiesto anche la liquidazione del danno patrimoniale, corrispondente alle spese da affrontare per il ripristino, con rialzo del seno mascellare, a cui vanno aggiunti 2 impianti endossei aleolari e 3 corone in metallo-ceramica. Tali spese sono state quantificate dai CC.TT.UU. in €5.500,00, sicché deve procedersi al riconoscimento anche di tale voce di danno. La ripetizione delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte nel giudizio di A.t.p. non possono essere riconosciute in quanto non documentate.
In merito alla rivalutazione delle somme riconosciute, si osserva che essa non può essere effettuata, posto che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, ovvero al giugno 2018, con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di giugno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo. Con riguardo alle doglianze attoree relative al “consenso informato” prestato dalla paziente, si osserva poi quanto segue. E' noto che il consenso informato attenga al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (v.
Corte Cost., sent. 23/12/2008, n. 438), e dunque alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in ogni caso entro i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
In punto di diritto, va ulteriormente rammentato come, in subiecta materia, la giurisprudenza abbia chiaramente esplicato come sussistano due diverse prospettazioni riconducibili alla mancata acquisizione di consenso informato, ovvero il riconoscimento di un danno alla salute e la lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi, che rispondono a diversi fondamenti logico-giuridici, che si riflettono anche sul piano del riparto degli oneri probatori. Nel dettaglio, è stato spiegato che “Nella prima (danno da mancato consenso informato rappresentato dalle, pur incolpevoli, conseguenze lesive per la salute asseritamente discendenti dal trattamento sanitario) il paziente che chieda il risarcimento anche del danno da lesione della salute che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum leges artis, ma tuttavia compiuto senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare, sulla base anche di elementi soltanto presuntivi (Cass. 05/07/2017, n. 16503) - la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute e della necessarietà dell'operazione - che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (Cass. 09/02/2010, n. 2847), allegando ancora che, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione, ovvero che, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e le eventuali sofferenze): predisposizione la cui mancanza andrebbe realisticamente e verosimilmente imputata proprio (e solo) all'assenza di informazione.”, nel secondo caso, ovvero per l'ipotesi di danni derivanti dalla diversa lesione
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del diritto all'autodeterminazione, “condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008, con le quali è stato condivisibilmente affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (v. ex aliis Cass. n. 2369 del 2018; n. 26827 del 2017; n. 24220 del 2015). Anche in tale prospettiva, però, non essendo predicabile un danno in re ipsa, presupposto comunque indispensabile per l'apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che, appunto, l'intervento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite, nei termini esposti. In altre parole, se non è necessario per la risarcibilità di tale tipo di danno, che dall'intervento consegua un danno alla salute (v. Cass. 12/04/2018, n. 9053, in motivazione, p. 6, lett. a4), è pur sempre necessario che si alleghi e dimostri l'esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento (che possono essere rappresentati anche dai disagi e dalle sofferenze cagionate dalle stesse modalità e tempi di esecuzione, salvi i limiti di rilevanza sopra indicati).” (v. Cass. civile sez. III, 21/06/2018, (ud. 23/04/2018, dep. 21/06/2018), n.16336). Anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (Cass. civile sez.
III, 17/05/2022, n. 15723; Cass. civile sez. III, 04/11/2020, n. 24471). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che in caso di mancata acquisizione del consenso da parte del medico, quest'ultimo può essere chiamato a risarcire il danno alla salute verificatosi in capo al paziente, ancorché la prestazione sia stata correttamente eseguita, ma grava sul paziente l'onere di allegazione e prova che l'avrebbe rifiutata se adeguatamente informato (cfr. Cass. civile
09/02/2010 n. 2847; Cass. civile sez. III 16 febbraio 2016 n. 2998; Cass. n. 28985 del
11/11/2019).
Nel caso di specie è stato solo genericamente allegato dalla difesa attrice che la , Pt_1 ove correttamente informata dei rischi dell'intervento, non avrebbe prestato il consenso, peraltro a mezzo di una prospettazione ex post e non ex ante (v. pag. 10 Atto di citazione), sicché detto profilo di lesione non può essere riconosciuto e il relativo danno non può essere liquidato.
In conclusione, alla stregua delle esposte considerazioni, la domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione e deve essere dichiarata la responsabilità del convenuto CP_1
nella produzione dell'evento lesivo per cui è causa e, l'effetto, lo stesso deve essere
[...] condannato al pagamento in favore di della somma di €16.151,71 oltre interessi Parte_1 compensativi, come sopra indicati. Occorre ora passare alla disamina della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della parte terza chiamata.
Il convenuto ha chiesto dichiarare che la chiamata in causa, Controparte_2
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una eventuale
[...] responsabilità, è tenuta a manlevare il Dott. da ogni pretesa attorea condannando CP_1 la stessa a rifondere al Dott. , quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attrice. CP_1
La Assicurazione chiamata ha eccepito il difetto di operatività della polizza assicurativa per la mancata presentazione della denuncia del sinistro nei termini decadenziali pattiziamente stabiliti, invocando l'art. 12 del contratto di assicurazione, secondo cui, in caso di sinistro, l'assicurato è onerato a “darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società (id est entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (. 1913 AR0 c.c.)”. In tema la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le
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specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2. l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto.” (cfr. Cass. civile sez. III, 30/09/2019, n.24210), “In tema di assicurazione contro i danni, nella quale rientra quella contro gli infortuni, l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso di sinistro nel termine di cui all'art. 1913 c.c. od in quello diverso, eventualmente previsto dalla polizza, non implica di per sé il carattere doloso dell'inadempimento, con conseguente applicazione del comma 1 dell'art. 1915 c.c., dovendo essere provato a tal fine, da parte dell'assicuratore, un intento fraudolento dell'assicurato; al tempo stesso, ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dall'art.
1913 c.c. e la cosciente volontà di non osservarlo.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/03/2022, n.8701) e “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art.
1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato)” (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/07/2024, n.19071).
Nella ipotesi in esame, non è chi non veda come la compagnia assicuratrice si sia limitata ad evidenziare il ritardo nella denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, senza tuttavia dedurre alcunché in merito ad un eventuale dolo o colpa da parte di quest'ultimo, né circa l'eventuale pregiudizio subito. L'eccezione è dunque infondata. Per il resto la Compagnia non ha sollevato alcuna contestazione in ordine all'esistenza della polizza e circa il fatto che il rischio avveratosi rientrasse in quelli cd. inclusi cioè coperti dalla polizza, sicché tali circostanze, in quanto non contestate, sono da considerarsi come assolutamente pacifiche. L'istituto assicurativo chiamato va, quindi, condannato a tenere indenne il di CP_1 tutto quanto questo dovrà versare alla in forza della presente Sentenza, anche a titolo di Pt_1 spese di lite, ex art. 1917 c.c.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite, sia con riferimento al presente procedimento di merito, che al procedimento per accertamento tecnico ante causam (v. sul punto Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, n.9735).
Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta le spese seguono la soccombenza di quest'ultimo e si liquidano come da dispositivo, in base alle vigenti tariffe forensi e tenuto conto del valore del decisum, dell'oggetto e del numero di questioni in fatto ed in diritto esaminate delle attività processuali effettivamente svolte in corso di giudizio. Nei rapporti tra il convenuto-chiamante e la parte terza chiamata AR
, quest'ultima va giudicata soccombente, vista la non Controparte_2 fondatezza delle contestazioni. Le spese di lite vengono, quindi, liquidate nei rapporti tra tali
14 R.G. n. 2314/2022
parti a carico della terza chiamata e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in base alle vigenti tariffe forensi (D.M. 55/2014) e tenendo conto della natura della causa, del valore del decisum e delle attività processuali svolte. Sulle spese della C.t.u., già liquidate in favore dei CC.TT.UU. nel giudizio di ATP come da relativo decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe in pari quota, trattandosi di spese sostenute nell'interesse comune di giustizia (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n. 11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accogliendo per quanto di ragione la domanda proposta dall'attrice , Parte_1 dichiara il convenuto responsabile dei danni subiti dalla AR medesima attrice per l'evento lesivo per cui è causa e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di parte attrice, per le causali di cui in AR motivazione, della somma di €16.151,71 oltre interessi, come indicato in parte motiva.
2. Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice AR
delle spese di lite, che si liquidano in €286,00 per esborsi e Parte_1
€1.530,00 per compensi professionali per il giudizio di A.t.p. e in €545,00 per esborsi e €3.387,00 per compensi professionali per la fase di merito;
il tutto oltre
CPA ed IVA, se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Iannaccone, dichiaratosi antistatario.
3. Pone definitivamente, nei rapporti interni, le spese di CTU già liquidate in favore dei CC.TT.UU. nel giudizio di ATP a carico delle parti in pari quota.
4. In accoglimento della domanda di manleva spiegata dal convenuto CP_1
, condanna la parte terza chiamata
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne il convenuto
[...] ovvero alla rifusione, in favore del medesimo convenuto, di tutte le somme di cui ai capi precedenti e di tutte quelle che quest'ultimo dovesse pagare in favore dell'attrice, per sorte, interessi e spese, quale conseguenza della presente sentenza.
5. Condanna la parte terza chiamata in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte chiamante
, delle spese processuali, che si liquidano in €545,00 per esborsi AR
e €3.387,00 per compensi professionali, oltre CPA e IVA, se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore del procuratore costituito, Avv. Massimiliano Minichiello, dichiaratosi antistatario
6. Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003. Così deciso in data 9 giugno 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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