Ordinanza cautelare 27 aprile 2021
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 13/06/2025, n. 11597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11597 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11597/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Olivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor CO Lugo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
- del decreto pubblicato con il supplemento straordinario 1/43 del 16.10.2020 del Ministero dell’interno, con cui è stata rideterminata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per la copertura di 614 posti di viceispettore;
- del verbale n. 1 della commissione esaminatrice, di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- della scheda valutazione titoli del ricorrente, resa visibile in Intranet nell'area riservata ai concorrenti successivamente alla pubblicazione della graduatoria del concorso;
- ove occorra, del decreto del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso interno alla Polizia di Stato per la copertura di 614 posti di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservato al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti;
- ove occorrer possa, del bando di concorso per il reclutamento di 614 posti di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/63 bis del 31.12.2018;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto, con espressa riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS-, sovrintendente capo della Polizia di Stato, ha partecipato al concorso per titoli per la copertura di 614 posti di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 31.12.2018.
2. – All’esito della valutazione dei titoli, il sig.-OMISSIS- otteneva 29,111 punti, collocandosi alla posizione n. 909 della graduatoria di merito pubblicata in data 8.06.2020.
3. – Con istanza del 25.06.2020, l’interessato chiedeva il riesame dei propri titoli, sostenendo che la commissione di valutazione non avesse valutato il corso di formazione professionale tipo B – programma operativo “sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia per net researcher e system administrator ” e il diploma di laurea in Scienze statistiche, demografiche e sociali ad indirizzo statistico-economico, quale titolo attinente ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo ispettori.
4. – Riunitasi in data 1.07.2020, con verbale n. 104 la commissione esaminatrice:
- « respinge [va] (…) la richiesta del punteggio aggiuntivo di 0,5 per l'assenza dell'attinenza della Laurea in “Scienze Statistiche, Demografiche e Sociali ad indirizzo Statistico Economica”, in quanto non considerata equipollente alle Lauree valide nei concorsi per l'accesso al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato »;
- « accoglie [va] invece l'istanza di rivalutazione del corso svolto in ambito PON per il Net Researcher e System Administration », attribuendo per tale titolo, « in autotutela, il punteggio di 0,50 (in luogo di 0,10) ».
La commissione attribuiva dunque all’interessato il punteggio complessivo di 29,511 punti in luogo dei 29,111 inizialmente assegnati.
Per l’effetto, il sig.-OMISSIS- si collocava al 729° posto della graduatoria definitiva, non risultando comunque tra i vincitori del concorso.
5. – Con ricorso notificato il 14.12.2020 e depositato il 13.01.2021, il sig.-OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti del concorso e ne ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari.
Con il primo motivo, il ricorrente contesta la valutazione compiuta dalla commissione di concorso, in sede di riesame dei titoli, circa la non attinenza della laurea in Scienze statistiche, demografiche e sociali ad indirizzo statistico-economico rispetto ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, valutazione che sarebbe in contrasto con l’art. 5 del bando di concorso e con le determinazioni assunte dalla stessa Amministrazione, che aveva ammesso lo stesso ricorrente al diverso concorso per l’accesso alla carriera di commissario.
Con il secondo mezzo, il ricorrente deduce l’illegittimità della graduatoria definitiva del concorso per effetto del vizio denunciato con il primo motivo.
6. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, ne ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità per mancata impugnazione nei termini del decreto del 8.06.2019, con il quale era stata approvata l’originaria graduatoria.
7. – Con ordinanza n. 2454 del 27 aprile 2021 questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari proposta da parte ricorrente.
8. – In vista della discussione della causa le parti non hanno svolto ulteriori difese.
9. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 30 maggio 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. – Il ricorso è stato notificato ad un controinteressato ed è pertanto ammissibile ai sensi dell’art. 41, co. 2, cod. proc. amm.
La sua manifesta infondatezza consente, peraltro, di definire il giudizio, ai sensi dell’art. 49, co. 2, cod. proc. amm., senza necessità che sia ordinata l’integrazione del contraddittorio.
11. – L’eccezione di irricevibilità ( rectius : inammissibilità) del ricorso per omessa impugnazione della graduatoria pubblicata in data 8.06.2020 non merita condivisione.
Con il verbale n. 104 del 1.07.2020, la commissione esaminatrice ha svolto un rinnovato esame dei titoli del ricorrente, tra essi compreso il diploma di laurea in Scienze statistiche, dovendosi pertanto il nuovo atto considerare, per quanto qui interessa, alla stregua di un atto di conferma, e non meramente confermativo, delle valutazioni già precedentemente espresse.
12. – L’art. 5, co. 1, lett. b) , n. 3), del bando del concorso di cui si controverte prevedeva che per il possesso del diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti (senza ulteriori specificazioni) i candidati avrebbero potuto ottenere fino a 4 punti.
Il comma 4 dello stesso articolo prevedeva che nella prima riunione la commissione, nell’ambito dei titoli di cui al comma 1, avrebbe dovuto determinare quelli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi, anche sulla base dei criteri di massima indicati nel medesimo comma, tra i quali « a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ».
13. – In sede di determinazione dei criteri di valutazione, con verbale n. 1 del 9.05.2019, la commissione esaminatrice deliberava, ai sensi del citato art. 5, co. 4, lett. a) , del bando, che, con riguardo ai titoli di cultura di cui all’art. 5, co. 1, lett. b) , per il possesso della laurea magistrale, specialistica ed equipollente (senza ulteriori specificazioni) sarebbero stati assegnati 3,5 punti e, inoltre, che per tutti i titoli universitari contemplati nella citata lett. b) sarebbe stato riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,50 punti « qualora attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato » e che a tal fine sarebbero stati « presi in considerazione i titoli previsti per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ».
14. – L’odierno ricorrente deduce che la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea in Scienze statistiche, demografiche e sociali ad indirizzo statistico-economico sarebbe in contrasto, oltre che con le disposizioni del bando, con le determinazioni assunte dalla stessa Amministrazione, che ha ammesso il ricorrente al diverso concorso interno per l’accesso alla carriera di commissario.
Deve, però, rilevarsi che, secondo quanto si desume dalla documentazione versata in atti (cfr. docc. 11 e 12 della produzione di parte ricorrente), con la comunicazione del 12.03.2019 il sig.-OMISSIS- era stato ammesso a sostenere le prove scritte nell’ambito del concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l’accesso alla qualifica di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 27.12.2018.
Si trattava, dunque, di un concorso interno indetto prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 3 del d.lgs. n. 334/2000 apportate dall’art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 172/2019.
Con quest’ultima disposizione è stata prevista, ai fini dell’ammissione alle procedure per l’accesso alla qualifica di commissario, la necessità del possesso del diploma di laurea a contenuto giuridico anche per concorrere ai posti riservati al personale già in servizio nella Polizia di Stato.
Prima della novella intervenuta con il citato art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 172/2019, la riserva in favore del personale della Polizia di Stato già in servizio era prevista, per la metà, in favore di quello appartenente al ruolo degli ispettori in possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un’età non superiore a quaranta anni e, per l’altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
Dunque, i canali riservati per l’accesso alla qualifica di commissario non prevedevano tutti, indefettibilmente, quale requisito di ammissione, il possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico.
Ne consegue che il fatto in sé dell’ammissione del ricorrente al concorso interno per l’accesso alla qualifica di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 27.12.2018 non può ritenersi sintomatico della illegittimità della mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo nell’ambito della diversa selezione che in questa sede interessa, dal momento che il possesso del diploma di laurea a contenuto giuridico non costituiva l’unico titolo di ammissione a quel concorso interno.
15. – Tornando al concorso che in questa sede maggiormente interessa, deve tornare ad osservarsi che, secondo i criteri di valutazione come sopra determinati dalla commissione nella riunione del 9.05.2019, il punteggio aggiuntivo avrebbe potuto essere attribuito in presenza di due concomitanti condizioni:
i) il fatto che il titolo in questione (comunque ricompreso nei titoli universitari contemplati nella lett. b) del comma 1 dell’art. 5 del bando) fosse utile per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
ii) l’attinenza del titolo ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
La possibilità dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo era dunque condizionata all’attinenza del titolo universitario rispetto ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
16. – Nella riunione del 1.07.2020, in sede di riesame del punteggio su richiesta dell’odierno ricorrente, la commissione ha ritenuto, in punto di attinenza della laurea in Scienze statistiche, demografiche e sociali ad indirizzo statistico-economico, che la stessa non meritasse il punteggio aggiuntivo invocato dal concorrente in quanto non equipollente alle lauree utili nei concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
Al di là della formulazione testuale della motivazione, è evidente che la commissione ha inteso l’equipollenza alle lauree utili nei concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari come parametro per valutare, secondo il criterio stabilito nella riunione del 9.05.2019, l’attinenza del titolo di studio vantato dall’odierno ricorrente rispetto ai compiti degli ispettori della Polizia di Stato.
Né tale attinenza del titolo di studio posseduto è stata adeguatamente argomentata dal ricorrente.
Quest’ultimo, infatti, non ha formulato alcuna allegazione a sostegno della valutabilità del titolo ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, salvo richiamare la circostanza – di per sé irrilevante, come sopra evidenziato – della sua ammissione al diverso concorso interno per l’accesso alla qualifica di commissario bandito il 27.12.2018.
Nei limiti dei motivi di censura proposti dal ricorrente avverso gli atti impugnati, il ricorso deve dunque ritenersi infondato.
17. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
18. – Tenuto conto della peculiarità della materia del contendere, il collegio ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO