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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ciccone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3391 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avv. Stefano Palmieri, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attrice/opponente e
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso
Venezia n. 21, presso lo studio dell'avv. Davide Orto, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta/opposta
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 924/2023, emesso da pagina 1 di 12 questo Tribunale in data 15/03/2023 su istanza con il quale le Controparte_1
era stato ingiunto il pagamento della somma di €7.150,00, a titolo di corrispettivo per la “realizzazione di un assistente virtuale da inserire sul sito della , oltre interessi come da domanda e spese del monitorio Pt_1
liquidate in €800,00 per compensi ed €145,50 per esborsi, oltre CPA e IVA.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva, nel merito,
l'insufficienza di prova in ordine alla fornitura, atteso che l'attività di
“realizzazione di un assistente virtuale da installare all'interno del proprio sito
… non è mai stata realizzata”, a fronte del versamento dell'importo di
€7.490,00 del quale “con il presente atto chiede la restituzione”, unitamente alla declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
Evidenziava, inoltre, che l'opera commissionata non veniva correttamente eseguita. In particolare, eccepiva che: “la società convenuta non si mostrava all'altezza dell'incarico assunto. Il personale impiegato infatti, non aveva le conoscenze di base per l'esecuzione dei lavori così altamente professionali”; “A riprova della serietà della società Opponente, la stessa ha immediatamente versato l'anticipo pari al 50% dell'importo contrattuale, ma nei tempi previsti di trenta giorni, la non è stata in grado di CP_1
realizzare sul sito l'assistente virtuale”; “ … la prima di saldare le Pt_1
fatture ha voluto vedere il prodotto finito, ma purtroppo la non è CP_1
stata in grado di portare a compimento il progetto rimasto solo in una fase embrionale”; “Per una migliore realizzazione del progetto, la ha CP_1
suggerito di implementare le opere con la sottoscrizione di un ulteriore contratto. … Nonostante l'implementazione richiesta, l'assistente virtuale non ha mai funzionato nel sito” e che, dunque, nessun pagamento poteva essere preteso da Controparte_1
Al termine del proprio atto rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE concedere termine per rinotificare l'eventuale opposizione pagina 2 di 12 con atto integrativo secondo il “Rito Cartabia”, qualora il Ricorso Monitorio fosse stato iscritto a ruolo successivamente al 28 febbraio 2023, circostanza questa e non appurabile dall'Opponente e all'esito dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito;
ANCORA IN VIA PRELIMINARE denegare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi dedotti in premessa, essendo evidente dalla prova fotografica allegata la mancata esecuzione del contratto di appalto;
NEL MERITO: accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è qualificabile come contratto di appalto ex art. 1655 e dichiarare l'inadempimento della e l'intervenuta CP_1
risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa e per effetto della domanda riconvenzionale e condannare la Opposta, a restituire quanto già percepito in misura di euro 7.490,00 ed a rifondere in favore della
[...]
i danni da quest'ultima subiti e subendi per danno emergente, Parte_1
lucro cessante, per una somma non inferire a € 5.000,00 o in quella somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia. NEL MERITO ED IN
VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Ritenere e dichiarare che ai sensi dell'art. 1460 c.c., il pagamento effettuato dalla estingue Parte_1
integralmente il debito per le prestazioni effettuate dalla SPESE CP_1
DI LITE: in ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Attivato il contraddittorio, ha contestato l'opposizione Controparte_1
avversaria, deducendo di aver eseguito l'opera commissionata in maniera conforme a quanto pattuito e a regola d'arte, mentre le inadempienze lamentate dalla controparte dovevano ritenersi infondate e oltretutto non provate, atteso che “… dopo la realizzazione delle attività oggetto del primo contratto del 2/3/2022, la corrispondeva solamente il Parte_1
parziale importo di € 5.490,00 e, solo successivamente alla sottoscrizione del nuovo contratto con i servizi aggiuntivi (firmato il 4/10/2022), corrispondeva pagina 3 di 12 un secondo acconto di € 2.000, … Successivamente, l non Parte_1
ottemperava ai propri obblighi di pagamento per i residui € 7.150,00, … Di fronte alle richieste di saldo, l non ha mai lamentato alcun Parte_1
inadempimento, né ha mai comunicato la risoluzione del contratto. L'attività oggetto dei due contratti è stata eseguita ed è sempre stata verificabile sul link: https://federalvigilanza.openmall.ai/ La conferma dell'attività svolta correttamente da la si trova agevolmente nelle mail inviate dalla CP_1
stessa tra dicembre e gennaio 2023, … In nessuna di tali Parte_1
comunicazioni emergeva la benché minima contestazione circa il lavoro eseguito, ma semplici scambi di mail su modifiche del logo e sui suoi posizionamenti ... le attività oggetto dei due contratti venivano regolarmente eseguite da la quale, con mail del 4/1/2023, comunicava gli CP_1
interventi fatti sul logo, senza tuttavia ricevere più alcun riscontro sullo stato del saldo delle fatture (cfr. docc. 12 e 13)”. Per tali ragioni ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande avversarie.
Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il tribunale ha rigettato le istanze istruttorie;
la causa è pervenuta all'udienza del
28/01/2025 ove, sulle conclusioni delle parti. È stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Tali i fatti controversi, l'opposizione va respinta per le considerazioni di seguito esposte.
Giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (cfr. Cass. 16767/14).
In questo autonomo giudizio il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo pagina 4 di 12 valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 2421/06).
Trovano dunque applicazione i principi in materia di riparto dell'onere della prova, secondo i quali, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 13685/19; Cass. 826/15).
***
L'opposta ha prodotto in giudizio copia dei contratti stipulati dalle parti
(docc. 4 e 7 fasc. convenuta), nonché le fatture emesse in pagamento del corrispettivo dovuto (docc. 5 e 8 fasc. convenuta), che sono titolo del contendere e ha allegato, come in sua facoltà, l'inadempimento di
[...]
al pagamento del saldo della fornitura. Parte_1
Peraltro, non è in discussione che tali somme oggetto dell'intimazione non siano state versate.
Va soggiunto che l'opponente non contesta l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, avendo ammesso l'avvenuta pagina 5 di 12 conclusione dei contratti: “la non è stata in grado di portare a CP_1
compimento il progetto rimasto solo in una fase embrionale … Per una migliore realizzazione del progetto, l ha suggerito di implementare CP_1
le opere con la sottoscrizione di un ulteriore contratto” (pag. 4 della citazione).
Ne consegue che parte convenuta (attrice sostanziale) ha assolto gli oneri di prova incombentigli, spettando quindi all'attrice/opponente (convenuta sostanziale) di eccepire e dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi, idonei a paralizzare la pretesa dell'avversario.
Come detto l'opponente non ha messo in dubbio che la prestazione sia stata effettivamente eseguita ed ultimata (art. 115 c.p.c.), anzi ammette esplicitamente di aver beneficiato delle prestazioni di cui alle fatture azionate nel giudizio monitorio, né nega di avere omesso il pagamento delle somme poste a fondamento della domanda per ingiunzione, ma ha eccepito a sua volta l'inadempimento dell'opposta, stante la presenza, nelle lavorazioni, di vizi tali da legittimare la sospensione del pagamento del corrispettivo.
Ha, quindi, assunto che il proprio inadempimento fosse giustificato o cagionato dall'inadempimento dell'opposta, così sollevando l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., e comunque (implicitamente) invocando l'esimente di cui all'art. 1218 c.c.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione dei contratti inter-partes, con condanna alla restituzione di “quanto già percepito in misura di euro 7.490,00 ed a rifondere
… i danni da quest'ultima subiti e subendi per danno emergente, lucro cessante, per una somma non inferire a € 5.000,00 o in quella somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia”.
Orbene, l'inadempimento lamentato e il credito vantato dall'opponente verso la convenuta non trovano adeguata prova nella allegazione e nella documentazione prodotta in giudizio, onde non è fondata la domanda riconvenzionale dell'opponente. pagina 6 di 12 Invero, ai sensi dell'art. 2226 c.c. “L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna …”.
Ora, indipendentemente dal contenuto degli scritti difensivi dell'odierna parte opponente, risulta in modo lineare dalla disamina delle stesse difese di quest'ultima che, nel caso di specie, l'opera era stata completata e consegnata alla committente. La stessa opponente deduce, infatti, l'inadempimento della controparte all'obbligazione di eseguire a regola d'arte l'opera commissionata, con ciò palesando la volontà di contestare, in sostanza, la difformità del lavoro
(regolarmente completato) rispetto alle regole dell'arte e alle obbligazioni assunte con il contratto. Tanto meno risulta, né è stato dedotto, che parte attrice abbia contestato l'interruzione dell'esecuzione delle opere ovvero il rifiuto di consegnarle alla committenza.
Conseguentemente, una volta accertato che i lavori commissionati sono stati ultimati, spettava all'opponente dare prova dell'inadempimento, ossia della presenza di vizi e difetti dell'opera ultimata.
Quanto ai vizi relativi alle opere eseguite dalla convenuta, si rileva, con valenza assorbente, che l'allegazione contenuta in citazione riporta una descrizione dei fatti, nonché dei vizi e difetti, del tutto generica e sommaria, tale da essere del tutto inconcludente allo scopo avuto di mira dall'opponente, ossia di paralizzare l'azione di adempimento a cagione dei vizi e delle difformità dell'opera commissionata (artt. 1667, 1668 c.c., richiamati dall'art. 2226 c.c.).
Tale mancato accertamento, essendo incontroversa l'avvenuta consegna dell'opera da parte del prestatore d'opera, aderendo all'orientamento sopra pagina 7 di 12 indicato non può che ricadere sulla committente, odierno opponente (cfr. Cass.
19146/2013).
A ben vedere, infatti, nelle controversie in materia di appalto e di contratti d'opera è particolarmente avvertita l'esigenza che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando – in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità.
Al riguardo, il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione, qual è lo scambio di mail e gli screenshot prodotti da parte attrice, non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa.
Infatti, i documenti – da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c. – rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti
(imposta, a pena di nullità della citazione, ex art.164 c.p.c., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art.163 c.p.c.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (cfr. Cass. 7115/2013).
Tale tecnica espositiva è inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite - ossia le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi – devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la pagina 8 di 12 controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al tribunale (per tutti, Cass., sez. un., 8077/2012).
Appare peraltro del tutto improbabile che l'opponente non abbia rilevato difetti palesi, come il fatto che “l'assistente non ha mai funzionato sul sito” e che il progetto è rimasto ad una “fase embrionale”, difetti che avrebbero dovuto essere facilmente individuabili ed evidenti ad un semplice colpo d'occhio. Il fatto che la fornitura non sia stata rifiutata o contestata al momento della consegna o nell'immediatezza della stessa, costituisce elemento indiziario più che significativo al fine di escludere l'esistenza dei difetti all'atto della consegna.
Delle due, quindi, l'una: o i vizi erano radicalmente assenti, oppure i vizi erano presenti ed apparenti e non sono stati rilevati. Del resto, non è stato allegato e tantomeno dimostrato da parte opponente – che ne era onerata ex art. 2697 c.c. – che i vizi che affliggevano l'opera fossero realmente occulti e non immediatamente percepibili;
sicché, in mancanza di tale prova, deve ritenersi che l'accettazione dell'opera precluda all'opponente, allora committente, qualsivoglia possibilità di contestazione al riguardo.
Va quindi respinta la domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni connessi ai presunti vizi dell'opera, essendo risultata priva di supporto probatorio alcuno che permettesse di verificare sia la fondatezza dei vizi e la gravità degli stessi (tali da giustificare la risoluzione del contratto), sia l'ammontare del danno, dall'attrice indicato apoditticamente - come purtroppo spesso avviene - senza la minima indicazione di un criterio di riferimento per detta quantificazione. Già questo elemento vale da solo - ed a tacer di tutte le considerazioni svolte sino a questo punto - a far ritenere infondata la domanda risarcitoria.
Non si può - poi - fare a meno di formulare una ulteriore considerazione finale sulla condotta preprocessuale dell'opponente condotta che ben può costituire non solo criterio di valutazione delle prove già acquisite, ma essa pagina 9 di 12 stessa fonte di decisione del giudice (Cass. 1°/04/1995, n. 3822; Cass.
05/01/1995, n. 193; Cass. 13/09/1991 n. 7800; Cass.05/06/1991 n. 6344; Cass.
24/11/1988 n. 6320). Risulta invero difficilmente spiegabile perché una società – che lamenta di aver subito un danno e che prospetta la totale mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera commissionata, tanto che “l'assistente virtuale non ha mai funzionato nel sito” – abbia atteso la notifica di un decreto ingiuntivo per far valere, meramente in via riconvenzionale, le proprie pretese risarcitorie, e non abbia immediatamente promosso un contenzioso. L'entità dell'inadempimento lamentato rende assolutamente inverosimile che la intendesse limitarsi ad accantonare la questione. In Parte_1
tale contesto, pertanto, l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente non pare provvista di fumus boni iuris, dal momento che viene sollevata con riferimento a prestazioni già effettuate dalla controparte, per paralizzare un credito già scaduto ed esigibile, adducendo inadempienze e fatti non per sollecitare l'adempimento (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 3596/1990:
“in tema di risoluzione di contratto a prestazioni corrispettive, l'exceptio inadimpleti contractus, sollevata dal convenuto per opporsi alla domanda di risoluzione, può trovare accoglimento solo previa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti inadempienti, tenendo conto che - alla stregua della funzione di salvaguardia dell'equilibrio contrattuale perseguita dall'eccezione (avente efficacia dilatoria e non definitiva) - il rifiuto dell'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile e non a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi (o per cui siano intervenuti successivi accordi delle parti) ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto”).
Si ritiene superfluo istruire la causa mediante espletamento di una CTU, la quale si palesa del tutto esplorativa;
né parte attrice ha proposto domanda di riduzione del prezzo. pagina 10 di 12 ***
In conclusione, respinte tutte le domande riconvenzionali formulate dalla nei confronti di l'opposizione deve Parte_1 Controparte_2
essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Parte opposta ha chiesto la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Ai fini della responsabilità in parola occorre la prova della mala fede o della colpa grave.
Occorre altresì la prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso e ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio, atteso che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass.
21798/2015; Cass., sez. un., 7583/2004).
Infatti, se è vero che, in caso di domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai fini della liquidazione dei danni la norma reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi direttamente discendenti dalla condotta dell'altra parte, è anche vero che presuppone comunque la necessità di una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni, dovendosi, in difetto, respingere la domanda.
Nella specie, ritiene il giudicante che difetti qualsivoglia deduzione e illustrazione in merito al danno subito, che deve essere ulteriore e diverso rispetto alla necessità di difendersi in giudizio, il che rende superfluo l'esame del requisito della mala fede o della colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento (da
€5.201,00 a €26.000,00), ridotti del 30%, tenuto conto del carattere documentale della vertenza. pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione promossa da e dichiara Parte_1
esecutivo il decreto ingiuntivo n. 924/2023, emesso dal Tribunale di Monza in data 15/03/2023 in favore della società Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
che liquida in €3.553,90, oltre spese generali e IVA (se dovuta) e C.P.A. come per legge.
Monza, 25/03/2025 il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 12 di 12