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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 31/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1333/2023, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv.to TIZIANA C.F._1
BERNAZZOLI e dall'avv. VALERIA ESPOSITO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
COMENTALE (C.F./P.IVA , CP_1 C.F._2
COMENTALE (C.F./P.IVA ), Pt_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. PANZERI STEFANO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO EX ART. 106 C.P.C. DI
AU , contumaci CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO Controparte_4
ASCHERO come da procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente
Pagina nr. 1 PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: impugnazione di testamento
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 26.3.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così disporre:
a) Dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità del testamento pubblico reso il 28 febbraio 2006 dalla signora nelle parti in cui Persona_1
legato in sostituzione della legittima, al figlio CP_5 Parte_3
l'appartamento interno 8, facente parte del “Condominio Aretusa”, sito in
Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Regione Fontanette, via Mazzini n. 36 ed alla figlia l'appartamento interno 9, facente parte del Parte_1
“Condominio Aretusa”, sito in Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Regione
Fontanette, via Mazzini n. 36;
b) Conseguentemente, stante la rinuncia al legato in sostituzione della legittima esercitata dall'attrice in ragione dell'annullamento delle disposizioni testamentarie di cui sopra, accertare la lesione della quota di legittima riservata all'odierna attrice;
c) Previa ricostituzione della massa ereditaria anche attraverso la collazione delle donazioni intervenute in vita dalla , determinare ed assegnare la Persona_1 quota ereditaria spettante all'attrice ai sensi dell'art. 542 cod. civ.;
d) Rigettare tutte le domande riconvenzionali ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto;
e) Disporre l'eventuale refusione delle spese di lite del terzo chiamato a carico dei convenuti, che ne hanno fatto istanza;
e) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per i convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento di quanto esposto:
1) In via principale
- respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto
Pagina nr.
2 - dichiarare la piena validità ed efficacia del testamento pubblico della signora registrato in data 21/06/2021, a cura del Notaio in Persona_1 Persona_2
Albenga (SV), al numero 4118, serie 1T
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento nella parte in cui dispone del legato dei beni immobili censiti ai subalterni 25 e 26: confermare la parte restante del testamento pubblico registrato in data 21/06/2021, a cura del Notaio in Albenga (SV), al Persona_2
numero 4118, serie 1T e respingere la domanda di riduzione dell'eredità proposta da parte attrice
3) In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento nella parte in cui dispone del legato dei beni immobili censiti ai subalterni 25 e 26 e di accoglimento della domanda di ricostruzione dell'asse ereditario formulate da parte attrice: effettuare la ricostruzione dell'asse ereditario calcolando la donazione effettuata in favore della signora c.f.: CP_6 C.F._4
4) In via riconvenzionale e indipendente rispetto alle precedenti domande
- Accertare e dichiarare che il signor è nudo proprietario per 1 Parte_3
/ 2 dell'immobile censito a catasto fabbricati del Comune di Borghetto Santo
Spirito (SV), al Foglio 8, Mappale 221, Sub 6
- Accertare e dichiarare che il signor è proprietario e altresì Parte_4
usufruttuario rispettivamente per la quota di 1 / 2 dell'immobile censito a catasto fabbricati del Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), al Foglio 8, Mappale 221,
Sub 6
- Accertare e dichiarare che la signora occupa Parte_1
indebitamente l'immobile censito a catasto fabbricati del Comune di Borghetto
Santo Spirito (SV), al Foglio 8, Mappale 221, Sub 6
- Condannare la signora a rilasciare a proprie spese Parte_1
libero da persone e cose l'immobile censito a catasto fabbricati del Comune di
Borghetto Santo Spirito (SV), al Foglio 8, Mappale 221, Sub 6 consentendo ai signori e l'immissione nel pieno ed Parte_3 Parte_4
esclusivo possesso e godimento
- Condannare la signora a pagare in favore dei signori Parte_1
e / o per l'indebita occupazione, l'importo Parte_3 Parte_4
Pagina nr. 3 di € 100,00 (cento/00) mensili per ogni mese di occupazione a decorrere dal
27/09/2021 sino al giorno di effettivo rilascio e/o al pagamento di altra somma maggiore o inferiore come meglio vista in corso di causa e ricompresa nello scaglione di valore dichiarato
5) In via riconvenzionale ulteriore e indipendente rispetto alle precedenti domande
- Accertare e dichiarare che il signor ha provveduto al Parte_3
pagamento della dichiarazione di successione per € 3.773,97 di cui € 2.273,97 a titolo di imposta di successione ed € 1.500,00 dovute a titolo di competenze notarili per l'attività di denuncia della successione.
- Condannare la signora a pagare al signor Parte_1 Parte_3
l'importo di € 943,50 e/o al pagamento di altra somma maggiore o
[...]
inferiore come meglio vista in corso di causa e ricompresa nello scaglione di valore dichiarato
6) In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
* * * * *
Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire anche in conseguenza delle produzioni, eccezioni e deduzioni provenienti da parte avversa.
Per il terzo chiamato:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a con ogni conseguente statuizione” Controparte_4
*********************************************
Pagina nr. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
ha adito il Tribunale di Savona, esponendo che:
[...]
- In data 18.08.2020 era deceduta lasciando quali unici eredi Persona_1 legittimari i figli, l'attrice e il fratello , ed il marito Parte_3 [...]
Parte_4
- in data 8 giugno 2021, veniva registrato il testamento pubblico ricevuto dal notaio dalla signora in data 28 febbraio 2006; Persona_2 Per_1
- la scheda testamentaria prevedeva che “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. mio erede universale mio marito Comentale CP_7
Gaetano. Lego, in sostituzione della legittima, ai miei figli e Parte_3
la nuda proprietà sulla quota di mia spettanza degli immobili di mia Pt_1 proprietà nel modo seguente: a l'appartamento interno 8, Parte_3
facente parte del “Condominio Aretusa”, sito in Comune di Borghetto Santo
Spirito (SV), Regione Fontanette, via Mazzini n. 36 ed il garage al piano terreno, interno 8, riportati nel Catasto Fabbricati al Foglio 8, Mappale 221, Sub 25 e 6; a l'appartamento interno 9, facente parte del “Condominio Parte_1
Aretusa”, sito in Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Regione Fontanette, via Mazzini n. 36 e la cantina al piano terreno, interno 3, riportati nel Catasto
Fabbricati al Foglio 8, Mappale 221, Sub 26 e 51”.
- tuttavia, sui numeri dei subalterni riferiti agli appartamenti era intervenuta una correzione con intervento manuale a penna sul testo scritto a macchina, in base al quale l'originario 25 era stato trasformato in 26 e viceversa;
- della correzione non veniva fatta alcuna menzione dal notaio.
- anche il numero civico riferito alla via era scorretto, poiché era indicato come
36, quando invece era divenuto 16 sin dal 2003.
- ne discendeva una ineliminabile incertezza nell'individuazione dei beni che la testatrice aveva voluto legare a ciascun figlio, per cui le relative disposizioni dovevano ritenersi inefficaci.
- dall'inefficacia dei legati, discendevano due ordini di conseguenze: - da un lato, gli appartamenti dovevano essere imputati all'unico erede nominato,
[...]
d'altro lato, ai figli residuavano legati unicamente una cantina, Parte_4 all'attrice, ed un magazzino al fratello.
Pagina nr.
5 - pertanto, la quota di legittima spettante all'attrice era lesa e doveva essere ricostituita, tenuto conto anche delle donazioni dirette ed indirette disposte in vita dalla de cuius.
Tanto premesso, ha chiesto: 1) dichiarare la nullità Parte_1
parziale del testamento pubblico reso il 28 febbraio 2006 dalla signora Per_1
nelle parti in cui destina come legato in sostituzione della legittima, al
[...] figlio l'appartamento interno 8, facente parte del Parte_3
“Condominio Aretusa”, sito in Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Regione
Fontanette, via Mazzini n. 36 ed alla figlia Parte_1
l'appartamento interno 9, facente parte del “Condominio Aretusa”, sito in
Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Regione Fontanette, via Mazzini n. 36;
2) Conseguentemente, stante la rinuncia al legato in sostituzione della legittima esercitata dall'attrice, accertare la lesione della quota di legittima riservata all'odierna attrice e, previa ricostituzione della massa ereditaria, anche mediante collazione, determinare ed assegnare la quota ereditaria spettante all'attrice ai sensi dell'art. 542 cod. civ.
Si sono costituiti in giudizio e , replicando Parte_4 Parte_3
alle avverse argomentazioni che:
- innanzitutto, non poteva ritenersi che le disposizioni testamentarie fossero incerte. La signora infatti, non aveva identificato gli immobili solo con il Per_1
riferimento catastale, ma aveva individuato interno, condominio, via, località, indirizzo. Pertanto, l'indicazione catastale era un dato meramente aggiuntivo, presumibilmente effettuato dal notaio, che non inficiava il riferimento più diretto ed immediato all'interno e alla via, che consentivano di individuare i beni senza dubbi.
Peraltro, il testamento della signora era speculare a quello del sig. Per_1
essendo intenzione dei coniugi quella di rendere i figli proprietari al Parte_3
100% delle unità immobiliari site nel Condominio Aretusa.
- il fatto che stesse occupando l'immobile assegnato per Pt_1 Parte_1
testamento al fratello era del tutto irrilevante, al fine di contestare la volontà della signora espressa nel testamento del 2006. Per_1
- inoltre, in caso di accoglimento della tesi avversaria, l'azione di riduzione doveva avvenire nel rispetto dell'art. 542 c.c., e tenuto conto di tutte le donazioni
Pagina nr. 6 effettuate dalla de cuius. In particolare, risultava che la signora aveva Per_1 donato alla figlia dell'attrice la somma di 50 milioni di lire;
- inoltre, l'attrice occupava anche un altro immobile, di cui al subalterno 6, che per disposizione della testatrice era destinato in nuda proprietà al fratello e in usufrutto al padre, pur non avendo titolo alcuno.
- pertanto, in via riconvenzionale, i convenuti avevano diritto a richiedere il rilascio dell'immobile, nonché una indennità di occupazione nella misura di 100 euro mensili, a decorrere quantomeno dal 27.9.2021 (data di richiesta del rilascio) sino all'effettivo sgombero.
- in via ulteriormente riconvenzionale, aveva provveduto al Parte_3 pagamento della dichiarazione di successione della signora per € 3.773,97 Per_1 di cui € 2.273,97 a titolo di imposta di successione ed € 1.500,00 dovute a titolo di competenze notarili per l'attività di denuncia della successione. Siccome i legatari erano tenuti a pagare l'imposta individualmente, in misura proporzionale al valore del legato, in rapporto con il valore del patrimonio ereditario, parte attrice doveva essere tenuta a pagare un importo non inferiore alla misura di ¼ di quanto dal medesimo pagato.
I convenuti hanno concluso chiedendo: 1) in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa la nipote, figlia di Parte_1 CP_6
destinataria di una donazione della de cuius di 50.000.000,00 di lire;
2) nel merito, respingere le domande avversarie e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento;
3) in via subordinata, ove dichiarata la nullità parziale della disposizione testamentaria, respingere la domanda di riduzione dell'eredità proposta da parte attrice;
4) in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda di ricostruzione dell'asse ereditario formulate da parte attrice, effettuare la ricostruzione dell'asse ereditario calcolando la donazione effettuata in favore della signora 5) in via riconvenzionale, accertata da parte CP_6 dell'attrice l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Borghetto Santo Spirito,
Foglio 8, Mappale 221, Sub 6, condannare al rilascio Parte_1
del bene e al pagamento di una indennità di occupazione, quantificata nell'importo di euro 100,00 mensili a decorrere dal 27/09/2021 sino al giorno di effettivo rilascio;
6) sempre in vai riconvenzionale, accertato il pagamento da parte di delle imposte di successione e per attività notarile, Parte_3
Pagina nr. 7 condannare l'attrice al pagamento della sua quota di spettanza, pari ad euro
943,50.
Autorizzata la chiamata della terza nelle more è intervenuto il CP_6 decesso di quest'ultima. Il processo è stato interrotto e riassunto nei confronti dei suoi eredi, , e CP_3 CP_4 Controparte_8
Si è costituito unicamente il quale ha eccepito la propria Controparte_4
carenza di legittimazione passiva, poiché dall'eventuale esigenza di ricostruire l'asse ereditario con la donazione di 50.000.000 di lire effettuata dalla de cuius nei confronti di discendeva unicamente la necessità di riunire CP_6 fittiziamente tali beni, ai sensi dell'art. 556 c.c., ma non un'obbligazione restitutoria. Sicché nei confronti dei terzi chiamati non poteva ritenersi svolta alcuna domanda.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza di trattazione i procuratori delle parti hanno insistito per le rispettive istanze istruttorie.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha disposto l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed in tale sede ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma della citata norma.
********************************************
Sulla domanda di nullità parziale del testamento
La domanda dell'attrice diretta a sentir accertare la nullità parziale del testamento della defunta madre è infondata e non può essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve considerarsi al riguardo che:
- ha reso testamento pubblico, innanzi al Notaio in data 28 Persona_1 Per_2
febbraio 2006, alla presenza di due testimoni, nel quale ha disposto dei suoi beni, nominando erede universale il marito e legando ai figli la Parte_4
nuda proprietà della quota di sua spettanza degli immobili alla medesima appartenenti (doc. 2 parte attrice);
- in particolare, al figlio è stato legato l'appartamento interno Parte_3
8 del Condominio Aretusa, sito in Comune di Borghetto Santo Spirito, Regione
Fontanette, via Mazzini 36 e il garage al piano terreno, interno 8, mentre a
[...]
è stato legato l'appartamento interno 9 del Condominio Parte_1
Pagina nr. 8 Aretusa, sito in Comune di Borghetto Santo Spirito, Regione Fontanette, via
Mazzini 36 e la cantina al piano terreno interno 3.
- l'attrice sostiene che i legati destinati a lei e al fratello sarebbero nulli, Pt_3 per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 625 c.c., in quanto l'identificazione degli immobili mediante l'interno e l'indirizzo non troverebbe corrispondenza nella identificazione catastale;
- in particolare, sul testamento, i numeri dei subalterni relativi ai due appartamenti apparivano corretti a penna, sullo scritto a macchina, per cui il subalterno 26 riferito all'interno 8 era stato trasformato in 25 e viceversa il subalterno 25 riferito all'interno 9 era stato trasformato in 26;
- sennonché, il Notaio non aveva confermato a postilla la correzione, per cui l'alterazione dell'atto, ai sensi dell'art. 53 della legge notarile, doveva ritenersi non apposta;
- venuta meno la correzione, l'appartamento indicato all'interno 8 risultava identificato con il subalterno 26 che invece corrispondeva all'interno 9 e viceversa, così ingenerando una insanabile confusione in relazione alla reale volontà della testatrice.
Orbene, se è vero che sul testamento i numeri dei subalterni identificativi degli appartamenti risultano essere stati corretti a penna, senza che fossero rispettate le forme di cui all'art. 53 legge notarile, si ritiene tuttavia che tale elemento non sia atto a rendere incerto l'oggetto del legato, né la volontà della disponente.
Ed infatti:
- in termini generali, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 625 c.c., la disposizione testamentaria ha comunque effetto anche quando la cosa è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendesse riferirsi;
- secondo l'indirizzo giurisprudenziale unanime, l'indicazione imprecisa o incompleta del beneficiario o della cosa non rende nulla di per sé la disposizione, quando dal contesto del testamento o anche altrimenti sia possibile determinare in modo certo e senza equivoci il contenuto dell'atto. Infatti, “l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso alla integrazione con elementi estrinseci”.
Pagina nr. 9 Muovendo da tale presupposto, nel caso di specie si ritiene che il mero refuso del dato catastale, peraltro corretto in sede di redazione del testamento, non sia idoneo e sufficiente a rendere nulla la disposizione testamentaria in quanto:
- gli immobili oggetto di legato sono facilmente ed immediatamente identificabili in base al rispettivo interno e al condominio nel quale essi si trovano;
- considerato che la signora per ammissione di entrambe le parti, Persona_1
ha sempre vissuto in uno dei due appartamenti, è del tutto inverosimile che ella abbia fatto confusione in relazione alla loro identificazione tramite interno, evidentemente dato conosciuto;
- l'indicazione catastale è un dato aggiunto e secondario, che ben può non rientrare nella conoscenza immediata della testatrice, e che - pur in quanto erroneamente individuato - non rende incerto il riferimento più diretto e dirimente all'interno dell'immobile e al suo indirizzo.
- inoltre, sebbene ai sensi dell'art. 53 legge notarile le correzioni a mano si considerano non apposte, non può però trascurarsi, anche solo in via interpretativa, che la correzione mirava a rendere rispondente il dato catastale proprio all'interno correttamente indicato. E tale elemento non può che confermare la certa volontà della testatrice di legare al figlio l'interno 8, e Pt_3
a l'interno 9. Parte_1
- sempre in via interpretativa, sebbene la dichiarazione provenga da una parte in causa, assume comunque significativa rilevanza che marito Parte_4 della de cuius e proprietario del 50% degli immobili, abbia confermato all'udienza del 20 settembre 2024 che “la casa grande doveva andare a e la piccola Pt_3
alla figlia”. Ciò fa ragionevolmente supporre che, come affermato in comparsa di costituzione, essendo i coniugi comproprietari dei beni, Parte_5
avessero disposto della rispettiva quota di spettanza con testamenti contestuali, di modo che il 100% di un bene, cioè “la casa grande” andasse al figlio e il 100% dell'altro bene, cioè “la casa piccola” alla figlia.
- neppure si ritiene che l'indicazione scorretta del numero civico (come 36, anziché come 16) sia in qualche modo atta a rendere incerta la disposizione testamentaria, innanzitutto in quanto è del tutto chiara la collocazione degli immobili ai quali la testatrice abbia fatto riferimento;
ed inoltre, tenuto conto che
Pagina nr. 10 il 36 corrispondeva al vecchio civico individuante l'edificio, e poi variato nel tempo.
- ancora, la circostanza che l'attrice stia occupando da lungo tempo l'appartamento più grande, identificato all'interno 8, non costituisce di certo un argomento utile a contestare la volontà della testatrice di lasciarlo in legato al fratello . Invece, proprio il fatto che la figlia abbia potuto godere Pt_3 dell'immobile di maggiori dimensioni, per moltissimo tempo, ed abbia altresì ricevuto da sempre aiuti lavorativi ed economici da parte dei genitori (come testimonia la mail della figlia dell'attrice prodotta dai convenuti sub doc. 10), rende assai verosimile che questi ultimi abbiano ritenuto di lasciare un bene di maggior valore al figlio . Pt_3
- ed ancora del tutto irrilevanti sono le circostanze di cui ai capitoli di prova dedotti nella seconda memoria di parte attrice, che per questo ed in quanto formulati in termini estremamente generici non sono stati ammessi.
- È infatti privo di rilievo che negli anni 2017, 2018, 2019, 20 la signora Per_1
avesse affermato di voler lasciare la casa grande alla figlia poiché tale volontà, anche ove espressa, non si è concretizzata in un testamento in revoca di quello già redatto nel 2006 e depositato presso il Notaio.
Alla luce delle ragioni esposte, si ritiene che il testamento redatto da Per_1
sia valido in ogni sua parte e debba essere confermato per intero.
[...]
Restano conseguentemente assorbite le domande di ricostituzione dell'asse ereditario, di collazione e di riduzione proposte da parte attrice, in quanto subordinate espressamente alla declaratoria di nullità parziale della disposizione testamentaria.
Restano dunque da valutare le domande proposte in via riconvenzionale da parte convenuta.
Sulla domanda di rilascio del garage e del versamento di una indennità di occupazione
In primo luogo, i convenuti, deducendo che sta Parte_1
occupando sine titulo il garage contraddistinto al n. 6 del condominio Aretusa, di proprietà per il 50% del sig. altresì usufruttuario dell'altra Parte_4
metà, la cui nuda proprietà è in capo in forza delle Parte_3
disposizioni testamentarie di hanno chiesto il rilascio del bene Persona_1
Pagina nr. 11 nonché il pagamento di una indennità di occupazione a decorrere dalla richiesta di liberazione.
L'attrice sul punto si è difesa, sostenendo che tale azione non sarebbe da attribuire alla effettiva volontà del padre che le avrebbe conferito Parte_4 autorizzazione all'utilizzo del garage, per cui questi “non può considerarsi rappresentato in questa sede”.
Al riguardo, tuttavia, è sufficiente osservare che ha conferito Parte_4
mandato al difensore anche per proporre le domande riconvenzionali di cui trattasi, e tanto basta a confermare la sua volontà in tal senso.
L'attrice ha allora sostenuto che il padre non sia sufficientemente in grado di provvedere ai propri interessi e di esprimere consapevolmente le proprie volontà.
Ed in effetti, ella, a seguito della proposizione del giudizio, ha anche promosso un procedimento per l'apertura di una amministrazione di sostegno in favore del padre.
Tuttavia, tale domanda è stata rigettata, avendo evidentemente il giudice tutelare ritenuto che il sig. sia capace di provvedere ai propri interessi, Parte_4
peraltro a seguito di accertamento peritale.
La circostanza risulta altresì confermata non solo dallo scritto lasciato dalla figlia dell'attrice, ora deceduta, la quale nel novembre 2023, dunque successivamente all'introduzione del giudizio e al conferimento del mandato (risalenti al 2 agosto
2023), confermava che il nonno era perfettamente in grado di intendere e di volere e pienamente autonomo in tutte le sue mansioni giornaliere;
ma altresì dalla certificazione medica (doc. 7) risalente al 24.10.2023, attestante che il convenuto
è lucido, orientato nel tempo e nello spazio, collaborante, in grado di intendere e di volere.
Non può, dunque, dubitarsi della capacità di di conferire Parte_4
mandato al difensore per proporre le domande riconvenzionali in concreto formulate. A confutazione, non è certo sufficiente che, davanti al giudice tutelare, egli abbia genericamente dichiarato di non aver rilasciato firme ad avvocati e di aver messo d'accordo i figli in relazione alle questioni ereditarie della moglie.
Ed invero, già nel giugno 2022, quando i signori e Pt_4 Parte_3
promossero la mediazione, questi affermavano di voler ottenere la liberazione dell'immobile occupato sine titulo da con richiesta di Parte_1
Pagina nr. 12 una indennità di occupazione. Ed a quell'epoca non era neppure in discussione la capacità di intendere e di volere del convenuto, per il quale la stessa figlia ha proposto ricorso di ADS solo dopo più di un anno.
Del resto, il sig. a 99 anni di età, ha pure presenziato Parte_4
personalmente alla prima udienza di trattazione, ove ha rilasciato le dichiarazioni riportate a verbale, a conferma di quanto contenuto in comparsa di costituzione e risposta.
Ciò detto, la prima domanda riconvenzionale è in parte fondata:
- non è contestato che il garage sia di proprietà piena per il 50% di
[...]
e per il restante 50% di nuda proprietà del figlio e in usufrutto Parte_4 Pt_3
al padre;
- neppure è contestato che stia occupando l'immobile Parte_1
con beni di sua proprietà;
- risulta documentalmente provato che, già nel luglio 2022, con la domanda di mediazione, chiese alla figlia la liberazione del garage e la Parte_4 corresponsione di un'indennità di occupazione;
- pertanto, è dimostrato che il proprietario ed usufruttuario, fin da tale epoca, si oppose all'occupazione da parte dell'attrice dell'immobile, riproponendo poi la medesima domanda di rilascio anche in giudizio;
- al riguardo, l'attrice non ha offerto alcuna dimostrazione di possedere un titolo per l'occupazione del bene, ed ha dedotto, ma non provato, di avere l'autorizzazione paterna, circostanza sconfessata dalle difese avversarie e dalla documentazione in atti.
- dunque, considerato che, prima della mediazione, non risulta che il padre (e prima ancora anche la madre) avessero mai richiesto la liberazione del locale, deve presumersi che anteriormente fosse in essere tra e Parte_1
i genitori un non formalizzato contratto di comodato, senza durata.
- ne discende che, ai sensi dell'art. 1810 c.c., la comodataria era tenuta alla restituzione non appena richiesto dal comodante.
Alla luce di tali ragioni, in qualità di pieno proprietario per il Parte_4
50% e di usufruttuario per il restante 50% ha diritto ad ottenere il rilascio del garage, libero da cose e persone.
Pagina nr. 13 Non può, invece, essere accolta la domanda di corresponsione di una indennità di occupazione.
Al riguardo, sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite,
n. 33645/2022, alla quale integralmente si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il danno derivante dalla occupazione illegittima di un bene immobile da parte di un terzo non è in re ipsa, come sostenuto dai convenuti, ma è presunto.
Colui che agisce per il relativo ottenimento, pertanto, deve fornire al giudicante quegli elementi atti a fondare la presunzione della sussistenza del pregiudizio fatto valere, nonché idonei a comprovare nell'ammontare il danno subito.
Muovendo da tale indirizzo, nel caso di specie, non ha Parte_4
allegato gli elementi minimi atti a ritenere che egli avrebbe diversamente goduto e messo a reddito il bene.
Al riguardo, è significativo che egli (e prima anche la moglie) l'abbia concesso in uso gratuito alla figlia per oltre 20 anni senza ricevere alcun corrispettivo, ed inoltre non è provato come e se egli avrebbe iniziato ad utilizzarlo diversamente.
Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
Sull'azione di regresso
ha, poi, dedotto di aver anticipato anche in favore della sorella Parte_3
le imposte di successione e le spese notarili relative alla denuncia di successione, per complessivi € 3.773,97 ed ha agito in regresso nei confronti della sorella quantomeno nella misura di ¼.
La domanda deve essere solo parzialmente accolta.
Va considerato che:
- i legatari non sono obbligati solidalmente al versamento delle imposte di successione, ma esclusivamente al pagamento dell'imposta relativa al loro legato, ovvero alla parte specifica del patrimonio loro destinata;
- nel caso di specie, dalla dichiarazione di successione depositata in atti dai convenuti è possibile risalire agevolmente, mediante mero calcolo matematico, alla porzione di spettanza di pari al 35,79% rispetto al Parte_1
valore degli immobili complessivi;
Pagina nr. 14 - pertanto, ella può essere chiamata a rispondere unicamente del corrispondente importo, nella misura di euro 795,88, ma non delle ulteriori spese richieste (anche notarili), che invece gravano sull'erede nominato;
- è documentato che l'esborso complessivo sia stato anticipato da Parte_3
il quale pertanto ha diritto di ripetere dalla sorella quanto per suo
[...]
conto corrisposto;
- pertanto, deve essere condannata a pagare in favore di Parte_1
l'importo di euro 795,88. Parte_3
Sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva degli eredi di
[...]
CP_6
L'accertamento di validità del testamento rende superflua in quanto assorbita la domanda di riduzione e la conseguente eccezione di carenza di legittimazione proposta dall'erede costituito di CP_6
Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto:
- nei rapporti processuali tra attrice e convenuti, vengono compensate nella misura di 1/4 (in ragione della parziale soccombenza relativamente alle domande riconvenzionali proposte) e poste a carico di parte attrice nella misura di ¾, essendo quest'ultima rimasta soccombente rispetto alla principale domanda di invalidità del testamento, di rilascio dell'immobile e del rimborso delle imposte successorie anticipate;
- nei rapporti con la parte terza chiamata, le spese gravano sull'attrice.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, quando non viene escluso dalla compensazione per giusti motivi, opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, o anche del terzo interveniente, pure quando nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato o del terzo interveniente che non sia rimasto soccombente, devono gravare sul soggetto
(attore o convenuto) che sia rimasto soccombente (Cass. 6333/85; 3729/90).
In particolare, secondo il consolidato orientamento di legittimità, le spese di lite non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte (Cass. 11743/03). Il
Pagina nr. 15 relativo rimborso deve essere, invece, posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore risultata infondata o sia stata comunque provocata e giustificata dalla pretesa attorea (Cass. 7431/12, 21933/06, 12301/05, 7168/04, 6757/01, 1202/03,
12235/03, 2330/95, 3835/89), a nulla rilevando la mancanza di un'istanza di condanna in tal senso (Cass. 19181/03, 18205/07). Ciò vale anche quando nei confronti del chiamato non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. 3956/94, 12689/98), ovvero manchi un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il soccombente e le altre parti del processo, dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. 4634/91, 5262/01). Dunque, le spese sostenute dal terzo chiamato, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass. 23552/11). Quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, trova in definitiva applicazione la regola secondo cui le spese del terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio
(Cass.7674/08, 14930/00) sempre che, naturalmente, via sia regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite.
Nel caso di specie, si ritiene che tale rapporto di regolarità sussista, trovando la chiamata giustificazione nell'azione di riduzione proposta da parte attrice in via condizionata alla declaratoria di nullità parziale del testamento.
Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti del 50% per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria (limitata alla redazione delle memorie) e decisionale (limitata alla discussione orale) con riferimento al rapporto tra attrice e convenuti;
e per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, in relazione al terzo chiamato costituito.
Pagina nr. 16
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accertata la validità delle disposizioni testamentarie di Persona_1
contenute nel testamento pubblico del 28 febbraio 2006, rigetta la domanda di nullità parziale formulata dall'attrice;
2) Per l'effetto, rigetta le altre domande formulate dall'attrice in via condizionata all'accoglimento della prima;
3) Condanna a rilasciare immediatamente libero da Parte_1
cose e persone l'immobile occupato sine titulo, contraddistinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Borghetto Santo Spirito, al foglio 8, mappale 221, sub 6;
4) Condanna a pagare in favore di Parte_1 Parte_3
l'importo di euro 795,88;
5) condanna al pagamento in favore dei convenuti Parte_1
della misura di ¾ delle spese processuali che liquida in € 125,00 per esborsi ed in € 5.289,00 per compensi (pari a ¾ di 7.052), oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
6) compensa tra attrice e convenuti la restante porzione di ¼ delle spese processuali;
7) condanna l'attrice al pagamento in favore di delle spese Controparte_4
processuali che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 31/03/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1333/2023, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv.to TIZIANA C.F._1
BERNAZZOLI e dall'avv. VALERIA ESPOSITO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
COMENTALE (C.F./P.IVA , CP_1 C.F._2
COMENTALE (C.F./P.IVA ), Pt_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. PANZERI STEFANO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO EX ART. 106 C.P.C. DI
AU , contumaci CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO Controparte_4
ASCHERO come da procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente
Pagina nr. 1 PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: impugnazione di testamento
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 26.3.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così disporre:
a) Dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la nullità del testamento pubblico reso il 28 febbraio 2006 dalla signora nelle parti in cui Persona_1
legato in sostituzione della legittima, al figlio CP_5 Parte_3
l'appartamento interno 8, facente parte del “Condominio Aretusa”, sito in
Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Regione Fontanette, via Mazzini n. 36 ed alla figlia l'appartamento interno 9, facente parte del Parte_1
“Condominio Aretusa”, sito in Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Regione
Fontanette, via Mazzini n. 36;
b) Conseguentemente, stante la rinuncia al legato in sostituzione della legittima esercitata dall'attrice in ragione dell'annullamento delle disposizioni testamentarie di cui sopra, accertare la lesione della quota di legittima riservata all'odierna attrice;
c) Previa ricostituzione della massa ereditaria anche attraverso la collazione delle donazioni intervenute in vita dalla , determinare ed assegnare la Persona_1 quota ereditaria spettante all'attrice ai sensi dell'art. 542 cod. civ.;
d) Rigettare tutte le domande riconvenzionali ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto;
e) Disporre l'eventuale refusione delle spese di lite del terzo chiamato a carico dei convenuti, che ne hanno fatto istanza;
e) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per i convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento di quanto esposto:
1) In via principale
- respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto
Pagina nr.
2 - dichiarare la piena validità ed efficacia del testamento pubblico della signora registrato in data 21/06/2021, a cura del Notaio in Persona_1 Persona_2
Albenga (SV), al numero 4118, serie 1T
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento nella parte in cui dispone del legato dei beni immobili censiti ai subalterni 25 e 26: confermare la parte restante del testamento pubblico registrato in data 21/06/2021, a cura del Notaio in Albenga (SV), al Persona_2
numero 4118, serie 1T e respingere la domanda di riduzione dell'eredità proposta da parte attrice
3) In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento nella parte in cui dispone del legato dei beni immobili censiti ai subalterni 25 e 26 e di accoglimento della domanda di ricostruzione dell'asse ereditario formulate da parte attrice: effettuare la ricostruzione dell'asse ereditario calcolando la donazione effettuata in favore della signora c.f.: CP_6 C.F._4
4) In via riconvenzionale e indipendente rispetto alle precedenti domande
- Accertare e dichiarare che il signor è nudo proprietario per 1 Parte_3
/ 2 dell'immobile censito a catasto fabbricati del Comune di Borghetto Santo
Spirito (SV), al Foglio 8, Mappale 221, Sub 6
- Accertare e dichiarare che il signor è proprietario e altresì Parte_4
usufruttuario rispettivamente per la quota di 1 / 2 dell'immobile censito a catasto fabbricati del Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), al Foglio 8, Mappale 221,
Sub 6
- Accertare e dichiarare che la signora occupa Parte_1
indebitamente l'immobile censito a catasto fabbricati del Comune di Borghetto
Santo Spirito (SV), al Foglio 8, Mappale 221, Sub 6
- Condannare la signora a rilasciare a proprie spese Parte_1
libero da persone e cose l'immobile censito a catasto fabbricati del Comune di
Borghetto Santo Spirito (SV), al Foglio 8, Mappale 221, Sub 6 consentendo ai signori e l'immissione nel pieno ed Parte_3 Parte_4
esclusivo possesso e godimento
- Condannare la signora a pagare in favore dei signori Parte_1
e / o per l'indebita occupazione, l'importo Parte_3 Parte_4
Pagina nr. 3 di € 100,00 (cento/00) mensili per ogni mese di occupazione a decorrere dal
27/09/2021 sino al giorno di effettivo rilascio e/o al pagamento di altra somma maggiore o inferiore come meglio vista in corso di causa e ricompresa nello scaglione di valore dichiarato
5) In via riconvenzionale ulteriore e indipendente rispetto alle precedenti domande
- Accertare e dichiarare che il signor ha provveduto al Parte_3
pagamento della dichiarazione di successione per € 3.773,97 di cui € 2.273,97 a titolo di imposta di successione ed € 1.500,00 dovute a titolo di competenze notarili per l'attività di denuncia della successione.
- Condannare la signora a pagare al signor Parte_1 Parte_3
l'importo di € 943,50 e/o al pagamento di altra somma maggiore o
[...]
inferiore come meglio vista in corso di causa e ricompresa nello scaglione di valore dichiarato
6) In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
* * * * *
Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire anche in conseguenza delle produzioni, eccezioni e deduzioni provenienti da parte avversa.
Per il terzo chiamato:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a con ogni conseguente statuizione” Controparte_4
*********************************************
Pagina nr. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
ha adito il Tribunale di Savona, esponendo che:
[...]
- In data 18.08.2020 era deceduta lasciando quali unici eredi Persona_1 legittimari i figli, l'attrice e il fratello , ed il marito Parte_3 [...]
Parte_4
- in data 8 giugno 2021, veniva registrato il testamento pubblico ricevuto dal notaio dalla signora in data 28 febbraio 2006; Persona_2 Per_1
- la scheda testamentaria prevedeva che “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. mio erede universale mio marito Comentale CP_7
Gaetano. Lego, in sostituzione della legittima, ai miei figli e Parte_3
la nuda proprietà sulla quota di mia spettanza degli immobili di mia Pt_1 proprietà nel modo seguente: a l'appartamento interno 8, Parte_3
facente parte del “Condominio Aretusa”, sito in Comune di Borghetto Santo
Spirito (SV), Regione Fontanette, via Mazzini n. 36 ed il garage al piano terreno, interno 8, riportati nel Catasto Fabbricati al Foglio 8, Mappale 221, Sub 25 e 6; a l'appartamento interno 9, facente parte del “Condominio Parte_1
Aretusa”, sito in Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Regione Fontanette, via Mazzini n. 36 e la cantina al piano terreno, interno 3, riportati nel Catasto
Fabbricati al Foglio 8, Mappale 221, Sub 26 e 51”.
- tuttavia, sui numeri dei subalterni riferiti agli appartamenti era intervenuta una correzione con intervento manuale a penna sul testo scritto a macchina, in base al quale l'originario 25 era stato trasformato in 26 e viceversa;
- della correzione non veniva fatta alcuna menzione dal notaio.
- anche il numero civico riferito alla via era scorretto, poiché era indicato come
36, quando invece era divenuto 16 sin dal 2003.
- ne discendeva una ineliminabile incertezza nell'individuazione dei beni che la testatrice aveva voluto legare a ciascun figlio, per cui le relative disposizioni dovevano ritenersi inefficaci.
- dall'inefficacia dei legati, discendevano due ordini di conseguenze: - da un lato, gli appartamenti dovevano essere imputati all'unico erede nominato,
[...]
d'altro lato, ai figli residuavano legati unicamente una cantina, Parte_4 all'attrice, ed un magazzino al fratello.
Pagina nr.
5 - pertanto, la quota di legittima spettante all'attrice era lesa e doveva essere ricostituita, tenuto conto anche delle donazioni dirette ed indirette disposte in vita dalla de cuius.
Tanto premesso, ha chiesto: 1) dichiarare la nullità Parte_1
parziale del testamento pubblico reso il 28 febbraio 2006 dalla signora Per_1
nelle parti in cui destina come legato in sostituzione della legittima, al
[...] figlio l'appartamento interno 8, facente parte del Parte_3
“Condominio Aretusa”, sito in Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Regione
Fontanette, via Mazzini n. 36 ed alla figlia Parte_1
l'appartamento interno 9, facente parte del “Condominio Aretusa”, sito in
Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), Regione Fontanette, via Mazzini n. 36;
2) Conseguentemente, stante la rinuncia al legato in sostituzione della legittima esercitata dall'attrice, accertare la lesione della quota di legittima riservata all'odierna attrice e, previa ricostituzione della massa ereditaria, anche mediante collazione, determinare ed assegnare la quota ereditaria spettante all'attrice ai sensi dell'art. 542 cod. civ.
Si sono costituiti in giudizio e , replicando Parte_4 Parte_3
alle avverse argomentazioni che:
- innanzitutto, non poteva ritenersi che le disposizioni testamentarie fossero incerte. La signora infatti, non aveva identificato gli immobili solo con il Per_1
riferimento catastale, ma aveva individuato interno, condominio, via, località, indirizzo. Pertanto, l'indicazione catastale era un dato meramente aggiuntivo, presumibilmente effettuato dal notaio, che non inficiava il riferimento più diretto ed immediato all'interno e alla via, che consentivano di individuare i beni senza dubbi.
Peraltro, il testamento della signora era speculare a quello del sig. Per_1
essendo intenzione dei coniugi quella di rendere i figli proprietari al Parte_3
100% delle unità immobiliari site nel Condominio Aretusa.
- il fatto che stesse occupando l'immobile assegnato per Pt_1 Parte_1
testamento al fratello era del tutto irrilevante, al fine di contestare la volontà della signora espressa nel testamento del 2006. Per_1
- inoltre, in caso di accoglimento della tesi avversaria, l'azione di riduzione doveva avvenire nel rispetto dell'art. 542 c.c., e tenuto conto di tutte le donazioni
Pagina nr. 6 effettuate dalla de cuius. In particolare, risultava che la signora aveva Per_1 donato alla figlia dell'attrice la somma di 50 milioni di lire;
- inoltre, l'attrice occupava anche un altro immobile, di cui al subalterno 6, che per disposizione della testatrice era destinato in nuda proprietà al fratello e in usufrutto al padre, pur non avendo titolo alcuno.
- pertanto, in via riconvenzionale, i convenuti avevano diritto a richiedere il rilascio dell'immobile, nonché una indennità di occupazione nella misura di 100 euro mensili, a decorrere quantomeno dal 27.9.2021 (data di richiesta del rilascio) sino all'effettivo sgombero.
- in via ulteriormente riconvenzionale, aveva provveduto al Parte_3 pagamento della dichiarazione di successione della signora per € 3.773,97 Per_1 di cui € 2.273,97 a titolo di imposta di successione ed € 1.500,00 dovute a titolo di competenze notarili per l'attività di denuncia della successione. Siccome i legatari erano tenuti a pagare l'imposta individualmente, in misura proporzionale al valore del legato, in rapporto con il valore del patrimonio ereditario, parte attrice doveva essere tenuta a pagare un importo non inferiore alla misura di ¼ di quanto dal medesimo pagato.
I convenuti hanno concluso chiedendo: 1) in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa la nipote, figlia di Parte_1 CP_6
destinataria di una donazione della de cuius di 50.000.000,00 di lire;
2) nel merito, respingere le domande avversarie e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento;
3) in via subordinata, ove dichiarata la nullità parziale della disposizione testamentaria, respingere la domanda di riduzione dell'eredità proposta da parte attrice;
4) in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda di ricostruzione dell'asse ereditario formulate da parte attrice, effettuare la ricostruzione dell'asse ereditario calcolando la donazione effettuata in favore della signora 5) in via riconvenzionale, accertata da parte CP_6 dell'attrice l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Borghetto Santo Spirito,
Foglio 8, Mappale 221, Sub 6, condannare al rilascio Parte_1
del bene e al pagamento di una indennità di occupazione, quantificata nell'importo di euro 100,00 mensili a decorrere dal 27/09/2021 sino al giorno di effettivo rilascio;
6) sempre in vai riconvenzionale, accertato il pagamento da parte di delle imposte di successione e per attività notarile, Parte_3
Pagina nr. 7 condannare l'attrice al pagamento della sua quota di spettanza, pari ad euro
943,50.
Autorizzata la chiamata della terza nelle more è intervenuto il CP_6 decesso di quest'ultima. Il processo è stato interrotto e riassunto nei confronti dei suoi eredi, , e CP_3 CP_4 Controparte_8
Si è costituito unicamente il quale ha eccepito la propria Controparte_4
carenza di legittimazione passiva, poiché dall'eventuale esigenza di ricostruire l'asse ereditario con la donazione di 50.000.000 di lire effettuata dalla de cuius nei confronti di discendeva unicamente la necessità di riunire CP_6 fittiziamente tali beni, ai sensi dell'art. 556 c.c., ma non un'obbligazione restitutoria. Sicché nei confronti dei terzi chiamati non poteva ritenersi svolta alcuna domanda.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza di trattazione i procuratori delle parti hanno insistito per le rispettive istanze istruttorie.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha disposto l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed in tale sede ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma della citata norma.
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Sulla domanda di nullità parziale del testamento
La domanda dell'attrice diretta a sentir accertare la nullità parziale del testamento della defunta madre è infondata e non può essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve considerarsi al riguardo che:
- ha reso testamento pubblico, innanzi al Notaio in data 28 Persona_1 Per_2
febbraio 2006, alla presenza di due testimoni, nel quale ha disposto dei suoi beni, nominando erede universale il marito e legando ai figli la Parte_4
nuda proprietà della quota di sua spettanza degli immobili alla medesima appartenenti (doc. 2 parte attrice);
- in particolare, al figlio è stato legato l'appartamento interno Parte_3
8 del Condominio Aretusa, sito in Comune di Borghetto Santo Spirito, Regione
Fontanette, via Mazzini 36 e il garage al piano terreno, interno 8, mentre a
[...]
è stato legato l'appartamento interno 9 del Condominio Parte_1
Pagina nr. 8 Aretusa, sito in Comune di Borghetto Santo Spirito, Regione Fontanette, via
Mazzini 36 e la cantina al piano terreno interno 3.
- l'attrice sostiene che i legati destinati a lei e al fratello sarebbero nulli, Pt_3 per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 625 c.c., in quanto l'identificazione degli immobili mediante l'interno e l'indirizzo non troverebbe corrispondenza nella identificazione catastale;
- in particolare, sul testamento, i numeri dei subalterni relativi ai due appartamenti apparivano corretti a penna, sullo scritto a macchina, per cui il subalterno 26 riferito all'interno 8 era stato trasformato in 25 e viceversa il subalterno 25 riferito all'interno 9 era stato trasformato in 26;
- sennonché, il Notaio non aveva confermato a postilla la correzione, per cui l'alterazione dell'atto, ai sensi dell'art. 53 della legge notarile, doveva ritenersi non apposta;
- venuta meno la correzione, l'appartamento indicato all'interno 8 risultava identificato con il subalterno 26 che invece corrispondeva all'interno 9 e viceversa, così ingenerando una insanabile confusione in relazione alla reale volontà della testatrice.
Orbene, se è vero che sul testamento i numeri dei subalterni identificativi degli appartamenti risultano essere stati corretti a penna, senza che fossero rispettate le forme di cui all'art. 53 legge notarile, si ritiene tuttavia che tale elemento non sia atto a rendere incerto l'oggetto del legato, né la volontà della disponente.
Ed infatti:
- in termini generali, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 625 c.c., la disposizione testamentaria ha comunque effetto anche quando la cosa è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendesse riferirsi;
- secondo l'indirizzo giurisprudenziale unanime, l'indicazione imprecisa o incompleta del beneficiario o della cosa non rende nulla di per sé la disposizione, quando dal contesto del testamento o anche altrimenti sia possibile determinare in modo certo e senza equivoci il contenuto dell'atto. Infatti, “l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso alla integrazione con elementi estrinseci”.
Pagina nr. 9 Muovendo da tale presupposto, nel caso di specie si ritiene che il mero refuso del dato catastale, peraltro corretto in sede di redazione del testamento, non sia idoneo e sufficiente a rendere nulla la disposizione testamentaria in quanto:
- gli immobili oggetto di legato sono facilmente ed immediatamente identificabili in base al rispettivo interno e al condominio nel quale essi si trovano;
- considerato che la signora per ammissione di entrambe le parti, Persona_1
ha sempre vissuto in uno dei due appartamenti, è del tutto inverosimile che ella abbia fatto confusione in relazione alla loro identificazione tramite interno, evidentemente dato conosciuto;
- l'indicazione catastale è un dato aggiunto e secondario, che ben può non rientrare nella conoscenza immediata della testatrice, e che - pur in quanto erroneamente individuato - non rende incerto il riferimento più diretto e dirimente all'interno dell'immobile e al suo indirizzo.
- inoltre, sebbene ai sensi dell'art. 53 legge notarile le correzioni a mano si considerano non apposte, non può però trascurarsi, anche solo in via interpretativa, che la correzione mirava a rendere rispondente il dato catastale proprio all'interno correttamente indicato. E tale elemento non può che confermare la certa volontà della testatrice di legare al figlio l'interno 8, e Pt_3
a l'interno 9. Parte_1
- sempre in via interpretativa, sebbene la dichiarazione provenga da una parte in causa, assume comunque significativa rilevanza che marito Parte_4 della de cuius e proprietario del 50% degli immobili, abbia confermato all'udienza del 20 settembre 2024 che “la casa grande doveva andare a e la piccola Pt_3
alla figlia”. Ciò fa ragionevolmente supporre che, come affermato in comparsa di costituzione, essendo i coniugi comproprietari dei beni, Parte_5
avessero disposto della rispettiva quota di spettanza con testamenti contestuali, di modo che il 100% di un bene, cioè “la casa grande” andasse al figlio e il 100% dell'altro bene, cioè “la casa piccola” alla figlia.
- neppure si ritiene che l'indicazione scorretta del numero civico (come 36, anziché come 16) sia in qualche modo atta a rendere incerta la disposizione testamentaria, innanzitutto in quanto è del tutto chiara la collocazione degli immobili ai quali la testatrice abbia fatto riferimento;
ed inoltre, tenuto conto che
Pagina nr. 10 il 36 corrispondeva al vecchio civico individuante l'edificio, e poi variato nel tempo.
- ancora, la circostanza che l'attrice stia occupando da lungo tempo l'appartamento più grande, identificato all'interno 8, non costituisce di certo un argomento utile a contestare la volontà della testatrice di lasciarlo in legato al fratello . Invece, proprio il fatto che la figlia abbia potuto godere Pt_3 dell'immobile di maggiori dimensioni, per moltissimo tempo, ed abbia altresì ricevuto da sempre aiuti lavorativi ed economici da parte dei genitori (come testimonia la mail della figlia dell'attrice prodotta dai convenuti sub doc. 10), rende assai verosimile che questi ultimi abbiano ritenuto di lasciare un bene di maggior valore al figlio . Pt_3
- ed ancora del tutto irrilevanti sono le circostanze di cui ai capitoli di prova dedotti nella seconda memoria di parte attrice, che per questo ed in quanto formulati in termini estremamente generici non sono stati ammessi.
- È infatti privo di rilievo che negli anni 2017, 2018, 2019, 20 la signora Per_1
avesse affermato di voler lasciare la casa grande alla figlia poiché tale volontà, anche ove espressa, non si è concretizzata in un testamento in revoca di quello già redatto nel 2006 e depositato presso il Notaio.
Alla luce delle ragioni esposte, si ritiene che il testamento redatto da Per_1
sia valido in ogni sua parte e debba essere confermato per intero.
[...]
Restano conseguentemente assorbite le domande di ricostituzione dell'asse ereditario, di collazione e di riduzione proposte da parte attrice, in quanto subordinate espressamente alla declaratoria di nullità parziale della disposizione testamentaria.
Restano dunque da valutare le domande proposte in via riconvenzionale da parte convenuta.
Sulla domanda di rilascio del garage e del versamento di una indennità di occupazione
In primo luogo, i convenuti, deducendo che sta Parte_1
occupando sine titulo il garage contraddistinto al n. 6 del condominio Aretusa, di proprietà per il 50% del sig. altresì usufruttuario dell'altra Parte_4
metà, la cui nuda proprietà è in capo in forza delle Parte_3
disposizioni testamentarie di hanno chiesto il rilascio del bene Persona_1
Pagina nr. 11 nonché il pagamento di una indennità di occupazione a decorrere dalla richiesta di liberazione.
L'attrice sul punto si è difesa, sostenendo che tale azione non sarebbe da attribuire alla effettiva volontà del padre che le avrebbe conferito Parte_4 autorizzazione all'utilizzo del garage, per cui questi “non può considerarsi rappresentato in questa sede”.
Al riguardo, tuttavia, è sufficiente osservare che ha conferito Parte_4
mandato al difensore anche per proporre le domande riconvenzionali di cui trattasi, e tanto basta a confermare la sua volontà in tal senso.
L'attrice ha allora sostenuto che il padre non sia sufficientemente in grado di provvedere ai propri interessi e di esprimere consapevolmente le proprie volontà.
Ed in effetti, ella, a seguito della proposizione del giudizio, ha anche promosso un procedimento per l'apertura di una amministrazione di sostegno in favore del padre.
Tuttavia, tale domanda è stata rigettata, avendo evidentemente il giudice tutelare ritenuto che il sig. sia capace di provvedere ai propri interessi, Parte_4
peraltro a seguito di accertamento peritale.
La circostanza risulta altresì confermata non solo dallo scritto lasciato dalla figlia dell'attrice, ora deceduta, la quale nel novembre 2023, dunque successivamente all'introduzione del giudizio e al conferimento del mandato (risalenti al 2 agosto
2023), confermava che il nonno era perfettamente in grado di intendere e di volere e pienamente autonomo in tutte le sue mansioni giornaliere;
ma altresì dalla certificazione medica (doc. 7) risalente al 24.10.2023, attestante che il convenuto
è lucido, orientato nel tempo e nello spazio, collaborante, in grado di intendere e di volere.
Non può, dunque, dubitarsi della capacità di di conferire Parte_4
mandato al difensore per proporre le domande riconvenzionali in concreto formulate. A confutazione, non è certo sufficiente che, davanti al giudice tutelare, egli abbia genericamente dichiarato di non aver rilasciato firme ad avvocati e di aver messo d'accordo i figli in relazione alle questioni ereditarie della moglie.
Ed invero, già nel giugno 2022, quando i signori e Pt_4 Parte_3
promossero la mediazione, questi affermavano di voler ottenere la liberazione dell'immobile occupato sine titulo da con richiesta di Parte_1
Pagina nr. 12 una indennità di occupazione. Ed a quell'epoca non era neppure in discussione la capacità di intendere e di volere del convenuto, per il quale la stessa figlia ha proposto ricorso di ADS solo dopo più di un anno.
Del resto, il sig. a 99 anni di età, ha pure presenziato Parte_4
personalmente alla prima udienza di trattazione, ove ha rilasciato le dichiarazioni riportate a verbale, a conferma di quanto contenuto in comparsa di costituzione e risposta.
Ciò detto, la prima domanda riconvenzionale è in parte fondata:
- non è contestato che il garage sia di proprietà piena per il 50% di
[...]
e per il restante 50% di nuda proprietà del figlio e in usufrutto Parte_4 Pt_3
al padre;
- neppure è contestato che stia occupando l'immobile Parte_1
con beni di sua proprietà;
- risulta documentalmente provato che, già nel luglio 2022, con la domanda di mediazione, chiese alla figlia la liberazione del garage e la Parte_4 corresponsione di un'indennità di occupazione;
- pertanto, è dimostrato che il proprietario ed usufruttuario, fin da tale epoca, si oppose all'occupazione da parte dell'attrice dell'immobile, riproponendo poi la medesima domanda di rilascio anche in giudizio;
- al riguardo, l'attrice non ha offerto alcuna dimostrazione di possedere un titolo per l'occupazione del bene, ed ha dedotto, ma non provato, di avere l'autorizzazione paterna, circostanza sconfessata dalle difese avversarie e dalla documentazione in atti.
- dunque, considerato che, prima della mediazione, non risulta che il padre (e prima ancora anche la madre) avessero mai richiesto la liberazione del locale, deve presumersi che anteriormente fosse in essere tra e Parte_1
i genitori un non formalizzato contratto di comodato, senza durata.
- ne discende che, ai sensi dell'art. 1810 c.c., la comodataria era tenuta alla restituzione non appena richiesto dal comodante.
Alla luce di tali ragioni, in qualità di pieno proprietario per il Parte_4
50% e di usufruttuario per il restante 50% ha diritto ad ottenere il rilascio del garage, libero da cose e persone.
Pagina nr. 13 Non può, invece, essere accolta la domanda di corresponsione di una indennità di occupazione.
Al riguardo, sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite,
n. 33645/2022, alla quale integralmente si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il danno derivante dalla occupazione illegittima di un bene immobile da parte di un terzo non è in re ipsa, come sostenuto dai convenuti, ma è presunto.
Colui che agisce per il relativo ottenimento, pertanto, deve fornire al giudicante quegli elementi atti a fondare la presunzione della sussistenza del pregiudizio fatto valere, nonché idonei a comprovare nell'ammontare il danno subito.
Muovendo da tale indirizzo, nel caso di specie, non ha Parte_4
allegato gli elementi minimi atti a ritenere che egli avrebbe diversamente goduto e messo a reddito il bene.
Al riguardo, è significativo che egli (e prima anche la moglie) l'abbia concesso in uso gratuito alla figlia per oltre 20 anni senza ricevere alcun corrispettivo, ed inoltre non è provato come e se egli avrebbe iniziato ad utilizzarlo diversamente.
Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
Sull'azione di regresso
ha, poi, dedotto di aver anticipato anche in favore della sorella Parte_3
le imposte di successione e le spese notarili relative alla denuncia di successione, per complessivi € 3.773,97 ed ha agito in regresso nei confronti della sorella quantomeno nella misura di ¼.
La domanda deve essere solo parzialmente accolta.
Va considerato che:
- i legatari non sono obbligati solidalmente al versamento delle imposte di successione, ma esclusivamente al pagamento dell'imposta relativa al loro legato, ovvero alla parte specifica del patrimonio loro destinata;
- nel caso di specie, dalla dichiarazione di successione depositata in atti dai convenuti è possibile risalire agevolmente, mediante mero calcolo matematico, alla porzione di spettanza di pari al 35,79% rispetto al Parte_1
valore degli immobili complessivi;
Pagina nr. 14 - pertanto, ella può essere chiamata a rispondere unicamente del corrispondente importo, nella misura di euro 795,88, ma non delle ulteriori spese richieste (anche notarili), che invece gravano sull'erede nominato;
- è documentato che l'esborso complessivo sia stato anticipato da Parte_3
il quale pertanto ha diritto di ripetere dalla sorella quanto per suo
[...]
conto corrisposto;
- pertanto, deve essere condannata a pagare in favore di Parte_1
l'importo di euro 795,88. Parte_3
Sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva degli eredi di
[...]
CP_6
L'accertamento di validità del testamento rende superflua in quanto assorbita la domanda di riduzione e la conseguente eccezione di carenza di legittimazione proposta dall'erede costituito di CP_6
Sulle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto:
- nei rapporti processuali tra attrice e convenuti, vengono compensate nella misura di 1/4 (in ragione della parziale soccombenza relativamente alle domande riconvenzionali proposte) e poste a carico di parte attrice nella misura di ¾, essendo quest'ultima rimasta soccombente rispetto alla principale domanda di invalidità del testamento, di rilascio dell'immobile e del rimborso delle imposte successorie anticipate;
- nei rapporti con la parte terza chiamata, le spese gravano sull'attrice.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, quando non viene escluso dalla compensazione per giusti motivi, opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, o anche del terzo interveniente, pure quando nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato o del terzo interveniente che non sia rimasto soccombente, devono gravare sul soggetto
(attore o convenuto) che sia rimasto soccombente (Cass. 6333/85; 3729/90).
In particolare, secondo il consolidato orientamento di legittimità, le spese di lite non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte (Cass. 11743/03). Il
Pagina nr. 15 relativo rimborso deve essere, invece, posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore risultata infondata o sia stata comunque provocata e giustificata dalla pretesa attorea (Cass. 7431/12, 21933/06, 12301/05, 7168/04, 6757/01, 1202/03,
12235/03, 2330/95, 3835/89), a nulla rilevando la mancanza di un'istanza di condanna in tal senso (Cass. 19181/03, 18205/07). Ciò vale anche quando nei confronti del chiamato non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. 3956/94, 12689/98), ovvero manchi un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il soccombente e le altre parti del processo, dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. 4634/91, 5262/01). Dunque, le spese sostenute dal terzo chiamato, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass. 23552/11). Quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, trova in definitiva applicazione la regola secondo cui le spese del terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio
(Cass.7674/08, 14930/00) sempre che, naturalmente, via sia regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite.
Nel caso di specie, si ritiene che tale rapporto di regolarità sussista, trovando la chiamata giustificazione nell'azione di riduzione proposta da parte attrice in via condizionata alla declaratoria di nullità parziale del testamento.
Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti del 50% per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria (limitata alla redazione delle memorie) e decisionale (limitata alla discussione orale) con riferimento al rapporto tra attrice e convenuti;
e per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, in relazione al terzo chiamato costituito.
Pagina nr. 16
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accertata la validità delle disposizioni testamentarie di Persona_1
contenute nel testamento pubblico del 28 febbraio 2006, rigetta la domanda di nullità parziale formulata dall'attrice;
2) Per l'effetto, rigetta le altre domande formulate dall'attrice in via condizionata all'accoglimento della prima;
3) Condanna a rilasciare immediatamente libero da Parte_1
cose e persone l'immobile occupato sine titulo, contraddistinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Borghetto Santo Spirito, al foglio 8, mappale 221, sub 6;
4) Condanna a pagare in favore di Parte_1 Parte_3
l'importo di euro 795,88;
5) condanna al pagamento in favore dei convenuti Parte_1
della misura di ¾ delle spese processuali che liquida in € 125,00 per esborsi ed in € 5.289,00 per compensi (pari a ¾ di 7.052), oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
6) compensa tra attrice e convenuti la restante porzione di ¼ delle spese processuali;
7) condanna l'attrice al pagamento in favore di delle spese Controparte_4
processuali che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 31/03/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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