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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/11/2024, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
RG n. 335/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente;
Dott. Paolo LEPIDI Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 335 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2024 e vertente tra
( , nata il [...] a [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Alessandro Di Mascio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Avezzano, via XX Settembre 120, giusta procura in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi con domanda di addebito;
RICORRENTE
E
( ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Federici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via Monte Zebio 11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente, come da note del 5.6.2023: “Nel merito, voglia l'On. Tribunale adito pronunciare, per i motivi esposti nel ricorso introduttivo, nella memoria integrativa, nei verbali di 1 causa ed all'esito delle risultanze istruttorie, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito al marito, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati, Controparte_1 mantenendo il reciproco rispetto;
2) i figli maggiorenni e manterranno la propria Per_1 Per_2 residenza unitamente alla madre nella casa familiare, di proprietà dei coniugi al 50%, sita in
Avezzano Via Molise n. 6; 3) porre a carico del di corrispondere alla per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese con Per_2 rivalutazione automatica secondo indici ISTAT o di quella maggiore ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze istruttorie e tenuto conto delle capacità economiche e patrimoniali del resistente e del tenore di vita tenuto dagli stessi figli in costanza di matrimonio, oltre alle spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie per loro (per tali intendendosi le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, le spese universitarie, quali libri, tasse, abbonamenti per il trasporto e le spese concordate per attività ricreative ed educative), nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre sempre in considerazione dei motivi esposti in narrativa o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) il SI. ed in ragione delle sue Controparte_1 pregresse ed attuali capacità reddituali e di guadagno, pari a oltre il doppio rispetto alla SI.ra
e stante il fumus boni juris della richiesta di addebito della separazione ed in Parte_1 considerazione dei redditi netti di ciascun coniuge e dell'apporto della (partner debole) alla Parte_1 realizzazione della vita familiare per oltre trenta anni, oltrechè del reddito familiare complessivo goduto in costanza di matrimonio, corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma di
€ 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su C/C intestato alla
SI.ra , somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT, o di quella maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze istruttorie e a quanto di spettanza a titolo di comunione de residuo sulle somme già portate dal conto corrente intestato al Controparte_1 per quanto richiesto con la memoria integrativa in atti”.
Per parte resistente, come da memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.: “chiede che l'Ill.mo
Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, confermati i provvedimenti provvisori e urgenti relativi ai figli, al mantenimento ed alla casa coniugale, voglia rigettata la domanda di addebito nonché la domanda nuova in quanto del tutto inammissibile e destituita da fondamento in fatto ed in diritto,
Voglia pronunciare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: 2) i coniugi vivranno separati, mantenendo il reciproco rispetto;
7) i figli maggiorenni e manterranno la Per_1 Per_2 propria residenza unitamente alla madre nella casa familiare, di proprietà dei coniugi, sita in
Avezzano Via Molise n. 6, la sig.ra si obbliga a volturare tutte le utenze domestiche relative Parte_1
2 a tale abitazione a suo nome;
8) i coniugi non hanno alcuna pretesa di mantenimento l'uno verso
l'altro, godendo di redditi propri sufficienti;
9) tenuto conto delle statuizioni di cui sopra, considerati
i criteri determinativi indicati nell'art. 151 c.c., valutata altresì la rispettiva capacità lavorativa dei coniugi, viene posto a carico del sig. l'obbligo di versare il mantenimento Controparte_1 direttamente in favore dei figli maggiorenni nella misura di €. 450,00 cadauno, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al figlio somma soggetta Per_1 ad adeguamento annuale ISTAT, per contributo al mantenimento dei figli minori;
10) le spese di carattere straordinario dei figli maggiorenni (per tali intendendosi le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, le spese universitarie, quali libri e tasse, e le spese concordate per attività ricreative ed educative) saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori 11) il marito si obbliga al pagamento nella misura del 50% delle restanti rate in scadenza del mutuo fondiario prima casa (n. mutuo 461787 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma (BCC) dell'importo iniziale di €. 91.614,83, gravante sulla casa familiare sita in Avezzano (AQ) Via Molise n. 6, contratto da entrambi i coniugi con vincolo solidale, con obbligo di corresponsione dell'altro 50% a carico della moglie in ragione del vincolo solidale e della proprietà di entrambi sul bene;
12) il SI. quale Controparte_1 ulteriore contributo al mantenimento dei figli, si obbliga ad attribuire la propria quota di ½ di proprietà dell'abitazione, sita in Avezzano Via Don Minzoni snc, censita al Catasto Fabbricato del
Comune di Avezzano al foglio 11 particella 1776 sub. 13, sub. 38, sub 40 e sub 41, con riserva di usufrutto limitatamente quest'ultima (cioè al foglio 11 particella 1776 sub. 41, nonché la quota di proprietà con riserva di usufrutto dell'intero dell'immobile sito in Corvaro Via Marsicana snc, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Borgorose al foglio 48 particella 549, sub. 12 sub. 19 sub. 24, foglio 48 particella 699 ai figli maggiorenni e Con richiesta Persona_3 Parte_2 di condanna alle spese di lite, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa circa il contegno tenuto dalla sig.ra che non ha volutamente tenuto conto della volontà conciliativa del marito Parte_1 per addivenire ad un ricorso congiunto peraltro già stilato, costringendolo ad una inutile separazione giudiziale”, come precisate nella memoria di replica del 5.11.2024: “con la conferma della revoca dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne in quanto nelle more del giudizio si è Per_1 laureato ed è divenuto economicamente autosufficiente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 27.2.2019 , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 30.8.1987 a Borgorose Controparte_1
(RI), ha adito l'intestatario tribunale per ivi sentir: a) dichiarare la separazione personale dei
3 coniugi con addebito al resistente;
b) disporsi l'assegnazione della casa coniugale a lei, in virtù della convivenza con i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
c) porsi,
a carico del sig. un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili per ciascun CP_1 figlio oltre alle spese straordinarie in misura del 70%; d) porsi, a carico del un CP_1
assegno di mantenimento in favore della ricorrente di euro 500,00 mensili;
e) porsi, a carico del resistente, il pagamento integrale del rateo mensile corrisposto a titolo di mutuo per l'acquisto della prima casa, di cui sono condebitori solidali entrambi i coniugi;
f) lasciare l'autovettura EL in uso al figlio della coppia.
Ha dedotto, a fondamento delle proprie domande, che l'unione matrimoniale, dapprima felice, in seguito ai ripetuti tradimenti del resistente, si è deteriorata dal 2016 sino al definitivo abbandono del tetto coniugale, da parte di quest'ultimo, nel 2017; ha, inoltre, insistito per la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore, oltre che dei figli non economicamente indipendenti, in quanto partner più debole ed in considerazione del proprio apporto alla realizzazione della vita familiare.
Si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto rigettarsi la domanda di Controparte_1
addebito insistendo per la previsione, a suo carico, dell'assegno di mantenimento di euro
900,00 mensili complessivi per entrambi i figli e per la suddivisione delle spese straordinarie e delle rate di mutuo di cui è cointestatario con la ricorrente in misura del 50%; si è, inoltre, assunto l'impegno di intestare la propria quota della proprietà dell'immobile sito in
Avezzano, via Don Minzoni s.n.c. e dell'immobile sito in Corvaro di Borgorose, via
Marsicana s.n.c., ad entrambi i figli.
Ha, in particolare, sostenuto di non aver mai tradito la moglie né di aver volontariamente abbandonato la casa coniugale dalla quale, al contrario, sarebbe stato allontanato dalla ricorrente nell'agosto 2017; ha, inoltre, dedotto che le parti avevano, di fatto, raggiunto un accordo nel 2018 culminato con un ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, tuttavia mai depositato a causa dell'immotivata ritrosia della ricorrente.
Quanto alla domanda articolata dalla ricorrente in ordine all'autovettura EL, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della sig.ra in quanto bene intestato al Parte_1
figlio della coppia . Per_1
All'udienza di prima comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle rispettive istanze e il giudice delegato, con ordinanza del 15.6.2019, ha
4 adottato quali provvedimenti provvisori e urgenti l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in ragione della coabitazione con i figli maggiorenni non economicamente indipendenti della coppia, nonché ha posto, a carico del resistente, un assegno di mantenimento per i soli figli dell'importo di euro 450,00 mensili ciascuno.
Ha, inoltre, nominato il g.i. fissando l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa dinanzi a sé ed ha assegnato a queste termini, ex art. 709 co. 3 c.p.c., per il deposito delle memorie integrative.
Con le rispettive memorie integrative, parte ricorrente ha rinunciato espressamente alle domande formulate sulle modalità di pagamento delle residue rate di mutuo contratto con la BCC di Roma per l'acquisto della residenza familiare e ha, altresì, rinunciato alla domanda relativa alla attribuzione dell'autovettura EL di proprietà del figlio
; ha, inoltre, insistito per l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un Per_1
assegno di mantenimento in suo favore e per un aumento del contributo previsto, in sede presidenziale, per i figli.
La ricorrente, inoltre, ad integrazione delle proprie richieste, ha proposto l'ulteriore domanda volta ad ottenere quanto di sua spettanza, a titolo di comunione de residuo, sulle somme già portate dal conto corrente intestato al . Controparte_1
Il resistente, con la propria memoria integrativa, si è riportato, in buona sostanza, alle conclusioni già articolate con la propria comparsa di costituzione e di risposta nella fase dinanzi al Presidente eccependo, quanto alla nuova domanda proposta dalla ricorrente,
l'inammissibilità della stessa e, in ogni caso, la nullità in quanto genericamente formulata.
Alla prima udienza di comparizione e di trattazione della causa dinanzi al g.i. del 16.10.2019 le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie e la ricorrente, lamentando l'inottemperanza del resistente all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento ai figli, ha chiesto disporsi ordine di versamento diretto ex art. 156 c.c. al datore di lavoro del sig. CP_1
accolto con ordinanza del 18.10.2019.
Nelle more del giudizio, il resistente ha avanzato istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale ex art. 709, co. 4, c.p.c. nella parte in cui ha posto, a suo carico, un assegno di mantenimento di euro 450,00 per il figlio , in quanto divenuto economicamente Per_1 indipendente in seguito all'assunzione, a tempo indeterminato, da parte della società
5 mentre parte ricorrente ha chiesto un aumento del contributo di Controparte_2
mantenimento ad euro 600,00 mensili per la figlia . Per_2
In riscontro a tali istanze, con ordinanza del 8.9.2020 il g.i. ha accolto la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di e ha rigettato la domanda di Persona_3
aumento dell'assegno di mantenimento per non avendo, la ricorrente, fornito prova Per_2
delle ragioni poste a fondamento della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante interpello del resistente e con l'escussione di testi;
con istanza del 14.11.2023 la sig.ra ha formulato istanza volta Parte_1 ad ottenere il pagamento del TFR maturato dal resistente nei confronti Controparte_1
del Comune di Avezzano, suo datore di lavoro, nei limiti della somma di euro 2.033,27 pari al saldo di quanto dovuto in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale del 13.6.2019, chiedendo, altresì, l'emissione dell'ordine di versamento diretto all' di Avezzano ai CP_3
fini della corresponsione della somma di euro 450,00 mensili per la figlia alla luce Per_2
dei ritardi e dei pagamenti parziali effettuati dal resistente.
Con ordinanza del 4.7.2024, il g.i. ha accolto la richiesta di emissione dell'ordine di versamento diretto ex art. 156 co. 6 c.p.c. ad per l'importo mensile di euro 450,00, CP_3 detraendole dalle somme dovute a titolo di pensione e/o altri emolumenti al sig. CP_1
[...]
Ha, infine, ritenuto la causa matura per la decisione rimettendola dinanzi al Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 17.7.2024.
2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
dalle allegazioni di entrambe le parti e dal contegno tenuto dalle stesse in udienza è emerso, con ogni evidenza, che la coppia non è più convivente dal 2017 e che si possa escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.
3. Nulla deve essere disposto in ordine al regime di affidamento dei figli alla luce della raggiunta maggiore età di e di , quest'ultimo divenuto, nelle more del Per_2 Per_1
giudizio, economicamente autosufficiente.
4. In punto di quantum dell'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente per la sola figlia ancora studentessa, si ritiene congruo confermare l'importo di euro Per_2
6 450,00 già previsto dal giudice delegato con ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti del 15.6.2019, non avendo, le parti, dato prova di un sostanziale mutamento delle rispettive condizioni economico-reddituali dalla pronuncia dell'ordinanza di cui sopra e sino a data odierna.
Si dispone, inoltre, in conformità a quanto statuito nel protocollo d'intesa vigente in questo tribunale, che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della giovane siano ripartite, per entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno.
5. Non vi è contestazione, tra le parti, in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , in qualità di genitore convivente con la figlia non economicamente Parte_1
autosufficiente, né occorre delibare la domanda, originariamente avanzata dalla ricorrente, avente ad oggetto la condanna del resistente all'integrale pagamento del mutuo di cui entrambi i coniugi sono coobbligati, stante l'espressa rinuncia di parte ricorrente.
6. Quanto alla domanda di addebito della separazione al sig. , la Controparte_1
domanda de qua è fondata e deve, quindi, trovare accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da ricollegare esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che, quindi, sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 20.12.2021, n. 40795).
Grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è, al contrario, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'insussistenza del fatto lesivo ad egli addebitabile o l'insussistenza del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 14.02.2012, n. 2059).
Parte ricorrente, in particolare lamenta la condotta del coniuge, contraria ai doveri di fedeltà, consistita nell'aver tenuto una relazione extraconiugale scoperta nel 2016 che ha irrimediabilmente comportato la progressiva disgregazione dell'affectio coniugalis sino al definitivo abbandono della casa coniugale da parte del nell'agosto 2017. CP_1
7 Ebbene, dall'istruttoria orale espletata è emerso che, in effetti, la crisi tra i coniugi è divenuta irreversibile nel 2017 quando i litigi e le discussioni erano divenuti così frequenti e intensi da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza e da spingere il sig. CP_1 su consiglio del figlio, ad abbandonare la casa familiare per trasferirsi nel piano mansardato della stessa (cfr. dichiarazioni rese dai testi e Persona_3 Parte_2
all'udienza del 14.10.2021); dalle dichiarazioni rese dai testi escussi deve, inoltre, ritenersi verosimile che la crisi è scaturita in seguito alla scoperta dei messaggi scambiati dal
[...]
con la sig.ra , incontrata più volte in sua compagnia negli anni CP_1 Persona_4
2017 e 2018.
Quanto agli sms sopra menzionati, tutti i testi di parte ricorrente escussi, in risposta al capitolo “Vero che sono stati trovati sms sul cellulare del scambiati con la SI.ra CP_1
ed in uno di essi veniva scritta la frase “Amore vai su messanger”, hanno Persona_4
confermato l'esistenza degli stessi.
In particolare, se il teste ha dichiarato di non averli letti direttamente ma Persona_3 di averne contezza in quanto riferitogli dalla ricorrente, gli altri testi escussi hanno confermato di aver letto l'SMS sopra richiamato (cfr. dichiarazioni rese da Parte_2
“è vera la circostanza, ho letto il messaggio”; dichiarazioni di “ho saputo
[...] Testimone_1
di questa relazione dalla sig.ra che mi ha fatto leggere i messaggi”, “ho visto i messaggi Parte_1
sul cellulare della così come fotografati dalla stessa dal cellulare del marito”; dichiarazioni Parte_1 rese da “preciso che mi ha mandato il messaggio e io ne sono venuta a Testimone_2 Tes_3
conoscenza”) e di aver visto più volte il con la sig.ra (cfr. dichiarazioni CP_1 Persona_4
rese da “preciso di averli visti anche all'IPERCOOP e alla chiesa dei frati Testimone_2
Madonna del Silenzio, la frequentazione abituale mi ha fatto pensare ad una nuova relazione”; dichiarazioni di “preciso di aver visto in un negozio il sig. mano nella Testimone_1 CP_1 mano, con una donna di cui non conosco l'identità ciò è accaduto intorno al 2017/2018” “l'ho incontrato tre volte il con la stessa donna”; dichiarazioni di “io CP_1 Parte_2
personalmente ho incontrato più volte in macchina e al bar mio padre con una donna che presumo essere ”). Persona_4
Tali dichiarazioni, dunque, consentono di ritenere assolto l'onere probatorio della ricorrente, al contrario del resistente che si è limitato a contestare i fatti posti a fondamento della domanda di addebito senza fornire alcuna prova dell'insussistenza del fatto lesivo ad
8 egli addebitabile o del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi ovvero che tale evento sia stato frutto di cause alternative.
7. La domanda di previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente non può, tuttavia, trovare accoglimento non sussistendo i presupposti necessari ai fini del riconoscimento di tale misura.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, vagliando le disponibilità patrimoniali dell'onerato sia tenendo conto del reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta sia degli altri elementi, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti quali, ad esempio, la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (v. Cass. Civ. sentenza n. 9915/2007).
Occorre, dunque, accertare il tenore di vita condotto dai coniugi quando vivevano insieme, sebbene “ovviamente, una volta accertata l'esistenza di disponibilità economiche in capo al coniuge che chiede l'assegno di mantenimento, in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, spetta a quest'ultimo allegare e dimostrare che i redditi che riesce a percepire non sono adeguati al tenore di vita matrimoniale” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 26.04.2024, n.11250).
Ciò posto, la ricorrente non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che la sig.ra percepisce una Parte_1
retribuzione mensile di circa euro 1.900,00 mensili e risulta cointestataria, con il resistente, dell'immobile adibito a casa coniugale, del quale risulta assegnataria in quanto convivente con la figlia non economicamente autosufficiente.
Quanto al resistente, dalla documentazione depositata risulta che egli percepiva, nel marzo
2023, una retribuzione di circa euro 3.000,00 mensili sebbene tale voce debba essere necessariamente rivalutata in relazione all'intervenuto pensionamento dal 1.7.2023; sul suo reddito grava, inoltre, l'assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili versate per la figlia oltre che le spese sostenute per la nuova soluzione abitativa sebbene le stesse non Per_2
siano state documentate;
oltre alla casa coniugale, egli risulta intestatario di altre proprietà immobiliari, tra cui terreni seminativi, con altri comproprietari.
9 Sebbene, dunque, in astratto sia ravvisabile un modesto squilibrio economico – reddituale tra i coniugi vi è, tuttavia, da rilevare come la sig.ra non abbia dimostrato che i Parte_1
redditi percepiti non siano adeguati al tenore di vita tenuto in costanza del rapporto di convivenza, né ha fornito prova, neppure indiziaria, in ordine all'effettivo tenore di vita tenuto dalla coppia.
8. Quanto alle ulteriori domande articolate, nei propri scritti, dalla ricorrente, occorre anzitutto rilevare la tardività della domanda di attribuzione della metà di quanto percepito dal resistente a titolo di TFR dal Comune di Avezzano in quanto avanzata con le comparse conclusionali che, come noto, “hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione” (cfr. Cass.
Civ., sez. I, 05.04.2024, n. 9066).
La domanda in esame, peraltro, oltre che inammissibile deve ritenersi anche infondata, non sussistendo i presupposti applicativi dettati dalla L. 898/1970 che, all'art. 12bis espressamente richiede la pronuncia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che il coniuge non sia passato a nuove nozze e che egli sia titolare di assegno di mantenimento;
ebbene, nel caso che ci occupa è evidente che non sia stata pronunciata la sentenza di divorzio, vertendo, il presente giudizio, sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
Venendo ad esaminare le ulteriori domande di parte ricorrente, nello specifico: a) la domanda volta ad ottenere quanto di spettanza, a titolo di comunione de residuo, sulle somme già portate dal conto corrente intestato al , pari ad euro 29.699,66 Controparte_1 alla data del 31.12.2022; b) la domanda volta ad ottenere l'ordine di versamento diretto del tfr da parte del datore di lavoro di per l'importo di euro nei limiti di euro 2.033,27 CP_1
(1350,00+683,27) per il saldo degli arretrati non pagati, le stesse devono dichiararsi inammissibili stante la tempestiva eccezione sollevata dalla ricorrente con la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel dichiarare manifestamente inammissibili le domande, sottoposte al rito ordinario, introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio;
invero, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo, nello stesso 10 procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte”
(artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi.
Conseguentemente, deve escludersi la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento danni, di restituzione somme o di attribuzione di beni mobili in quanto domande soggette al rito ordinario ed autonome rispetto alle prime.
Le domande di parte ricorrente, sopra indicate, devono, pertanto, ritenersi inammissibili per violazione dell'art. 40 c.p.c., in quanto estranee rispetto al contenuto tipico dell'azione di separazione.
8. La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
[...] Controparte_1
disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
1.7.1958) e (nato a [...] il [...]) con addebito in capo a Controparte_1
quest'ultimo;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgorose proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge (atto n. 17, parte
II, S. A, anno 1987);
PONE a carico di un assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili, Controparte_1
oltre rivalutazione secondo indici Istat, in favore di , confermando Parte_2
l'ordine di versamento diretto ex art. 156 c.c. disposto con ordinanza del 4.7.2024;
PONE a carico di entrambe le parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente in misura del 50% ciascuna;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande articolate da parte ricorrente;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 13.11.2024
Il giudice est./rel. Il Presidente
Dr. Paolo Lepidi Dr. Leopoldo Sciarrillo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente;
Dott. Paolo LEPIDI Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 335 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2024 e vertente tra
( , nata il [...] a [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Alessandro Di Mascio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Avezzano, via XX Settembre 120, giusta procura in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi con domanda di addebito;
RICORRENTE
E
( ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Federici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via Monte Zebio 11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente, come da note del 5.6.2023: “Nel merito, voglia l'On. Tribunale adito pronunciare, per i motivi esposti nel ricorso introduttivo, nella memoria integrativa, nei verbali di 1 causa ed all'esito delle risultanze istruttorie, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con addebito al marito, alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati, Controparte_1 mantenendo il reciproco rispetto;
2) i figli maggiorenni e manterranno la propria Per_1 Per_2 residenza unitamente alla madre nella casa familiare, di proprietà dei coniugi al 50%, sita in
Avezzano Via Molise n. 6; 3) porre a carico del di corrispondere alla per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese con Per_2 rivalutazione automatica secondo indici ISTAT o di quella maggiore ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze istruttorie e tenuto conto delle capacità economiche e patrimoniali del resistente e del tenore di vita tenuto dagli stessi figli in costanza di matrimonio, oltre alle spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie per loro (per tali intendendosi le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, le spese universitarie, quali libri, tasse, abbonamenti per il trasporto e le spese concordate per attività ricreative ed educative), nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre sempre in considerazione dei motivi esposti in narrativa o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) il SI. ed in ragione delle sue Controparte_1 pregresse ed attuali capacità reddituali e di guadagno, pari a oltre il doppio rispetto alla SI.ra
e stante il fumus boni juris della richiesta di addebito della separazione ed in Parte_1 considerazione dei redditi netti di ciascun coniuge e dell'apporto della (partner debole) alla Parte_1 realizzazione della vita familiare per oltre trenta anni, oltrechè del reddito familiare complessivo goduto in costanza di matrimonio, corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma di
€ 500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su C/C intestato alla
SI.ra , somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT, o di quella maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze istruttorie e a quanto di spettanza a titolo di comunione de residuo sulle somme già portate dal conto corrente intestato al Controparte_1 per quanto richiesto con la memoria integrativa in atti”.
Per parte resistente, come da memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.: “chiede che l'Ill.mo
Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, confermati i provvedimenti provvisori e urgenti relativi ai figli, al mantenimento ed alla casa coniugale, voglia rigettata la domanda di addebito nonché la domanda nuova in quanto del tutto inammissibile e destituita da fondamento in fatto ed in diritto,
Voglia pronunciare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: 2) i coniugi vivranno separati, mantenendo il reciproco rispetto;
7) i figli maggiorenni e manterranno la Per_1 Per_2 propria residenza unitamente alla madre nella casa familiare, di proprietà dei coniugi, sita in
Avezzano Via Molise n. 6, la sig.ra si obbliga a volturare tutte le utenze domestiche relative Parte_1
2 a tale abitazione a suo nome;
8) i coniugi non hanno alcuna pretesa di mantenimento l'uno verso
l'altro, godendo di redditi propri sufficienti;
9) tenuto conto delle statuizioni di cui sopra, considerati
i criteri determinativi indicati nell'art. 151 c.c., valutata altresì la rispettiva capacità lavorativa dei coniugi, viene posto a carico del sig. l'obbligo di versare il mantenimento Controparte_1 direttamente in favore dei figli maggiorenni nella misura di €. 450,00 cadauno, entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al figlio somma soggetta Per_1 ad adeguamento annuale ISTAT, per contributo al mantenimento dei figli minori;
10) le spese di carattere straordinario dei figli maggiorenni (per tali intendendosi le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, le spese universitarie, quali libri e tasse, e le spese concordate per attività ricreative ed educative) saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori 11) il marito si obbliga al pagamento nella misura del 50% delle restanti rate in scadenza del mutuo fondiario prima casa (n. mutuo 461787 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma (BCC) dell'importo iniziale di €. 91.614,83, gravante sulla casa familiare sita in Avezzano (AQ) Via Molise n. 6, contratto da entrambi i coniugi con vincolo solidale, con obbligo di corresponsione dell'altro 50% a carico della moglie in ragione del vincolo solidale e della proprietà di entrambi sul bene;
12) il SI. quale Controparte_1 ulteriore contributo al mantenimento dei figli, si obbliga ad attribuire la propria quota di ½ di proprietà dell'abitazione, sita in Avezzano Via Don Minzoni snc, censita al Catasto Fabbricato del
Comune di Avezzano al foglio 11 particella 1776 sub. 13, sub. 38, sub 40 e sub 41, con riserva di usufrutto limitatamente quest'ultima (cioè al foglio 11 particella 1776 sub. 41, nonché la quota di proprietà con riserva di usufrutto dell'intero dell'immobile sito in Corvaro Via Marsicana snc, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Borgorose al foglio 48 particella 549, sub. 12 sub. 19 sub. 24, foglio 48 particella 699 ai figli maggiorenni e Con richiesta Persona_3 Parte_2 di condanna alle spese di lite, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa circa il contegno tenuto dalla sig.ra che non ha volutamente tenuto conto della volontà conciliativa del marito Parte_1 per addivenire ad un ricorso congiunto peraltro già stilato, costringendolo ad una inutile separazione giudiziale”, come precisate nella memoria di replica del 5.11.2024: “con la conferma della revoca dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne in quanto nelle more del giudizio si è Per_1 laureato ed è divenuto economicamente autosufficiente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 27.2.2019 , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 30.8.1987 a Borgorose Controparte_1
(RI), ha adito l'intestatario tribunale per ivi sentir: a) dichiarare la separazione personale dei
3 coniugi con addebito al resistente;
b) disporsi l'assegnazione della casa coniugale a lei, in virtù della convivenza con i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
c) porsi,
a carico del sig. un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili per ciascun CP_1 figlio oltre alle spese straordinarie in misura del 70%; d) porsi, a carico del un CP_1
assegno di mantenimento in favore della ricorrente di euro 500,00 mensili;
e) porsi, a carico del resistente, il pagamento integrale del rateo mensile corrisposto a titolo di mutuo per l'acquisto della prima casa, di cui sono condebitori solidali entrambi i coniugi;
f) lasciare l'autovettura EL in uso al figlio della coppia.
Ha dedotto, a fondamento delle proprie domande, che l'unione matrimoniale, dapprima felice, in seguito ai ripetuti tradimenti del resistente, si è deteriorata dal 2016 sino al definitivo abbandono del tetto coniugale, da parte di quest'ultimo, nel 2017; ha, inoltre, insistito per la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore, oltre che dei figli non economicamente indipendenti, in quanto partner più debole ed in considerazione del proprio apporto alla realizzazione della vita familiare.
Si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto rigettarsi la domanda di Controparte_1
addebito insistendo per la previsione, a suo carico, dell'assegno di mantenimento di euro
900,00 mensili complessivi per entrambi i figli e per la suddivisione delle spese straordinarie e delle rate di mutuo di cui è cointestatario con la ricorrente in misura del 50%; si è, inoltre, assunto l'impegno di intestare la propria quota della proprietà dell'immobile sito in
Avezzano, via Don Minzoni s.n.c. e dell'immobile sito in Corvaro di Borgorose, via
Marsicana s.n.c., ad entrambi i figli.
Ha, in particolare, sostenuto di non aver mai tradito la moglie né di aver volontariamente abbandonato la casa coniugale dalla quale, al contrario, sarebbe stato allontanato dalla ricorrente nell'agosto 2017; ha, inoltre, dedotto che le parti avevano, di fatto, raggiunto un accordo nel 2018 culminato con un ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, tuttavia mai depositato a causa dell'immotivata ritrosia della ricorrente.
Quanto alla domanda articolata dalla ricorrente in ordine all'autovettura EL, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della sig.ra in quanto bene intestato al Parte_1
figlio della coppia . Per_1
All'udienza di prima comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle rispettive istanze e il giudice delegato, con ordinanza del 15.6.2019, ha
4 adottato quali provvedimenti provvisori e urgenti l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in ragione della coabitazione con i figli maggiorenni non economicamente indipendenti della coppia, nonché ha posto, a carico del resistente, un assegno di mantenimento per i soli figli dell'importo di euro 450,00 mensili ciascuno.
Ha, inoltre, nominato il g.i. fissando l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa dinanzi a sé ed ha assegnato a queste termini, ex art. 709 co. 3 c.p.c., per il deposito delle memorie integrative.
Con le rispettive memorie integrative, parte ricorrente ha rinunciato espressamente alle domande formulate sulle modalità di pagamento delle residue rate di mutuo contratto con la BCC di Roma per l'acquisto della residenza familiare e ha, altresì, rinunciato alla domanda relativa alla attribuzione dell'autovettura EL di proprietà del figlio
; ha, inoltre, insistito per l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un Per_1
assegno di mantenimento in suo favore e per un aumento del contributo previsto, in sede presidenziale, per i figli.
La ricorrente, inoltre, ad integrazione delle proprie richieste, ha proposto l'ulteriore domanda volta ad ottenere quanto di sua spettanza, a titolo di comunione de residuo, sulle somme già portate dal conto corrente intestato al . Controparte_1
Il resistente, con la propria memoria integrativa, si è riportato, in buona sostanza, alle conclusioni già articolate con la propria comparsa di costituzione e di risposta nella fase dinanzi al Presidente eccependo, quanto alla nuova domanda proposta dalla ricorrente,
l'inammissibilità della stessa e, in ogni caso, la nullità in quanto genericamente formulata.
Alla prima udienza di comparizione e di trattazione della causa dinanzi al g.i. del 16.10.2019 le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie e la ricorrente, lamentando l'inottemperanza del resistente all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento ai figli, ha chiesto disporsi ordine di versamento diretto ex art. 156 c.c. al datore di lavoro del sig. CP_1
accolto con ordinanza del 18.10.2019.
Nelle more del giudizio, il resistente ha avanzato istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale ex art. 709, co. 4, c.p.c. nella parte in cui ha posto, a suo carico, un assegno di mantenimento di euro 450,00 per il figlio , in quanto divenuto economicamente Per_1 indipendente in seguito all'assunzione, a tempo indeterminato, da parte della società
5 mentre parte ricorrente ha chiesto un aumento del contributo di Controparte_2
mantenimento ad euro 600,00 mensili per la figlia . Per_2
In riscontro a tali istanze, con ordinanza del 8.9.2020 il g.i. ha accolto la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di e ha rigettato la domanda di Persona_3
aumento dell'assegno di mantenimento per non avendo, la ricorrente, fornito prova Per_2
delle ragioni poste a fondamento della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante interpello del resistente e con l'escussione di testi;
con istanza del 14.11.2023 la sig.ra ha formulato istanza volta Parte_1 ad ottenere il pagamento del TFR maturato dal resistente nei confronti Controparte_1
del Comune di Avezzano, suo datore di lavoro, nei limiti della somma di euro 2.033,27 pari al saldo di quanto dovuto in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale del 13.6.2019, chiedendo, altresì, l'emissione dell'ordine di versamento diretto all' di Avezzano ai CP_3
fini della corresponsione della somma di euro 450,00 mensili per la figlia alla luce Per_2
dei ritardi e dei pagamenti parziali effettuati dal resistente.
Con ordinanza del 4.7.2024, il g.i. ha accolto la richiesta di emissione dell'ordine di versamento diretto ex art. 156 co. 6 c.p.c. ad per l'importo mensile di euro 450,00, CP_3 detraendole dalle somme dovute a titolo di pensione e/o altri emolumenti al sig. CP_1
[...]
Ha, infine, ritenuto la causa matura per la decisione rimettendola dinanzi al Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 17.7.2024.
2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
dalle allegazioni di entrambe le parti e dal contegno tenuto dalle stesse in udienza è emerso, con ogni evidenza, che la coppia non è più convivente dal 2017 e che si possa escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.
3. Nulla deve essere disposto in ordine al regime di affidamento dei figli alla luce della raggiunta maggiore età di e di , quest'ultimo divenuto, nelle more del Per_2 Per_1
giudizio, economicamente autosufficiente.
4. In punto di quantum dell'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente per la sola figlia ancora studentessa, si ritiene congruo confermare l'importo di euro Per_2
6 450,00 già previsto dal giudice delegato con ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti del 15.6.2019, non avendo, le parti, dato prova di un sostanziale mutamento delle rispettive condizioni economico-reddituali dalla pronuncia dell'ordinanza di cui sopra e sino a data odierna.
Si dispone, inoltre, in conformità a quanto statuito nel protocollo d'intesa vigente in questo tribunale, che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della giovane siano ripartite, per entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno.
5. Non vi è contestazione, tra le parti, in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , in qualità di genitore convivente con la figlia non economicamente Parte_1
autosufficiente, né occorre delibare la domanda, originariamente avanzata dalla ricorrente, avente ad oggetto la condanna del resistente all'integrale pagamento del mutuo di cui entrambi i coniugi sono coobbligati, stante l'espressa rinuncia di parte ricorrente.
6. Quanto alla domanda di addebito della separazione al sig. , la Controparte_1
domanda de qua è fondata e deve, quindi, trovare accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia da ricollegare esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che, quindi, sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cassazione civile sez. I, 20.12.2021, n. 40795).
Grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è, al contrario, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'insussistenza del fatto lesivo ad egli addebitabile o l'insussistenza del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi (cfr. Cassazione civile sez. I, 14.02.2012, n. 2059).
Parte ricorrente, in particolare lamenta la condotta del coniuge, contraria ai doveri di fedeltà, consistita nell'aver tenuto una relazione extraconiugale scoperta nel 2016 che ha irrimediabilmente comportato la progressiva disgregazione dell'affectio coniugalis sino al definitivo abbandono della casa coniugale da parte del nell'agosto 2017. CP_1
7 Ebbene, dall'istruttoria orale espletata è emerso che, in effetti, la crisi tra i coniugi è divenuta irreversibile nel 2017 quando i litigi e le discussioni erano divenuti così frequenti e intensi da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza e da spingere il sig. CP_1 su consiglio del figlio, ad abbandonare la casa familiare per trasferirsi nel piano mansardato della stessa (cfr. dichiarazioni rese dai testi e Persona_3 Parte_2
all'udienza del 14.10.2021); dalle dichiarazioni rese dai testi escussi deve, inoltre, ritenersi verosimile che la crisi è scaturita in seguito alla scoperta dei messaggi scambiati dal
[...]
con la sig.ra , incontrata più volte in sua compagnia negli anni CP_1 Persona_4
2017 e 2018.
Quanto agli sms sopra menzionati, tutti i testi di parte ricorrente escussi, in risposta al capitolo “Vero che sono stati trovati sms sul cellulare del scambiati con la SI.ra CP_1
ed in uno di essi veniva scritta la frase “Amore vai su messanger”, hanno Persona_4
confermato l'esistenza degli stessi.
In particolare, se il teste ha dichiarato di non averli letti direttamente ma Persona_3 di averne contezza in quanto riferitogli dalla ricorrente, gli altri testi escussi hanno confermato di aver letto l'SMS sopra richiamato (cfr. dichiarazioni rese da Parte_2
“è vera la circostanza, ho letto il messaggio”; dichiarazioni di “ho saputo
[...] Testimone_1
di questa relazione dalla sig.ra che mi ha fatto leggere i messaggi”, “ho visto i messaggi Parte_1
sul cellulare della così come fotografati dalla stessa dal cellulare del marito”; dichiarazioni Parte_1 rese da “preciso che mi ha mandato il messaggio e io ne sono venuta a Testimone_2 Tes_3
conoscenza”) e di aver visto più volte il con la sig.ra (cfr. dichiarazioni CP_1 Persona_4
rese da “preciso di averli visti anche all'IPERCOOP e alla chiesa dei frati Testimone_2
Madonna del Silenzio, la frequentazione abituale mi ha fatto pensare ad una nuova relazione”; dichiarazioni di “preciso di aver visto in un negozio il sig. mano nella Testimone_1 CP_1 mano, con una donna di cui non conosco l'identità ciò è accaduto intorno al 2017/2018” “l'ho incontrato tre volte il con la stessa donna”; dichiarazioni di “io CP_1 Parte_2
personalmente ho incontrato più volte in macchina e al bar mio padre con una donna che presumo essere ”). Persona_4
Tali dichiarazioni, dunque, consentono di ritenere assolto l'onere probatorio della ricorrente, al contrario del resistente che si è limitato a contestare i fatti posti a fondamento della domanda di addebito senza fornire alcuna prova dell'insussistenza del fatto lesivo ad
8 egli addebitabile o del nesso causale tra lo stesso e la disgregazione dell'affectio coniugalis tra i coniugi ovvero che tale evento sia stato frutto di cause alternative.
7. La domanda di previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente non può, tuttavia, trovare accoglimento non sussistendo i presupposti necessari ai fini del riconoscimento di tale misura.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, vagliando le disponibilità patrimoniali dell'onerato sia tenendo conto del reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta sia degli altri elementi, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti quali, ad esempio, la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (v. Cass. Civ. sentenza n. 9915/2007).
Occorre, dunque, accertare il tenore di vita condotto dai coniugi quando vivevano insieme, sebbene “ovviamente, una volta accertata l'esistenza di disponibilità economiche in capo al coniuge che chiede l'assegno di mantenimento, in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, spetta a quest'ultimo allegare e dimostrare che i redditi che riesce a percepire non sono adeguati al tenore di vita matrimoniale” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 26.04.2024, n.11250).
Ciò posto, la ricorrente non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che la sig.ra percepisce una Parte_1
retribuzione mensile di circa euro 1.900,00 mensili e risulta cointestataria, con il resistente, dell'immobile adibito a casa coniugale, del quale risulta assegnataria in quanto convivente con la figlia non economicamente autosufficiente.
Quanto al resistente, dalla documentazione depositata risulta che egli percepiva, nel marzo
2023, una retribuzione di circa euro 3.000,00 mensili sebbene tale voce debba essere necessariamente rivalutata in relazione all'intervenuto pensionamento dal 1.7.2023; sul suo reddito grava, inoltre, l'assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili versate per la figlia oltre che le spese sostenute per la nuova soluzione abitativa sebbene le stesse non Per_2
siano state documentate;
oltre alla casa coniugale, egli risulta intestatario di altre proprietà immobiliari, tra cui terreni seminativi, con altri comproprietari.
9 Sebbene, dunque, in astratto sia ravvisabile un modesto squilibrio economico – reddituale tra i coniugi vi è, tuttavia, da rilevare come la sig.ra non abbia dimostrato che i Parte_1
redditi percepiti non siano adeguati al tenore di vita tenuto in costanza del rapporto di convivenza, né ha fornito prova, neppure indiziaria, in ordine all'effettivo tenore di vita tenuto dalla coppia.
8. Quanto alle ulteriori domande articolate, nei propri scritti, dalla ricorrente, occorre anzitutto rilevare la tardività della domanda di attribuzione della metà di quanto percepito dal resistente a titolo di TFR dal Comune di Avezzano in quanto avanzata con le comparse conclusionali che, come noto, “hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione” (cfr. Cass.
Civ., sez. I, 05.04.2024, n. 9066).
La domanda in esame, peraltro, oltre che inammissibile deve ritenersi anche infondata, non sussistendo i presupposti applicativi dettati dalla L. 898/1970 che, all'art. 12bis espressamente richiede la pronuncia della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che il coniuge non sia passato a nuove nozze e che egli sia titolare di assegno di mantenimento;
ebbene, nel caso che ci occupa è evidente che non sia stata pronunciata la sentenza di divorzio, vertendo, il presente giudizio, sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
Venendo ad esaminare le ulteriori domande di parte ricorrente, nello specifico: a) la domanda volta ad ottenere quanto di spettanza, a titolo di comunione de residuo, sulle somme già portate dal conto corrente intestato al , pari ad euro 29.699,66 Controparte_1 alla data del 31.12.2022; b) la domanda volta ad ottenere l'ordine di versamento diretto del tfr da parte del datore di lavoro di per l'importo di euro nei limiti di euro 2.033,27 CP_1
(1350,00+683,27) per il saldo degli arretrati non pagati, le stesse devono dichiararsi inammissibili stante la tempestiva eccezione sollevata dalla ricorrente con la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel dichiarare manifestamente inammissibili le domande, sottoposte al rito ordinario, introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio;
invero, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo, nello stesso 10 procedimento, delle domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione “forte”
(artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi.
Conseguentemente, deve escludersi la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento danni, di restituzione somme o di attribuzione di beni mobili in quanto domande soggette al rito ordinario ed autonome rispetto alle prime.
Le domande di parte ricorrente, sopra indicate, devono, pertanto, ritenersi inammissibili per violazione dell'art. 40 c.p.c., in quanto estranee rispetto al contenuto tipico dell'azione di separazione.
8. La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
[...] Controparte_1
disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
1.7.1958) e (nato a [...] il [...]) con addebito in capo a Controparte_1
quest'ultimo;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgorose proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge (atto n. 17, parte
II, S. A, anno 1987);
PONE a carico di un assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili, Controparte_1
oltre rivalutazione secondo indici Istat, in favore di , confermando Parte_2
l'ordine di versamento diretto ex art. 156 c.c. disposto con ordinanza del 4.7.2024;
PONE a carico di entrambe le parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente in misura del 50% ciascuna;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande articolate da parte ricorrente;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 13.11.2024
Il giudice est./rel. Il Presidente
Dr. Paolo Lepidi Dr. Leopoldo Sciarrillo
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