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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1961/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa CA PO, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1961/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VENTURATI TIZIANA e dall'avv. BIFFI LAURA ricorrente contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MASCHERETTI
OV IS, dall'avv. COLOMBO MATTEO e dall'avv.
NI AR resistente e contro in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore contumace
OGGETTO: retribuzione
Pag. 1 di 13 Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale e Parte_1 ha dedotto:
- di avere lavorato dal 28.10.2015 sino al 31.3.2026 per Team Work soc. coop. e di essere poi transitato, a seguito di cessione d'azienda, alle dipendenze di dal 1.4.2016 sino alla Controparte_1
cessazione del rapporto avvenuta il 18.11.2021, con mantenimento del pregresso livello e anzianità;
- di avere sempre svolto mansioni di addetto alla preparazione di pietanze e confezionamento delle stesse;
- di non essere stato correttamente retribuito in busta paga con riferimento all'incidenza dell'elemento provinciale e non essendogli stato applicato l'aumento contrattuale previsto con decorrenza dal 1.7.2021;
- di essere rimasto inquadrato al I livello del CCNL Multiservizi sino al 30 giugno 2019, per poi essere inquadrato al II Livello dal luglio 2019, a fronte della diversa previsione del CCNL laddove è previsto l'inquadramento al II livello dopo nove mesi di svolgimento di effettivo servizio;
- di avere sempre lavorato anche di domenica, e quindi per sei giorni settimanali, con una media di otto ore giornaliere di lavoro;
- di avere sempre lavorato nell'ambito dell'appalto in essere tra
[...]
e CP_1 Controparte_2
Ha quindi concluso chiedendo la condanna di e di Controparte_1 [...]
(quest'ultima ex art. 29 d.lgs. 276/2003) al Controparte_2 pagamento delle differenze retributive derivanti: dal corretto conteggio dell'incidenza dell'elemento provinciale e dell'aumento contrattuale dal
1.7.2021, dal corretto inquadramento al II livello con decorrenza dall'agosto
2016 e soprattutto per lo svolgimento di straordinario domenicale per tutta la durata del rapporto di lavoro, per complessivi € 31.178,02.
Pag. 2 di 13 Si è ritualmente costituita in giudizio che ha Controparte_1 resistito al ricorso, in particolare evidenziando: che l'elemento provinciale è pari a 0,049803 per ogni ora lavorata, a fronte della somma decuplicata indicata dal ricorrente in ricorso;
ha ammesso che effettivamente il livello II spettava al ricorrente con decorrenza dall'agosto 2016 e ha infine recisamente contestato lo svolgimento da parte del ricorrente dello straordinario domenicale rivendicato
(effettuato solo in modo saltuario e in coincidenza con i periodi di punta in prossimità delle festività), affermando che in ogni caso esso è stato già interamente retribuito;
ha in particolare affermato di avere versato in favore del lavoratore la somma complessiva di € 26.509,00 netti a titolo di “trasferta
Italia”, somme che in realtà avevano proprio lo scopo di remunerare le eventuali ore di straordinario. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme versate al lavoratore eventualmente eccedenti.
In replica alla domanda riconvenzionale, il ricorrente ha ammesso l'errore materiale nei conteggi in riferimento al calcolo dell'elemento provinciale e ha ricalcolato il credito richiesto in via principale nella minor somma di €
24.349,60; ha poi formulato reconventio reconventionis, chiedendo l'accertamento dell'incidenza sugli istituti indiretti delle somme erogate al ricorrente a titolo di “trasferta Italia” e quindi chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di € 37.215,72.
Acquisiti i verbali della causa RG 1972/2023, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
,
[...] Tes_5 Testimone_6 Tes_7
Su invito del Giudice, le parti hanno rielaborato (cfr. memorie autorizzate del
28.11.2025) i conteggi sulla base dei criteri indicati dall'ufficio; il saldo finale è risultato in negativo di € 572,33 (secondo i conteggi elaborati dalla società resistente) e in positivo per € 861,80 (secondo i conteggi elaborati dal ricorrente).
Pag. 3 di 13 Falliti i tentativi di conciliazione, la causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 17/12/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini che seguono.
2.1.- Vi è da dire che le parti hanno concordato sia con riferimento al corretto ricalcolo dell'elemento provinciale (per € 0,049803 per ogni ora lavorata), sia in riferimento al calcolo della paga base parametrata al II livello del CCNL con decorrenza dai 9 mesi successivi all'assunzione, ossia dall'agosto 2016. Sul punto, basti rilevare che effettivamente il CCNL applicabile al rapporto di lavoro prevede l'inquadramento al II livello degli “addetti alle pulizie e servizi alla ristorazione” cui è attribuito il I livello in caso di prima assunzione per i primi 9 mesi di svolgimento di effettivo servizio;
di conseguenza il ricorrente, assunto dalla cedente Team Work il 28.10.2015 e successivamente transitato nella cessionaria con mantenimento della pregressa anzianità, ha Controparte_1
diritto al superiore inquadramento sin dal 1.8.2016. È poi evidente che il ricorrente ha diritto all'adeguamento retributivo a fronte del rinnovo del contratto collettivo con decorrenza dal 1.7.2021 sino alla cessazione del rapporto
(avvenuta il 18.11.2021).
2.2.- Oggetto di reale contestazione è lo svolgimento da parte del ricorrente di ore di straordinario domenicale: egli ha dedotto di avere lavorato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, per sei giorni a settimana e in particolare tutte le domeniche almeno per otto ore consecutive;
di contro, la parte convenuta ha affermato che il lavoro domenicale tutt'al più veniva effettuato in corrispondenza delle festività (natalizie, pasquali) ossia per far fronte a particolari picchi di lavoro. La convenuta ha poi affermato di avere comunque erogato al lavoratore la somma di € 26.509,00 netti a titolo di “trasferte Italia” proprio per remunerare eventuali straordinari, somme da detrarre dall'eventuale quantum dovuto, rendendo di fatto il saldo pari a zero o addirittura negativo. A sua volta, il ricorrente, sulla base della natura retributiva delle somme versate per trasferte, ha
Pag. 4 di 13 quindi chiesto in via ulteriormente riconvenzionale il pagamento dell'incidenza delle trasferte sugli istituti indiretti.
3.- Come noto, per lavoro straordinario (art. 2108 c.c.) si intende quello prestato oltre l'orario normale di lavoro e dà diritto al prestatore ad essere compensato con una retribuzione maggiorata rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, come previsto dai contratti collettivi applicabili. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova dello svolgimento di lavoro straordinario incombe sul lavoratore che, ancor prima, ha un onere di allegazione puntuale del fatto costitutivo, ossia dell'esatta collocazione cronologica o del quantum di ore complessivamente svolte oltre l'orario ordinario. Sul lavoratore grava un onere probatorio integrale, specifico e rigoroso circa il numero di ore effettivamente svolto;
tale onere non è colmabile in altro modo tanto che eventuali, ma non decisive, ammissioni del datore di lavoro non sono idonee a determinare un'inversione dell'onere della prova (Cass. Civ. Sez.
Lav. sent. n. 3714 del 16.2.2009). La prova deve essere tanto più specifica e rigorosa quanto il ricorrente deduca un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di aver espletato l'orario normale di lavoro e di aver poi proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 12695 del
17.10.2001); l'assenza di tale prova non può essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 4076 del 20.2.2018), poiché il criterio di cui all'art. 432 c.p.c. riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. Civ. sent. n. 11876 del
7.11.1991). In definitiva, il lavoratore deve provare rigorosamente l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, dell'orario di lavoro ordinario nonché, in modo sufficientemente concreto e realistico, i suoi termini quantitativi, ossia la sua
Pag. 5 di 13 esatta collocazione cronologica o il quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione.
Ebbene, nel caso di specie i testi hanno confermato che il ricorrente lavorava tutte le domeniche, con orario dalle 6 alle 13 circa (cfr teste “Doci Tes_8 lavorava anche tutte le domeniche dalle 6 alle 13/14”; cfr teste Tes_5
“lavoravo anche la domenica dalle 6 alle 14,00, tutte le domeniche, sempre (…) mio cognato faceva i miei stessi orari, io ero sempre insieme con lui, anche mio cognato lavorava sempre tutte le domeniche, nei miei stessi orari. ADR sì confermo che il sabato era di riposo, lavoravamo dalla domenica al venerdì”); altri testi hanno dichiarato che il ricorrente lavorava non tutte le domeniche ma la maggior parte (cfr teste di parte ricorrente “Lo vedevo lavorare anche Tes_1 alla domenica, non tutte ma la maggior parte, lo vedevo in cucina e come chi lavorava in cucina faceva dalle 6 alle 13 desumo che anche lui facesse questo orario;
lo vedevo andare via verso le 13 o 12.30”). Di contro, i testimoni di parte resistente hanno affermato che il ricorrente lavorava la domenica solo in prossimità delle festività, ossia per circa 7 o 8 domeniche l'anno (cfr teste
“La domenica lavorava solo nel periodo natalizio e pasqua le, quindi Tes_2
in totale per 6 o 7 domeniche l'anno”; teste “La domenica Tes_4 lavorava quando era necessario, tra Natale e Pasqua;
durante l'anno poteva accadere in corrispondenza di occasioni particolari. Direi che in un anno si lavoravano circa 8 domeniche”; cfr teste “la domenica si lavorava Tes_7
saltuariamente e di solito chi lavorava la domenica aveva il giorno di riposo in settimana, di solito accadeva sotto il periodo festivo, natale o pasqua, perché aumenta la richiesta e la produzione ADR la domenica lo stabilimento era aperto, ma come ho detto prima non lavorava mai tutto il personale, c'erano delle squadre che lavoravano a turni”). Queste ultime dichiarazioni, tuttavia, non paiono attendibili: se fosse vero che il lavoro domenicale era limitato al periodo pasquale o natalizio, allora non si spiega per quale motivo le voci “trasferta
Italia” (per espressa ammissione della resistente erogate a copertura degli straordinari) sono state corrisposte durante tutto l'anno (e non solo in
Pag. 6 di 13 corrispondenza di tali mensilità) e per ingenti importi, di media pari a 400/500,00 euro mensili (cfr buste paga). È quindi evidente che, in effetti, il lavoro straordinario domenicale non era limitato a un paio di mesi l'anno ma che, in realtà, era svolto con costanza per tutto l'anno.
In definitiva, deve ritenersi sufficientemente dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente dello straordinario rivendicato.
4.- Vi è a questo punto da esaminare la detraibilità degli importi erogati a titolo di “trasferta Italia” e l'incidenza di tali somme sugli istituti indiretti.
4.1- La trasferta è un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa, disposto dal datore di lavoro nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri imprenditoriali e datoriali, per rispondere ad esigenze di servizio transitorie e contingenti, non prevedibili al momento dell'assunzione. Vi è poi da evidenziare che, se la prestazione lavorativa strutturalmente prevede, per la tipologia di attività prestata, uno spostamento ripetuto da un luogo ad un altro, non si fa luogo a “trasferta” in senso tecnico, trattandosi in tale ipotesi di un elemento immanente della prestazione connesso alla causa tipica del contratto;
di conseguenza il compenso erogato per tale attività rientra nella retribuzione ordinaria, costituendo elemento strutturale e non occasionale del compenso, privo del requisito della temporaneità ed eccezionalità. Oltre alla normale retribuzione viene, infatti, di norma riconosciuta un'indennità di trasferta: trattasi un emolumento corrisposto in aggiunta alla norma retribuzione, stabilito dagli accordi individuali o dalla contrattazione collettiva, in parte legato alle spese sostenute per il viaggio e in parte strettamente connesso al maggior disagio causato al lavoratore per l'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello abituale (tra le molte, Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 14380 del 8.7.2020). La giurisprudenza prevalente ritiene che tale indennità abbia natura mista, ossia in parte risarcitoria e, in via residuale, retributiva, con la precisazione che, tuttavia, la determinazione quantitativa delle due componenti deve essere compiuta caso per caso a fronte della ricostruzione, operata dal giudice di merito, della concreta volontà delle parti o, in mancanza, secondo il criterio sussidiario dell'equità
Pag. 7 di 13 (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 27826 del 30.12.2009, Cass. Civ. sez. Lav. sent. n.
3684 del 17.2.2010). Va poi osservato che il regime fiscale e contributivo varia a seconda della tipologia di trasferta ma è certamente più favorevole (giungendo financo all'esonero contributivo) rispetto a quello previsto per la retribuzione ordinaria;
di conseguenza tale istituto si è prestato frequentemente ad abusi da parte di alcuni datori di lavoro, finalizzati ad ottenere un risparmio fiscale e contributivo attraverso l'illegittima imputazione della retribuzione per ore di lavoro ordinario o straordinario a “trasferte” in realtà inesistenti.
Ed è proprio quello che è accaduto nel caso di specie, considerato che espressamente la ha ammesso di avere erogato in favore del Controparte_1 ricorrente le indennità di trasferta proprio per remunerare gli straordinari e per ottenere, in definitiva, un risparmio fiscale e contributivo (cfr. memoria difensiva pag. 11).
Peraltro, è evidente che l'indicazione nelle buste paga, da parte della società ricorrente, di ingenti ore quali “trasferte Italia” (in misura sempre variabile ma estremamente consistente, con una media di 400/500 euro mensili e oltre) non trova alcuna giustificazione se non la remunerazione dello straordinario, in quanto pacificamente (e anche alla luce delle testimonianze raccolte in giudizio) il ricorrente ha sempre e solo lavorato quale addetto al confezionamento presso lo stabilimento della in Azzano San AO, via Controparte_2
GO SC. La prestazione lavorativa, dunque, è sempre stata resa in Azzano
San AO e il ricorrente non ha mai cambiato sede di lavoro, né ha effettuato trasferte nel senso indicato dalla giurisprudenza, avendo sempre lavorato in modo stabile e stanziale presso il medesimo luogo;
ciò esclude che possa parlarsi di uno spostamento eccezionale e temporaneo fuori dalla propria sede di lavoro, “non prevedibile” al momento dell'assunzione.
4.2.- Di conseguenza, al fine della determinazione delle differenze retributive dovute, le somme erogate quali “trasferte” devono essere detratte dalla retribuzione totale maturata dal lavoratore, nel loro importo netto.
Pag. 8 di 13 Sul punto, si rammenta che, in tema di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;
pertanto, benché sembrino dati contabili non omogenei, dal credito lordo accertato andranno detratte solo le somme nette percepite dal lavoratore (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 18584 del 7.7.2008, Cass.
Civ. sez. Lav. sent. n. 18044 del 14.9.2015). Principio confermato anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia, n. 442/2025 del 22.4.2025, che, in fattispecie analoga, ha evidenziato che “essendo le somme erogate sotto la voce
'trasferta Italia' e 'indennità di disponibilità' volte a remunerare le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate dai lavoratori, esse devono essere comprese nel calcolo della retribuzione percepita dai medesimi e bene ha fatto il giudice di prime cure, al fine della determinazione delle differenze retributive dovute, a detrarre dalla retribuzione totale maturata dai lavoratori le somme riscosse, al netto, per 'trasferta Italia' e 'indennità di disponibilità'.
L'importo complessivo delle trasferte erogate in favore al ricorrente è concordemente individuato dalle parti (cfr. conteggi depositati il 28.11.2025 a seguito dell'invito del Giudice) in complessivi € 24.944,00 netti.
4.3.- Deve poi escludersi che le somme erogate a titolo di “trasferta Italia” incidano sul calcolo degli istituti indiretti, sicché la reconventio reconventionis formulata dal ricorrente è infondata.
Come rammentato dalla già citata sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.
442/2025 “deve escludersi che queste somme incidano sul calcolo degli istituti retributivi indiretti” in quanto esse costituiscono semplice “retribuzione percepita” e “hanno la funzione di corrispettivo per le ore straordinarie di lavoro svolte (…) non rappresentando remunerazioni aggiuntive dovute ai lavoratori”. Peraltro, diversamente opinando, l'incidenza sugli istituti indiretti verrebbe scorrettamente calcolata due volte, in quanto essa già viene conteggiata a monte, ossia nel momento in cui vengono calcolate le differenze retributive
Pag. 9 di 13 dovute per gli straordinari, ossia, la “retribuzione spettante” con, appunto, la relativa incidenza sugli istituti indiretti.
In definitiva, le somme versate quali “trasferte Italia” vanno semplicemente inserite nel “percepito” di ogni lavoratore e quindi detratte, al netto, dallo
“spettante”.
5.- Ciò premesso, raggiunta la prova in ordine allo svolgimento, da parte del ricorrente, delle ore straordinarie rivendicate, sommate le ulteriori somme dovute per il corretto ricalcolo dell'elemento provinciale, del livello e dell'aumento contrattuale (cfr. precedente punto 2.1.) di fatto non vi sono differenze retributive a favore del ricorrente in quanto, come si è già detto, il risultato dei conteggi è comunque negativo.
Sul punto si ritiene di accogliere i conteggi effettuati dalla parte resistente con memoria del 28.11.2025, poiché maggiormente dettagliati e più contabilmente corretti anche alla luce di quanto indicato nella relazione accompagnatoria: a fronte di differenze retributive ricalcolate per € 23.224,91 (“spettante”), oltre €
1.146,76 per incidenza sul TF, detratte le trasferte Italia per € 24.994,00
(“percepito”), si ottiene un saldo negativo di € 572,33 sicché, di fatto, vi è stato totale assorbimento delle differenze retributive;
ciò tuttavia con l'eccezione dell'incidenza di tali differenze sul TF, considerato che quest'ultimo matura alla cessazione del rapporto di lavoro e quindi non può essere assorbito da trattamenti di maggior favore erogati antecedentemente.
In definitiva, deve essere condannata al pagamento della Controparte_1 somma di € 1.146,76 per incidenza sul TF, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
6.- La deve poi essere condannata al Controparte_2 pagamento di tale importo in via solidale.
L'art. 29 comma 2 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a
Pag. 10 di 13 corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Presupposti per il riconoscimento della responsabilità solidale sono la genuinità dell'appalto (verificandosi, in caso contrario, un'illecita intermediazione di manodopera, vietata se esercitata al di fuori dell'ambito di applicazione della somministrazione di lavoro), l'avvalimento del lavoratore allo specifico appalto in discussione e il rispetto del termine biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto. Come affermato dalla Suprema Corte, il citato art. 29 garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi “dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto”, ossia maturati in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative;
il dato testuale e la logica della solidarietà sancita da tale disposizione impongono quindi di desumere due conseguenze: che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo lavorativo relativo all'appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi;
che il termine biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità (Cass. Civ. sez. Lav. sent.
n. 17725 del 18.7.2017), decadenza che può essere impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 30602 del 28.10.2021).
Nel caso di specie l'istruttoria di giudizio ha dimostrato in modo inequivocabile l'avvalimento del ricorrente presso l'appalto (in assenza di allegazione in ordine all'avvenuta cessazione dello stesso) tuttora in essere tra e Controparte_1
circostanza ammessa dalla datrice di Controparte_2
lavoro e comunque pacificamente emersa nel corso dell'esame testimoniale (cfr teste “Sono responsabile di produzione de . Tes_4 Controparte_2
Conosco il ricorrente. Lo conosco come Lavorava presso di noi”; teste Per_1
“io all'epoca mi occupavo della cucina e delle pulizie presso la Tes_5
Nuova RO (…) mio cognato faceva uguale a me, facevamo le stesse identiche mansioni”; teste “ho lavorato presso la Testimone_6 CP_2
Pag. 11 di 13 RO (…) il ricorrente lavorava nel mio stesso piano e faceva un po' di tutto”; teste “sono dipendente della sin Tes_7 Controparte_2
dal 1994 e lavoro ad Azzano San AO, via GO SC (…) ADR conosco il ricorrente, lui lavorava tramite presso la , si Controparte_1 Controparte_2 occupava delle pulizie”).
Quanto alle somme oggetto di solidarietà, vi è da dire che la garanzia della solidarietà deve essere interpretata in modo rigoroso e concerne solo i crediti avente natura strettamente retributiva, con esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. Essa si applica senza dubbio ai trattamenti aventi natura di retribuzione differita e quindi sia al credito per TF (Cass. Civ. sez.
Lav. sent. n. 6333 del 5.3.2019), sia al credito relativo alle mensilità aggiuntive;
sono invece da escludere i crediti dovuti in relazione all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, al valore dei pasti (se il servizio mensa rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa - Cass. Civ. ord. n. 23303 del
18.9.2019), all'indennità risarcitoria per illegittima riduzione dell'orario di lavoro
(Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 28517 del 6.11.2019), o da licenziamento illegittimo
(Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 27678 del 30.10.2018).
Nel caso di specie, la natura retributiva del credito impone la condanna in via solidale della committente al pagamento dell'intera somma spettante al lavoratore.
7.- Riassumendo, e Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannate, in via solidale, al pagamento della somma di €
[...]
1.146,76 per incidenza sul TF, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
La domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del Controparte_1
ricorrente di vedersi restituita ex art. 2033 c.c. l'eventuale eccedenza eventualmente corrisposta al lavoratore è all'evidenza infondata, in quanto i pagamenti effettuati dalla datrice di lavoro trovano comunque titolo nell'intercorso rapporto di lavoro e costituiscono, come sopra detto, la
Pag. 12 di 13 “retribuzione percepita”, sicché tali versamenti non sono né indebiti né ingiustificati.
La reconventio reconventionis, come sopra già argomentato, è parimenti infondata e non merita accoglimento.
8.- Si ritiene vi siano gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, stante il rifiuto delle proposte conciliative e considerato che le pretese della parte ricorrente si sono grandemente ridimensionate rispetto alla domanda iniziale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1
e in
[...] Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di della somma lorda di € 1.146,76, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429
c.p.c. dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo;
2) respinge la domanda riconvenzionale;
3) respinge la reconventio reconventionis;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
CA PO
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa CA PO, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1961/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VENTURATI TIZIANA e dall'avv. BIFFI LAURA ricorrente contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MASCHERETTI
OV IS, dall'avv. COLOMBO MATTEO e dall'avv.
NI AR resistente e contro in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore contumace
OGGETTO: retribuzione
Pag. 1 di 13 Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale e Parte_1 ha dedotto:
- di avere lavorato dal 28.10.2015 sino al 31.3.2026 per Team Work soc. coop. e di essere poi transitato, a seguito di cessione d'azienda, alle dipendenze di dal 1.4.2016 sino alla Controparte_1
cessazione del rapporto avvenuta il 18.11.2021, con mantenimento del pregresso livello e anzianità;
- di avere sempre svolto mansioni di addetto alla preparazione di pietanze e confezionamento delle stesse;
- di non essere stato correttamente retribuito in busta paga con riferimento all'incidenza dell'elemento provinciale e non essendogli stato applicato l'aumento contrattuale previsto con decorrenza dal 1.7.2021;
- di essere rimasto inquadrato al I livello del CCNL Multiservizi sino al 30 giugno 2019, per poi essere inquadrato al II Livello dal luglio 2019, a fronte della diversa previsione del CCNL laddove è previsto l'inquadramento al II livello dopo nove mesi di svolgimento di effettivo servizio;
- di avere sempre lavorato anche di domenica, e quindi per sei giorni settimanali, con una media di otto ore giornaliere di lavoro;
- di avere sempre lavorato nell'ambito dell'appalto in essere tra
[...]
e CP_1 Controparte_2
Ha quindi concluso chiedendo la condanna di e di Controparte_1 [...]
(quest'ultima ex art. 29 d.lgs. 276/2003) al Controparte_2 pagamento delle differenze retributive derivanti: dal corretto conteggio dell'incidenza dell'elemento provinciale e dell'aumento contrattuale dal
1.7.2021, dal corretto inquadramento al II livello con decorrenza dall'agosto
2016 e soprattutto per lo svolgimento di straordinario domenicale per tutta la durata del rapporto di lavoro, per complessivi € 31.178,02.
Pag. 2 di 13 Si è ritualmente costituita in giudizio che ha Controparte_1 resistito al ricorso, in particolare evidenziando: che l'elemento provinciale è pari a 0,049803 per ogni ora lavorata, a fronte della somma decuplicata indicata dal ricorrente in ricorso;
ha ammesso che effettivamente il livello II spettava al ricorrente con decorrenza dall'agosto 2016 e ha infine recisamente contestato lo svolgimento da parte del ricorrente dello straordinario domenicale rivendicato
(effettuato solo in modo saltuario e in coincidenza con i periodi di punta in prossimità delle festività), affermando che in ogni caso esso è stato già interamente retribuito;
ha in particolare affermato di avere versato in favore del lavoratore la somma complessiva di € 26.509,00 netti a titolo di “trasferta
Italia”, somme che in realtà avevano proprio lo scopo di remunerare le eventuali ore di straordinario. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme versate al lavoratore eventualmente eccedenti.
In replica alla domanda riconvenzionale, il ricorrente ha ammesso l'errore materiale nei conteggi in riferimento al calcolo dell'elemento provinciale e ha ricalcolato il credito richiesto in via principale nella minor somma di €
24.349,60; ha poi formulato reconventio reconventionis, chiedendo l'accertamento dell'incidenza sugli istituti indiretti delle somme erogate al ricorrente a titolo di “trasferta Italia” e quindi chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di € 37.215,72.
Acquisiti i verbali della causa RG 1972/2023, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
,
[...] Tes_5 Testimone_6 Tes_7
Su invito del Giudice, le parti hanno rielaborato (cfr. memorie autorizzate del
28.11.2025) i conteggi sulla base dei criteri indicati dall'ufficio; il saldo finale è risultato in negativo di € 572,33 (secondo i conteggi elaborati dalla società resistente) e in positivo per € 861,80 (secondo i conteggi elaborati dal ricorrente).
Pag. 3 di 13 Falliti i tentativi di conciliazione, la causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 17/12/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini che seguono.
2.1.- Vi è da dire che le parti hanno concordato sia con riferimento al corretto ricalcolo dell'elemento provinciale (per € 0,049803 per ogni ora lavorata), sia in riferimento al calcolo della paga base parametrata al II livello del CCNL con decorrenza dai 9 mesi successivi all'assunzione, ossia dall'agosto 2016. Sul punto, basti rilevare che effettivamente il CCNL applicabile al rapporto di lavoro prevede l'inquadramento al II livello degli “addetti alle pulizie e servizi alla ristorazione” cui è attribuito il I livello in caso di prima assunzione per i primi 9 mesi di svolgimento di effettivo servizio;
di conseguenza il ricorrente, assunto dalla cedente Team Work il 28.10.2015 e successivamente transitato nella cessionaria con mantenimento della pregressa anzianità, ha Controparte_1
diritto al superiore inquadramento sin dal 1.8.2016. È poi evidente che il ricorrente ha diritto all'adeguamento retributivo a fronte del rinnovo del contratto collettivo con decorrenza dal 1.7.2021 sino alla cessazione del rapporto
(avvenuta il 18.11.2021).
2.2.- Oggetto di reale contestazione è lo svolgimento da parte del ricorrente di ore di straordinario domenicale: egli ha dedotto di avere lavorato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, per sei giorni a settimana e in particolare tutte le domeniche almeno per otto ore consecutive;
di contro, la parte convenuta ha affermato che il lavoro domenicale tutt'al più veniva effettuato in corrispondenza delle festività (natalizie, pasquali) ossia per far fronte a particolari picchi di lavoro. La convenuta ha poi affermato di avere comunque erogato al lavoratore la somma di € 26.509,00 netti a titolo di “trasferte Italia” proprio per remunerare eventuali straordinari, somme da detrarre dall'eventuale quantum dovuto, rendendo di fatto il saldo pari a zero o addirittura negativo. A sua volta, il ricorrente, sulla base della natura retributiva delle somme versate per trasferte, ha
Pag. 4 di 13 quindi chiesto in via ulteriormente riconvenzionale il pagamento dell'incidenza delle trasferte sugli istituti indiretti.
3.- Come noto, per lavoro straordinario (art. 2108 c.c.) si intende quello prestato oltre l'orario normale di lavoro e dà diritto al prestatore ad essere compensato con una retribuzione maggiorata rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, come previsto dai contratti collettivi applicabili. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova dello svolgimento di lavoro straordinario incombe sul lavoratore che, ancor prima, ha un onere di allegazione puntuale del fatto costitutivo, ossia dell'esatta collocazione cronologica o del quantum di ore complessivamente svolte oltre l'orario ordinario. Sul lavoratore grava un onere probatorio integrale, specifico e rigoroso circa il numero di ore effettivamente svolto;
tale onere non è colmabile in altro modo tanto che eventuali, ma non decisive, ammissioni del datore di lavoro non sono idonee a determinare un'inversione dell'onere della prova (Cass. Civ. Sez.
Lav. sent. n. 3714 del 16.2.2009). La prova deve essere tanto più specifica e rigorosa quanto il ricorrente deduca un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di aver espletato l'orario normale di lavoro e di aver poi proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 12695 del
17.10.2001); l'assenza di tale prova non può essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 4076 del 20.2.2018), poiché il criterio di cui all'art. 432 c.p.c. riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. Civ. sent. n. 11876 del
7.11.1991). In definitiva, il lavoratore deve provare rigorosamente l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, dell'orario di lavoro ordinario nonché, in modo sufficientemente concreto e realistico, i suoi termini quantitativi, ossia la sua
Pag. 5 di 13 esatta collocazione cronologica o il quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione.
Ebbene, nel caso di specie i testi hanno confermato che il ricorrente lavorava tutte le domeniche, con orario dalle 6 alle 13 circa (cfr teste “Doci Tes_8 lavorava anche tutte le domeniche dalle 6 alle 13/14”; cfr teste Tes_5
“lavoravo anche la domenica dalle 6 alle 14,00, tutte le domeniche, sempre (…) mio cognato faceva i miei stessi orari, io ero sempre insieme con lui, anche mio cognato lavorava sempre tutte le domeniche, nei miei stessi orari. ADR sì confermo che il sabato era di riposo, lavoravamo dalla domenica al venerdì”); altri testi hanno dichiarato che il ricorrente lavorava non tutte le domeniche ma la maggior parte (cfr teste di parte ricorrente “Lo vedevo lavorare anche Tes_1 alla domenica, non tutte ma la maggior parte, lo vedevo in cucina e come chi lavorava in cucina faceva dalle 6 alle 13 desumo che anche lui facesse questo orario;
lo vedevo andare via verso le 13 o 12.30”). Di contro, i testimoni di parte resistente hanno affermato che il ricorrente lavorava la domenica solo in prossimità delle festività, ossia per circa 7 o 8 domeniche l'anno (cfr teste
“La domenica lavorava solo nel periodo natalizio e pasqua le, quindi Tes_2
in totale per 6 o 7 domeniche l'anno”; teste “La domenica Tes_4 lavorava quando era necessario, tra Natale e Pasqua;
durante l'anno poteva accadere in corrispondenza di occasioni particolari. Direi che in un anno si lavoravano circa 8 domeniche”; cfr teste “la domenica si lavorava Tes_7
saltuariamente e di solito chi lavorava la domenica aveva il giorno di riposo in settimana, di solito accadeva sotto il periodo festivo, natale o pasqua, perché aumenta la richiesta e la produzione ADR la domenica lo stabilimento era aperto, ma come ho detto prima non lavorava mai tutto il personale, c'erano delle squadre che lavoravano a turni”). Queste ultime dichiarazioni, tuttavia, non paiono attendibili: se fosse vero che il lavoro domenicale era limitato al periodo pasquale o natalizio, allora non si spiega per quale motivo le voci “trasferta
Italia” (per espressa ammissione della resistente erogate a copertura degli straordinari) sono state corrisposte durante tutto l'anno (e non solo in
Pag. 6 di 13 corrispondenza di tali mensilità) e per ingenti importi, di media pari a 400/500,00 euro mensili (cfr buste paga). È quindi evidente che, in effetti, il lavoro straordinario domenicale non era limitato a un paio di mesi l'anno ma che, in realtà, era svolto con costanza per tutto l'anno.
In definitiva, deve ritenersi sufficientemente dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente dello straordinario rivendicato.
4.- Vi è a questo punto da esaminare la detraibilità degli importi erogati a titolo di “trasferta Italia” e l'incidenza di tali somme sugli istituti indiretti.
4.1- La trasferta è un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa, disposto dal datore di lavoro nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri imprenditoriali e datoriali, per rispondere ad esigenze di servizio transitorie e contingenti, non prevedibili al momento dell'assunzione. Vi è poi da evidenziare che, se la prestazione lavorativa strutturalmente prevede, per la tipologia di attività prestata, uno spostamento ripetuto da un luogo ad un altro, non si fa luogo a “trasferta” in senso tecnico, trattandosi in tale ipotesi di un elemento immanente della prestazione connesso alla causa tipica del contratto;
di conseguenza il compenso erogato per tale attività rientra nella retribuzione ordinaria, costituendo elemento strutturale e non occasionale del compenso, privo del requisito della temporaneità ed eccezionalità. Oltre alla normale retribuzione viene, infatti, di norma riconosciuta un'indennità di trasferta: trattasi un emolumento corrisposto in aggiunta alla norma retribuzione, stabilito dagli accordi individuali o dalla contrattazione collettiva, in parte legato alle spese sostenute per il viaggio e in parte strettamente connesso al maggior disagio causato al lavoratore per l'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello abituale (tra le molte, Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 14380 del 8.7.2020). La giurisprudenza prevalente ritiene che tale indennità abbia natura mista, ossia in parte risarcitoria e, in via residuale, retributiva, con la precisazione che, tuttavia, la determinazione quantitativa delle due componenti deve essere compiuta caso per caso a fronte della ricostruzione, operata dal giudice di merito, della concreta volontà delle parti o, in mancanza, secondo il criterio sussidiario dell'equità
Pag. 7 di 13 (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 27826 del 30.12.2009, Cass. Civ. sez. Lav. sent. n.
3684 del 17.2.2010). Va poi osservato che il regime fiscale e contributivo varia a seconda della tipologia di trasferta ma è certamente più favorevole (giungendo financo all'esonero contributivo) rispetto a quello previsto per la retribuzione ordinaria;
di conseguenza tale istituto si è prestato frequentemente ad abusi da parte di alcuni datori di lavoro, finalizzati ad ottenere un risparmio fiscale e contributivo attraverso l'illegittima imputazione della retribuzione per ore di lavoro ordinario o straordinario a “trasferte” in realtà inesistenti.
Ed è proprio quello che è accaduto nel caso di specie, considerato che espressamente la ha ammesso di avere erogato in favore del Controparte_1 ricorrente le indennità di trasferta proprio per remunerare gli straordinari e per ottenere, in definitiva, un risparmio fiscale e contributivo (cfr. memoria difensiva pag. 11).
Peraltro, è evidente che l'indicazione nelle buste paga, da parte della società ricorrente, di ingenti ore quali “trasferte Italia” (in misura sempre variabile ma estremamente consistente, con una media di 400/500 euro mensili e oltre) non trova alcuna giustificazione se non la remunerazione dello straordinario, in quanto pacificamente (e anche alla luce delle testimonianze raccolte in giudizio) il ricorrente ha sempre e solo lavorato quale addetto al confezionamento presso lo stabilimento della in Azzano San AO, via Controparte_2
GO SC. La prestazione lavorativa, dunque, è sempre stata resa in Azzano
San AO e il ricorrente non ha mai cambiato sede di lavoro, né ha effettuato trasferte nel senso indicato dalla giurisprudenza, avendo sempre lavorato in modo stabile e stanziale presso il medesimo luogo;
ciò esclude che possa parlarsi di uno spostamento eccezionale e temporaneo fuori dalla propria sede di lavoro, “non prevedibile” al momento dell'assunzione.
4.2.- Di conseguenza, al fine della determinazione delle differenze retributive dovute, le somme erogate quali “trasferte” devono essere detratte dalla retribuzione totale maturata dal lavoratore, nel loro importo netto.
Pag. 8 di 13 Sul punto, si rammenta che, in tema di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte;
pertanto, benché sembrino dati contabili non omogenei, dal credito lordo accertato andranno detratte solo le somme nette percepite dal lavoratore (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 18584 del 7.7.2008, Cass.
Civ. sez. Lav. sent. n. 18044 del 14.9.2015). Principio confermato anche dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia, n. 442/2025 del 22.4.2025, che, in fattispecie analoga, ha evidenziato che “essendo le somme erogate sotto la voce
'trasferta Italia' e 'indennità di disponibilità' volte a remunerare le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate dai lavoratori, esse devono essere comprese nel calcolo della retribuzione percepita dai medesimi e bene ha fatto il giudice di prime cure, al fine della determinazione delle differenze retributive dovute, a detrarre dalla retribuzione totale maturata dai lavoratori le somme riscosse, al netto, per 'trasferta Italia' e 'indennità di disponibilità'.
L'importo complessivo delle trasferte erogate in favore al ricorrente è concordemente individuato dalle parti (cfr. conteggi depositati il 28.11.2025 a seguito dell'invito del Giudice) in complessivi € 24.944,00 netti.
4.3.- Deve poi escludersi che le somme erogate a titolo di “trasferta Italia” incidano sul calcolo degli istituti indiretti, sicché la reconventio reconventionis formulata dal ricorrente è infondata.
Come rammentato dalla già citata sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.
442/2025 “deve escludersi che queste somme incidano sul calcolo degli istituti retributivi indiretti” in quanto esse costituiscono semplice “retribuzione percepita” e “hanno la funzione di corrispettivo per le ore straordinarie di lavoro svolte (…) non rappresentando remunerazioni aggiuntive dovute ai lavoratori”. Peraltro, diversamente opinando, l'incidenza sugli istituti indiretti verrebbe scorrettamente calcolata due volte, in quanto essa già viene conteggiata a monte, ossia nel momento in cui vengono calcolate le differenze retributive
Pag. 9 di 13 dovute per gli straordinari, ossia, la “retribuzione spettante” con, appunto, la relativa incidenza sugli istituti indiretti.
In definitiva, le somme versate quali “trasferte Italia” vanno semplicemente inserite nel “percepito” di ogni lavoratore e quindi detratte, al netto, dallo
“spettante”.
5.- Ciò premesso, raggiunta la prova in ordine allo svolgimento, da parte del ricorrente, delle ore straordinarie rivendicate, sommate le ulteriori somme dovute per il corretto ricalcolo dell'elemento provinciale, del livello e dell'aumento contrattuale (cfr. precedente punto 2.1.) di fatto non vi sono differenze retributive a favore del ricorrente in quanto, come si è già detto, il risultato dei conteggi è comunque negativo.
Sul punto si ritiene di accogliere i conteggi effettuati dalla parte resistente con memoria del 28.11.2025, poiché maggiormente dettagliati e più contabilmente corretti anche alla luce di quanto indicato nella relazione accompagnatoria: a fronte di differenze retributive ricalcolate per € 23.224,91 (“spettante”), oltre €
1.146,76 per incidenza sul TF, detratte le trasferte Italia per € 24.994,00
(“percepito”), si ottiene un saldo negativo di € 572,33 sicché, di fatto, vi è stato totale assorbimento delle differenze retributive;
ciò tuttavia con l'eccezione dell'incidenza di tali differenze sul TF, considerato che quest'ultimo matura alla cessazione del rapporto di lavoro e quindi non può essere assorbito da trattamenti di maggior favore erogati antecedentemente.
In definitiva, deve essere condannata al pagamento della Controparte_1 somma di € 1.146,76 per incidenza sul TF, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
6.- La deve poi essere condannata al Controparte_2 pagamento di tale importo in via solidale.
L'art. 29 comma 2 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a
Pag. 10 di 13 corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Presupposti per il riconoscimento della responsabilità solidale sono la genuinità dell'appalto (verificandosi, in caso contrario, un'illecita intermediazione di manodopera, vietata se esercitata al di fuori dell'ambito di applicazione della somministrazione di lavoro), l'avvalimento del lavoratore allo specifico appalto in discussione e il rispetto del termine biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto. Come affermato dalla Suprema Corte, il citato art. 29 garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi “dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto”, ossia maturati in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative;
il dato testuale e la logica della solidarietà sancita da tale disposizione impongono quindi di desumere due conseguenze: che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo lavorativo relativo all'appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi;
che il termine biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità (Cass. Civ. sez. Lav. sent.
n. 17725 del 18.7.2017), decadenza che può essere impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 30602 del 28.10.2021).
Nel caso di specie l'istruttoria di giudizio ha dimostrato in modo inequivocabile l'avvalimento del ricorrente presso l'appalto (in assenza di allegazione in ordine all'avvenuta cessazione dello stesso) tuttora in essere tra e Controparte_1
circostanza ammessa dalla datrice di Controparte_2
lavoro e comunque pacificamente emersa nel corso dell'esame testimoniale (cfr teste “Sono responsabile di produzione de . Tes_4 Controparte_2
Conosco il ricorrente. Lo conosco come Lavorava presso di noi”; teste Per_1
“io all'epoca mi occupavo della cucina e delle pulizie presso la Tes_5
Nuova RO (…) mio cognato faceva uguale a me, facevamo le stesse identiche mansioni”; teste “ho lavorato presso la Testimone_6 CP_2
Pag. 11 di 13 RO (…) il ricorrente lavorava nel mio stesso piano e faceva un po' di tutto”; teste “sono dipendente della sin Tes_7 Controparte_2
dal 1994 e lavoro ad Azzano San AO, via GO SC (…) ADR conosco il ricorrente, lui lavorava tramite presso la , si Controparte_1 Controparte_2 occupava delle pulizie”).
Quanto alle somme oggetto di solidarietà, vi è da dire che la garanzia della solidarietà deve essere interpretata in modo rigoroso e concerne solo i crediti avente natura strettamente retributiva, con esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. Essa si applica senza dubbio ai trattamenti aventi natura di retribuzione differita e quindi sia al credito per TF (Cass. Civ. sez.
Lav. sent. n. 6333 del 5.3.2019), sia al credito relativo alle mensilità aggiuntive;
sono invece da escludere i crediti dovuti in relazione all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, al valore dei pasti (se il servizio mensa rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa - Cass. Civ. ord. n. 23303 del
18.9.2019), all'indennità risarcitoria per illegittima riduzione dell'orario di lavoro
(Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 28517 del 6.11.2019), o da licenziamento illegittimo
(Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 27678 del 30.10.2018).
Nel caso di specie, la natura retributiva del credito impone la condanna in via solidale della committente al pagamento dell'intera somma spettante al lavoratore.
7.- Riassumendo, e Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannate, in via solidale, al pagamento della somma di €
[...]
1.146,76 per incidenza sul TF, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
La domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del Controparte_1
ricorrente di vedersi restituita ex art. 2033 c.c. l'eventuale eccedenza eventualmente corrisposta al lavoratore è all'evidenza infondata, in quanto i pagamenti effettuati dalla datrice di lavoro trovano comunque titolo nell'intercorso rapporto di lavoro e costituiscono, come sopra detto, la
Pag. 12 di 13 “retribuzione percepita”, sicché tali versamenti non sono né indebiti né ingiustificati.
La reconventio reconventionis, come sopra già argomentato, è parimenti infondata e non merita accoglimento.
8.- Si ritiene vi siano gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, stante il rifiuto delle proposte conciliative e considerato che le pretese della parte ricorrente si sono grandemente ridimensionate rispetto alla domanda iniziale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1
e in
[...] Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di della somma lorda di € 1.146,76, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429
c.p.c. dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo;
2) respinge la domanda riconvenzionale;
3) respinge la reconventio reconventionis;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
CA PO
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