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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1110/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
OL, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1110/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA ET CI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MA
ET CI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 11.9.2025, docente a tempo Parte_1
indeterminato in servizio presso l'I.S. Margaritone – Vasari di Arezzo, agisce nei confronti del resistente esponendo che ha presentato, in data CP_1
25.11.2024, domanda per la concessione del congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca all'estero in “Doctorado en Estudios del Mundo Antiguo” presso l' de Madrid, ai sensi dell'art. 2 della L. 13 Controparte_2
agosto 1984, n. 476, corredata della documentazione necessaria richiesta;
che in data 20.03.2025 il Dirigente Scolastico dell'I.S. Margaritone – Vasari ha notificato al ricorrente provvedimento di diniego del congedo straordinario per dottorato di ricerca all'estero; che tale provvedimento sarebbe nullo, annullabile e/o inefficace. Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ritiene il giudicante di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 12002 del 28 maggio 2014).
2 Occorre a tal proposito rilevare che la posizione giuridica del dipendente che presenta domanda di congedo straordinario retribuito per motivi di studio non si presenta affatto come incondizionata ed assoluta, bensì subordinata, in seguito alle modifiche apportate dalla L. 240/2010, alla tutela delle esigenze e delle necessità dell'Amministrazione.
Orbene, nella fattispecie, il Dirigente Scolastico, nell'ottica di effettuare un'adeguata ponderazione degli interessi al fine di contenere il disagio che una decisione di accoglimento della domanda del vrebbe comportato per la Pt_1
scuola, ha richiesto al docente di fornire, in data 03.03.2025, tra l'altro, delucidazioni in merito alle modalità di frequenza del corso e a dichiarare se l'ordinamento spagnolo prevedesse forme di frequenza al corso di dottorato al quale è stato ammesso compatibili con il permanere della prestazione lavorativa e forme di sostegno economico quali contratti dottorali con annessa retribuzione.
A tal proposito la risposta fornita dal docente si limita a sostenere in via del tutto unilaterale né provata né documentata, che non sarebbe possibile frequentare il corso in modalità compatibili con la prestazione lavorativa.
Tale assunto contrasta peraltro con quanto si evince proprio dalla produzione documentale di parte ricorrente (Cfr. doc. n. 10 ricorso, programma del corso di dottorato di ricerca, pag. 4), che illustra il corso di dottorato cui il
LU è stato ammesso come avente un impegno formativo di circa 30 ore annuali (pari cioè a meno di 4 giornate lavorative ordinarie nel corso di un intero anno), di cui appena 12 ore annuali di frequenza obbligatoria a corsi che ben possono essere svolte in modalità da remoto (si tratta infatti di un'università telematica), in cui peraltro la presenza a ulteriori conferenze ed eventi scientifici
è espressamente prevista come del tutto facoltativa.
Si tratta – con tutta evidenza – di un impegno accademico che occupa un torno di tempo così contenuto che ben può essere agevolmente affrontato avvalendosi degli ordinari permessi per motivi di studio, a guisa tale da contemperare adeguatamente le esigenze formative del ricorrente con quelle organizzative della resistente.
3 Ne deriva che il provvedimento di diniego adottato dall'Amministrazione resistente appare al giudicante legittimo, non avendo il ricorrente dimostrato l'impossibilità di frequentare il corso di dottorato in modalità compatibili con la prestazione lavorativa.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento, potendosi ulteriormente ridurre per essersi la parte resistente avvalsa della difesa tecnica di un funzionario, come per legge.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. AN parte ricorrente al pagamento – in favore della resistente – delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del
15%, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/11/2025
Il giudice
Giorgio OL
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
OL, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1110/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA ET CI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MA
ET CI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._2 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 11.9.2025, docente a tempo Parte_1
indeterminato in servizio presso l'I.S. Margaritone – Vasari di Arezzo, agisce nei confronti del resistente esponendo che ha presentato, in data CP_1
25.11.2024, domanda per la concessione del congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca all'estero in “Doctorado en Estudios del Mundo Antiguo” presso l' de Madrid, ai sensi dell'art. 2 della L. 13 Controparte_2
agosto 1984, n. 476, corredata della documentazione necessaria richiesta;
che in data 20.03.2025 il Dirigente Scolastico dell'I.S. Margaritone – Vasari ha notificato al ricorrente provvedimento di diniego del congedo straordinario per dottorato di ricerca all'estero; che tale provvedimento sarebbe nullo, annullabile e/o inefficace. Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ritiene il giudicante di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 12002 del 28 maggio 2014).
2 Occorre a tal proposito rilevare che la posizione giuridica del dipendente che presenta domanda di congedo straordinario retribuito per motivi di studio non si presenta affatto come incondizionata ed assoluta, bensì subordinata, in seguito alle modifiche apportate dalla L. 240/2010, alla tutela delle esigenze e delle necessità dell'Amministrazione.
Orbene, nella fattispecie, il Dirigente Scolastico, nell'ottica di effettuare un'adeguata ponderazione degli interessi al fine di contenere il disagio che una decisione di accoglimento della domanda del vrebbe comportato per la Pt_1
scuola, ha richiesto al docente di fornire, in data 03.03.2025, tra l'altro, delucidazioni in merito alle modalità di frequenza del corso e a dichiarare se l'ordinamento spagnolo prevedesse forme di frequenza al corso di dottorato al quale è stato ammesso compatibili con il permanere della prestazione lavorativa e forme di sostegno economico quali contratti dottorali con annessa retribuzione.
A tal proposito la risposta fornita dal docente si limita a sostenere in via del tutto unilaterale né provata né documentata, che non sarebbe possibile frequentare il corso in modalità compatibili con la prestazione lavorativa.
Tale assunto contrasta peraltro con quanto si evince proprio dalla produzione documentale di parte ricorrente (Cfr. doc. n. 10 ricorso, programma del corso di dottorato di ricerca, pag. 4), che illustra il corso di dottorato cui il
LU è stato ammesso come avente un impegno formativo di circa 30 ore annuali (pari cioè a meno di 4 giornate lavorative ordinarie nel corso di un intero anno), di cui appena 12 ore annuali di frequenza obbligatoria a corsi che ben possono essere svolte in modalità da remoto (si tratta infatti di un'università telematica), in cui peraltro la presenza a ulteriori conferenze ed eventi scientifici
è espressamente prevista come del tutto facoltativa.
Si tratta – con tutta evidenza – di un impegno accademico che occupa un torno di tempo così contenuto che ben può essere agevolmente affrontato avvalendosi degli ordinari permessi per motivi di studio, a guisa tale da contemperare adeguatamente le esigenze formative del ricorrente con quelle organizzative della resistente.
3 Ne deriva che il provvedimento di diniego adottato dall'Amministrazione resistente appare al giudicante legittimo, non avendo il ricorrente dimostrato l'impossibilità di frequentare il corso di dottorato in modalità compatibili con la prestazione lavorativa.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento, potendosi ulteriormente ridurre per essersi la parte resistente avvalsa della difesa tecnica di un funzionario, come per legge.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. AN parte ricorrente al pagamento – in favore della resistente – delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del
15%, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/11/2025
Il giudice
Giorgio OL
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