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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 13 gennaio 2025, data fissata per l'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4127/2024 R.G, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia, n. 58, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Claudio Longo, che la rappresentata e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale I.n.p.s. –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 23.4.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari
[...] prescritti dall'art. 1 l. n. 18/1980 e dall'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, negati dal CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
1 Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «per l'effetto accertare
e dichiarare che l'odierna opponente è soggetto affetto da patologie tali da determinare un
grado di invalidità pari al 100% con diritto a percepire la pensione di inabilità ex lege n.
118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla successiva visita medica eseguita dalla Commissione invalidi civili e ad essere considerata soggetto incapace di deambulare o a compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita a tal punto da avere diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80,
nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 L. n.
104/92;
- condannare, altresì, l' , in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, alla refusione di spese e compensi anche della fase di A.T.P, con
distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1
specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.1.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
CP_ 2. Le eccezioni di rito proposte dall' sono infondate.
2.1. In primo luogo, il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2. Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
2 3. Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della percentuale di invalidità da cui è affetta parte ricorrente, nonché l'accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari prescritti dall'art. 1 l. n. 18/1980 e dall'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. , specialista Persona_2
in medicina legale e medicina del lavoro.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dall'attento esame della documentazione medica in atti, ed ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione dettati dalla l. n. 18/80, sia dei parametri di cui al d.m. n 5.2.1992, così accertando che parte ricorrente è affetta da «Trombofilia genetica, in trattamento con NAO.
Schizodistimia con paranoidismi e disturbi del comportamento di grado grave, in
trattamento psicofarmacologico continuativo».
Il CTU ha provveduto valutazione delle e patologie riscontrate e facendo riferimento alle tabelle di legge (D.M. 5-2-92) e procedendo al vaglio richiesto dall'art. 1 l n. 18/1980 con precipuo riferimento alla declinazione che tali requisiti sanitari assumono allorquando sia presente una patologia psichiatrica. Segnatamente, l'ausiliare ha correttamente evidenziato che, nelle ipotesi di malattie mentali e psichiche, occorre verificare l'effettiva e concreta valutazione del livello di perdita dell'autonomia complessiva e della necessità di costante controllo e supervisione del soggetto inabile, pur se in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita.
L'ausiliare ha quindi accertato che «la storia clinica, la documentazione acquisita e la verifica medico legale condotta nell'ambito della presente consulenza tecnica di ufficio consentono di affermare la sussistenza di una grave infermità psichica, con severa
compromissione del rendimento mentale e totale disorganizzazione delle autonomie personali e della vita di relazione della periziata, che non appare in grado di autogestirsi nella sua vita quotidiana e necessita di controllo continuo da parte di terzi (anche per evitare comportamenti “bizzarri” o pericolosi per sé o per altri).
L'estrinsecazione di tale situazione psichica, come descritto in precedenza, legittima per la ricorrente anche il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità, ai
3 sensi del comma 3, art. 3 della legge n. 104 del 1992, per l'acclarata occorrenza del suddetto intervento assistenziale permanente, continuativo e globale».
Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave sin dalla domanda amministrativa.
Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
4. Pertanto, deve dichiararsi che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 ed è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani sin dalla data dell'istanza amministrativa del 24 febbraio 2023, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «nelle controversie in materia di invalidità'
civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in
essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici», riservati all' (v. Cass., 8.4.2019, n. 9755 e Cass., 24.10.2018, n. 27010). CP_1
5. Le spese di lite di entrambe le fasi seguono la soccombenza e sono poste a carico
CP_ dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n.
55/2014, sì come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, come interpretati dalla Suprema Corte
(v. Cass.,3.12.2019 n. 31545 e Cass. 30.1.2019, n. 2731); con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento parziale dell'opposizione:
- dichiara che si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. n. Parte_1
104/1992 ed è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di
4 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani sin dalla data dell'istanza amministrativa del 24 febbraio 2023;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di entrambe le fasi, che liquida CP_1
nell'intero per compensi in complessivi € 1168,50 per il procedimento di ATPO e in complessivi € 2.695,50 per il presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente;
compensa la restante metà delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 14 gennaio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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