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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
NN SE, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 397/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 430/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT n. IST RIMBORSO 13.02.2020 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne la richiesta di ripetizione del 60% delle ritenute d'acconto subite nell'anno d'imposta
2017 dal sig. Resistente_1, residente, all'epoca, in “zona cratere”, ai sensi dell'Allegato 2 al D.L. n. 189/2016, trasmessa da quest'ultimo all'Ufficio in data 13.02.2020.
A riguardo l'art. 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del D.L. n. 189/2016 consentiva ai contribuenti di richiedere ai propri sostituti di imposta la sospensione delle ritenute Irpef da applicare per l'anno 2017.
Il richiamato contribuente aveva inizialmente scelto di non avvalersi di tale facoltà, in quanto la misura consisteva esclusivamente in una posticipazione del periodo di versamento delle imposte dovute, senza la previsione di alcuna riduzione e/o agevolazione.
Successivamente, con il D.L. n. 123 del 24.10.2019, il Legislatore disponeva, (art. 8, comma 2), che “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”. Sulla base della norma sopravvenuta, il contribuente presentava rituale istanza di rimborso dell'Irpef relativa al periodo d'imposta 2017, con la quale chiedeva la restituzione del 60% delle ritenute subite in tale periodo, pari ad €. 2.103,65.
Decorso il termine previsto per la maturazione del “silenzio rifiuto”, il contribuente proponeva ricorso chiedendo la ripetizione di tale somma.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, sosteneva la legittimità del proprio operato, negava il diritto al rimborso richiesto e sollevava per tuziorismo eccezioni in merito ad una differenza di €. 9,00, in quanto già utilizzata dal contribuente ed alle addizionali comunali e regionali, in quanto comunque non ripetibili.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo, con sentenza n. 430/2024 dell' 11.09.2024, accoglieva il ricorso, accordando il rimborso richiesto dalla parte contribuente e condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €. 2.400,00.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la prefata pronuncia, offrendo tre motivi di gravame.
Il contribuente, costituendosi in giudizio, ha depositato proprie articolate controdeduzioni.
Con il primo motivo di censura l'Ufficio sostiene che il rimborso richiesto non spetti, ritenendo che ricada nel sindacato della sola Corte Costituzionale accertare la costituzionalità della norma agevolativa argomentata dalla giurisprudenza richiamata dal Giudice di prime cure e che comunque il Legislatore, nel voler dar sollievo finanziario ai cittadini colpiti dal sisma, a prescindere dalle loro capacità reddituali, avrebbe contravvenuto ad ogni principio di uguaglianza che, in campo tributario, risulta legato alla capacità reddituale dei singoli contribuenti.
L'Ufficio sostiene, altresì, in merito all'importo di €. 2.103,65, che esso possa al più essere rimborsato al netto di €. 9,00, osservando che tale somma sia stata “rimborsata dal sostituto d'imposta o già utilizzato in compensazione” dal contribuente. L'appellato sostiene per contro che l'abbattimento al 40% delle imposte maturate nel periodo di riferimento spetti in maniera evidente a tutti i contribuenti residenti nella cd. “zona sisma”.
Nulla invece controdeduce la difesa della parte contribuente in merito al presunto rimborso sulla differenza tra le ritenute Irpef del 2017 e l'imposta netta dovuta.
Con il secondo motivo di gravame l'Ufficio si duole del rigetto, da parte del Giudice di prime cure, della propria richiesta di esclusione, dalla dovuta ripetizione, delle addizionali regionali e comunali, che non rientrerebbero tra le debenze fiscali da rimborsare.
Nulla in merito eccepisce la difesa del contribuente.
Con il terzo motivo l'Agenzia contesta la misura della condanna alle spese di giudizio, liquidate dalla Corte di Giustizia Tributaria in €. 2.400,00 oltre accessori, sostenendo che il principio di soccombenza non sia assoluto, essendo prevista la possibilità di compensare in tutto od in parte tali spese in caso di soccombenza reciproca ovvero se ricorrano altri giusti motivi.
Fa peraltro notare che le spese liquidate siano di importo addirittura superiore a quello oggetto di rimborso e che, in ogni caso, ritiene che sarebbe stato più equo tener conto, nella liquidazione delle spese, dell'appena intervenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia – tramite il deposito della sentenza di Cassazione del 3.09.2024 – anche alla luce delle ottantuno vittorie precedentemente ottenute in materia dinnanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Teramo.
La difesa dell'appellato sostiene per contro che la richiesta di compensazione delle spese di lite liquidate dal Giudice di prime cure sia corretta e che non sussistano valide ragioni per negarne la rifusione.
Successivamente, in data 20.01.2026, l'Agenzia delle Entrate ha depositato un accordo conciliativo, sottoscritto da entrambe le parti, portante la richiesta di definizione della vertenza, con accordo anche in merito alle spese.
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha depositato un accordo conciliativo, sottoscritto da entrambe le parti, in cui viene riconosciuta al contribuente la spettanza del rimborso nella misura quantificata in €. 1.892,09 (pari al 60% delle ritenute subite, relative all'Irpef e alle addizionali risultanti dalla CU/2018 e al netto credito risultante dalla dichiarazione trasmessa), in ragione della giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione (Cass. nn. 23633/2024; 23652/2024, 23647/2024, 23642/2024).
In relazione alle spese le parti hanno concordato la compensazione del 50% delle spese liquidate dal Giudice di primo grado, da versarsi ai difensori antistatari e la compensazione integrale delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
La Corte, considerato l'avvenuto deposito dell'accordo conciliativo, non può che dichiararne l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 546/92. Fa nuova liquidazione, come da motivazione, delle spese del primo grado di giudizio, determinandole nella misura del cinquanta per cento di quanto in quella sede deciso, per l'importo di euro 1.200,00 oltre oneri, accessori e spese, da liquidarsi, se ancora non si è provveduto, ai difensori antistatari;
compensa completamente quelle del presente grado, come da accordo conciliativo. L'Aquila, 28 gennaio 2026. Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
NN SE, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 397/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 430/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 1
e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT n. IST RIMBORSO 13.02.2020 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne la richiesta di ripetizione del 60% delle ritenute d'acconto subite nell'anno d'imposta
2017 dal sig. Resistente_1, residente, all'epoca, in “zona cratere”, ai sensi dell'Allegato 2 al D.L. n. 189/2016, trasmessa da quest'ultimo all'Ufficio in data 13.02.2020.
A riguardo l'art. 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del D.L. n. 189/2016 consentiva ai contribuenti di richiedere ai propri sostituti di imposta la sospensione delle ritenute Irpef da applicare per l'anno 2017.
Il richiamato contribuente aveva inizialmente scelto di non avvalersi di tale facoltà, in quanto la misura consisteva esclusivamente in una posticipazione del periodo di versamento delle imposte dovute, senza la previsione di alcuna riduzione e/o agevolazione.
Successivamente, con il D.L. n. 123 del 24.10.2019, il Legislatore disponeva, (art. 8, comma 2), che “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”. Sulla base della norma sopravvenuta, il contribuente presentava rituale istanza di rimborso dell'Irpef relativa al periodo d'imposta 2017, con la quale chiedeva la restituzione del 60% delle ritenute subite in tale periodo, pari ad €. 2.103,65.
Decorso il termine previsto per la maturazione del “silenzio rifiuto”, il contribuente proponeva ricorso chiedendo la ripetizione di tale somma.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, sosteneva la legittimità del proprio operato, negava il diritto al rimborso richiesto e sollevava per tuziorismo eccezioni in merito ad una differenza di €. 9,00, in quanto già utilizzata dal contribuente ed alle addizionali comunali e regionali, in quanto comunque non ripetibili.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Teramo, con sentenza n. 430/2024 dell' 11.09.2024, accoglieva il ricorso, accordando il rimborso richiesto dalla parte contribuente e condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €. 2.400,00.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la prefata pronuncia, offrendo tre motivi di gravame.
Il contribuente, costituendosi in giudizio, ha depositato proprie articolate controdeduzioni.
Con il primo motivo di censura l'Ufficio sostiene che il rimborso richiesto non spetti, ritenendo che ricada nel sindacato della sola Corte Costituzionale accertare la costituzionalità della norma agevolativa argomentata dalla giurisprudenza richiamata dal Giudice di prime cure e che comunque il Legislatore, nel voler dar sollievo finanziario ai cittadini colpiti dal sisma, a prescindere dalle loro capacità reddituali, avrebbe contravvenuto ad ogni principio di uguaglianza che, in campo tributario, risulta legato alla capacità reddituale dei singoli contribuenti.
L'Ufficio sostiene, altresì, in merito all'importo di €. 2.103,65, che esso possa al più essere rimborsato al netto di €. 9,00, osservando che tale somma sia stata “rimborsata dal sostituto d'imposta o già utilizzato in compensazione” dal contribuente. L'appellato sostiene per contro che l'abbattimento al 40% delle imposte maturate nel periodo di riferimento spetti in maniera evidente a tutti i contribuenti residenti nella cd. “zona sisma”.
Nulla invece controdeduce la difesa della parte contribuente in merito al presunto rimborso sulla differenza tra le ritenute Irpef del 2017 e l'imposta netta dovuta.
Con il secondo motivo di gravame l'Ufficio si duole del rigetto, da parte del Giudice di prime cure, della propria richiesta di esclusione, dalla dovuta ripetizione, delle addizionali regionali e comunali, che non rientrerebbero tra le debenze fiscali da rimborsare.
Nulla in merito eccepisce la difesa del contribuente.
Con il terzo motivo l'Agenzia contesta la misura della condanna alle spese di giudizio, liquidate dalla Corte di Giustizia Tributaria in €. 2.400,00 oltre accessori, sostenendo che il principio di soccombenza non sia assoluto, essendo prevista la possibilità di compensare in tutto od in parte tali spese in caso di soccombenza reciproca ovvero se ricorrano altri giusti motivi.
Fa peraltro notare che le spese liquidate siano di importo addirittura superiore a quello oggetto di rimborso e che, in ogni caso, ritiene che sarebbe stato più equo tener conto, nella liquidazione delle spese, dell'appena intervenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia – tramite il deposito della sentenza di Cassazione del 3.09.2024 – anche alla luce delle ottantuno vittorie precedentemente ottenute in materia dinnanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Teramo.
La difesa dell'appellato sostiene per contro che la richiesta di compensazione delle spese di lite liquidate dal Giudice di prime cure sia corretta e che non sussistano valide ragioni per negarne la rifusione.
Successivamente, in data 20.01.2026, l'Agenzia delle Entrate ha depositato un accordo conciliativo, sottoscritto da entrambe le parti, portante la richiesta di definizione della vertenza, con accordo anche in merito alle spese.
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha depositato un accordo conciliativo, sottoscritto da entrambe le parti, in cui viene riconosciuta al contribuente la spettanza del rimborso nella misura quantificata in €. 1.892,09 (pari al 60% delle ritenute subite, relative all'Irpef e alle addizionali risultanti dalla CU/2018 e al netto credito risultante dalla dichiarazione trasmessa), in ragione della giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione (Cass. nn. 23633/2024; 23652/2024, 23647/2024, 23642/2024).
In relazione alle spese le parti hanno concordato la compensazione del 50% delle spese liquidate dal Giudice di primo grado, da versarsi ai difensori antistatari e la compensazione integrale delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
La Corte, considerato l'avvenuto deposito dell'accordo conciliativo, non può che dichiararne l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 546/92. Fa nuova liquidazione, come da motivazione, delle spese del primo grado di giudizio, determinandole nella misura del cinquanta per cento di quanto in quella sede deciso, per l'importo di euro 1.200,00 oltre oneri, accessori e spese, da liquidarsi, se ancora non si è provveduto, ai difensori antistatari;
compensa completamente quelle del presente grado, come da accordo conciliativo. L'Aquila, 28 gennaio 2026. Il Giudice Relatore Il Presidente