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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5355 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19472/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19472/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. BENINCORI MARCO MARIO Parte_1
Per l'avv. CAPUTO FR e l'avv. SIERCHIO Controparte_1 ZAIRA ) Piazza Liberta', 16 20017 RHO;
, C.F._1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , dott e la dott Persona_1 Persona_2
Per_3 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente . Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19472/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._2 dell'avv. BENINCORI MARCO MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CASTEL FIDARDO, 8 20122 presso il difensore avv. BENINCORI MARCO MARIO CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CAPUTO FR e dell'avv. SIERCHIO ZAIRA ( ) Piazza Liberta', 16 C.F._1 20017 RHO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso il difensore avv. CAPUTO FR
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., successivamente convertito in rito ordinario, l'attore conveniva in giudizio il , deducendo la pericolosità del vano scala sito tra Controparte_2 il quinto e il sesto piano (cd. scala A) e chiedendo la condanna del alla sua messa a norma. CP_1
A sostegno della propria pretesa, l'attore allegava una perizia tecnica di parte redatta dall'arch.
nella quale si ravvisavano molteplici vizi strutturali e violazioni normative, tra cui: Persona_4 assenza di illuminazione artificiale, mancanza di parapetti, corrimano e piano di sbarco, oltre alla pericolosità della pavimentazione e all'impossibilità di utilizzare in sicurezza l'accesso dal sottotetto.
Il si costituiva tempestivamente, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione CP_1 attiva del attore, trattandosi di azione volta ad ottenere interventi di gestione e CP_1 manutenzione su un bene comune, riservati all'assemblea. Nel merito, contestava la sussistenza dei vizi, la fondatezza della relazione tecnica e la determinazione dell'oggetto del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 4 Sulla legittimazione attiva del attore CP_1
L'eccezione del è fondata. CP_1
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. S.U. n. 10934/2019, distingue tra le controversie relative alla titolarità e alla tutela reale sul bene comune, per le quali è ammessa la legittimazione concorrente del singolo condomino, e quelle relative alla gestione della cosa comune, per le quali l'intervento giudiziale è riservato all'assemblea dei condomini.
Nel caso di specie, la domanda formulata dall'attore mira ad ottenere una condanna del CP_1 all'esecuzione di opere su un bene comune, con costi a carico della collettività, senza che risulti essere stata preventivamente deliberata l'esecuzione in sede assembleare. La domanda, pertanto, attiene alla gestione e manutenzione della cosa comune.
Né risulta dimostrata una effettiva situazione di inerzia tale da legittimare il ricorso al giudice ex art. 1105, co. 4, c.c. L'assemblea, infatti, è stata investita della questione ed ha deliberatamente deciso di non aderire alla richiesta dell'attore. Non si verte quindi in ipotesi di impossibilità di formazione della volontà collettiva, ma di esercizio della stessa in senso contrario alle pretese del singolo condomino.
L'attore, dunque, difetta di legittimazione attiva, avendo agito al di fuori delle ipotesi previste dall'ordinamento
Sull'insussistenza dei vizi strutturali
Anche nel merito la domanda è infondata.
La scala oggetto di causa, coeva alla realizzazione dell'edificio (inizi del '900), non risulta presentare vizi tali da renderla inidonea all'uso cui è destinata. Il ha dimostrato che nessun CP_1 condomino, nel corso dei decenni, ha mai sollevato rilievi sullo stato della scala o avanzato richieste di intervento. La scala è stata sempre utilizzata nella sua attuale configurazione.
Le scale oggetto di causa sono parte integrante dell'originaria struttura dell'edificio condominiale, edificato nei primi decenni del secolo scorso. La loro conformazione è dunque coerente con la normativa edilizia dell'epoca e riflette la tipologia costruttiva storicamente diffusa negli edifici milanesi a destinazione residenziale e mista.
Il ha documentato che tali scale, pur nella loro vetustà, non hanno mai rappresentato un CP_1 ostacolo all'accesso alle porzioni di sottotetto né sono mai state oggetto di rilievi da parte degli altri condomini. Esse sono da sempre utilizzate per l'accesso ai locali collocati al piano sesto, in modo continuativo e senza che si siano verificati eventi dannosi o situazioni di particolare pericolo.
La funzionalità del manufatto, rapportata alla sua destinazione d'uso – ovvero l'accesso a locali di servizio o pertinenziali nel sottotetto – non può essere valutata alla stregua degli standard attuali previsti per edifici di nuova costruzione o ristrutturazione integrale. Come affermato in giurisprudenza,
“la conformità a norme sopravvenute non può essere pretesa in assenza di interventi edilizi tali da determinare una trasformazione sostanziale dell'opera esistente” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 6933/2010).
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, non risulta che la scala sia in stato di abbandono o degrado né che la sua fruibilità sia compromessa. Gli asseriti difetti (assenza di illuminazione elettrica, parapetti o pianerottoli distributivi) non integrano, allo stato, condizioni di pericolo immediato né di inagibilità. Si tratta piuttosto di carenze funzionali che, se ritenute meritevoli di intervento, devono essere valutate e deliberate in sede assembleare.
In mancanza di un pregiudizio attuale e concreto alla sicurezza, e in assenza di riscontri oggettivi super partes (quali una CTU, che parte attrice ha richiesto ma che si è rivelata superflua alla luce dell'inammissibilità della domanda), le scale devono ritenersi idonee all'uso cui sono destinate, in proporzione alla loro epoca di costruzione e funzione.
In conclusione la domanda attorea viene rigettata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda attorea perché inammissibile e comunque infondata;
2. Condanna l'attore alla rifusione in favore del delle spese del presente giudizio, CP_1 che liquida in € 30,00 per spese ed € 4.400,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario di legge;
3. Rigetta ogni altra domanda.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19472/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. BENINCORI MARCO MARIO Parte_1
Per l'avv. CAPUTO FR e l'avv. SIERCHIO Controparte_1 ZAIRA ) Piazza Liberta', 16 20017 RHO;
, C.F._1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , dott e la dott Persona_1 Persona_2
Per_3 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente . Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19472/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._2 dell'avv. BENINCORI MARCO MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CASTEL FIDARDO, 8 20122 presso il difensore avv. BENINCORI MARCO MARIO CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CAPUTO FR e dell'avv. SIERCHIO ZAIRA ( ) Piazza Liberta', 16 C.F._1 20017 RHO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA LIBERTA', 16 20017 RHO presso il difensore avv. CAPUTO FR
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., successivamente convertito in rito ordinario, l'attore conveniva in giudizio il , deducendo la pericolosità del vano scala sito tra Controparte_2 il quinto e il sesto piano (cd. scala A) e chiedendo la condanna del alla sua messa a norma. CP_1
A sostegno della propria pretesa, l'attore allegava una perizia tecnica di parte redatta dall'arch.
nella quale si ravvisavano molteplici vizi strutturali e violazioni normative, tra cui: Persona_4 assenza di illuminazione artificiale, mancanza di parapetti, corrimano e piano di sbarco, oltre alla pericolosità della pavimentazione e all'impossibilità di utilizzare in sicurezza l'accesso dal sottotetto.
Il si costituiva tempestivamente, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione CP_1 attiva del attore, trattandosi di azione volta ad ottenere interventi di gestione e CP_1 manutenzione su un bene comune, riservati all'assemblea. Nel merito, contestava la sussistenza dei vizi, la fondatezza della relazione tecnica e la determinazione dell'oggetto del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 4 Sulla legittimazione attiva del attore CP_1
L'eccezione del è fondata. CP_1
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. S.U. n. 10934/2019, distingue tra le controversie relative alla titolarità e alla tutela reale sul bene comune, per le quali è ammessa la legittimazione concorrente del singolo condomino, e quelle relative alla gestione della cosa comune, per le quali l'intervento giudiziale è riservato all'assemblea dei condomini.
Nel caso di specie, la domanda formulata dall'attore mira ad ottenere una condanna del CP_1 all'esecuzione di opere su un bene comune, con costi a carico della collettività, senza che risulti essere stata preventivamente deliberata l'esecuzione in sede assembleare. La domanda, pertanto, attiene alla gestione e manutenzione della cosa comune.
Né risulta dimostrata una effettiva situazione di inerzia tale da legittimare il ricorso al giudice ex art. 1105, co. 4, c.c. L'assemblea, infatti, è stata investita della questione ed ha deliberatamente deciso di non aderire alla richiesta dell'attore. Non si verte quindi in ipotesi di impossibilità di formazione della volontà collettiva, ma di esercizio della stessa in senso contrario alle pretese del singolo condomino.
L'attore, dunque, difetta di legittimazione attiva, avendo agito al di fuori delle ipotesi previste dall'ordinamento
Sull'insussistenza dei vizi strutturali
Anche nel merito la domanda è infondata.
La scala oggetto di causa, coeva alla realizzazione dell'edificio (inizi del '900), non risulta presentare vizi tali da renderla inidonea all'uso cui è destinata. Il ha dimostrato che nessun CP_1 condomino, nel corso dei decenni, ha mai sollevato rilievi sullo stato della scala o avanzato richieste di intervento. La scala è stata sempre utilizzata nella sua attuale configurazione.
Le scale oggetto di causa sono parte integrante dell'originaria struttura dell'edificio condominiale, edificato nei primi decenni del secolo scorso. La loro conformazione è dunque coerente con la normativa edilizia dell'epoca e riflette la tipologia costruttiva storicamente diffusa negli edifici milanesi a destinazione residenziale e mista.
Il ha documentato che tali scale, pur nella loro vetustà, non hanno mai rappresentato un CP_1 ostacolo all'accesso alle porzioni di sottotetto né sono mai state oggetto di rilievi da parte degli altri condomini. Esse sono da sempre utilizzate per l'accesso ai locali collocati al piano sesto, in modo continuativo e senza che si siano verificati eventi dannosi o situazioni di particolare pericolo.
La funzionalità del manufatto, rapportata alla sua destinazione d'uso – ovvero l'accesso a locali di servizio o pertinenziali nel sottotetto – non può essere valutata alla stregua degli standard attuali previsti per edifici di nuova costruzione o ristrutturazione integrale. Come affermato in giurisprudenza,
“la conformità a norme sopravvenute non può essere pretesa in assenza di interventi edilizi tali da determinare una trasformazione sostanziale dell'opera esistente” (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 6933/2010).
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, non risulta che la scala sia in stato di abbandono o degrado né che la sua fruibilità sia compromessa. Gli asseriti difetti (assenza di illuminazione elettrica, parapetti o pianerottoli distributivi) non integrano, allo stato, condizioni di pericolo immediato né di inagibilità. Si tratta piuttosto di carenze funzionali che, se ritenute meritevoli di intervento, devono essere valutate e deliberate in sede assembleare.
In mancanza di un pregiudizio attuale e concreto alla sicurezza, e in assenza di riscontri oggettivi super partes (quali una CTU, che parte attrice ha richiesto ma che si è rivelata superflua alla luce dell'inammissibilità della domanda), le scale devono ritenersi idonee all'uso cui sono destinate, in proporzione alla loro epoca di costruzione e funzione.
In conclusione la domanda attorea viene rigettata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda attorea perché inammissibile e comunque infondata;
2. Condanna l'attore alla rifusione in favore del delle spese del presente giudizio, CP_1 che liquida in € 30,00 per spese ed € 4.400,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario di legge;
3. Rigetta ogni altra domanda.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4