CASS
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 14866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14866 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 5423/2020 R.G. proposto da: VI GI, c.f. [...], rappresentato e difeso dall’avv. Floriano Zullino ricorrente contro SANTARCANGELO IM intimato avverso la sentenza n. 547/2019 del Tribunale di Matera, depositata il 27-6-2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-5- 2025 dal consigliere Linalisa Cavallino, udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. Rosa MA Dell’Erba, la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso OGGETTO: appalto -inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità RG. 5423/2020 P.U. 23-5-2025 Civile Sent. Sez. 2 Num. 14866 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 03/06/2025 2 FATTI DI CAUSA 1.SE RV ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il giudice di pace di Pisticci gli ha ingiunto di pagare Euro 952,00 a favore di MI AN a titolo di corrispettivo residuo di cui alla fattura n.27/2013 emessa a suo carico per lavori descritti come “tubazione idrica e fognante con montaggio pezzi sanitari”. Con sentenza n. 157/2016 il giudice di pace di Pisticci ha rigettato l’opposizione. Avverso la sentenza SE RV ha proposto appello, che il Tribunale di Matera con sentenza n. 547/2019 depositata il 27-6-2019 ha rigettato. La sentenza ha dichiarato che l’appellante non aveva sollevato questioni sulla quantificazione del debito e peraltro la relativa pattuizione era contenuta in atto scritto che non era stato oggetto di contestazione;
ha rilevato che nell’atto erano indicate le tipologie di lavori da eseguire da parte di MI AN e tra tali lavori non era compreso il montaggio dei pezzi sanitari, con riferimento al quale l’appellante RV aveva lamentato l’inadempimento e aveva dedotto di avere subito danni e dalle altre risultanze probatorie erano desumibili riscontri sull’esecuzione dei lavori. 2.Avverso la sentenza SE RV ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. E’ rimasto intimato MI AN, al quale il ricorso è stato notificato dall’ufficiale giudiziario presso il difensore domiciliatario avv. Rostella Verri con consegna a lei personalmente il 24-1-2020. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 23-5-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo è intitolato “nullità della sentenza ex art. 360 co.1 n. 4 – 132 c.p.c., 115 c.p.c., 2702 c.c., 215 c.p.c., motivazione 3 contraddittoria, apparente con violazione delle regole sulla prova;
avendo il Tribunale escluso dalle opere appaltate il montaggio dei pezzi sanitari”; il ricorrente evidenzia che la sentenza del giudice di pace aveva incluso tra le opere appaltate il montaggio dei pezzi sanitari e lamenta che il Tribunale, pur dichiarando di condividere la ricostruzione dei fatti eseguita dal giudice di primo grado, abbia escluso dalle opere appaltate il montaggio dei pezzi sanitari. 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 – 112 c.p.c., 1655 ss. c.c. per extrapetizione;
allorché il Tribunale riconosce, per opere ridotte, il diritto allo stesso corrispettivo chiesto dall’appaltatore per le opere complete”; evidenzia che l’ingiungente aveva proposto la domanda per ottenere il pagamento per l’esecuzione delle opere di impiantistica che comprendevano il montaggio dei pezzi sanitari e lamenta che il Tribunale abbia richiesto il medesimo corrispettivo ma per opere ridotte, non comprendenti il montaggio, con conseguente vizio di extrapetizione. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – 132 c.p.c., motivazione apparente;
sull’esecuzione delle opere a cura dell’appaltatore. Violazione di legge ex artt. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – artt. 1460, 1655 ss., 2697 c.c.; allorché il Tribunale riconosce all’appaltatore il diritto al corrispettivo senza previo accertamento dei presupposti, ossia l’esecuzione delle opere prive di vizi e l’accettazione da parte del committente”; sostiene che l’avere il Tribunale escluso il montaggio dei sanitari dalle opere appaltate abbia pregiudicato ogni decisione sulla completa esecuzione delle opere, sulla consegna, l’accettazione e i vizi;
lamenta che sia stato riconosciuto il diritto al corrispettivo senza accertare se l’appaltatore avesse dato la prova dei presupposti previsti dall’art. 1665 cod. civ., in 4 ordine all’esecuzione di opere esenti da vizi e accettate dal committente. 4.Con il quarto motivo il ricorrente deduce “nullità per omessa motivazione sui motivi di appello, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – 132 c.p.c.; in quanto il Tribunale sostanzialmente elude le censure che l’appellante muove avverso la sentenza del G.d.P. per il malgoverno delle prove”; dichiara di avere prodotto fotografie che raffiguravano lo stato del cantiere e di avere lamentato la loro omessa disamina da parte del giudice di pace, senza che il Tribunale abbia risposto alla censura. Aggiunge che con l’appello aveva lamentato che il giudice di pace non avesse considerato le testimonianze di MA OR e di LE RV e lamenta che il Tribunale non abbia dato risposta alla censura. 5.Con il quinto motivo il ricorrente deduce “nullità ex art. 360 co.1 n. 4 c.p.c. per carenza di motivazione;
violazione di legge ex artt. 1218 ss., 1241 ss., 1667, 1668 c.c.; perché il Tribunale nega la compensazione, -eccepita in via gradata dall’appaltante-, tra i danni subiti ed il corrispettivo eventualmente dovuto;
evidenzia che con l’appello aveva lamentato che il giudice di pace non avesse considerato che la vasca era stata scheggiata durante le operazioni, causandogli danno che aveva eccepito in compensazione e sostiene che anche sui danni la sentenza sia priva di motivazione. 6.Risulta preliminare verificare se la sentenza del giudice di pace fosse appellabile. Si deve fare applicazione del principio secondo il quale, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339 co. 3 cod. proc. civ. occorre aveva riguardo al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del 5 pagamento del contributo unificato (Cass. Sez. 6-3 12-2-2018 n. 3290 Rv. 647509-01, Cass. Sez. 3 11-6-2012 n. 9432 Rv. 622846-01). Nella fattispecie il valore della causa era individuato dall’importo di Euro 952,00 di cui al credito residuo oggetto della domanda di pagamento, oltre gli interessi;
la domanda non era stata formulata facendo riferimento alla richiesta di maggior somme che rendessero la causa di valore indeterminabile, gli interessi maturati sul credito fino alla data della domanda non comportavano il superamento del limite e l’opponente non aveva proposto domanda riconvenzionale. Quindi, essendo il valore della causa inferiore a Euro 1.100,00, la sentenza del giudice di pace era appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339 co. 3 cod. proc. civ. Al contrario -come verificato attraverso la diretta disamina degli atti in ragione della natura processuale della questione- i motivi di appello non erano stati proposti né per violazione delle norme sul procedimento, né per violazione di norme costituzionali o comunitarie né per violazione dei principi regolatori della materia. L’appellante aveva censurato la sentenza impugnata per avere accolto la domanda di pagamento del corrispettivo residuo, sostenendo di non essere obbligato al pagamento in ragione dei vizi dei lavori e lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
anche il riferimento eseguito nell’atto di appello all’errata interpretazione e applicazione delle disposizioni sull’appalto, anziché essere finalizzata a prospettare una qualche violazione dei principi regolatori della materia, era svolta esclusivamente al fine di sostenere che il giudice di pace avesse erroneamente interpretato le risultanze probatorie. Però, l’appello a motivi limitati avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria non è ammesso per sollecitare una nuova valutazione sull’attendibilità dei testimoni o sulla sufficienza probatoria delle circostanze dagli stessi 6 riferite o più in generale sulle risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 29- 12-2017 n.31152 Rv. 646614-01). Quindi, il Tribunale di Matera avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità dell’appello ex art. 339 co. 3 cod. proc. civ. Trattandosi di questione attinente ai presupposti dell’impugnazione, l’inammissibilità dell’appello deve essere rilevata d’ufficio in questa sede (Cass. Sez. 6-2 17-1-2023 n. 1297, non massimata, pag. 4, Cass. Sez. 1 25-9-2017 n. 22256 Rv. 645418-01, Cass. Sez. 3 31-10-2005 n. 21110 Rv. 585266-01); di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ex art. 382 co.3 cod. proc. civ., in quanto il processo d’appello non poteva essere iniziato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 7.Le spese del giudizio di appello devono essere poste a carico dell’appellante RV, il quale ha proposto l’impugnazione inammissibile, e sono liquidate nell’importo già determinato dalla sentenza cassata. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la controparte rimasta intimata. Per la natura della pronuncia resa, e perciò in difetto di declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o di rigetto del ricorso principale, non sussistono i presupposti per il versamento ai sensi dell’art. 13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. 3 24-4-2024 n. 11103, non massimata, pag.5, Cass. 1297/2023, pag.7).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna SE RV alla rifusione a favore di MI AN delle spese del giudizio di appello nell’importo 7 già liquidato dalla sentenza cassata di Euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cpa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
ha rilevato che nell’atto erano indicate le tipologie di lavori da eseguire da parte di MI AN e tra tali lavori non era compreso il montaggio dei pezzi sanitari, con riferimento al quale l’appellante RV aveva lamentato l’inadempimento e aveva dedotto di avere subito danni e dalle altre risultanze probatorie erano desumibili riscontri sull’esecuzione dei lavori. 2.Avverso la sentenza SE RV ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. E’ rimasto intimato MI AN, al quale il ricorso è stato notificato dall’ufficiale giudiziario presso il difensore domiciliatario avv. Rostella Verri con consegna a lei personalmente il 24-1-2020. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 23-5-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo è intitolato “nullità della sentenza ex art. 360 co.1 n. 4 – 132 c.p.c., 115 c.p.c., 2702 c.c., 215 c.p.c., motivazione 3 contraddittoria, apparente con violazione delle regole sulla prova;
avendo il Tribunale escluso dalle opere appaltate il montaggio dei pezzi sanitari”; il ricorrente evidenzia che la sentenza del giudice di pace aveva incluso tra le opere appaltate il montaggio dei pezzi sanitari e lamenta che il Tribunale, pur dichiarando di condividere la ricostruzione dei fatti eseguita dal giudice di primo grado, abbia escluso dalle opere appaltate il montaggio dei pezzi sanitari. 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 – 112 c.p.c., 1655 ss. c.c. per extrapetizione;
allorché il Tribunale riconosce, per opere ridotte, il diritto allo stesso corrispettivo chiesto dall’appaltatore per le opere complete”; evidenzia che l’ingiungente aveva proposto la domanda per ottenere il pagamento per l’esecuzione delle opere di impiantistica che comprendevano il montaggio dei pezzi sanitari e lamenta che il Tribunale abbia richiesto il medesimo corrispettivo ma per opere ridotte, non comprendenti il montaggio, con conseguente vizio di extrapetizione. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce “nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – 132 c.p.c., motivazione apparente;
sull’esecuzione delle opere a cura dell’appaltatore. Violazione di legge ex artt. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – artt. 1460, 1655 ss., 2697 c.c.; allorché il Tribunale riconosce all’appaltatore il diritto al corrispettivo senza previo accertamento dei presupposti, ossia l’esecuzione delle opere prive di vizi e l’accettazione da parte del committente”; sostiene che l’avere il Tribunale escluso il montaggio dei sanitari dalle opere appaltate abbia pregiudicato ogni decisione sulla completa esecuzione delle opere, sulla consegna, l’accettazione e i vizi;
lamenta che sia stato riconosciuto il diritto al corrispettivo senza accertare se l’appaltatore avesse dato la prova dei presupposti previsti dall’art. 1665 cod. civ., in 4 ordine all’esecuzione di opere esenti da vizi e accettate dal committente. 4.Con il quarto motivo il ricorrente deduce “nullità per omessa motivazione sui motivi di appello, ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. – 132 c.p.c.; in quanto il Tribunale sostanzialmente elude le censure che l’appellante muove avverso la sentenza del G.d.P. per il malgoverno delle prove”; dichiara di avere prodotto fotografie che raffiguravano lo stato del cantiere e di avere lamentato la loro omessa disamina da parte del giudice di pace, senza che il Tribunale abbia risposto alla censura. Aggiunge che con l’appello aveva lamentato che il giudice di pace non avesse considerato le testimonianze di MA OR e di LE RV e lamenta che il Tribunale non abbia dato risposta alla censura. 5.Con il quinto motivo il ricorrente deduce “nullità ex art. 360 co.1 n. 4 c.p.c. per carenza di motivazione;
violazione di legge ex artt. 1218 ss., 1241 ss., 1667, 1668 c.c.; perché il Tribunale nega la compensazione, -eccepita in via gradata dall’appaltante-, tra i danni subiti ed il corrispettivo eventualmente dovuto;
evidenzia che con l’appello aveva lamentato che il giudice di pace non avesse considerato che la vasca era stata scheggiata durante le operazioni, causandogli danno che aveva eccepito in compensazione e sostiene che anche sui danni la sentenza sia priva di motivazione. 6.Risulta preliminare verificare se la sentenza del giudice di pace fosse appellabile. Si deve fare applicazione del principio secondo il quale, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339 co. 3 cod. proc. civ. occorre aveva riguardo al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del 5 pagamento del contributo unificato (Cass. Sez. 6-3 12-2-2018 n. 3290 Rv. 647509-01, Cass. Sez. 3 11-6-2012 n. 9432 Rv. 622846-01). Nella fattispecie il valore della causa era individuato dall’importo di Euro 952,00 di cui al credito residuo oggetto della domanda di pagamento, oltre gli interessi;
la domanda non era stata formulata facendo riferimento alla richiesta di maggior somme che rendessero la causa di valore indeterminabile, gli interessi maturati sul credito fino alla data della domanda non comportavano il superamento del limite e l’opponente non aveva proposto domanda riconvenzionale. Quindi, essendo il valore della causa inferiore a Euro 1.100,00, la sentenza del giudice di pace era appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339 co. 3 cod. proc. civ. Al contrario -come verificato attraverso la diretta disamina degli atti in ragione della natura processuale della questione- i motivi di appello non erano stati proposti né per violazione delle norme sul procedimento, né per violazione di norme costituzionali o comunitarie né per violazione dei principi regolatori della materia. L’appellante aveva censurato la sentenza impugnata per avere accolto la domanda di pagamento del corrispettivo residuo, sostenendo di non essere obbligato al pagamento in ragione dei vizi dei lavori e lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
anche il riferimento eseguito nell’atto di appello all’errata interpretazione e applicazione delle disposizioni sull’appalto, anziché essere finalizzata a prospettare una qualche violazione dei principi regolatori della materia, era svolta esclusivamente al fine di sostenere che il giudice di pace avesse erroneamente interpretato le risultanze probatorie. Però, l’appello a motivi limitati avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria non è ammesso per sollecitare una nuova valutazione sull’attendibilità dei testimoni o sulla sufficienza probatoria delle circostanze dagli stessi 6 riferite o più in generale sulle risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 29- 12-2017 n.31152 Rv. 646614-01). Quindi, il Tribunale di Matera avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità dell’appello ex art. 339 co. 3 cod. proc. civ. Trattandosi di questione attinente ai presupposti dell’impugnazione, l’inammissibilità dell’appello deve essere rilevata d’ufficio in questa sede (Cass. Sez. 6-2 17-1-2023 n. 1297, non massimata, pag. 4, Cass. Sez. 1 25-9-2017 n. 22256 Rv. 645418-01, Cass. Sez. 3 31-10-2005 n. 21110 Rv. 585266-01); di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ex art. 382 co.3 cod. proc. civ., in quanto il processo d’appello non poteva essere iniziato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 7.Le spese del giudizio di appello devono essere poste a carico dell’appellante RV, il quale ha proposto l’impugnazione inammissibile, e sono liquidate nell’importo già determinato dalla sentenza cassata. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la controparte rimasta intimata. Per la natura della pronuncia resa, e perciò in difetto di declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o di rigetto del ricorso principale, non sussistono i presupposti per il versamento ai sensi dell’art. 13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. 3 24-4-2024 n. 11103, non massimata, pag.5, Cass. 1297/2023, pag.7).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna SE RV alla rifusione a favore di MI AN delle spese del giudizio di appello nell’importo 7 già liquidato dalla sentenza cassata di Euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cpa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione