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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli presidente dott.ssa Roberta Picardi giudice rel.
dott.ssa Maria Anna Altamura giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6193/2015 del Ruolo Generale
tra
rappresentata e difesa come da procura alle liti Parte_1
dall'avv. Giovanni Loconte in atti, presso il cui studio in Trani è elettivamente domiciliata
-attrice-
nonché
rappresentata e difesa come da procura alle liti dall'avv. Parte_2
Lia Caldarola presso il cui studio a Ruvo di Puglia è elettivamente domiciliata
rappresentata e difesa come da procura alle liti dal Parte_3
curatore speciale nominato dal G.T., avv. Luigi Tricarico, presso il cui studio a
Terlizzi è elettivamente domiciliata
-attrici–
e
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Di Rella, in Parte_4
forza di procura alle liti in atti, presso il cui studio in Ruvo di Puglia è
elettivamente domiciliata
-convenuta-
OGGETTO: “divisione ereditaria – azione di riduzione”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti all'udienza del 28.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio notificato il 5.11.2015,
nonché e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quest'ultima sottoposta ad amministrazione di sostegno nel corso del giudizio,
hanno convenuto in giudizio la germana, per domandare Parte_4
lo scioglimento della comunione ereditaria insorta in seguito al decesso della madre, , avvenuto ab intestato il 25.2.2012. Persona_1
A fondamento della domanda di divisione ereditaria, le attrici hanno dedotto che l'asse ereditario è composto da: 1) un appartamento con pertinenziale locale, sito a Ruvo di Puglia, via Di Vittorio, 8, in N.C.E.U. al fg. 28, p.lla 412, A/3 e C/6;
2) due libretti, uno bancario ed uno postale, il cui saldo attivo, complessivamente pari ad € 32.472,26 alla data di apertura della successione è per metà nella titolarità di mentre l'altra metà del saldo va suddiviso fra le Parte_2
coeredi; che invitata a procedere consensualmente alla Parte_4
divisione, ha opposto fermo rifiuto, cosicché si è reso necessario procedere giudizialmente.
Tutto quanto premesso, le attrici hanno concluso chiedendo: disporre la divisione giudiziale della comunione ereditaria, attribuire a ciascun coerede la quota di spettanza;
in caso di indivisibilità dell'immobile, ordinarsene la vendita e
2 ripartirsi il ricavato fra le coeredi, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del Parte_4
28.1.2016, opponendosi alla divisione ereditaria come richiesta dalle attrici e deducendo che: la madre ha elargito somme alle figlie, e da Pt_2 Parte_1
imputare alle loro quote ereditarie secondo il meccanismo della collazione, così
da ristabilire la parità fra le quote ereditarie;
la cointestazione dei libretti fra la defunta e la figlia, equivale a donazione indiretta della metà Parte_2
del saldo, trattandosi di libretti alimentati unicamente con proventi della de
cuius; le attrici hanno occupato l'immobile, precludendole di disporre della sua quota;
di avere subito la lesione dei suoi diritti di legittimaria.
La convenuta ha quindi concluso chiedendo in via principale il rigetto della domanda di divisione ereditaria e in via riconvenzionale, ha chiesto previa collazione e imputazione delle donazioni ricevute dalle attrici, accertare l'entità
dell'asse ereditario e di poi procedere alla divisione “accertando la lesione di legittima delle donazioni della de cuius nei propri confronti, ridurre proporzionalmente le porzioni che spetterebbero alle altre coeredi, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la quota di riserva del coerede leso”, ordinare alle attrici il conto della gestione con condanna a corrisponderle la somma pari al reddito percepibile dagli immobili a decorrere dalla apertura della successione,
con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., richiesti dalle parti diversi rinvii per tentare la vendita degli immobili a trattativa privata a mezzo di agenzia immobiliare, rifiutata da una proposta di acquisto Parte_4
dell'immobile, rinunciata da ogni pretesa sulla metà del Parte_2
3 libretto di risparmio presso BancaLI cointestato con la madre, istruito il giudizio mediante prove per interpello e testimoniali, disattesa dalle attrici una proposta conciliativa formulata il 28.10.2020, valutata dal precedente istruttore l'infondatezza della domanda di accertamento della donazione della somma di €
19.000,00 in favore di esclusa quindi dalla ricostruzione Parte_2
dell'asse ereditario, chiesti ulteriori rinvii dalle parti per tentare la conciliazione della lite, sottoscritta dalle parti in data 13.9.2021 una transazione con previsione dell'assegnazione a dell'intera consistenza immobiliare Parte_4
stimata consensualmente in € 135.000,00 e ripartizione in parti eguali fra tutte le coeredi del saldo attivo delle somme depositate sui due libretti di cui in premessa,
rimasta inattuata la transazione e avanzata da domanda Parte_1
di attribuzione dell'intero immobile al medesimo prezzo di € 135.000,00 dietro versamento del conguaglio alle coeredi e assunzione dei costi per la sanatoria della porzione di immobile abusiva, disposta ctu per accertare l'abusività di un soppalco presente all'interno del locale a pianto terra, perdurando un contrasto fra le parti su an e quomodo della divisione, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e all'udienza indetta, precisate le conclusioni, è
stata trattenuta in decisione con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La presente controversia viene decisa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis, nr. 6, c.p.c., in ragione della proposizione da parte della convenuta, della domanda riconvenzionale di riduzione Parte_4
per lesione di legittima.
Quando infatti anche una sola delle domande proposte in via principale o
4 riconvenzionale investe per la fase decisoria la competenza collegiale, tale competenza si estende all'intero oggetto del giudizio.
Occorre preliminarmente delibare la domanda riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima.
La domanda è infondata e va rigettata.
La madre di RI e , Parte_1 Pt_2 Parte_4 [...]
, è deceduta senza lasciare testamento il 25.2.2012. Per_1
Al momento del decesso, l'asse ereditario era composto da: 1) un appartamento con pertinenziale locale, sito a Ruvo di Puglia, via Di Vittorio, 8, in N.C.E.U. al fg. 28, p.lla 412, A/3 e C/6; 2) 50% del saldo del libretto deposito n. 42-8580-
52, cointestato, accesso presso Banca LI al netto delle spese di chiusura di libretto;
3) 50% del saldo del libretto postale n.20649343, cointestato, acceso presso l'Ufficio Postale di Ruvo di Puglia.
Nel costituirsi tempestivamente, oltre ad opporsi allo Parte_4
scioglimento della comunione ereditaria, in via riconvenzionale ha chiesto accertarsi l'esatta consistenza dell'asse ereditario, previa collazione delle donazioni ricevute dalle attrici da parte della madre e riduzione delle medesime nella misura necessaria a reintegrare la sua quota di riserva e ordinarsi alle attrici il conto della gestione dell'immobile dal cui godimento l'avrebbero pretermessa.
Vi è da dire che nel corso del giudizio, le difese delle parti si sono tutte incentrate sulla individuazione della modalità di scioglimento della comunione sugli immobili (appartamento e locale pertinenziale a piano terra) e tanto ha condizionato l'andamento del giudizio.
Nella comparsa conclusionale, ha tuttavia reiterato le Parte_4
proprie domande riconvenzionali, sebbene in via subordinata all'accoglimento
5 della sua proposta di scioglimento della comunione ereditaria, ovvero mediante attribuzione a sé degli immobili e ripartizione in parti eguali fra le quattro coeredi dell'intero saldo dei due libretti, bancario e postale.
Sennonché, per quanto più appresso si dirà, è preliminare l'esame delle domande riconvenzionali.
Nella comparsa di costituzione e risposta, ha Parte_4
genericamente dedotto che la madre, “quando era in vita aveva posto in essere atti di liberalità, diretti e indiretti, in favore delle proprie figlie e in particolare delle germane, e particolare, in data 14.4.2006 veniva Pt_2 Persona_2
erogata a la somma di € 19.800,00 ottenuta mediante Parte_1
riscatto di un fondo presso Banca Intesa, con l'impegno della figlia a restituire detta somma al più presto”.
Sempre nella comparsa, la convenuta ha menzionato due operazioni di prelievo da libretti cointestati con la defunta, eseguite dopo il suo decesso, da parte della cointestataria, Parte_2
Omesso il deposito della prima memoria, le preclusioni assertive si sono dunque formate con la comparsa di costituzione e risposta.
La domanda di riduzione è totalmente infondata e va rigettata.
L'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili qualificati come
"legittimari".
L'azione di riduzione ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni
6 testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I, 11.06.2003 n. 9424).
ha allegato che la madre il 14.4.2006 avrebbe prestato ad Parte_4
una delle figlie, € 19.800,00 occorrente all'acquisto di Parte_1
un immobile, con l'impegno della figlia di restituirle questa somma e ha documentato l'assunto producendo un appunto privo di sottoscrizione, che qualifica come prestito quello elargito a “Pina” il 14.4.2006 (cfr. doc. 3 della seconda memoria).
È evidente che già nei termini in cui è stata formulata, l'allegazione esclude in radice che ricorra una donazione, qualificando la dazione di denaro come prestito, privo in quanto tale di animus donandi.
Va poi detto, sotto il profilo della collazione di somme ricevute da Parte_1
quando la madre era in vita, che l'annotazione a penna sull'estratto
[...]
conto bancario non è firmata dalla de cuius, ha negato Parte_1
di avere ricevuto questa somma e il coniuge di escusso Parte_4
come teste, non ha confermato la circostanza sub K della seconda memoria (“è
vero che pur richiesta, ha poi trattenuto le somme Parte_1
consegnatele dalla madre nel 2006, anche dopo il decesso di questa”
rispondere in quanto non sono a conoscenza del fatto>).
Con riferimento a assume che la Parte_2 Parte_4
sorella, cointestataria di conti e libretti, avrebbe prelevato somme dopo il decesso della madre, sicché anche sotto questo profilo, non vi è spazio alcuno per
7 discutere di disposizioni inter vivos lesive della quota di riserva del coerede legittimario.
La domanda di riduzione va quindi rigettata per omessa allegazione e prova di donazioni dirette e indirette in favore delle altre coeredi lesive della quota di riserva di che non è stata neanche indicata nella sua Parte_4
consistenza.
Con riferimento alla cointestazione del libretto presso Banca LI e presso
, fra la de cuius e la cointestazione giuridica del CP_1 Parte_2
conto fa presumere la titolarità (e i relativi diritti) in parti uguali tra i soggetti titolari delle provviste economiche solo e nella misura in cui non sia possibile superare la presunzione deducendo una situazione diversa comprovante l'esclusività sostanziale del denaro in capo ad uno solo dei cointestatari.
Nel caso di specie, la presunzione è da ritenersi superata in ragione del riconoscimento da parte di della esclusiva titolarità in capo alla Parte_2
madre delle somme depositate presso BancaLI e della disponibilità mostrata per tutto il corso del giudizio a suddividere in parti uguali fra tutte le coeredi, il saldo del libretto postale, alimentato secondo le comuni allegazioni, con il rateo pensionistico della madre.
Quanto poi alle somme depositate su un terzo libretto presso il Banco di Napoli,
pari alla data del decesso ad € 4.920,25, queste è documentato nella seconda memoria di che siano state impiegate per spese funerarie e Parte_2
della comunione.
Rimane ancora da esaminare la domanda di rendiconto basata sull'allegazione della occupazione degli immobili da parte delle attrici in danno della convenuta.
Anche questa domanda va rigettata.
8 L'abitazione di via G. Di Vittorio è il luogo di residenza formale dell'amministrata domiciliata però presso la sorella Parte_3
e non vi è alcuna prova che l'immobile sia occupato o utilizzato da alcuna Pt_2
delle coeredi.
L'intero asse ereditario risente della paralisi determinata dalla esasperata conflittualità fra attrici e convenuta, cosicché se vi è stata detenzione del locale di via Testini da parte delle attrici, la convenuta ha trattenuto sin dal 2012 i due libretti di deposito, di fatto precludendo alle altre coeredi di ritirare la quota di propria spettanza con conseguente svalutazione del relativo ammontare su cui inevitabilmente incidono i costi di gestione.
Vi è stata reciproca pretermissione da beni ereditari, il che neutralizza ogni pretesa di rendiconto.
Passando ora alla domanda principale di divisione ereditaria, il compendio ereditario è composto da: 1) immobile ubicato in Ruvo di Puglia, via G.
Divittorio n. 8, catastalmente individuato al foglio 28 particella 412 sub. 8, cat.
A/3, cl. 3, consistenza 5 vani, rendita 258,23 €;2) immobile ubicato in Ruvo di
Puglia, via gen. V. Testini n. 2, catastalmente individuato al foglio 28 particella
412 sub. 4, cat. C/6, cl. 3, consistenza 21 m2, rendita 45,55 €; 3) libretto deposito n. 42-8580-52 presso la filiale di Ruvo di Puglia della Bancapulia cointestato con la figlia recante un saldo attivo pari a € 12.263,53;4) libretto Parte_2
deposito n. 20649343 presso l'ufficio postale di Ruvo di Puglia cointestato con la figlia recante un saldo attivo pari a € 20.208,74. Parte_2
Vi è accordo fra le parti quanto alla suddivisione in parti uguali del saldo dei libretti cosicché la comunione sul denaro può sciogliersi mediante attribuzione a ciascuna coerede della somma pari ad ¼ del saldo attivo (al netto di spese di
9 gestione e di chiusura)alla data della presente decisione.
Residua l'immobile sito a Ruvo di Puglia, alla via G. Di Vittorio, 8, con pertinenziale locale a piano terra.
Prima di entrare nel merito, va dichiarata la ammissibilità della domanda di divisione con riferimento ad entrambi gli immobili, pur se all'interno del locale a piano terra di via G. Testini, 2 è presente un piccolo soppalco realizzato abusivamente dal padre delle odierne parti.
Il CTU ha verificato che si tratta di un abuso di lieve entità, poiché l'altezza al di sopra del soppalco è inferiore alla minima interna utile, la superficie non incrementa la superficie utile dell'unità immobiliare e l'abuso è sanabile con il provvedimento della sanatoria edilizia, in particolare con una “SCIA in sanatoria”, che consente di regolarizzare l'illecito con il pagamento di una sanzione non inferiore a € 516, oltre i costi della sanatoria strutturale, stimati in circa € 1.500,00 (cfr. pag. 7 della ctu).
Si tratta di un abuso secondario, di lieve entità, sanabile, che non altera la destinazione né incrementa il volume del locale.
Sul punto, in un recente arresto di legittimità, la Suprema Corte ha così motivato:
“va richiamata una pronuncia di legittimità ( Cass. 11659-2018), la quale - pur
riconoscendo alla giurisprudenza un carattere "alquanto prudente" nell'uso
dello strumento della incommerciabilità (quale riflesso della nullità negoziale)
del bene immobile irregolare urbanisticamente - distingue tra ipotesi di abuso
primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di
concessione e alienati in modo autonomo rispetto all'immobile principale di cui
in ipotesi facevano parte e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza
che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o
10 mutamento di destinazione d'uso. Su questa base Cass. 11659-2018 ha statuito,
riferendosi alle fattispecie ex art. 40 L. 47-1985 che può essere pronunciata
sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. - anche se sia stata presentata
istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione
e la pratica non sia stata definita (come nel caso attuale) - (solo) nel caso in cui
l'immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non superiore ad una
parziale difformità rispetto alla concessione esistente (tipico il caso di un'unità
immobiliare che abbia subito una modifica o un mutamento di destinazione
d'uso), escludendo la possibilità di una sentenza ex art. 2932 c.c. in caso di beni
immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione (tale è appunto il
caso attuale). Né la giurisprudenza successiva, che ha ammesso la sentenza ex
art. 2932 c.c. in questa materia, si è distaccata da tale orientamento (cfr., tra le
più recenti, Cass. 34-2024, in caso di lievi difformità interne regolarizzabili e di
allacci idrici e di scarico per il cambio della destinazione del vano cantina;
Cass. 14976-2023, in caso di difetto di attestazione di regolarità urbanistica
dell'immobile supplita da perizia giurata)” (Cassazione civile sez. II,
31/07/2024, n.21566).
Ne deriva che la domanda di divisione è ammissibile con riferimento a entrambi gli immobili.
Considerato il numero delle coeredi, l'unico immobile, di cui il locale è una pertinenza, non può ragionevolmente dividersi fra le stesse in porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, cosicché occorre procedere allo scioglimento della comunione mediante attribuzione salvo conguaglio ovvero mediante vendita all'incanto.
Ai sensi dell'art. 720 c.c. "Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente
11 divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non può
effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi,
se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è
a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto".
e quotiste in eguale misura, hanno avanzato Parte_4 Parte_1
entrambe richiesta di attribuzione degli immobili al prezzo, ritenuto congruo da tutte le coeredi e determinato sulla base di ricerche di mercato affidate ad un'agenzia immobiliare (interpellata dalle stesse parti al di fuori del giudizio al fine di scongiurare la vendita all'asta) di € 135.000,00.
Allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione,
proprio come nella specie, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso,
in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari,
"ab origine", di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c. (Cassazione
civile sez. VI, 20/03/2019, n.7869).
E nell'esercizio del potere di attribuzione del bene ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720
12 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato (per tutte: Cass. n. 11641/2010), trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza (Cass. n. 10216/2015).
Nel caso in esame non può soccorrere il criterio di cui all'art. 720 c.c., il quale prevede l'assegnazione al comproprietario avente “diritto alla quota maggiore”,
tenuto conto del fatto che le coeredi sono titolari della stessa quota di proprietà.
Non è possibile far luogo al sorteggio, dato che questo è previsto dalla legge in altra, diversa ipotesi (Cass. n. 14165/2000: 'L'art. 720 cod. civ. disciplina l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, mentre l'art. 729 cod. civ. riguarda la divisione degli immobili divisibili con conseguente formazione di quote uguali o diseguali, procedendosi nel primo caso all'estrazione a sorte e nel secondo all'attribuzione).
Neanche è possibile procedere ad un'asta tra i contendenti, in quanto altrimenti,
si verrebbe ad influenzare la sorte del giudizio di divisione, destinato ad assicurare che ciascun condividente consegna in natura o in contanti l'effettivo corrispettivo della quota, senza arricchimento o impoverimento.
'In tema di divisione, quando nella comunione ereditaria sia compreso un
13 immobile non comodamente divisibile e vi siano coeredi titolari di quote
identiche, la scelta tra coloro che ne richiedano l'attribuzione è rimessa, ai sensi
dell'art. 720 cod. civ., al giudice sulla base di ragioni di opportunità e
convenienza, mentre il rimedio residuale della vendita all'incanto trova
applicazione solo ove non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza,
senza che, peraltro, l'individuazione del condividente cui assegnare il bene
possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo
di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i
coeredi' (Cass. n. 10216/2015).
Dovendo alla luce di tutto quanto innanzi osservato, procedere allo scioglimento della comunione mediante attribuzione, occorre individuare il coerede a favore del quale disporre l'assegnazione dell'intera consistenza immobiliare.
Tenuto conto che non si apprezza un preminente interesse della comunione a prediligere una delle due coeredi, che per le coeredi, e Parte_2
la scelta fra una delle altre due coeredi è sostanzialmente Parte_3
indifferente, che alcuna delle coeredi istanti abita l'immobile, valutata però la situazione deteriore in cui si trova destinataria di uno Parte_1
sfratto convalidato per finita locazione dell'immobile adibito a residenza familiare, priva di altri immobili e di altra abitazione a differenza di Parte_4
titolare di altri immobili, reputa il Tribunale che nel contemperamento
[...]
fra le contrapposte istanze, vada prediletta che mediante Parte_1
l'attribuzione a sé dell'immobile, può immediatamente fare fronte alla primaria esigenza abitativa del suo nucleo familiare.
Va detto che nella decisione in parola, ha inciso la valutazione del contegno serbato da che oltre ad opporsi infondatamente allo Parte_4
14 scioglimento della comunione, ha impedito alle coeredi di definire questo contenzioso anni addietro mediante vendita a terzi della medesima consistenza immobiliare al prezzo più vantaggioso di € 140.000,00, dopodiché, raggiunta una intesa con le sorelle per l'acquisto al prezzo di € 135.000,00, l'esecuzione dell'accordo è stata impedita dal rifiuto della stessa di accollarsi Parte_4
l'onere della sanatoria della lieve difformità esistente nell'immobile, così
determinando un allungamento del giudizio.
A tale stregua, nella comparazione fra la posizione di e Parte_1
va ritenuta prevalente e meritevole di tutela quella di Parte_4
a cui vanno pertanto attribuiti gli immobili di via G. Parte_1
Divittorio n. 8 e di via gen. V. Testini n. 2 al prezzo di € 135.000,00, con obbligo di corrispondere alle altre coeredi a titolo di conguaglio, la somma di € 33.750,00
ciascuna, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
< La somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non
assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge solo dopo lo scioglimento
della comunione, all'atto dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non
comodamente divisibile;
da tale momento, quindi, sulla somma relativa sono
dovuti gli interessi corrispettivi> (Cass. civ., n. 9845 del 15.6.2012, Sez. 2,
Sentenza n. 6931 del 08.04.2016) da determinarsi anche officio iudicis (Cass. n.
12497/2012).
In conclusione, rigettate le domande riconvenzionali, in accoglimento della domanda principale, la comunione ereditaria insorta in seguito al decesso ab intestato di , va sciolta mediante attribuzione a Persona_1 Parte_1
dei seguenti beni immobili: 1) immobile ubicato in Ruvo di Puglia,
[...]
15 via G. Divittorio n. 8, catastalmente individuato al foglio 28 particella 412 sub.
8, cat. A/3, cl. 3, consistenza 5 vani, rendita 258,23 €;2) immobile ubicato in
Ruvo di Puglia, via gen. V. Testini n. 2, catastalmente individuato al foglio 28
particella 412 sub. 4, cat. C/6, cl. 3, consistenza 21 m2, rendita 45,55 €, al prezzo di € 135.000,00; con versamento da parte di a ciascuna Parte_1
delle altre coeredi della somma di € 33.750,00, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
suddivisione in parti uguali fra le coeredi del saldo del libretto deposito n. 42-
8580-52 presso la filiale di Ruvo di Puglia e del libretto deposito n. 20649343
presso l'ufficio postale di Ruvo di Puglia.
Va detto che queste modalità di scioglimento della comunione sono già state valutare dal GT come rispondenti al preminente interesse di Parte_3
in amministrazione di sostegno (risultando per la stessa
[...]
sostanzialmente indifferente che gli immobili venissero attributi all'una o all'altra delle sorelle).
Rimane da regolare le spese di lite.
Tenuto conto della soccombenza di rispetto alle domande Parte_4
riconvenzionali, valutata l'incidenza di tali domande nell'economia del giudizio,
considerato che l'attribuzione degli immobili è avvenuta sulla scorta dell'esercizio di un potere discrezionale, valutato il contegno delle altre parti e l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono compensarsi fra le parti in ragione di due terzi, ponendosi l'ulteriore terzo nella misura liquidata in dispositivo in base al valore dell'asse ereditario (scaglione compreso fra €
52.000,00 ed € 260.000,00) a carico di e a favore di Parte_4
ciascuna delle attrici e per esse dei difensori dichiaratisi antistatari, con
16 distrazione delle spese riferibili al rapporto processuale con Parte_3
in favore dell'erario, essendo ammessa al patrocinio a spese dello
[...]
Stato, salvo revoca del beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6193/2015 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria originata dal decesso di e per l'effetto: a) attribuisce a Persona_1 Parte_1
i seguenti beni immobili: 1) immobile ubicato in Ruvo di Puglia, via G.
Divittorio n. 8, catastalmente individuato al foglio 28 particella 412 sub. 8,
cat. A/3, cl. 3, consistenza 5 vani, rendita 258,23 €;2) immobile ubicato in
Ruvo di Puglia, via gen. V. Testini n. 2, catastalmente individuato al foglio
28 particella 412 sub. 4, cat. C/6, cl. 3, consistenza 21 m2, rendita 45,55 €,
al prezzo di € 135.000,00; b) dispone che Parte_1
corrisponda a ciascuna delle altre coeredi la somma di € 33.750,00 a titolo di conguaglio, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c) suddivide in parti uguali fra le coeredi il saldo del libretto deposito n. 42-8580-52 presso la filiale di
Ruvo di Puglia e il saldo del libretto deposito n. 20649343 presso l'ufficio postale di Ruvo di Puglia, al netto di spese di gestione e di chiusura;
2) rigetta tutte le domande riconvenzionali avanzate da Parte_4
3) compensa per due terzi le spese di lite tra le parti e condanna Parte_4
a rifondere il restante terzo delle spese di lite che liquida in favore di
[...]
e per essa del difensore dichiaratosi antistatario in € Parte_1
17 90,50 per esborsi ed € 4.701,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
in favore di e per essa del difensore dichiaratosi antistatario in € Parte_2
90,50 per esborsi ed € 4.701,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
in favore di e per essa in favore dell'Erario, salvo revoca Parte_3
del beneficio, in € 4.701,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Trani, 1.3.2025
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli
Il Giudice rel. ed est dott.ssa Roberta Picardi
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