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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla all'udienza del 1 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3123/2023 R.G. vertente
fra
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Di Lena e dall'Avv. Mariangela D'Andrea ed elettivamente domiciliata nel di lei studio in
Potenza alla Via Alassio n. 11 giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C.F. in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia, giusta procura generale ad lites a mezzo del notaio elettivamente Persona_1
domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 15.11.2023 e ritualmente notificato, adiva Parte_1
il giudice del lavoro ed esponeva di svolgere attività lavorativa di infermiera presso l'
[...]
, e che nello svolgimento dell'attività, in data 23.12.2020 Controparte_2
contraeva una Pneumopatia virale acuta da Sars- Cov2 in quanto evidentemente esposta a fattori di rischio specifici della mansione dell'attività lavorativa;
In data 10.9.2021 l' di Potenza rigettava CP_1 la domanda in quanto “ il caso viene definito negativamente per mancanza di documentazione valida.
La pratica sarà riesaminata quando verrà fornita la documentazione mancante. Manca la denuncia di infortunio.”. L'opposizione amministrativa proposta non sortiva alcun effetto.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i presupposti CP_3
di legge, in quanto il contagio da COVID-19 avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, è equiparato all'infortunio sul lavoro dall'art. 42 del D.L. n.
18/2020, con la conseguenza, che il lavoratore che abbia contratto la malattia in occasione di lavoro, può beneficiare della copertura assicurativa , il ricorrente adiva il Tribunale per accertare e CP_1
dichiarare di essere incorso in infortunio professionale, accertare la percentuale del danno biologico nella percentuale pari o superiore al 6% di invalidità, condannare l' ad erogare, in favore CP_1 della ricorrente la rendita infortunistica e/o l'indennizzo da commisurare alla riduzione della di lei capacità lavorativa in quella misura che verrà ritenuta di giustizia con l'ulteriore riconoscimento dell'indennizzo per il periodo lavorativo di assenza non indennizzato;
con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituendosi ritualmente in giudizio l' ha chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa, con vittoria CP_1
di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e ctu medico-legale e in via documentale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Va premesso che in caso di contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro, la giurisprudenza recente davanti al problema se oltre al rimborso dell' sussista un obbligo al risarcimento danni da parte CP_1
del datore di lavoro, è orientata nel ritenere necessaria la prova da parte del lavoratore della violazione, per dolo o colpa, da parte del datore di lavoro dell'obbligo di adozione di misure idonee per la tutela della salute dei lavoratori. Ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge del 17 marzo 2020,
“nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi delle CP_1
vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di CP_1
infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”.
L'indennità al lavoratore viene erogata dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio.
In particolare il ctu incaricato ha così concluso “…non vi è certezza che l'infezione da COVID contratta dalla signora sia di origine professionale e che l'infezione potrebbe essere stata contratta anche al di fuori dell'ambiente di lavoro . Inoltre , dato che all'atto della visita la signora non ha presentato postumi dell'infezione contratta a carico dell'apparato respiratorio, non si accerta alcun danno biologico” .
Da rigettare è anche la domanda di risarcimento in quanto il risarcimento del danno a seguito di responsabilità civile o penale del datore di lavoro, che in base all'articolo 2.087 c.c., richiede la prova che questi abbia violato, con dolo o colpa, le misure di contenimento del rischio di contagio, elencate nei protocolli e nelle linee guida regionali e nazionali, per cui il dipendente che ha contratto il Covid-
19 può agire legalmente contro il proprio datore di lavoro per il risarcimento del cosiddetto “danno differenziale” (dato appunto dalla differenza tra quanto versato dall' a titolo di indennizzo per CP_1
infortunio sul lavoro e quanto dovuto a titolo di risarcimento del pregiudizio subìto per effetto della responsabilità del datore di lavoro), risarcimento non automatico, occorre sempre la prova del danno biologico e, dunque, che il datore di lavoro non abbia, per colpa o dolo, adempiuto all'obbligo di adozione di misure idonee per la tutela della salute dei lavoratori.
Questo è il quadro generale normativo di riferimento;
venendo al caso di specie, va rilevato che il personale sanitario, in caso di infortuni non ha diritto ad alcuna indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell' in caso di assenza da lavoro percepisce per intero tutta la retribuzione CP_1
dallo AT (sul punto vds Cass. Sez. lav. numero 11737/2016). Inoltre, difetta del tutto la prova del nesso causale tra il contagio e l'attività lavorativa, per mancanza di allegazione in tal senso da pate del ricorrente.
Tanto premesso non è possibile riconoscere un nesso di causalità tra il contagio da Covid-19 e la mansione lavorativa svolta dall'assicurata.
D'altro canto, nessuna normativa diversa da quella sopra richiamata né elementi decisivi sono stati dedotti in causa dalla parte ricorrente che conduca il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 15.11.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' resistente alle spese di lite che CP_3 liquida complessivamente in € 2.800,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, se dovuti;
Potenza, 1 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla