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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 2814/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2814/2024 introdotto da
, rappresentata e difesa dall'avv. RUEDL SABINE giusta delega dimessa in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro rappresentato e difeso dall'avv. MANICA MARCO giusta delega dimessa in CP_1
atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio;
Il Tribunale rilevato
- che la parte ha instaurato il presente procedimento contro Parte_1 CP_1
l fine di chiedere la modifica delle condizioni di divorzio come disposte dalla sentenza
[...]
di divorzio albanese emessa tra le parti (sentenza n. 458 (1625) di data 27/06/2024 del Tribunale di
Primo Grado della Giurisdizione Generale di Berat – Repubblica D'Albania, prodotta in forma apostillata e tradotta);
pagina 1 di 6 - che dall'unione delle parti erano nati i figli (nato a [...] in data [...]) e Persona_1
(nato a [...] in data [...]); Persona_2
- che nel separato procedimento (monocratico) rgn 658/2025 di questo Tribunale (II Sezione civile) è stato emesso – previa audizione delle parti, della nonna paterna e del figlio – un Persona_1
ordine di protezione definitivo in favore di madre e figli e a carico del padre e della nonna paterna
(IGnora con scadenza 01/03/2026; Per_3
- che il rapporto genitoriale è altamente conflittuale;
- che nel corso del presente procedimento è stato sentito il minore e che questo Persona_2
Tribunale ha incaricato il servizio sociale di accompagnare la situazione dei detti minori e a organizzare una educativa domiciliare;
- che con conclusioni concordi di data 25/03/2025 (depositate telematicamente in data 31/03/2025) le parti hanno concluso concordemente come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, così disporre:
1) La casa familiare è costituita da appartamento condotto in locazione, sito in Corso della
Libertà n. 180/g – Merano, intestato alla IG.ra ; la stessa dichiara che già Controparte_2
a far data da marzo 2025 intende cedere il detto contratto alla IG.ra , che da tale data Pt_1
dovrà pertanto farsi carico di ogni onere connesso (canone di locazione, spese condominiali e ogni utenza di casa); il IG. al quale le utenze di casa sono intestate, presta il proprio CP_1
consenso alla volturazione, che dovrà avvenire alla sottoscrizione delle conclusioni congiunte;
la IG.ra dichiara di accettare nel subentro del contratto di locazione e di farsi carico Pt_1
da marzo 2025 di ogni onere relativo a canone di locazione, spese condominiali, utenze di casa tutte, che provvederà a volturare immediatamente, con la collaborazione, ove necessaria, del IG. in caso di ritardo nella volturazione del contratto e/o delle utenze la IG.ra CP_1 Pt_1
si impegna, a semplice richiesta, a rinfondere quanto anticipato da marzo in poi alla IG.
e al IG. ove la IG.ra non si attivasse per il subentro entro il Per_3 CP_1 Pt_1
corrente mese, i IGg. e saranno liberi di provvedere alle disdette del caso;
Pt_1 Per_3
2) Il IG. e la IG.ra vengono autorizzati a prelevare i propri oggetti e effetti CP_1 Per_3 personali dall'abitazione sita in Corso Libertà n. 180/g – Merano, eventualmente assistiti per un tanto dai rispettivi legali;
3) Come già concordato tra le parti in sede di udienza dd. 19.11.2024, le parti nuovamente concordano e ritengono adeguato alle rispettive condizioni economiche genitoriali, che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori ( e Per_1 Persona_2
l'importo mensile di Euro 180,00.- per ciascun figlio (Euro 360,00.- complessivamente),
pagina 2 di 6 rivalutabili annualmente base ISTAT dal mese di marzo 2026; tale importo è da versare mensilmente entro il giorno 05 di ciascun mese di riferimento;
4) disporre che ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche con prescrizione del pediatra/medico, scolastiche, formative ed un corso sportivo o ricreativo all'anno) necessaria per i figli verrà suddivisa al 50% tra i genitori, mentre per quanto riguarda eventuali costi per altre spese straordinarie come corsi sportivi, ricreativi ed extrascolastici questi verranno suddivisi sempre al 50%, se previamente concordate tra le parti;
in merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il Protocollo
d'intesa dd. 06/09/2018 del Tribunale di Bolzano;
5) dichiarare che gli assegni regionali, provinciali e l'Assegno Unico Universale, di cura e simile per i figli spettano esclusivamente alla madre al 100%. Per quanto riguarda gli assegni familiari ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande, ovvero richieste ad enti pubblici, i figli risultano a tutti gli effetti a carico della madre.
6) Attualmente vige un divieto di avvicinamento del padre ai figli e pertanto, salva istanza di revoca della misura cautelare in essere sul punto, si chiede di attivare i Servizi Sociali almeno per favorire visite protette;
si chiede in ogni caso di autorizzare contatti almeno telefonici tra padre e figli una volta al giorno.
7) spese compensate con rinuncia dei professionisti al privilegio di cui alla legge professionale.”;
- che dall'ultima relazione del servizio sociale di data 03/04/2025 (depositata in data 22/04/2025) emerge tra l'altro che
“… lo scrivente Servizio propone di voler proseguire l'accompagnamento al nucleo nei prossimi sei mesi orientando il lavoro e monitorandone l'esito rispetto a:
- possibilità ed attivazione di un intervento di Educativa Domiciliare, intesa come opportunità
per rinforzare le competenze genitoriali della madre rispetto alla gestione dei figli;
- prosecuzione dei percorsi di accompagnamento e rinforzo individuale della madre presso il
Consultorio familiare, i gruppi genitori presso il SerD ed il Centro Antiviolenza;
- attivazione di un percorso individuale rispetto alla genitorialità del padre presso un
Consultorio familiare, volto a comprendere la sua capacità di riconoscere il riflesso dei propri agiti sul benessere dei figli e promuovere un cambiamento nel loro interesse;
- attivazione di un percorso per il padre presso il Training antiviolenza, considerato come
prerequisito alla valutazione rispetto all'eventuale ripresa dei contatti con i figli, qualora da loro richiesti;
pagina 3 di 6 - tenuta degli accordi di separazione stabiliti presso il Tribunale Ordinario e sviluppo del procedimento penale a carico del padre;
- progettualità rispetto ai bisogni di in collaborazione con Scuola e USSM: strutturazione Per_2 dell'estate, frequenza di un Centro Giovani e/o Streetworkers, WorkUp, orientamento formativo;
- attivazione di eventuali supporti rispetto ai bisogni (es. formativi) di ”; Per_1
- che all'udienza del giorno 08/05/2025 le parti hanno dedotto quanto segue:
“Il procuratore di parte fa presente che nel frattempo il contratto di locazione Parte_1
è stato ceduto effettivamente alla ricorrente e anche già registrato presso la agenzia delle entrate
(vedasi deposito telematico in data 23/04/2025). Inoltre, la parte ricorrente, tenuto conto anche della relazione del Servizio Sociale depositata in data 22/04/2025, precisa la propria disponibilità
a collaborare con il Servizio Sociale e ad accettare le proposte e i progetti da esso indicati.
Il procuratore di parte resistente si rimette in ordine all'incarico che il Tribunale volesse dare al servizio sociale.
I procuratori delle parti precisano concordemente per completezza che la “misura cautelare” indicata nelle conclusioni concordi è quella emessa dal giudice civile monocratico presso il
Tribunale di Bolzano nel rgn 658/2025.
A questo punto i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da conclusioni concordi di data 25/03/2025 depositate telematicamente in data 31/03/2025. Rinunciano ad eventuali memorie conclusionali.”;
- che in data 13/05/2025 il Pubblico Ministero ha concluso come segue: “Il Pubblico Ministero
conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”;
- che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
- che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole, il tutto con le seguenti precisazioni:
o va conferito al servizio sociale l'incarico come da dispositivo, nell'esclusivo interesse della prole;
o la richiesta concorde delle parti di organizzare visite protette tra padre e figli va accolta a condizione che il padre faccia esplicita richiesta al servizio sociale ed abbia espletato un
Training antiviolenza e che i figli prestino il proprio consenso;
pagina 4 di 6 o la regolamentazione delle parti va integrata con l'affidamento esclusivo dei minori alla madre (come peraltro disposto dal Tribunale albanese), essendo la gestione dell'affidamento condiviso attualmente non possibile per l'alta conflittualità in essere tra le parti;
o la richiesta autorizzazione di padre e nonna paterna di accedere all'abitazione familiare per prelevare i propri oggetti ed effetti non può essere concessa in questa sede, non essendo la nonna paterna parte del presente procedimento;
- che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
- visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale ordinario di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio
(scioglimento del matrimonio) n. 458 (1625) di data 27/06/2024 del Tribunale di Primo Grado della
Giurisdizione Generale di Berat – Repubblica D'Albania)
così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo dei figli (nato a [...] in data [...]) e Persona_1
(nato a [...] in data [...]) alla madre presso la Persona_2 Parte_1
quale sono anche collocati e presso la quale manterranno la loro residenza anagrafica;
2. l'appartamento familiare condotto in locazione, sito in Corso della Libertà n. 180/g – Merano, è assegnato alla madre IG.ra Parte_1
3. il Tribunale prende atto dei seguenti accordi dei genitori:
a. la IG.ra a partire da marzo 2025 deve farsi carico di ogni onere connesso Pt_1
all'appartamento familiare (canone di locazione, spese condominiali e ogni utenza di casa);
4. il padre è tenuto a versare alla madre , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori ( e l'importo mensile di Euro Per_1 Persona_2
180,00 per ciascun figlio (Euro 360,00.- complessivamente), rivalutabili annualmente base ISTAT dal mese di marzo 2026; tale importo è da versare mensilmente entro il giorno 05 di ciascun mese di riferimento;
5. ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche con prescrizione del pediatra/medico, scolastiche, formative ed un corso sportivo o ricreativo all'anno) necessaria per i figli verrà suddivisa al 50% tra i genitori, mentre per quanto riguarda eventuali costi per altre spese straordinarie come corsi sportivi, ricreativi ed extrascolastici questi verranno suddivisi sempre al pagina 5 di 6 50%, se previamente concordate tra le parti;
in merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il Protocollo d'intesa dd. 06/09/2018 del Tribunale di Bolzano;
6. gli assegni regionali, provinciali e l'Assegno Unico Universale, di cura e simile per i figli spettano esclusivamente alla madre al 100%. Per quanto riguarda gli assegni familiari Parte_1
ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande, ovvero richieste ad enti pubblici, i figli risultano a tutti gli effetti a carico della madre.
7. Il servizio sociale territorialmente competente è incaricato con il seguente incarico:
a. accompagnare la situazione dei minori (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(31/05/2010 nato a [...]), residenti in [...]in Corso Libertà 180, Persona_2
con particolare attenzione rivolta alla situazione del minore;
Per_2
b. organizzare una educativa domiciliare in favore del minore Persona_2
c. organizzare una progettualità rispetto ai bisogni di in collaborazione con Scuola e Per_2
USSM: strutturazione dell'estate, frequenza di un Centro Giovani e/o Streetworkers,
WorkUp, orientamento formativo;
d. attivazione di eventuali supporti rispetto ai bisogni (es. formativi) di Per_1
e. su richiesta scritta del padre e a condizione che il padre documenti di aver partecipato ad un percorso di training “antiviolenza”: organizzare visite protette tra il padre ed i figli e Per_1
se i predetti figli presteranno il proprio consenso a dette visite protette;
Per_2
f. relazionare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano ogni 6 mesi sull'andamento della situazione, la prossima volta entro il 31/07/2025;
g. il presente incarico al servizio sociale ha la durata fino al 31/07/2026 riguardo al figlio
(per fino al 22/08/2025); Per_2 Per_1
8. il padre è autorizzato a contattare telefonicamente figli e una volta al giorno tra le ore Per_1 Per_2
19:00 e 19:15;
9. spese compensate con rinuncia dei professionisti al privilegio di cui alla legge professionale.
La Cancelleria comunichi la presente sentenza alle parti, al Pubblico Ministero presso questo
Tribunale, al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano e al servizio sociale di Merano.
Così deciso in Bolzano in Camera di ConIGlio, il 22/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 2814/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2814/2024 introdotto da
, rappresentata e difesa dall'avv. RUEDL SABINE giusta delega dimessa in atti;
Parte_1
- parte ricorrente - contro rappresentato e difeso dall'avv. MANICA MARCO giusta delega dimessa in CP_1
atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio;
Il Tribunale rilevato
- che la parte ha instaurato il presente procedimento contro Parte_1 CP_1
l fine di chiedere la modifica delle condizioni di divorzio come disposte dalla sentenza
[...]
di divorzio albanese emessa tra le parti (sentenza n. 458 (1625) di data 27/06/2024 del Tribunale di
Primo Grado della Giurisdizione Generale di Berat – Repubblica D'Albania, prodotta in forma apostillata e tradotta);
pagina 1 di 6 - che dall'unione delle parti erano nati i figli (nato a [...] in data [...]) e Persona_1
(nato a [...] in data [...]); Persona_2
- che nel separato procedimento (monocratico) rgn 658/2025 di questo Tribunale (II Sezione civile) è stato emesso – previa audizione delle parti, della nonna paterna e del figlio – un Persona_1
ordine di protezione definitivo in favore di madre e figli e a carico del padre e della nonna paterna
(IGnora con scadenza 01/03/2026; Per_3
- che il rapporto genitoriale è altamente conflittuale;
- che nel corso del presente procedimento è stato sentito il minore e che questo Persona_2
Tribunale ha incaricato il servizio sociale di accompagnare la situazione dei detti minori e a organizzare una educativa domiciliare;
- che con conclusioni concordi di data 25/03/2025 (depositate telematicamente in data 31/03/2025) le parti hanno concluso concordemente come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, così disporre:
1) La casa familiare è costituita da appartamento condotto in locazione, sito in Corso della
Libertà n. 180/g – Merano, intestato alla IG.ra ; la stessa dichiara che già Controparte_2
a far data da marzo 2025 intende cedere il detto contratto alla IG.ra , che da tale data Pt_1
dovrà pertanto farsi carico di ogni onere connesso (canone di locazione, spese condominiali e ogni utenza di casa); il IG. al quale le utenze di casa sono intestate, presta il proprio CP_1
consenso alla volturazione, che dovrà avvenire alla sottoscrizione delle conclusioni congiunte;
la IG.ra dichiara di accettare nel subentro del contratto di locazione e di farsi carico Pt_1
da marzo 2025 di ogni onere relativo a canone di locazione, spese condominiali, utenze di casa tutte, che provvederà a volturare immediatamente, con la collaborazione, ove necessaria, del IG. in caso di ritardo nella volturazione del contratto e/o delle utenze la IG.ra CP_1 Pt_1
si impegna, a semplice richiesta, a rinfondere quanto anticipato da marzo in poi alla IG.
e al IG. ove la IG.ra non si attivasse per il subentro entro il Per_3 CP_1 Pt_1
corrente mese, i IGg. e saranno liberi di provvedere alle disdette del caso;
Pt_1 Per_3
2) Il IG. e la IG.ra vengono autorizzati a prelevare i propri oggetti e effetti CP_1 Per_3 personali dall'abitazione sita in Corso Libertà n. 180/g – Merano, eventualmente assistiti per un tanto dai rispettivi legali;
3) Come già concordato tra le parti in sede di udienza dd. 19.11.2024, le parti nuovamente concordano e ritengono adeguato alle rispettive condizioni economiche genitoriali, che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori ( e Per_1 Persona_2
l'importo mensile di Euro 180,00.- per ciascun figlio (Euro 360,00.- complessivamente),
pagina 2 di 6 rivalutabili annualmente base ISTAT dal mese di marzo 2026; tale importo è da versare mensilmente entro il giorno 05 di ciascun mese di riferimento;
4) disporre che ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche con prescrizione del pediatra/medico, scolastiche, formative ed un corso sportivo o ricreativo all'anno) necessaria per i figli verrà suddivisa al 50% tra i genitori, mentre per quanto riguarda eventuali costi per altre spese straordinarie come corsi sportivi, ricreativi ed extrascolastici questi verranno suddivisi sempre al 50%, se previamente concordate tra le parti;
in merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il Protocollo
d'intesa dd. 06/09/2018 del Tribunale di Bolzano;
5) dichiarare che gli assegni regionali, provinciali e l'Assegno Unico Universale, di cura e simile per i figli spettano esclusivamente alla madre al 100%. Per quanto riguarda gli assegni familiari ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande, ovvero richieste ad enti pubblici, i figli risultano a tutti gli effetti a carico della madre.
6) Attualmente vige un divieto di avvicinamento del padre ai figli e pertanto, salva istanza di revoca della misura cautelare in essere sul punto, si chiede di attivare i Servizi Sociali almeno per favorire visite protette;
si chiede in ogni caso di autorizzare contatti almeno telefonici tra padre e figli una volta al giorno.
7) spese compensate con rinuncia dei professionisti al privilegio di cui alla legge professionale.”;
- che dall'ultima relazione del servizio sociale di data 03/04/2025 (depositata in data 22/04/2025) emerge tra l'altro che
“… lo scrivente Servizio propone di voler proseguire l'accompagnamento al nucleo nei prossimi sei mesi orientando il lavoro e monitorandone l'esito rispetto a:
- possibilità ed attivazione di un intervento di Educativa Domiciliare, intesa come opportunità
per rinforzare le competenze genitoriali della madre rispetto alla gestione dei figli;
- prosecuzione dei percorsi di accompagnamento e rinforzo individuale della madre presso il
Consultorio familiare, i gruppi genitori presso il SerD ed il Centro Antiviolenza;
- attivazione di un percorso individuale rispetto alla genitorialità del padre presso un
Consultorio familiare, volto a comprendere la sua capacità di riconoscere il riflesso dei propri agiti sul benessere dei figli e promuovere un cambiamento nel loro interesse;
- attivazione di un percorso per il padre presso il Training antiviolenza, considerato come
prerequisito alla valutazione rispetto all'eventuale ripresa dei contatti con i figli, qualora da loro richiesti;
pagina 3 di 6 - tenuta degli accordi di separazione stabiliti presso il Tribunale Ordinario e sviluppo del procedimento penale a carico del padre;
- progettualità rispetto ai bisogni di in collaborazione con Scuola e USSM: strutturazione Per_2 dell'estate, frequenza di un Centro Giovani e/o Streetworkers, WorkUp, orientamento formativo;
- attivazione di eventuali supporti rispetto ai bisogni (es. formativi) di ”; Per_1
- che all'udienza del giorno 08/05/2025 le parti hanno dedotto quanto segue:
“Il procuratore di parte fa presente che nel frattempo il contratto di locazione Parte_1
è stato ceduto effettivamente alla ricorrente e anche già registrato presso la agenzia delle entrate
(vedasi deposito telematico in data 23/04/2025). Inoltre, la parte ricorrente, tenuto conto anche della relazione del Servizio Sociale depositata in data 22/04/2025, precisa la propria disponibilità
a collaborare con il Servizio Sociale e ad accettare le proposte e i progetti da esso indicati.
Il procuratore di parte resistente si rimette in ordine all'incarico che il Tribunale volesse dare al servizio sociale.
I procuratori delle parti precisano concordemente per completezza che la “misura cautelare” indicata nelle conclusioni concordi è quella emessa dal giudice civile monocratico presso il
Tribunale di Bolzano nel rgn 658/2025.
A questo punto i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da conclusioni concordi di data 25/03/2025 depositate telematicamente in data 31/03/2025. Rinunciano ad eventuali memorie conclusionali.”;
- che in data 13/05/2025 il Pubblico Ministero ha concluso come segue: “Il Pubblico Ministero
conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”;
- che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
- che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole, il tutto con le seguenti precisazioni:
o va conferito al servizio sociale l'incarico come da dispositivo, nell'esclusivo interesse della prole;
o la richiesta concorde delle parti di organizzare visite protette tra padre e figli va accolta a condizione che il padre faccia esplicita richiesta al servizio sociale ed abbia espletato un
Training antiviolenza e che i figli prestino il proprio consenso;
pagina 4 di 6 o la regolamentazione delle parti va integrata con l'affidamento esclusivo dei minori alla madre (come peraltro disposto dal Tribunale albanese), essendo la gestione dell'affidamento condiviso attualmente non possibile per l'alta conflittualità in essere tra le parti;
o la richiesta autorizzazione di padre e nonna paterna di accedere all'abitazione familiare per prelevare i propri oggetti ed effetti non può essere concessa in questa sede, non essendo la nonna paterna parte del presente procedimento;
- che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
- visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale ordinario di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio
(scioglimento del matrimonio) n. 458 (1625) di data 27/06/2024 del Tribunale di Primo Grado della
Giurisdizione Generale di Berat – Repubblica D'Albania)
così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo dei figli (nato a [...] in data [...]) e Persona_1
(nato a [...] in data [...]) alla madre presso la Persona_2 Parte_1
quale sono anche collocati e presso la quale manterranno la loro residenza anagrafica;
2. l'appartamento familiare condotto in locazione, sito in Corso della Libertà n. 180/g – Merano, è assegnato alla madre IG.ra Parte_1
3. il Tribunale prende atto dei seguenti accordi dei genitori:
a. la IG.ra a partire da marzo 2025 deve farsi carico di ogni onere connesso Pt_1
all'appartamento familiare (canone di locazione, spese condominiali e ogni utenza di casa);
4. il padre è tenuto a versare alla madre , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori ( e l'importo mensile di Euro Per_1 Persona_2
180,00 per ciascun figlio (Euro 360,00.- complessivamente), rivalutabili annualmente base ISTAT dal mese di marzo 2026; tale importo è da versare mensilmente entro il giorno 05 di ciascun mese di riferimento;
5. ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche con prescrizione del pediatra/medico, scolastiche, formative ed un corso sportivo o ricreativo all'anno) necessaria per i figli verrà suddivisa al 50% tra i genitori, mentre per quanto riguarda eventuali costi per altre spese straordinarie come corsi sportivi, ricreativi ed extrascolastici questi verranno suddivisi sempre al pagina 5 di 6 50%, se previamente concordate tra le parti;
in merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il Protocollo d'intesa dd. 06/09/2018 del Tribunale di Bolzano;
6. gli assegni regionali, provinciali e l'Assegno Unico Universale, di cura e simile per i figli spettano esclusivamente alla madre al 100%. Per quanto riguarda gli assegni familiari Parte_1
ed eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande, ovvero richieste ad enti pubblici, i figli risultano a tutti gli effetti a carico della madre.
7. Il servizio sociale territorialmente competente è incaricato con il seguente incarico:
a. accompagnare la situazione dei minori (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(31/05/2010 nato a [...]), residenti in [...]in Corso Libertà 180, Persona_2
con particolare attenzione rivolta alla situazione del minore;
Per_2
b. organizzare una educativa domiciliare in favore del minore Persona_2
c. organizzare una progettualità rispetto ai bisogni di in collaborazione con Scuola e Per_2
USSM: strutturazione dell'estate, frequenza di un Centro Giovani e/o Streetworkers,
WorkUp, orientamento formativo;
d. attivazione di eventuali supporti rispetto ai bisogni (es. formativi) di Per_1
e. su richiesta scritta del padre e a condizione che il padre documenti di aver partecipato ad un percorso di training “antiviolenza”: organizzare visite protette tra il padre ed i figli e Per_1
se i predetti figli presteranno il proprio consenso a dette visite protette;
Per_2
f. relazionare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano ogni 6 mesi sull'andamento della situazione, la prossima volta entro il 31/07/2025;
g. il presente incarico al servizio sociale ha la durata fino al 31/07/2026 riguardo al figlio
(per fino al 22/08/2025); Per_2 Per_1
8. il padre è autorizzato a contattare telefonicamente figli e una volta al giorno tra le ore Per_1 Per_2
19:00 e 19:15;
9. spese compensate con rinuncia dei professionisti al privilegio di cui alla legge professionale.
La Cancelleria comunichi la presente sentenza alle parti, al Pubblico Ministero presso questo
Tribunale, al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano e al servizio sociale di Merano.
Così deciso in Bolzano in Camera di ConIGlio, il 22/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 6 di 6