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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
dott. Edoardo Sirza Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 91/2021, promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Federico Cechet (C.F. ; C.F._2
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a [...], il [...], C.F. CP_1 C.F._3
con l'avv. Giulia Martellos ); CodiceFiscale_4
- RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione giudiziale
1
PER LA RICORRENTE
- accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale autorizzandoli definitivamente a vivere separati di letto e di mensa;
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
presso la madre e diritto di visita per il padre secondo la seguente traccia: il sig. potrà e dovrà vedere e tenere con sé il figlio per due giorni a settimana CP_1
consecutivi da concordarsi preventivamente tra i genitori, dal ritorno da scuola fino alla giornata successiva quando rientrerà da scuola presso l'altro genitore ed ivi rimarrà fino a dopo cena, giorni da stabilire in ragione dei turni lavorativi dei coniugi, oltre che a fine settimana alternati a partire dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera;
- I genitori si accorderanno preventivamente, almeno trenta giorni prima, per organizzare il tempo che ciascuno trascorrerà con durante le vacanza Per_1
estive, invernali, le festività di Natale, Pasqua, il lunedì dell'Angelo.
- assegnare definitivamente la casa familiare alla signora in ragione Parte_1
del collocamento del figlio minore con la madre, casa familiare individuata all'indirizzo di NO UR (TS) Via NO 78p2 individuato nella quota parte di
½ della P.T. 2263 c.t.1 di NO con 512/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 1031
- condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Pt_1
per il mantenimento dei figli e , maggiorenne convivente con la Per_1 Per_2
madre ma non economicamente autosufficiente in quanto studente, la somma mensile di € 300,00.- per ognuno, che verserà mediante bonifico sul conto corrente della sig.ra ntro il giorno dieci di ogni mese, somma rivalutabile Pt_1
secondo gli indici ISTAT, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese
2 straordinarie secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa tra Magistrati ed
Avvocati nel Tribunale di Trieste. Tutte le spese straordinarie saranno concordate se non differibili e/o urgenti e superiori ad € 150,00 secondo quanto previsto nel protocollo per le spese straordinarie sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di
Trieste ed il Tribunale di Trieste;
- condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Pt_1
per il mantenimento della stessa la somma mensile di € 150,00, che verserà mediante bonifico sul conto corrente della moglie il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
PER IL RESISTENTE
a) Stante la sostanziale autosufficienza economica dei coniugi, e l'insussistenza – ormai – di divario tra le loro situazioni reddituali – patrimoniali (si consideri che i loro due stipendi ormai differiscono di 200,00 euro circa, e che la signora gode dall'assegnazione della casa familiare, mentre il sig. deve far fronte CP_1
all'esigenza abitativa propria e del figlio disporre che nulla sia dovuto Per_3
a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi;
b) In ragione della permanenza di due dei tre figli presso la casa familiare, e del collocamento dell'unico figlio minore presso la madre, nel superiore interesse dei figli, confermare l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
c) in ragione del collocamento del figlio minore presso la madre, Persona_1
prevedere il diritto di visita del padre e il contributo per il mantenimento come da ordinanza del 04.10.2022, ovvero con permanenza di Per_1
presso il padre a fine settimana alternati e due giorni infrasettimanali nella sola settimana in cui il fine settimana è di spettanza materna (festività e vacanze estive come da ordinanza presidenziale d.d. 09.03.2021) e disporre il
3 contributo a carico di per il mantenimento ordinario di CP_1 Per_1
nella misura di 250 euro al mese, da corrispondersi alla madre;
d) per quanto riguarda il figlio maggiorenne ma non autosufficiente Per_4
in ragione del suo collocamento esclusivo presso il padre, prevedere un
[...]
contributo al mantenimento da parte della sig.ra in favore del sig. Pt_1
di € 200,00 da corrispondersi al padre entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
e) per quanto riguarda il figlio maggiorenne ma non autosufficiente , Persona_5
in ragione del suo collocamento esclusivo presso la casa familiare assegnata alla madre, prevedere un contributo al mantenimento da parte del sig. CP_1
in favore della sig.ra i € 200,00 da corrispondersi alla madre;
Pt_1
f) spese straordinarie per tutti e tre i figli al 50% come da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Trieste, da preconcordare se non necessarie e urgenti e superiori a 200,00 euro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed si sono sposati a NO-UR il 15/9/2001. CP_1 Parte_1
Dallo loro unione sono nati tre figli: , il 1/6/2002, oggi ventiduenne, Per_2
il 7/6/2005, oggi diciannovenne, e il 16/9/2009, oggi quindicenne. Per_3 Per_1
I coniugi hanno stabilito la residenza familiare stabilita nella casa sita a NO
UR di intestata proprietà per la metà in , e per l'altra metà alla di CP_1
lui sorella. Nello specifico si tratta di una villetta bifamiliare, per metà abitata da dalla famiglia e per l'altra metà dai genitori dell'odierno resistente. Persona_6
Entrato in crisi il rapporto coniugale, con ricorso depositato il 13/1/2021, Pt_1
a adito l'intestato Tribunale per sentir pronunciare la separazione personale
[...]
dal marito.
4 Costituitosi il resistente, l'udienza presidenziale si è tenuta il 3/3/2021. Il
Presidente, in via temporanea e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli minori ad entrambi i genitori con loro collocamento presso l'ex casa coniugale, assegnata alla madre, e ha indicato i tempi di permanenza dei minori col padre, che si era trasferito a vivere nella mansarda dell'altra metà della villetta, in uso ai nonni paterni, ponendo a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento dei figli in ragione di euro 200 euro ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla ha previsto a titolo di mantenimento tra i coniugi.
Nel prosieguo innanzi al giudice istruttore, nell'agosto 2021, ha CP_1
chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale in ordine al mantenimento del figlio il quale aveva espresso il desiderio di trasferirsi a vivere dal padre. Anche la Per_3
ricorrente, a sua volta, ha domandato la modifica de regime provvisorio: stigmatizzando alcuni comportamenti tenuti dal marito nell'accudimento del figlio ha chiesto che quest'ultimo fosse affidato in via esclusiva a lei, con Per_1
aumento del contributo posto a carico del padre a 300 euro.
Con ordinanza del 20/7/2022, sentito l'allora minore, a parziale modifica del regime stabilito nell'ordinanza presidenziale, il giudice istruttore ha modificato il collocamento di presso il padre, ha revocato il contributo al mantenimento Per_3
posto a carico del padre e correlativamente lo ha posto a carico della madre, fissandolo in 150 euro al mese, ferma la suddivisione delle spese straordinarie.
Ascoltato pure il minore e sentite le parti, con ordinanza del Per_1
4/10/2022, il giudice istruttore: ha confermato l'affidamento condiviso del minore ha ridotto, nel periodo ordinario, i tempi di permanenza di Per_1 Per_1
presso il padre, limitandoli, oltra ai fine settimana alternati, a due giorni infrasettimanali nella sola settimana in cui il fine settimana era di spettanza materna;
ha aumentato il contributo a carico di a 250 euro al mese, in CP_1
ragione della disposta riduzione dei tempi di permanenza del minore col padre rispetto a quanto previsto nell'ordinanza presidenziale;
infine il giudice ha
5 ammonito per aver tenuto con il figlio un comportamento CP_1 Per_1
non consono, lasciandolo da solo a casa e ritornando a tarda notte in condizioni di scarsa lucidità (comportamento la cui gravità andava comunque relativizzata in ragione del fatto che padre e madre vivono in una villa bifamiliare, e che dal lato abitato dal padre erano comunque presenti in casa pure i nonni paterni di . Per_1
All'udienza del 9/11/2023, sostituita col deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa passata in decisione al
Collegio, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambi i coniugi hanno concluso per una pronuncia di separazione personale priva di addebito, mentre le rispettive conclusioni differiscono in ordine all'entità dell'assegno di mantenimento per i figli e con riguardo all'assegno di mantenimento preteso dalla moglie, fermo l'affidamento condiviso dell'unico figlio minore come già disposto dal giudice istruttore con l'ordinanza del 4/10/2022, Per_1
essendo e ormai divenuti entrambi maggiorenni. Anche per quanto Per_2 Per_3
riguarda la casa familiare, le conclusioni delle parti sono conformi nell'assegnarla a in quanto ivi risiede in via prevalente con i figli ancora Parte_1 Per_1
minorenne, e , maggiorenne, ma economicamente ancora non Per_2
autosufficiente, mentre che pure è nella stessa condizione di , risiede Per_3 Per_2
nella mansarda della porzione della villa bifamiliare in uso ai nonni, tendenzialmente assieme al padre. A tal proposito, pare che da ultimo il resistente abbia trovato anche, almeno in parte, una nuova sistemazione abitativa, probabilmente in un appartamento nella disponibilità della sua attuale compagna, essendo la mansarda dai propri genitori una soluzione provvisoria.
Passando ad esaminare la domanda di mantenimento avanzata dalla moglie, misura peraltro mai riconosciuta in via provvisoria corso di causa, essa va rigettata.
Non vi è infatti evidenza di un radicale mutamento del tenore di vita conseguente
6 alla separazione dal marito, né sussiste uno squilibrio reddituale tra i coniugi tale da giustificare il richiesto mantenimento.
Infatti, la ricorrente è infermiera, assunta con contratto part-time verticale
(lavora tre giorni alla settimana) presso una casa di riposo, e produce redditi netti mensili per circa 1.000 euro. E' assegnataria della casa coniugale (una porzione di una villa bifamiliare) di proprietà del marito (e della di lui sorella), per cui non ha oneri abitativi, se non quelli relativi alla manutenzione ordinaria della casa e alle utenze.
Il resistente è operaio dipendente presso la cartiera , con stipendio netto Pt_2
mensile di circa 1.800 euro, che tuttavia in tempi recenti è stato pure ridotto in applicazione della solidarietà aziendale, per talune mensilità, a 1.450 euro. Non si ha evidenza di oneri abitativi espliciti.
Entrambi i coniugi si fanno carico del mantenimento dei tre figli, in parte in via diretta, in parte mediante il versamento dei contributi su cui si tornerà infra.
In tale contesto, appare evidente che lo squilibrio reddituale tra le posizioni dei coniugi è modesto, e deve tenere conto che la ricorrente, che comunque ha pacificamente anch'ella una relazione stabile con un compagno, ancorché non sfociata in una nuova convivenza, può continuare a godere, senza nulla dover pagare, della casa familiare di proprietà del resistente. Inoltre, la differenza tra il suo reddito e quello del marito, è per lo più conseguenza della sua decisione di mantenere il contratto part-time, circostanza che non appare giustificata da esigenze di accudimento dei figli, considerata la loro età.
Per quanto riguarda l'affidamento e il collocamento residenziale dei figli, s'è detto, le parti sono essenzialmente d'accordo. vive in via del tutto Per_3
prevalente col padre, mentre e abitano dalla madre;
quest'ultimo Per_2 Per_7
trascorre meno tempo col padre rispetto al primo.
Tutto ciò considerato, e viste le risorse reddituali e patrimoniali dei coniugi di cui si è dato conto, appare congruo confermare i contributi in essere: a carico del
7 padre 250 euro per e 200 per;
a carico della madre 150 euro per Per_1 Per_2
spese straordinarie al 50% come da locale protocollo. Per_3
La soccombenza della ricorrente è prevalente, ma l'andamento della causa e le conclusioni parzialmente congiunte giustificano la compensazione delle spese processuali per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. rigetta la domanda per il proprio mantenimento avanzata da Parte_1
3. assegna a la casa familiare di NO UR (TS), Via NO 78p2 Parte_1
individuato nella quota parte di ½ della P.T. 2263 c.t.1 di NO con 512/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 1031;
4. affida ad entrambi i genitori, con collocamento residenziale Persona_1
presso la madre e, salvo diversi accordi e tenuto conto dei desideri del minore, permanenza minima presso il padre a fine settimana alternati, oltre a due giorni infrasettimanali nella sola settimana in cui il fine settimana è di spettanza materna, una settimana nel periodo natalizio, vacanze pasquali ad anni alterni e due settimane durante l'estate;
5. pone a carico di un contributo di 250 euro per il mantenimento CP_1
ordinario del figlio e un contributo di 200 euro per il mantenimento Per_1
ordinario del figlio , da pagare in forma tracciabile entro il giorno 5 di Per_2
ciascun mese a oltre al 50% delle spese straordinarie con richiamo Parte_1
al protocollo sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Trieste e il Tribunale di
Trieste il 18/5/2015;
6. pone a carico di un contributo di 150 euro per il mantenimento Parte_1
ordinario del figlio da pagare in forma tracciabile entro il giorno 5 di Per_3
ciascun mese a , oltre al 50% delle spese straordinarie con richiamo CP_1
8 al protocollo sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Trieste e il Tribunale di
Trieste il 18/5/2015;
7. condanna a rifondere a la metà delle spese processuali Parte_1 CP_1
che liquida, nella predetta quota, in 2.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
compensa le spese per la restante metà.
Così deciso a Trieste, il 27/9/2024.
Il giudice La Presidente dott. Edoardo Sirza dott.ssa Anna Lucia Fanelli
9