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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/09/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 735 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA in persona del sindaco pro tempore, (P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Zaia per procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Salvato
OPPOSTO
E
difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_2
CHIAMATA IN CAUSA
E
difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_3 distrettuale dello Stato
CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 5 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.462/17 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in favore della chiedendo contestualmente di essere autorizzato a Controparte_1 chiamare in causa la e il Controparte_4 [...]
Controparte_5
Deduceva che era stato stipulato un contratto per lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico dell'approdo sull'isola di Stromboli in località Ginostra tra l'incaricato del funzionario delegato dal Commissario per l'emergenza delle Isole Eolie e
[...]
, nq. di procuratore speciale della e che Parte_2 Controparte_1 non era stato pagato il corrispettivo residuo di euro 34.828,02, di cui alla fattura n.24 del
18.6.2025, costituito dalle somme man mano ritenute, sull'importo complessivo, da parte della struttura Commissariale delegata in corrispondenza di ogni pagamento.
Eccepiva, in particolare, di non avere la disponibilità delle somme ingiunte, in quanto, esso
Comune, era deputato solo ad emettere i certificati di pagamento, mentre le ritenute sono rimaste alla Struttura commissariale che ha effettuato il pagamento.
Deduceva, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva, non rivestendo la qualità di
Commissario delegato per l'Emergenza Isole Eolie e non essendo, peraltro, deputato all'erogazione dei fondi.
A seguito della dichiarazione di fallimento della il giudizio veniva interrotto. CP_1
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., le terze chiamate eccepivano l'incompetenza per territorio e, a seguito di adesione di tutte le parti, veniva dichiarata la incompetenza per territorio del tribunale adito e gli atti venivano trasmessi al Tribunale di
Messina.
pagina 2 di 5 Veniva, pertanto, riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Messina, in cui il Parte_1 ribadiva le difese già articolate.
[...]
Con ordinanza del 4.3.2021 il Giudice, ritenuta la natura documentale della causa, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 7 maggio 2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Con contratto stipulato in data 15 luglio 2008 il funzionario delegato per l'emergenza delle
Isole Eolie – funzione, all'epoca, rivestita dal sindaco di – affidava alla Pt_1 Controparte_1
i lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento tecnico dell'approdo
[...] sull'isola di Stromboli in località Ginostra.
Nel corso dei lavori il responsabile del procedimento emetteva quattro certificati di pagamento a favore della ditta appaltatrice, certificati che venivano trasmessi al Commissario delegato per il pagamento. In ogni certificato venivano applicate le relative trattenute, che devono essere corrisposte alla ditta esecutrice alla fine dei lavori, dopo il collaudo, somme che formano oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare il primo certificato veniva emesso ad agosto 2008, liquidando alla la CP_1 somma di euro 574.637,60, con una trattenuta di euro 2.887,63.
Con il secondo certificato, emesso a settembre 2008, veniva liquidata alla la CP_1 somma di euro 398.558,71, applicando una trattenuta di euro 4.890,43.
Con il terzo certificato, emesso a dicembre 2009, veniva liquidata alla la somma di CP_1 euro 544.970,26, applicando una trattenuta di euro 7.628,98.
Con il quarto certificato, emesso a febbraio 2011, veniva liquidata alla la somma di CP_1 euro 430.410,70, con una trattenuta di euro 9.791,85.
Il destinatario del decreto ingiuntivo, ha dedotto di non essere tenuto al Parte_1 pagamento, in quanto le somme trattenute sono rimaste nella disponibilità della struttura commissariale che ha effettuato i pagamenti.
pagina 3 di 5 Ebbene, lo stato emergenziale, dichiarato con decreto del 14 giugno 2002, veniva prorogato sino al 31 dicembre 2012.
Dapprima il Commissario delegato era il Sindaco di cui subentrava, con ordinanza Pt_1 del 22 gennaio 2008, il Prefetto di CP_2
Il Prefetto, n.q. di Commissario delegato per l'emergenza, liquidava i primi due stati di avanzamento dei lavori.
Con ordinanza del 5 febbraio 2009 al Prefetto subentrava, nella qualità di commissario per l'emergenza, l'avv. CP_6
Lo stato di emergenza cessava il 31 dicembre 2013 e non veniva prorogato.
Con la cessazione dello stato di emergenza, venivano meno le funzioni del commissario delegato, per cui nei rapporti in corso subentrava l'ente competente in via ordinaria che, nel caso di specie, è il di Pt_1 Pt_1
Pertanto, il è l'unico soggetto legittimato passivo per tutte le pretese che Parte_1 sono intervenute dopo il 1° gennaio 2014, anche se fondate – come nel caso di specie – su pretese relative ad eventi verificatisi nel periodo della gestione dell'emergenza.
E correttamente l'Avvocatura di Stato richiama la legge n.147/13 che, all'art. 1, comma
422, prevede che alla scadenza dello stato di emergenza le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi.
Ebbene, nel caso di specie il collaudo è avvenuto l'1 dicembre 2014, quando era scaduto il periodo emergenziale, pertanto, essendo subentrato nei rapporti il anche la Parte_1 debenza delle trattenute - maturate con il collaudo – è a carico del Parte_1 subentrato ai rapporti instaurati dal Commissario.
Del resto il Commissario delegato, cessando dalle proprie funzioni, ha rimesso all'apposita voce di bilancio ciò che aveva trattenuto, pertanto, la legittimazione passiva non rimane in capo all'ente che ha erogato i singoli pagamenti.
Correttamente, pertanto, la società ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per CP_1 le somme trattenute nei confronti del Parte_1
pagina 4 di 5
Per questi motivi
va rigettata l'opposizione e la domanda di manleva del nei Pt_1 confronti della e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. CP_2
Il va, pertanto, condannato a pagare le spese processuali in favore del Parte_1
che si liquidano in euro 3.809,00 Controparte_1 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri minimi in considerazione delle questioni trattate, importo così determinato: 851,00 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 1.453,00 per fase decisionale
Il va, altresì, condannato a pagare le spese processuali in favore della Parte_1
Con
e della Consiglio Ministri, che si liquidano in euro 4.951,00 oltre CP_2 CP_3 spese generali, iva e cpa, importo così determinato: 851,00 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 1.453,00 per fase decisionale, euro 1.142,00 (aumento per la difesa della seconda parte)
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna il a pagare le spese processuali in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 3.809,00, oltre spese generali, iva Controparte_1
e cpa
-condanna il a pagare le spese processuali in favore della Parte_1 CP_2
e della che si liquidano in euro 4.951,00 oltre
[...] Controparte_3 spese generali, iva e cpa
Così deciso in Messina il 17 settembre 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 735 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA in persona del sindaco pro tempore, (P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Zaia per procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Salvato
OPPOSTO
E
difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_2
CHIAMATA IN CAUSA
E
difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_3 distrettuale dello Stato
CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 5 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.462/17 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in favore della chiedendo contestualmente di essere autorizzato a Controparte_1 chiamare in causa la e il Controparte_4 [...]
Controparte_5
Deduceva che era stato stipulato un contratto per lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico dell'approdo sull'isola di Stromboli in località Ginostra tra l'incaricato del funzionario delegato dal Commissario per l'emergenza delle Isole Eolie e
[...]
, nq. di procuratore speciale della e che Parte_2 Controparte_1 non era stato pagato il corrispettivo residuo di euro 34.828,02, di cui alla fattura n.24 del
18.6.2025, costituito dalle somme man mano ritenute, sull'importo complessivo, da parte della struttura Commissariale delegata in corrispondenza di ogni pagamento.
Eccepiva, in particolare, di non avere la disponibilità delle somme ingiunte, in quanto, esso
Comune, era deputato solo ad emettere i certificati di pagamento, mentre le ritenute sono rimaste alla Struttura commissariale che ha effettuato il pagamento.
Deduceva, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva, non rivestendo la qualità di
Commissario delegato per l'Emergenza Isole Eolie e non essendo, peraltro, deputato all'erogazione dei fondi.
A seguito della dichiarazione di fallimento della il giudizio veniva interrotto. CP_1
Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., le terze chiamate eccepivano l'incompetenza per territorio e, a seguito di adesione di tutte le parti, veniva dichiarata la incompetenza per territorio del tribunale adito e gli atti venivano trasmessi al Tribunale di
Messina.
pagina 2 di 5 Veniva, pertanto, riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Messina, in cui il Parte_1 ribadiva le difese già articolate.
[...]
Con ordinanza del 4.3.2021 il Giudice, ritenuta la natura documentale della causa, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 7 maggio 2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Con contratto stipulato in data 15 luglio 2008 il funzionario delegato per l'emergenza delle
Isole Eolie – funzione, all'epoca, rivestita dal sindaco di – affidava alla Pt_1 Controparte_1
i lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento tecnico dell'approdo
[...] sull'isola di Stromboli in località Ginostra.
Nel corso dei lavori il responsabile del procedimento emetteva quattro certificati di pagamento a favore della ditta appaltatrice, certificati che venivano trasmessi al Commissario delegato per il pagamento. In ogni certificato venivano applicate le relative trattenute, che devono essere corrisposte alla ditta esecutrice alla fine dei lavori, dopo il collaudo, somme che formano oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare il primo certificato veniva emesso ad agosto 2008, liquidando alla la CP_1 somma di euro 574.637,60, con una trattenuta di euro 2.887,63.
Con il secondo certificato, emesso a settembre 2008, veniva liquidata alla la CP_1 somma di euro 398.558,71, applicando una trattenuta di euro 4.890,43.
Con il terzo certificato, emesso a dicembre 2009, veniva liquidata alla la somma di CP_1 euro 544.970,26, applicando una trattenuta di euro 7.628,98.
Con il quarto certificato, emesso a febbraio 2011, veniva liquidata alla la somma di CP_1 euro 430.410,70, con una trattenuta di euro 9.791,85.
Il destinatario del decreto ingiuntivo, ha dedotto di non essere tenuto al Parte_1 pagamento, in quanto le somme trattenute sono rimaste nella disponibilità della struttura commissariale che ha effettuato i pagamenti.
pagina 3 di 5 Ebbene, lo stato emergenziale, dichiarato con decreto del 14 giugno 2002, veniva prorogato sino al 31 dicembre 2012.
Dapprima il Commissario delegato era il Sindaco di cui subentrava, con ordinanza Pt_1 del 22 gennaio 2008, il Prefetto di CP_2
Il Prefetto, n.q. di Commissario delegato per l'emergenza, liquidava i primi due stati di avanzamento dei lavori.
Con ordinanza del 5 febbraio 2009 al Prefetto subentrava, nella qualità di commissario per l'emergenza, l'avv. CP_6
Lo stato di emergenza cessava il 31 dicembre 2013 e non veniva prorogato.
Con la cessazione dello stato di emergenza, venivano meno le funzioni del commissario delegato, per cui nei rapporti in corso subentrava l'ente competente in via ordinaria che, nel caso di specie, è il di Pt_1 Pt_1
Pertanto, il è l'unico soggetto legittimato passivo per tutte le pretese che Parte_1 sono intervenute dopo il 1° gennaio 2014, anche se fondate – come nel caso di specie – su pretese relative ad eventi verificatisi nel periodo della gestione dell'emergenza.
E correttamente l'Avvocatura di Stato richiama la legge n.147/13 che, all'art. 1, comma
422, prevede che alla scadenza dello stato di emergenza le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi.
Ebbene, nel caso di specie il collaudo è avvenuto l'1 dicembre 2014, quando era scaduto il periodo emergenziale, pertanto, essendo subentrato nei rapporti il anche la Parte_1 debenza delle trattenute - maturate con il collaudo – è a carico del Parte_1 subentrato ai rapporti instaurati dal Commissario.
Del resto il Commissario delegato, cessando dalle proprie funzioni, ha rimesso all'apposita voce di bilancio ciò che aveva trattenuto, pertanto, la legittimazione passiva non rimane in capo all'ente che ha erogato i singoli pagamenti.
Correttamente, pertanto, la società ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per CP_1 le somme trattenute nei confronti del Parte_1
pagina 4 di 5
Per questi motivi
va rigettata l'opposizione e la domanda di manleva del nei Pt_1 confronti della e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. CP_2
Il va, pertanto, condannato a pagare le spese processuali in favore del Parte_1
che si liquidano in euro 3.809,00 Controparte_1 oltre spese generali, iva e cpa, applicando i parametri minimi in considerazione delle questioni trattate, importo così determinato: 851,00 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 1.453,00 per fase decisionale
Il va, altresì, condannato a pagare le spese processuali in favore della Parte_1
Con
e della Consiglio Ministri, che si liquidano in euro 4.951,00 oltre CP_2 CP_3 spese generali, iva e cpa, importo così determinato: 851,00 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 1.453,00 per fase decisionale, euro 1.142,00 (aumento per la difesa della seconda parte)
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna il a pagare le spese processuali in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 3.809,00, oltre spese generali, iva Controparte_1
e cpa
-condanna il a pagare le spese processuali in favore della Parte_1 CP_2
e della che si liquidano in euro 4.951,00 oltre
[...] Controparte_3 spese generali, iva e cpa
Così deciso in Messina il 17 settembre 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 5 di 5