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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4361 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il _1 C.F._1
26/04/1958,
e
, C.F. , nato a [...] il E_ C.F._2
09/10/1950,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina MARCHETTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco
rispetto.
2) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di E_ _1
contributo al mantenimento la somma di euro 700,00 (euro settecento/00)
mensili con decorrenza dal 5/12/2024 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese,
con rivalutazione annuale secondo gli in-dici Istat e con le modalità sopra
riportate.
3) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con le pattuizioni di
cui al presente atto, ogni loro rapporto di carattere patrimoniale connesso e
derivante dal rapporto di coniugio e di non avere, pertanto, a questo titolo
alcuna ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra.
4) Gli onorari e le spese del presente procedimento sono posti interamente a
carico del sig. ”. E_
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 8/07/1989,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale
di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a E_
, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di 700,00 _1
euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- gli onorari e le spese del presente procedimento sono posti interamente a
3 carico del sig. E_
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e _1
uniti in matrimonio in VICENZA in data 8/07/1989 con E_
atto trascritto al n. 89, Parte I, Anno 1989, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) gli onorari e le spese del presente procedimento sono posti interamente a carico del sig. E_
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4361 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il _1 C.F._1
26/04/1958,
e
, C.F. , nato a [...] il E_ C.F._2
09/10/1950,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina MARCHETTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco
rispetto.
2) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di E_ _1
contributo al mantenimento la somma di euro 700,00 (euro settecento/00)
mensili con decorrenza dal 5/12/2024 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese,
con rivalutazione annuale secondo gli in-dici Istat e con le modalità sopra
riportate.
3) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con le pattuizioni di
cui al presente atto, ogni loro rapporto di carattere patrimoniale connesso e
derivante dal rapporto di coniugio e di non avere, pertanto, a questo titolo
alcuna ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra.
4) Gli onorari e le spese del presente procedimento sono posti interamente a
carico del sig. ”. E_
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso congiunto depositato in data 28/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 8/07/1989,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale
di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a E_
, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di 700,00 _1
euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- gli onorari e le spese del presente procedimento sono posti interamente a
3 carico del sig. E_
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e _1
uniti in matrimonio in VICENZA in data 8/07/1989 con E_
atto trascritto al n. 89, Parte I, Anno 1989, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) gli onorari e le spese del presente procedimento sono posti interamente a carico del sig. E_
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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