Articolo 2 della Legge 29 marzo 1949, n. 136
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 aprile 1949
Art. 2.
I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, riammessi in carriera continuativa prima della entrata in vigore della presente legge, possono contrarre matrimonio senza limitazione di numero, purche' abbiano compiuto il 30° anno di eta' e contino otto anni di servizio.
Entrata in vigore il 17 aprile 1949