Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1086/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 19 marzo 2025
All'udienza del 25/09/2024 alle ore 10.00 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Aurora Frezza nell'interesse dell'opponente avv. Daniele Corso la quale chiede dichiararsi la contumacia del e, in assenza di richieste istruttorie Controparte_1 ed invitato in tal senso dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1086/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1080 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promossa da avv. Daniele Corso (nato a [...] il [...] – c.f. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Aurora Frezza
- opponente - nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
1
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19/03/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 13/09/2019 il Giudice di Pace di Palmi ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato il sig. imputata nell'ambito del procedimento penale n. Persona_1
85/2018 RGNR e n. 57/23 RGdP.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
Daniele Corso.
Il giudizio di prime cure in fase dibattimentale si è concluso con la sentenza di condanna n. 74/2023 emessa dal Giudice di Pace di Palmi.
L'avv. Daniele Corso in data 30/09/2023 nell'interesse dell'imputato ha proposto appello innanzi al Tribunale di Palmi in composizione monocratica (n. 85/2018 RGNR e n.
6/2023 RGT APP) che all'udienza del 15/04/2024 ha pronunciato sentenza n. 2/2024 di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
L'avv. Daniele Corso per tale specifica fase di gravame in data 27/04/2024 ha chiesto la liquidazione del compenso con parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le tre fasi (€
2.458,00 al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia).
Con decreto depositato in data 28/08/2024 (n. 205/2024 Liqu. GP) il Tribunale di Palmi in composizione monocratica ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di €
1.040,00 (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge;
ha riconosciuto le fasi di studio e decisoria dichiarandola al parametro medio e liquidandola rispettivamente in € 378,00 ed in € 662,00.
Con ricorso depositato in data 24/09/2024 l'avv. Daniele Corso ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011 e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui non ha riconosciuto la fase introduttiva e nella parte in cui ha liquidato il compenso in misura inferiore alla media per come dichiarato applicando i parametri tipici del giudizio innanzi al Giudice di Pace e non quelli propri del Tribunale monocratico innanzi al quale si è svolta la fase di appello.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente, nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
2 In premessa va ricordato che nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 170 TU spese di giustizia al giudice è devoluto il compito di riesaminare il provvedimento in tutti i suoi aspetti, anche d'ufficio su vizi non prospettati dalle parti (Cass. n. 1470 del 22/01/2018).
Infatti, l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso con i benefici del gratuito patrocinio introduce una verifica della correttezza legale nella determinazione del compenso compiuta con il decreto di liquidazione, a cui procede ex officio il giudice competente a decidere l'opposizione, il quale per il principio di cui all'art. 112 c.p.c. è tenuto soltanto a non superare l'entità del compenso richiesto.
Ciò posto, nell'impugnato decreto il Tribunale ha determinato in complessivi € 1.040,00, oltre accessori, il compenso spettante al difensore.
Dal percorso motivazionale espresso nel decreto emerge che non è stata riconosciuta la fase introduttiva (senza specifica motivazione) e che il quantum è stato determinato in €
378,00 per la fase di studio ed in € 662,00 per la fase decisoria richiamando i criteri medi previsti dal DM di riferimento ed osservando che l'attività defensoriale non ha comportato un impegno particolare (“procedimento che ha richiesto un impegno professionale di non particolare intensità, anche in considerazione del numero delle udienze effettivamente celebrate (una), dell'assenza di testi escussi e della mancanza di particolare complessità delle questioni di fatto o di diritto trattate (processo d'appello avverso sentenza del Giudice di pace terminato con una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione”).
La valutazione de qua non può essere condivisa in relazione per un verso all'esclusione della fase introduttiva e per altro verso al riconoscimento per la fase decisionale di un importo inferiore al minimo dei parametri.
A) E' noto che in seguito all'abolizione delle tariffe professionali la quantificazione del compenso spettante al difensore anche in fase di liquidazione giudiziale è regolata dal sistema dei c.d. parametri introdotto con D.M. n. 140/2012 e poi parzialmente modificato con il D.M. n. 55/2014 e con il D.M. n. 147/2022 (quest'ultimo applicabile alla fattispecie ratione temporis).
La nuova normativa correla il compenso del difensore per il giudizio dibattimentale all'attività svolta nell'ambito di quattro fasi omnicomprensive (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria e fase decisoria), in rapporto all'organo giudicante, con indicazione di un parametro c.d. medio di ordinario riferimento e la previsione di un meccanismo di aumenti o riduzioni rispettivamente sino al 50% in relazione alle diverse fasi (art. 12 “…Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.” – nell'attuale
3 formulazione dell'art. 12 la locuzione di regola è stata soppressa e le percentuali di riduzioni ed aumenti sono state unificate nel 50%).
Il c.d. parametro medio ha natura meramente orientativa per il giudice il quale, per un verso, non è vincolato al suo rispetto ben potendo liberamente determinare il compenso nell'ambito delle oscillazioni indicate dal D.M. e, per altro verso, è esentato da una specifica motivazione laddove applichi il parametro medio o non si discosti sensibilmente da esso.
La Suprema Corte al riguardo ha, anche di recente, confermato che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma
2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (Cass. n. 20183 del 31/07/2018).
Nel vigore del D.M. n. 55/2014 era, peraltro, principio condiviso che i parametri non costituivano un limite inderogabile per il giudice il quale può liquidare il compenso anche al di sotto dei minimi o al di sopra dei massimi previsti, purché in tal caso assolva all'obbligo di motivare la scelta:
- “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione” (Cass. n. 22151 del 12/09/2018);
- “Il decreto ministeriale n. 55/2014, nell'individuare un limite minimo ai compensi tabellari previsti, non ha portata abrogativa della disposizione di cui al d.m. n. 140/2012 che sancisce la non obbligatorietà delle soglie minime e massime ivi indicate” (Cass. n. 1018 del 17/01/2018).
Tuttavia, la possibilità per il giudice di derogare al parametro minimo deve ritenersi venuta meno a seguito delle modifiche introdotto nel 2018 e poi consolidate nel D.M. n.
147/2022.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali
e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come
4 modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. n. 9815 del 13/04/2023 e Cass. n. 10438 del
19/04/2023).
Nel caso di specie il limite inderogabile costituito dalla riduzione del 50% dei parametri ordinari è stato violato nel corpo del provvedimento opposto, proprio nella parte in cui il
Giudice ha determinato in € 662,00 il compenso per la fase decisoria a fronte di un compenso base di € 1.418,00 sensibile di riduzione al massimo ad € 709,00.
Il decreto opposto in parte qua va riformato.
B) L'attività defensoriale prestata dall'opponente è perimetrata a quanto espletato in funzione della predisposizione dell'atto di appello e della partecipazione all'udienza di discussione e decisione del 15/04/2024; in tali limiti ha diritto al compenso in ragione delle previsioni di cui al D.M. 55/2014 ed al D.M. n. 147/2022.
La documentazione allegata al ricorso consente di riscontrare – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – che:
- in data 30/09/2023 l'avv. Daniele Corso nell'interesse dell'imputato ha proposto appello innanzi al Tribunale di Palmi in composizione monocratica
(n. 85/2018 RGNR e n. 6/2023 RGT APP);
- all'udienza del 15/04/2024 il difensore ha discusso ed il Tribunale ha emesso la sentenza n. 2/2024 di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il diritto al compenso per il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio può essere riconosciuto, dunque, nei limiti delle attività concretamente espletate.
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile. Valutazione che deve essere confermata pure nei giudizi che si concludono con dichiarazione di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 442
5 comma 2 bis c.p.p. perché il legislatore ha previsto anche per tale fattispecie la modalità definitoria dell'ordinanza a seguito di discussione in udienza che presuppone comunque una valutazione ed a monte la possibilità per il difensore di concludere.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
Nel caso in esame è oggettiva la circostanza che il difensore dell'imputato in data
30/09/2023 ha depositato l'atto di appello avverso la sentenza di prime cure. E' pacifico, quindi, che debba esserle riconosciuto il compenso anche per la fase introduttiva, ingiustamente negato nel decreto opposto.
L'opposizione anche sullo specifico punto merita accoglimento.
C) Così perimetrato l'ambito delle attività liquidabili (fase di studio e fase introduttiva e fase decisoria), in tema di concreta determinazione va osservato che ai sensi dell'art. 82
D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e succ mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve, quindi, osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità
(come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M.
n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve
6 necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni
“ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come
è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al “minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
La superiore ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza del Tribunale.
Ciò posto, in applicazione dei predetti criteri ed esaminati gli atti, all'opponente può essere riconosciuto il seguente compenso
- per la fase di studio della controversia (tab. 15.1), € 378,00, parametro medio ponderato già attribuito dal giudice del decreto opposto;
diversamente da quanto sostenuto nell'opposizione non vi sono ragioni per affermare che il Tribunale abbia errato nell'individuazione della tabella per la liquidazione del compenso;
l'importo di € 378,00 costituisce rispetto al parametro base ordinario (cioè il
7 massimo nella disciplina del gratuito patrocinio) una quantificazione media ponderata (cioè la media nella disciplina del gratuito patrocinio) che corrisponde alla valutazione di non complessità argomentata nelle premesse del decreto;
- per la fase introduttiva (tab. 15.3), € 425,25, parametro medio ponderato per le medesime ragioni su indicate;
- per la fase decisionale (tab. 15.4), € 709,00, parametro “minimo” poiché in fase di discussione la sussistenza dei presupposti per la declaratoria dell'effetto estintivo prescrizionale era già emersa.
Il compenso complessivo per le attività su indicate è di € 1.512,25 oltre accessori;
il predetto importo deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002 così risultando conclusivamente di € 1.008,20.
Pertanto, l'opposizione va accolta nella predetta misura.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa (la differenza tra il compenso riconosciuto in questa sede e quello attribuito nel decreto opposto - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale (per quest'ultima con applicazione del minimo in ragione della semplicità della questione e della particolare struttura del procedimento).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palmi in composizione monocratica in data 28/08/2024 (n. 205/2024 Liqu. GP) liquida in favore dell'avvocato Daniele Corso quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. imputata nell'ambito del procedimento penale (n. 85/2018 RGNR e Persona_1
n. 6/2023 RGT APP, l'importo complessivo di € 1.008,20, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Daniele Corso Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 125,00 per esborsi (con distrazione in favore dell'avv. Aurora Frezza dichiaratosi antistatario).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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