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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2024, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1146/2024 del R.G., Affari Contenziosi, avente ad oggetto interdizione
TRA nata a [...] il [...] e residente in [...](Av) Parte_1
alla via A. Gramsci n. 35, C.F. in qualità di nipote dell'interdicenda, C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Girardi ed elettivamente domiciliata in ND (Av) alla via Bellini n. 1;
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
ND (Av) alla via A. Gramsci n. 35, C.F. ; C.F._2
RESISTENTE
Con il visto del PM reso in data 10.5.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 ha chiesto l'interdizione di Parte_1
in considerazione delle condizioni cliniche e della grave situazione Controparte_1
psico-fisica in cui si trova rappresentando che l'interdicenda risulta affetta da “demenza senile, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, incontinenza urinaria, artrosi polidistrettuale con limitazioni funzionali,
1/4 deambulazione con appoggio e cataratta senile”. La parte ha, in merito, richiamato e prodotto il verbale dell'Inps del 8.01.2019 attestante una riconosciuta invalidità non revisionabile a partire dal 19.11.2018 e la valutazione dell'interdicenda di “invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua”. La ricorrente ha, poi, esposto che l'interdicenda percepisce un assegno sociale e l'indennità di accompagnamento nonché una pensione
Moldava di circa € 1.150,00 annui e risulta cointestataria di un libretto postale congiuntamente a Persona_1
All'udienza del 20.06.2024 è stato eseguito l'esame dell'interdicenda e sono stati sentiti i familiari della stessa, ossia il figlio e la nipote . Controparte_2 Persona_1
All'esito del 23.9.2024 la causa è stata assegnata in decisione.
Il ricorso si presenta fondato e deve essere accolto alla luce delle seguenti motivazioni.
In via preliminare ed in punto di diritto deve essere ricordato che ai sensi dell'art. 414 c.c. “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione” e che ai sensi dell'art. 404 c.c. “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Deve essere ancora soggiunto che, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la Legge 9 gennaio
2004, n.° 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente con la conseguente necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 1° marzo 2010, n. 4866).
Ciò premesso, rileva il Collegio che l'esame dell'interdicenda, compiuto all'udienza del
20.06.2024, ha evidenziato che la parte non è stata in grado di orientarsi nel tempo e nello spazio. In particolare, l'interdicenda ha saputo rispondere correttamente soltanto alla domanda relativa all'anno e al luogo di nascita. Alla medesima udienza i familiari sentiti hanno
2/4 precisato che l'interdicenda fino all'anno 2018 era presente a sé stessa, parlava in italiano ed era autonoma, mentre allo stato attuale non è in grado di provvedere neppure all'igiene personale dipendendo dalle nipoti e , inoltre, ha affermato Pt_1 Per_1 Controparte_3
di non opporsi alla richiesta di nomina di un tutore, precisando di non essere in grado di garantire una corretta assistenza.
Osserva, poi, il Tribunale che dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge che risulta affetta da demenza senile, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, Controparte_1
incontinenza urinaria, artrosi polidistrettuale con limitazioni funzionali, deambulazione con appoggio e cataratta senile (cfr. certificazioni neurologiche del 4.09.2023 e dell'11.04.2024) e che risulta invalida non sottoponibile più a revisione a partire dal 19.11.2018, come si evince dal certificato rilasciato dalla commissione medica dell'Inps in data 8.01.2019.
In base a quanto precede, dunque, il Tribunale ritiene che le condizioni dell'interdicenda siano tali da renderla incapace di attenersi con discernimento e consapevolezza alle occupazioni della vita quotidiana, con la conseguente necessità di assistenza continua e totale, al fine di assicurare l'adeguata protezione della sua persona e del suo patrimonio. La ravvisata esigenza di una sostituzione totale nell'attività giuridica dell'interessato, del resto, preclude per definizione l'adozione della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno, non applicabile ove debbano attribuirsi all'amministratore gli stessi poteri che la legge riconosce al tutore.
In conclusione, in accoglimento del ricorso deve dichiararsi l'interdizione di CP_1 con contestuale: a) annotazione della presente sentenza nell'apposito registro ai
[...]
sensi dell'art. 423 c.c.; b) trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la sua annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetta ai sensi dell'art. 423 c.c.; c) trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare ex art. 42 disp. att. c.c.
Quanto al soggetto da nominare tutore, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere nominata tutrice provvisoria Parte_1
Infine, le richieste formulate nelle note conclusionali volte ad ottenere la nomina del protutore provvisorio e l'autorizzazione al prelievo dal libretto postale dell'intero importo dell'assegno sociale e dell'accompagnamento, e della pensione moldava non possono essere accolte la prima ai sensi dell'art. 424 comma due c.c. e le seconde perché devono essere proposte al giudice tutelare.
3/4 Le ragioni della decisione, unitamente alla peculiarità della materia trattata, non consentono di configurare una vera e propria soccombenza per cui nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda proposta dalla ricorrente e dichiara l'interdizione di CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
- nomina tutrice provvisoria dell'interdetta; Parte_1
- nulla dispone sulle spese.
Manda alla cancelleria per i relativi adempimenti e per la trasmissione di copia della presente sentenza al giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
4/4