Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Soverato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia:
- della graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel Comune di Soverato, approvata con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 13.2.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Soverato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RI De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel Comune di Soverato.
2. Rappresenta il ricorrente che aveva presentato, per sé e per il proprio nucleo familiare composto da una compagna e due figli (di cui uno portatore di handicap), domanda di partecipazione al bando integrativo per l’aggiornamento della graduatoria permanente utile all’assegnazione di alloggi ERP (Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32) del Comune di Soverato; che, con determina n. -OMISSIS-, il Comune aveva approvato la graduatoria provvisoria collocando il ricorrente in ventesima posizione assegnando n. 3 punti e, quindi, non tenendo conto della presenza del nucleo familiare e della condizioni di salute di uno dei componenti; che aveva proposto ricorso in via amministrativa avverso detta determina e che il Comune di Soverato, pur non formulando alcuna risposta, aveva richiesto un sopralluogo ai Vigili del Fuoco all’esito del quale era risultato che all’interno dell’immobile ove il ricorrente risiedeva erano, tra gli altri, presenti: 1. -OMISSIS- (compagna di -OMISSIS-); 2. -OMISSIS- (figlio, portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di -OMISSIS- e -OMISSIS-); 3. -OMISSIS- (figlia di -OMISSIS- e -OMISSIS-); che, con memoria n. -OMISSIS-, il ricorrente aveva precisato che, sin dall’anno 2020, il nucleo familiare era risultato composto anche dalla compagna -OMISSIS-e dai figli -OMISSIS-, i quali sebbene non residenti anagraficamente, erano risultati essere stabilmente dimoranti nello stesso alloggio di -OMISSIS-; che, con nota n. -OMISSIS-, il Comune aveva rigettato il ricorso amministrativo proposto dal ricorrente; che, con nota n. -OMISSIS-, l’ente comunale aveva chiesto di presentare un’unica attestazione ISEE del nucleo familiare e dichiarazioni dei redditi alla data del bando e, con nota del -OMISSIS-, il ricorrente, nel produrre la documentazione richiesta, aveva ribadito che lo stesso e la compagna non avevano mai provveduto a variare la originaria residenza e avevano ottenuto attestazioni ISEE differenti comunicate al Comune di Soverato.
3. Con l’unico motivo del ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione della L.R. Calabria 32/1996 e del d.p.r. 223/1989 ”, il ricorrente, previa richiesta istruttoria di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati la cui posizione non era stata specificata nell’impugnato provvedimento, ha denunciato che l’ente comunale non avrebbe considerato la circostanza che, sin dall’anno 2017, il ricorrente medesimo e la compagna avevano iniziato a convivere (e successivamente erano nati i due figli) pur avendo mantenuto le rispettive residenze anagrafiche; che, al di là del dato formale della attuale residenza, la famiglia del ricorrente sarebbe dunque una e convivente in Soverato con domicilio alla -OMISSIS- presso l’abitazione della madre del ricorrente - come da dichiarazione sostitutiva- così sussistendo il requisito del nucleo familiare ex art. 7 della Legge Regionale del 25 novembre 1996, n. 32.
4. Nel costituirsi il Comune di Soverato ha chiesto rigettarsi il ricorso deducendo che il ricorrente sarebbe risultato residente in [...]alla -OMISSIS-, mentre la compagna e i figli in -OMISSIS-; che il reddito complessivo ai fini ISEE sarebbe stato correttamente calcolato con riferimento a quello del solo ricorrente; che nelle procedure di assegnazione degli alloggi popolari avrebbero rilievo solo le risultanze anagrafiche e non le dichiarazioni sostitutive, essendo questi ultimi atti privi di rilevanza probatoria a tal fine.
5. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 4 giugno 2025, il Tribunale, con ordinanza del-OMISSIS-, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti in graduatoria, ponendo a carico del Comune le modalità per la comunicazione dei nominativi al ricorrente e gli adempimenti per l’attività notificatoria.
6. Alla udienza in camera di consiglio del 17 settembre 2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
7. Alla udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. Il ricorso non è fondato per quanto di ragione.
9. Il Collegio osserva che, ai fini dell’assegnazione dell’alloggio di residenza pubblica, la Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32, presuppone la dimostrazione sia della convivenza del nucleo familiare (art. 7) che della residenza da almeno sei mesi nell’ambito del Comune interessato (art. 10).
9.1. L’art. 7, al comma 1, stabilisce che: “ Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola ” e al successivo comma 2 che: “ Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado ”.
9.2. L’art. 10, co. 1, alla lettera b), prevede tra i requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l’avere, tra l’altro, il richiedente: “ residenza anagrafica da almeno sei mesi o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale ”.
9.3. La difesa del ricorrente ha sostenuto che, pur avendo l’assistito e la compagna le rispettive residenze in luoghi diversi, il nucleo familiare sarebbe convivente in Soverato con domicilio alla -OMISSIS- e la dichiarazione sostitutiva allegata sarebbe all’uopo idonea a provare la circostanza della convivenza dei componenti del nucleo familiare all’interno dell’alloggio comunale.
9.4. Occorre premettere che il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 all’art. 4, co. 1, nel formulare la definizione di famiglia anagrafica, prevede che: “ Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune ”.
9.5. Inoltre ciascun componente della famiglia può dichiarare la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza ai sensi degli artt. 6 e 13, co. 1, lett. b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
9.6. La residenza anagrafica può, poi, essere comprovata con una dichiarazione sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9.7. L’art. 13, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 stabilisce, infatti, che: “ Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
9.8. Ora se è, quindi, possibile provare l’esistenza della famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, occorre tenere conto del fatto che l’art. 71 dello stesso testo normativo nello stabilire che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dì cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni, prevede, al comma 2, che: “ I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi ”.
9.9. L’art. 75, co. 1, stabilisce, infine, che, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
9.10. Sul punto può richiamarsi la giurisprudenza del Giudice di Appello per cui: “ Secondo la giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, n. 8920 del 31 dicembre 2019) l’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 - a mente del quale “qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” - trova quale unico presupposto la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni aventi valore di autocertificazione, a nulla rilevando lo stato soggettivo - di buona o mala fede - del dichiarante al momento del rilascio della dichiarazione, come parimenti irrilevanti, ai fini della decadenza, sono il carattere accidentale del mendacio ovvero il carattere lato sensu periferico dell'informazione inveritiera (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5550 del 4 luglio 2022). Come già precisato, le norme recanti la semplificazione nell'attività amministrativa si fondano infatti sul principio di autoresponsabilità, con un ribaltamento sull'interessato dell'onere di acquisire piena consapevolezza della propria effettiva condizione, in modo da rendere pienamente affidabile l'autocertificazione ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9.1.2026, n. 205).
9.11. Pertanto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è uno strumento di semplificazione delle formalità del rapporto con la Pubblica Amministrazione ma non assume alcuna " valenza certificativa ", né assume alcun particolare valore probatorio in ordine a quanto con essa dichiarato, sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera dell’Amministrazione, verifica che è doverosa, prima di procedere all’emanazione del provvedimento finale, in caso di elementi dubbi o contestati (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5030), considerato che “ L’attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni o auto dichiarazioni è limitata a specifici status o situazioni rilevanti in determinate attività o procedure amministrative (Cass., sez. III, 28 gennaio 2004, n. 1562; Cass., sez. lav., 25 luglio 2002, n. 10981) e non vale a superare quanto attestato dall’amministrazione, sino a querela di falso, dall’esame obiettivo delle risultanze documentali .” (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 maggio 2008, n. 2352).
10. Per quanto di interesse il Collegio rileva che il Comune resistente, nella nota n. -OMISSIS- - inerente il rigetto della istanza in autotutela del ricorrente di riforma della determina n. -OMISSIS--, aveva rilevato che, a seguito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate, era emerso che il figlio minore del ricorrente non era incluso nel nucleo famigliare dello stesso ma in altro nucleo all’indirizzo in via -OMISSIS-, circostanza desumibile dal certificato dello Stato di famiglia per assegni familiari del ricorrente stesso del 11.4.2024 e dallo stato di famiglia di pari data.
10.1. Inoltre emerge che lo stesso ricorrente, nella dichiarazione del 30.3.2023 resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarava che il nucleo familiare ha residenza anagrafica in Soverato in via -OMISSIS- ma nel ricorso ha riconosciuto che “ dal 2020 che, seppur non anagraficamente, la famiglia di -OMISSIS- composta anche dalla compagna -OMISSIS-e dai figli -OMISSIS-, risulta dimorante in -OMISSIS- a Soverato. Così è composto il nucleo familiare del “richiedente” che ha partecipato al bando in oggetto ” ( vds . pag. 4 del ricorso).
10.2. Pertanto sia dalla nota comunale n. -OMISSIS- che da quanto dichiarato dallo stesso ricorrente può ricavarsi quindi che, nonostante la dichiarazione sostitutiva del 30.3.2023, la residenza anagrafica del ricorrente (come della convivente) non coincide con l’alloggio sito in Soverato, -OMISSIS-.
11. Pertanto il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia in effetti fornito prova dell’avere posto la propria residenza anagrafica all’interno del Comune, così come richiesto dall’art. 10, co. 1, lett. b) della Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32.
11.1. E, infatti, la dichiarazione resa dal ricorrente ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in disparte ogni eventuale ulteriore profilo di responsabilità azionabile in altre sedi, non è un titolo idoneo a certificare il fatto della residenza anagrafica come richiesto dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, essendo emerso dagli atti che il ricorrente e la convivente risultavano formalmente residenti in altro luogo.
12. Non potendosi prescindere dalle risultanze anagrafiche sia in ordine al nucleo familiare convivente, sia, non da ultimo, quanto alla residenza anagrafica nel Comune, il ricorso deve, essere, quindi rigettato.
13. I peculiari profili, anche interpretativi, della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AS, Presidente
OL Ciconte, Referendario
RI De NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI De NN | AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.