TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 30/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SA Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 260/2023 promoSA da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atto, dall'Avv. Luca
Lavezzo (c.f. - pec fax 049.8562274), C.F._2 Email_1 dall'Avv. Diego Macina (c.f. - pec fax C.F._3 Email_2
049.8562274) e dall'Avv. Silvia VaSAllo (c.f. pec C.F._4
fax 049.8562274) ed elettivamente domiciliato presso il loro Email_3
studio in Padova, via Venezia n. 90/A
ATTORE contro
( , nato a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1 C.F._5
(FE) Via Eda Gavioli n. 29, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lara Santin del
Foro di Rovigo (c.f.: con studio a Rosolina (RO), Via I. Zanini n. 3 con C.F._6
dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 0426.340094 e indirizzo pec:
Email_4
CONVENUTO
Con la chiamata in causa di
(C.F. P.I. , con sede in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco IN (C.F. - p.e.c. C.F._7
e dall'Avv. RL BE IN (C.F. Email_5
pagina 1 di 9 - p.e.c. ), ed elettivamente C.F._8 Email_6
domiciliata presso il loro studio in Ferrara, Via Bologna n. 58/b, come da mandato in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Azione di risarcimento del danno alla persona da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare e dichiarare la responsabilità del sig. in qualità di custode, Controparte_1
per le lesioni, patrimoniali e non, subite dal Sig. a causa del sinistro di cui in Parte_1
premeSA occorso in data 11.10.2019 e, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 10.928,62 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio per i quali si chiede fin d'ora la distrazione. In via istruttoria, per puro scrupolo difensionale, reitera ed insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse nel presente giudizio”.
Le conclusioni di parte convenuta: “In via principale di merito: dichiarare l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice nei confronti del convenuto per carenza di qualsivoglia responsabilità in capo a quest'ultimo nella causazione dell'incidente occorso all'attore, con vittoria di spese e competenze professionali, In via subordinata: nell'ipotesi del riconoscimento di una percentuale o di integrale responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro in argomento, si chiede che la Società venga condannata in via diretta ed esclusiva al Controparte_3
risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
Le conclusioni della terza chiamata: “Respingere integralmente le domande tutte, da chiunque formulate, nei confronti di Con vittoria delle spese di lite”. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di farne accertare la responsabilità per il sinistro verificatosi in data 11 ottobre 2019, CP_1
alle ore 18,30 circa, presso l'abitazione del medesimo convenuto sita a Goro (FE), in Via Eda Gavioli
n. 29, ed ottenerne così la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) asseritamente subiti, quantificati complessivamente in euro 10.928,62.
pagina 2 di 9 In particolare l'attore allegava di essere caduto mentre, in compagnia dell'amico stava CP_4 percorrendo il cortile dell'abitazione di proprietà del convenuto;
spiegava che, appoggiato il piede sopra un pozzetto mal messo presente sulla pavimentazione, egli era inciampato ed era precipitato rovinosamente contro alcune biciclette ivi parcheggiate;
deduceva che a seguito dell'occorso egli aveva riportato un trauma policontusivo coinvolgente torace, gomito, ginocchio destro e trauma cervico- lombare da contrattura muscolare, che lo avevano costretto a sottoporsi, nel corso dei mesi successivi, a visite, esami e terapia infiltrativa;
eccepiva, quindi, la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051
c.c. o, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c., del convenuto per aver “tralasciato i neceSAri interventi di manutenzione e di controllo atti a prevenire situazioni di pericolo e scongiurare che il bene in oggetto, ossia il tombino sito sul pavimento del proprio cortile, fosse potenziale fonte di danno”, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa custodita ed il pregiudizio subito.
Il convenuto, costituitosi tempestivamente, pur non contestando la dinamica del sinistro, negava la propria responsabilità e domandava l'accertamento di quella esclusiva dell'attore per la verificazione del sinistro “in quanto la condotta del danneggiato integra il caso fortuito perché il tombino era ben visibile e percepibile per dimensioni, integrando quindi un fatto estraneo alla sfera di custodia del per la sua imprevedibilità ed eccezionalità”. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle CP_1
domande attoree e chiedeva, comunque, facendo valere la polizza n. 1/2461/148/171453727 per la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni ai fini Controparte_5
della manleva. si costituiva in giudizio, contestando integralmente la ricostruzione dei Controparte_2 fatti operata nell'atto di citazione, da ritenersi falsa in base agli accertamenti compiuti dalla steSA compagnia. Eccepiva che il sinistro non si era verificato nell'abitazione del convenuto, ma durante lo svolgimento dell'attività lavorativa del (acquacoltore); che, ad ogni buon conto, la Parte_1 responsabilità per la verificazione del sinistro sarebbe imputabile a fatto esclusivo colposo dell'attore, essendo il pozzetto evidente e ben visibile. Contestato anche il quantum debeatur, concludeva per l'integrale rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., disposta una C.T.U. medico-legale ed escussi i testi e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare CP_4 Testimone_1
del 29 gennaio 2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
****
La domanda formulata dall'attore è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che pagina 3 di 9 seguono.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: si configura a prescindere da un accertamento della condotta e della colpevolezza del custode, essendo sufficiente che sussista un nesso eziologico tra la cosa custodita ed il danno subito (cfr. Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché poSA configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”; cfr. altresì Cass., 9 novembre 2005, n. 21684 e Cass., 6 aprile 2004,
n. 6753).
In particolare, eSA trova fondamento nel rischio, gravante sul custode, per i danni che possono essere prodotti dalla res (cfr. Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317: “In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito”).
La prova fornita dall'attore dell'evento lesivo e del nesso di causalità determina, dunque, una presunzione di responsabilità, che può essere superata dal convenuta, quale custode della cosa, solo dimostrando che il fatto si sia verificato per un caso fortuito (sull'onere dell'attore cfr. Cass., 10 giugno
2020, n. 11096: “Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omeSA o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno”; sull'onere del convenuto, cfr. Cass., 12 maggio 2020, n. 8811: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso”).
La dinamica del sinistro è stata contestata dalla sola difesa della terza chiamata (che ha rilevato: “Il potenziale pericolo era facilmente percepibile, ed altrettanto agevolmente evitabile, per cui il
pagina 4 di 9 comportamento del danneggiato, evidentemente colposo, assurge a causa assorbente del danno, escludendone completamente la derivazione dalla cosa oggetto di custodia”; cfr. pag. 2 della comparsa conclusionale), affermandosi in sintesi l'assenza di prova del nesso di causalità, l'imprudenza e la negligenza dell'attore (quanto meno sotto il profilo del concorso, ai sensi dell'art. 1227 c.c.), nonché
l'esclusione di qualsivoglia responsabilità del custode, potendosi configurare un'ipotesi di caso fortuito.
Orbene, sotto il primo profilo, si osserva - contrariamente a quanto prospettato dalla difesa di
- come l'attore abbia fornito la prova del nesso di causalità tra la cosa custodita ed il CP_2
pregiudizio subito: i documenti prodotti, le dichiarazioni dei testi escussi e gli esiti della relazione peritale del C.T.U., Dr.SA , avallano quanto affermato. Persona_1
Le fotografie prodotte dimostrano la presenza sul pavimento del cortile dell'abitazione di proprietà di di un pozzetto rotto, ciò che rende pienamente verosimile che Controparte_1 Parte_1 poSA essere inciampato percorrendo il porticato a causa dell'increspatura del cemento (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Il teste che la sera del sinistro si trovava assieme al e lo stava CP_4 Parte_1 accompagnando a casa del per restituirgli delle “griglie” ricevute in prestito, ha confermato CP_1 la dinamica dell'evento rappresentata dall'attore nell'atto introduttivo al giudizio, precisando: a) di essere entrato con nella proprietà del paSAndo per il “cancello grande, Parte_1 CP_1
quello da dove paSAno le macchine, e non da quello piccolo, e così anche Da lì poi siamo Parte_1 andati sotto il porticato e sulla porta di casa ci stava aspettando il ; b) di aver visto l'attore CP_1 inciampare “come se qualcuno gli avesse fatto lo sgambetto e lui aveva il piede sul pozzetto, era ad un metro da me. Lui è caduto perdendo l'equilibrio per aver messo il piede nel pozzetto”, pozzetto che al momento della caduta si trovava nelle medesime condizioni di cui alle fotografie in atti (“Posso dire che dopo che il è caduto di certo quelle erano le condizioni del pozzetto quella sera”); c) che Parte_1 in quel frangente il sole era già tramontato e le uniche fonti di luce erano quelle provenienti dall'interno della casa del e dai lampioni della via Gavioli, non essendovi luci artificiali nel porticato;
d) CP_1
di essersi accorto dell'esistenza del pozzetto rotto solo al momento della caduta dell'amico (“Io non mi ero accorto che c'era un pozzetto messo male, non guardavo per terra camminando e me ne sono accorto solo durante la caduta di ). Parte_1
La testimonianza di accertatore incaricato da per la verifica dei sinistri, Testimone_1 CP_2
non vale a scalfire la credibilità ed attendibilità del predetto teste, sia perché soggetto (il CP_4
primo, in ragione del suo ancora attuale rapporto professionale con la terza chiamata) “meno indifferente” ed imparziale rispetto a quest'ultimo, sia perché informato dei fatti solo de relato (a pagina 5 di 9 differenza del che era presente al momento dell'occorso ed è quindi teste oculare). CP_4
Anche la dichiarazione sottoscritta dal convenuto in data 21/02/2020 (cfr. doc. 2 di non CP_2
smentisce quanto dichiarato dal teste sia perché pienamente aderente alla ricostruzione della CP_4 dinamica degli eventi, sia perché la locuzione “No testimoni esterni” posta a conclusione dello scritto appare ambigua e foriera di fraintendimenti, sia ancora perché la dichiarazione fu certamente redatta dal come dal medesimo dichiarato, e solo alla fine sottoscritta dal senza che, Tes_1 CP_1
peraltro, vi sia certezza del fatto che fosse stata riletta al dichiarante ai fini della relativa conferma.
Infine, gli esiti della relazione peritale e i certificati medici prodotti dall'attore attestano, non solo, la compatibilità del sinistro con le lesioni riportate (tanto che il C.T.U. rileva sul punto che “per quanto attiene al riconoscimento della realtà causale tra l'evento occorso e le lesioni riportate, risulta soddisfatto il criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui venne precisata la diagnosi, posta nell'immediatezza dello stesso. Risulta altresì soddisfatto il criterio di adeguatezza quali-quantitativa e di esclusione delle altre cause, ritenendosi che l'erogazione energetica nella dinamica del sinistro sia stata ampiamente sufficiente a produrre le suddette lesioni;
relativamente al riconoscimento del criterio topografico, risulta che il meccanismo di applicazione traumatica sia stato, specificamente, di tipo contusivo diretto, riconducibile all'estrinsecazione di energia meccanica durante la caduta a terra. Infine, la continuità fenomenica tra il fatto occorso e quanto riportato dal Periziando, considerate altresì le prestazioni specialistiche di vario genere da ritenersi conferenti alla vicenda clinica in esame, sulla scorta del documentato percorso clinico anzi delineato, pongono in essere il criterio della continuità fenomenica e gli altri criteri definitori della realtà causale materiale”; cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale in atti), ma anche l'attendibilità – contestata dalla difesa della terza chiamata – sia del teste che del convenuto CP_4 [...]
entrambi presenti al momento dell'occorso, vista la piena coincidenza dei fatti dichiarati in CP_1
sede istruttoria (in particolare, il fatto che il teste avrebbe visto inciampare CP_4 Parte_1
“come se qualcuno gli avesse fatto lo sgambetto e lui aveva il piede sul pozzetto”) con i risultati della c.t.u. e dei referti clinici (ove risulta che ha riportato “un trauma contusivo al Parte_1 rachide dorsale, gomito e ginocchio destro”).
Sotto il secondo profilo, non è condivisibile la prospettazione della difesa della terza chiamata secondo la quale, in sintesi, l'attore, se avesse utilizzato e applicato i neceSAri e doverosi CP_2
criteri di prudenza e diligenza, avrebbe potuto evitare il danno.
Dalle dichiarazioni testimoniali si ricava, infatti, che nemmeno si era avveduto della CP_4 presenza di un tombino rotto nella pavimentazione del giardino del che l'illuminazione era CP_1 scarsa (e proveniva solo dall'interno dell'abitazione) e che certamente l'insidia non era stata segnalata.
pagina 6 di 9 Non si condivide, pertanto, l'affermazione che il avrebbe potuto evitare il danno, qualora Parte_1
avesse prestato la dovuta attenzione;
in difetto di prova che il fosse abituale frequentatore di Parte_1
quella casa, infatti, non è ragionevole ipotizzare che lo stesso potesse avvedersi per tempo della presenza del tombino, trattandosi di un pozzetto, come evincibile dalle fotografie prodotte in atti, di dimensioni contenute e facilmente confondibile con la pavimentazione del porticato (stesso colore); la visibilità era, peraltro, ridotta in ragione – come detto - della scarsa illuminazione del giardino.
Lo stesso teste ha affermato di essersi accorto dell'esistenza di quel tombino solo dopo CP_4 la caduta dell'attore.
Ne deriva, pertanto, che nessuna condotta negligente o imprudente può essere addebitata all'attore – anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. – nella realizzazione dell'evento.
Sotto il terzo profilo, si osserva, poi, come il convenuto né ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né ha dimostrato di non averlo potuto impedire per un fatto a lui non imputabile, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile.
In particolare, il convenuto, non solo non ha provato di essere intervenuto tempestivamente al fine di riparare il tombino rotto, ma nemmeno ha allegato di essersi attivato preventivamente quella sera al fine di segnalarne la presenza ai due avventori.
Relativamente al danno subito, si condividono i risultati del consulente tecnico d'ufficio, dott.SA
, sia sotto il profilo della quantificazione dei danni non patrimoniali (ove è stato Persona_1
accertato un danno biologico di invalidità permanente del 3%, una inabilità temporanea parziale di 10 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 30 giorni al 25%), sia sotto il profilo di quella dei danni patrimoniali, corrispondenti alle spese mediche sostenute (quantificati in complessivi € 1449,65).
Circa il quantum del risarcimento domandato dall'attore, incontestata da parte sia del convenuto che della terza chiamata l'applicabilità al caso di specie delle Tabelle di Milano pur trattandosi di danno di lieve entità (ed esclusa comunque la liquidazione del danno secondo i criteri di cui all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni, posto che la norma, avendo carattere eccezionale, trova applicazione alle sole ipotesi di lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, così conformemente a precedenti ormai consolidati di questo Tribunale, nonché a Corte Costituzionale, sentenza n. 235/2014,1 e a Cass., 7 giugno 2011, n. 12408 secondo cui “I criteri di liquidazione del
pagina 7 di 9 danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”), il danno non patrimoniale patito dall'attore può essere liquidato secondo i criteri dettati dalle tabelle di Milano, in quanto idoneo parametro di riferimento per la determinazione equitativa del danno.
Il pregiudizio non patrimoniale viene pertanto quantificato in € 6.931,00 (calcolando il pregiudizio biologico permanente al 3%; quello temporaneo pari a 10 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 30 giorni al
25%).
Non si ritiene di liquidare alcun importo aggiuntivo a titolo di “personalizzazione del danno” non avendo l'attore dedotto alcuna circostanza specifica sul punto.
Su dette somme competono gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (conformemente a S.U. sentenza n. 1712/1995).
Il danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute da è, invece, Parte_1
quantificabile in complessivi € 1449,65, come evincibile dagli stessi esiti della C.T.U. e dal relativo giudizio di pertinenza e congruenza.
A questo importo occorre aggiungere il costo dell'intervento del CTP, Dott. come da parcella Per_2
del 5/11/2024 pari a € 610,00 (cfr. doc. depositato in data 23/01/2025 da parte attrice).
Da ultimo la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della terza Controparte_1
chiamata va accolta, non avendo sollevato alcuna Controparte_2 CP_2
contestazione circa la validità ed operatività della polizza assicurativa denominata “UnipolSai Casa &
Servizi” 1/2461/148/171453727 prodotta quale doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Va, pertanto, condannata a tenere indenne il proprio assicurato Controparte_2 [...]
dalla soccombenza e, quindi, a rimborsargli quanto dallo stesso dovuto per effetto della CP_1
presente pronuncia.
Le spese del giudizio, come liquidate nel dispositivo conformemente ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, e quelle di C.T.U. già liquidate con decreto in data 08/10/2024, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Relativamente al rapporto fra il convenuto e la terza chiamata, la mancata contestazione da parte di di profili di validità e/o operatività del rapporto assicurativo (e quindi la non opposizione CP_2
da sinistro stradale è più incisiva e sicura rispetto a quella dei danneggiati da eventi diversi, poiché solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore - che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento”;
pagina 8 di 9 alla chiamata in garanzia) giustifica, non essendoci reale soccombenza, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dott.SA Costanza Perri, definitivamente pronunciando nella causa n. 260/2023 R.G., ogni domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, così provvede:
A) CONDANNA al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Controparte_1 Parte_1
quantificati in euro € 6.931,00, oltre interessi in misura legale sulla somma liquidata,
[...]
previamente riportata a valori dell'ottobre 2019 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione;
nonché al risarcimento del danno patrimoniale subito da quantificato in euro 2059,65, oltre Parte_1
interessi, nella misura legale, dalla data della domanda al saldo.
B) CONDANNA a rifondere a favore di le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento che si liquidano per compensi professionali di avvocato in complessivi
5077,00 oltre alle spese generali al 15% ed accessori di legge e spese generali non imponibili.
C) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta con obbligo di rifusione di quanto eventualmente pagato dall'attore.
D) CONDANNA a tenere indenne il convenuto Controparte_2 Controparte_1
dagli effetti delle statuizioni di cui ai punti precedenti.
E) Compensa integralmente fra il convenuto e la terza chiamata le spese di lite.
Ferrara, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott.SA Costanza Perri
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che ha precisato come “la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è più incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi. Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa,
ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore – che si risolve in garanzia dell' an stesso del risarcimento”; per tale ragione ha giustificato “la limitazione del diritto risarcitorio” e la diversità di trattamento liquidativo di pregiudizi biologici identici in settori diversi da quello degli incidenti stradali (“La prospettata disparità di trattamento in presenza di identiche lievi lesioni è poi smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SA Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 260/2023 promoSA da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atto, dall'Avv. Luca
Lavezzo (c.f. - pec fax 049.8562274), C.F._2 Email_1 dall'Avv. Diego Macina (c.f. - pec fax C.F._3 Email_2
049.8562274) e dall'Avv. Silvia VaSAllo (c.f. pec C.F._4
fax 049.8562274) ed elettivamente domiciliato presso il loro Email_3
studio in Padova, via Venezia n. 90/A
ATTORE contro
( , nato a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1 C.F._5
(FE) Via Eda Gavioli n. 29, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lara Santin del
Foro di Rovigo (c.f.: con studio a Rosolina (RO), Via I. Zanini n. 3 con C.F._6
dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 0426.340094 e indirizzo pec:
Email_4
CONVENUTO
Con la chiamata in causa di
(C.F. P.I. , con sede in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco IN (C.F. - p.e.c. C.F._7
e dall'Avv. RL BE IN (C.F. Email_5
pagina 1 di 9 - p.e.c. ), ed elettivamente C.F._8 Email_6
domiciliata presso il loro studio in Ferrara, Via Bologna n. 58/b, come da mandato in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Azione di risarcimento del danno alla persona da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare e dichiarare la responsabilità del sig. in qualità di custode, Controparte_1
per le lesioni, patrimoniali e non, subite dal Sig. a causa del sinistro di cui in Parte_1
premeSA occorso in data 11.10.2019 e, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 10.928,62 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio per i quali si chiede fin d'ora la distrazione. In via istruttoria, per puro scrupolo difensionale, reitera ed insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse nel presente giudizio”.
Le conclusioni di parte convenuta: “In via principale di merito: dichiarare l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice nei confronti del convenuto per carenza di qualsivoglia responsabilità in capo a quest'ultimo nella causazione dell'incidente occorso all'attore, con vittoria di spese e competenze professionali, In via subordinata: nell'ipotesi del riconoscimento di una percentuale o di integrale responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro in argomento, si chiede che la Società venga condannata in via diretta ed esclusiva al Controparte_3
risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
Le conclusioni della terza chiamata: “Respingere integralmente le domande tutte, da chiunque formulate, nei confronti di Con vittoria delle spese di lite”. Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di farne accertare la responsabilità per il sinistro verificatosi in data 11 ottobre 2019, CP_1
alle ore 18,30 circa, presso l'abitazione del medesimo convenuto sita a Goro (FE), in Via Eda Gavioli
n. 29, ed ottenerne così la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) asseritamente subiti, quantificati complessivamente in euro 10.928,62.
pagina 2 di 9 In particolare l'attore allegava di essere caduto mentre, in compagnia dell'amico stava CP_4 percorrendo il cortile dell'abitazione di proprietà del convenuto;
spiegava che, appoggiato il piede sopra un pozzetto mal messo presente sulla pavimentazione, egli era inciampato ed era precipitato rovinosamente contro alcune biciclette ivi parcheggiate;
deduceva che a seguito dell'occorso egli aveva riportato un trauma policontusivo coinvolgente torace, gomito, ginocchio destro e trauma cervico- lombare da contrattura muscolare, che lo avevano costretto a sottoporsi, nel corso dei mesi successivi, a visite, esami e terapia infiltrativa;
eccepiva, quindi, la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051
c.c. o, in via subordinata, dell'art. 2043 c.c., del convenuto per aver “tralasciato i neceSAri interventi di manutenzione e di controllo atti a prevenire situazioni di pericolo e scongiurare che il bene in oggetto, ossia il tombino sito sul pavimento del proprio cortile, fosse potenziale fonte di danno”, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa custodita ed il pregiudizio subito.
Il convenuto, costituitosi tempestivamente, pur non contestando la dinamica del sinistro, negava la propria responsabilità e domandava l'accertamento di quella esclusiva dell'attore per la verificazione del sinistro “in quanto la condotta del danneggiato integra il caso fortuito perché il tombino era ben visibile e percepibile per dimensioni, integrando quindi un fatto estraneo alla sfera di custodia del per la sua imprevedibilità ed eccezionalità”. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle CP_1
domande attoree e chiedeva, comunque, facendo valere la polizza n. 1/2461/148/171453727 per la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni ai fini Controparte_5
della manleva. si costituiva in giudizio, contestando integralmente la ricostruzione dei Controparte_2 fatti operata nell'atto di citazione, da ritenersi falsa in base agli accertamenti compiuti dalla steSA compagnia. Eccepiva che il sinistro non si era verificato nell'abitazione del convenuto, ma durante lo svolgimento dell'attività lavorativa del (acquacoltore); che, ad ogni buon conto, la Parte_1 responsabilità per la verificazione del sinistro sarebbe imputabile a fatto esclusivo colposo dell'attore, essendo il pozzetto evidente e ben visibile. Contestato anche il quantum debeatur, concludeva per l'integrale rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., disposta una C.T.U. medico-legale ed escussi i testi e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare CP_4 Testimone_1
del 29 gennaio 2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
****
La domanda formulata dall'attore è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che pagina 3 di 9 seguono.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: si configura a prescindere da un accertamento della condotta e della colpevolezza del custode, essendo sufficiente che sussista un nesso eziologico tra la cosa custodita ed il danno subito (cfr. Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché poSA configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”; cfr. altresì Cass., 9 novembre 2005, n. 21684 e Cass., 6 aprile 2004,
n. 6753).
In particolare, eSA trova fondamento nel rischio, gravante sul custode, per i danni che possono essere prodotti dalla res (cfr. Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317: “In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito”).
La prova fornita dall'attore dell'evento lesivo e del nesso di causalità determina, dunque, una presunzione di responsabilità, che può essere superata dal convenuta, quale custode della cosa, solo dimostrando che il fatto si sia verificato per un caso fortuito (sull'onere dell'attore cfr. Cass., 10 giugno
2020, n. 11096: “Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omeSA o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno”; sull'onere del convenuto, cfr. Cass., 12 maggio 2020, n. 8811: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso”).
La dinamica del sinistro è stata contestata dalla sola difesa della terza chiamata (che ha rilevato: “Il potenziale pericolo era facilmente percepibile, ed altrettanto agevolmente evitabile, per cui il
pagina 4 di 9 comportamento del danneggiato, evidentemente colposo, assurge a causa assorbente del danno, escludendone completamente la derivazione dalla cosa oggetto di custodia”; cfr. pag. 2 della comparsa conclusionale), affermandosi in sintesi l'assenza di prova del nesso di causalità, l'imprudenza e la negligenza dell'attore (quanto meno sotto il profilo del concorso, ai sensi dell'art. 1227 c.c.), nonché
l'esclusione di qualsivoglia responsabilità del custode, potendosi configurare un'ipotesi di caso fortuito.
Orbene, sotto il primo profilo, si osserva - contrariamente a quanto prospettato dalla difesa di
- come l'attore abbia fornito la prova del nesso di causalità tra la cosa custodita ed il CP_2
pregiudizio subito: i documenti prodotti, le dichiarazioni dei testi escussi e gli esiti della relazione peritale del C.T.U., Dr.SA , avallano quanto affermato. Persona_1
Le fotografie prodotte dimostrano la presenza sul pavimento del cortile dell'abitazione di proprietà di di un pozzetto rotto, ciò che rende pienamente verosimile che Controparte_1 Parte_1 poSA essere inciampato percorrendo il porticato a causa dell'increspatura del cemento (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Il teste che la sera del sinistro si trovava assieme al e lo stava CP_4 Parte_1 accompagnando a casa del per restituirgli delle “griglie” ricevute in prestito, ha confermato CP_1 la dinamica dell'evento rappresentata dall'attore nell'atto introduttivo al giudizio, precisando: a) di essere entrato con nella proprietà del paSAndo per il “cancello grande, Parte_1 CP_1
quello da dove paSAno le macchine, e non da quello piccolo, e così anche Da lì poi siamo Parte_1 andati sotto il porticato e sulla porta di casa ci stava aspettando il ; b) di aver visto l'attore CP_1 inciampare “come se qualcuno gli avesse fatto lo sgambetto e lui aveva il piede sul pozzetto, era ad un metro da me. Lui è caduto perdendo l'equilibrio per aver messo il piede nel pozzetto”, pozzetto che al momento della caduta si trovava nelle medesime condizioni di cui alle fotografie in atti (“Posso dire che dopo che il è caduto di certo quelle erano le condizioni del pozzetto quella sera”); c) che Parte_1 in quel frangente il sole era già tramontato e le uniche fonti di luce erano quelle provenienti dall'interno della casa del e dai lampioni della via Gavioli, non essendovi luci artificiali nel porticato;
d) CP_1
di essersi accorto dell'esistenza del pozzetto rotto solo al momento della caduta dell'amico (“Io non mi ero accorto che c'era un pozzetto messo male, non guardavo per terra camminando e me ne sono accorto solo durante la caduta di ). Parte_1
La testimonianza di accertatore incaricato da per la verifica dei sinistri, Testimone_1 CP_2
non vale a scalfire la credibilità ed attendibilità del predetto teste, sia perché soggetto (il CP_4
primo, in ragione del suo ancora attuale rapporto professionale con la terza chiamata) “meno indifferente” ed imparziale rispetto a quest'ultimo, sia perché informato dei fatti solo de relato (a pagina 5 di 9 differenza del che era presente al momento dell'occorso ed è quindi teste oculare). CP_4
Anche la dichiarazione sottoscritta dal convenuto in data 21/02/2020 (cfr. doc. 2 di non CP_2
smentisce quanto dichiarato dal teste sia perché pienamente aderente alla ricostruzione della CP_4 dinamica degli eventi, sia perché la locuzione “No testimoni esterni” posta a conclusione dello scritto appare ambigua e foriera di fraintendimenti, sia ancora perché la dichiarazione fu certamente redatta dal come dal medesimo dichiarato, e solo alla fine sottoscritta dal senza che, Tes_1 CP_1
peraltro, vi sia certezza del fatto che fosse stata riletta al dichiarante ai fini della relativa conferma.
Infine, gli esiti della relazione peritale e i certificati medici prodotti dall'attore attestano, non solo, la compatibilità del sinistro con le lesioni riportate (tanto che il C.T.U. rileva sul punto che “per quanto attiene al riconoscimento della realtà causale tra l'evento occorso e le lesioni riportate, risulta soddisfatto il criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui venne precisata la diagnosi, posta nell'immediatezza dello stesso. Risulta altresì soddisfatto il criterio di adeguatezza quali-quantitativa e di esclusione delle altre cause, ritenendosi che l'erogazione energetica nella dinamica del sinistro sia stata ampiamente sufficiente a produrre le suddette lesioni;
relativamente al riconoscimento del criterio topografico, risulta che il meccanismo di applicazione traumatica sia stato, specificamente, di tipo contusivo diretto, riconducibile all'estrinsecazione di energia meccanica durante la caduta a terra. Infine, la continuità fenomenica tra il fatto occorso e quanto riportato dal Periziando, considerate altresì le prestazioni specialistiche di vario genere da ritenersi conferenti alla vicenda clinica in esame, sulla scorta del documentato percorso clinico anzi delineato, pongono in essere il criterio della continuità fenomenica e gli altri criteri definitori della realtà causale materiale”; cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale in atti), ma anche l'attendibilità – contestata dalla difesa della terza chiamata – sia del teste che del convenuto CP_4 [...]
entrambi presenti al momento dell'occorso, vista la piena coincidenza dei fatti dichiarati in CP_1
sede istruttoria (in particolare, il fatto che il teste avrebbe visto inciampare CP_4 Parte_1
“come se qualcuno gli avesse fatto lo sgambetto e lui aveva il piede sul pozzetto”) con i risultati della c.t.u. e dei referti clinici (ove risulta che ha riportato “un trauma contusivo al Parte_1 rachide dorsale, gomito e ginocchio destro”).
Sotto il secondo profilo, non è condivisibile la prospettazione della difesa della terza chiamata secondo la quale, in sintesi, l'attore, se avesse utilizzato e applicato i neceSAri e doverosi CP_2
criteri di prudenza e diligenza, avrebbe potuto evitare il danno.
Dalle dichiarazioni testimoniali si ricava, infatti, che nemmeno si era avveduto della CP_4 presenza di un tombino rotto nella pavimentazione del giardino del che l'illuminazione era CP_1 scarsa (e proveniva solo dall'interno dell'abitazione) e che certamente l'insidia non era stata segnalata.
pagina 6 di 9 Non si condivide, pertanto, l'affermazione che il avrebbe potuto evitare il danno, qualora Parte_1
avesse prestato la dovuta attenzione;
in difetto di prova che il fosse abituale frequentatore di Parte_1
quella casa, infatti, non è ragionevole ipotizzare che lo stesso potesse avvedersi per tempo della presenza del tombino, trattandosi di un pozzetto, come evincibile dalle fotografie prodotte in atti, di dimensioni contenute e facilmente confondibile con la pavimentazione del porticato (stesso colore); la visibilità era, peraltro, ridotta in ragione – come detto - della scarsa illuminazione del giardino.
Lo stesso teste ha affermato di essersi accorto dell'esistenza di quel tombino solo dopo CP_4 la caduta dell'attore.
Ne deriva, pertanto, che nessuna condotta negligente o imprudente può essere addebitata all'attore – anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. – nella realizzazione dell'evento.
Sotto il terzo profilo, si osserva, poi, come il convenuto né ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né ha dimostrato di non averlo potuto impedire per un fatto a lui non imputabile, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile.
In particolare, il convenuto, non solo non ha provato di essere intervenuto tempestivamente al fine di riparare il tombino rotto, ma nemmeno ha allegato di essersi attivato preventivamente quella sera al fine di segnalarne la presenza ai due avventori.
Relativamente al danno subito, si condividono i risultati del consulente tecnico d'ufficio, dott.SA
, sia sotto il profilo della quantificazione dei danni non patrimoniali (ove è stato Persona_1
accertato un danno biologico di invalidità permanente del 3%, una inabilità temporanea parziale di 10 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 30 giorni al 25%), sia sotto il profilo di quella dei danni patrimoniali, corrispondenti alle spese mediche sostenute (quantificati in complessivi € 1449,65).
Circa il quantum del risarcimento domandato dall'attore, incontestata da parte sia del convenuto che della terza chiamata l'applicabilità al caso di specie delle Tabelle di Milano pur trattandosi di danno di lieve entità (ed esclusa comunque la liquidazione del danno secondo i criteri di cui all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni, posto che la norma, avendo carattere eccezionale, trova applicazione alle sole ipotesi di lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, così conformemente a precedenti ormai consolidati di questo Tribunale, nonché a Corte Costituzionale, sentenza n. 235/2014,1 e a Cass., 7 giugno 2011, n. 12408 secondo cui “I criteri di liquidazione del
pagina 7 di 9 danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”), il danno non patrimoniale patito dall'attore può essere liquidato secondo i criteri dettati dalle tabelle di Milano, in quanto idoneo parametro di riferimento per la determinazione equitativa del danno.
Il pregiudizio non patrimoniale viene pertanto quantificato in € 6.931,00 (calcolando il pregiudizio biologico permanente al 3%; quello temporaneo pari a 10 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 30 giorni al
25%).
Non si ritiene di liquidare alcun importo aggiuntivo a titolo di “personalizzazione del danno” non avendo l'attore dedotto alcuna circostanza specifica sul punto.
Su dette somme competono gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (conformemente a S.U. sentenza n. 1712/1995).
Il danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute da è, invece, Parte_1
quantificabile in complessivi € 1449,65, come evincibile dagli stessi esiti della C.T.U. e dal relativo giudizio di pertinenza e congruenza.
A questo importo occorre aggiungere il costo dell'intervento del CTP, Dott. come da parcella Per_2
del 5/11/2024 pari a € 610,00 (cfr. doc. depositato in data 23/01/2025 da parte attrice).
Da ultimo la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della terza Controparte_1
chiamata va accolta, non avendo sollevato alcuna Controparte_2 CP_2
contestazione circa la validità ed operatività della polizza assicurativa denominata “UnipolSai Casa &
Servizi” 1/2461/148/171453727 prodotta quale doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Va, pertanto, condannata a tenere indenne il proprio assicurato Controparte_2 [...]
dalla soccombenza e, quindi, a rimborsargli quanto dallo stesso dovuto per effetto della CP_1
presente pronuncia.
Le spese del giudizio, come liquidate nel dispositivo conformemente ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, e quelle di C.T.U. già liquidate con decreto in data 08/10/2024, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Relativamente al rapporto fra il convenuto e la terza chiamata, la mancata contestazione da parte di di profili di validità e/o operatività del rapporto assicurativo (e quindi la non opposizione CP_2
da sinistro stradale è più incisiva e sicura rispetto a quella dei danneggiati da eventi diversi, poiché solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore - che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento”;
pagina 8 di 9 alla chiamata in garanzia) giustifica, non essendoci reale soccombenza, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dott.SA Costanza Perri, definitivamente pronunciando nella causa n. 260/2023 R.G., ogni domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, così provvede:
A) CONDANNA al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Controparte_1 Parte_1
quantificati in euro € 6.931,00, oltre interessi in misura legale sulla somma liquidata,
[...]
previamente riportata a valori dell'ottobre 2019 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione;
nonché al risarcimento del danno patrimoniale subito da quantificato in euro 2059,65, oltre Parte_1
interessi, nella misura legale, dalla data della domanda al saldo.
B) CONDANNA a rifondere a favore di le spese del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento che si liquidano per compensi professionali di avvocato in complessivi
5077,00 oltre alle spese generali al 15% ed accessori di legge e spese generali non imponibili.
C) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta con obbligo di rifusione di quanto eventualmente pagato dall'attore.
D) CONDANNA a tenere indenne il convenuto Controparte_2 Controparte_1
dagli effetti delle statuizioni di cui ai punti precedenti.
E) Compensa integralmente fra il convenuto e la terza chiamata le spese di lite.
Ferrara, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott.SA Costanza Perri
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che ha precisato come “la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è più incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi. Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa,
ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore – che si risolve in garanzia dell' an stesso del risarcimento”; per tale ragione ha giustificato “la limitazione del diritto risarcitorio” e la diversità di trattamento liquidativo di pregiudizi biologici identici in settori diversi da quello degli incidenti stradali (“La prospettata disparità di trattamento in presenza di identiche lievi lesioni è poi smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati